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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 120/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12.07.23 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Fiorella Palmieri Parte_1
appellante e
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Vittoria Sitra appellato - appellante incidentale
Conclusioni:
Per l'appellante: “accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 598/2021, emessa dal Tribunale di Crotone il 22.6.2021 e pubblicata in pari data, nella parte in cui non ha ritenuto provato il danno subito dall'appallante in conseguenza della realizzazione delle opere di riqualificazione dell'area antistante l'immobile del sig. ; conseguentemente, in Parte_1
accoglimento delle richieste anche istruttorie di primo grado: accertare e dichiarare che le opere di sistemazione e/o riqualificazione eseguite dal Comune di in RG AT, come meglio CP_1
descritte nella premessa e documentate nell'apposita relazione tecnica allegata, hanno determinato una menomazione del diritto di proprietà dell'attore e della facoltà di utilizzo del bene secondo la sua naturale destinazione di autorimessa;
accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad essere risarcito e/o indennizzato per la compromissione del diritto di proprietà e per la mancata utilizzazione del bene dal 2012 ad oggi, quantificato assumendo come parametro di riferimento le indicazioni fornite dalla banca dati dell'O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare) allegata all'elaborato peritale, in euro 25.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in altra diversa minore o maggiore somma che l'On.le Giudice riterrà equa, anche a seguito di apposita istruzione probatoria, comunque nei limiti dello scaglione indicato ai fini del pagamento del contributo unificato indicato in calce”. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
Per l'appellato: “in via pregiudiziale e preliminare, in accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita stipulato il 15 dicembre 1975 dal Dr
ed signor , Notaio , Rep. 49011, trascritto in Catanzaro CP_2 Parte_1 Per_1
il 12.01.1976 Reg. Gen 437, Reg. part. 394, avente ad oggetto immobile, destinato ad autorimessa, sito in RG AT nel Comune di , identificato in Catasto Fabbricati al foglio 35 CP_1 particella 1276 ( ex 636/sub 5), e per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la preliminare e pregiudiziale accezione di nullità dell'atto di compravendita concluso tra il
Signor ed il dott. del 15 dicembre 1975, accertare e dichiarare Parte_1 CP_2
che nessun diritto di servitù di passaggio può riconoscersi in capo al signor , Parte_1 per le ragioni esposte e per l'effetto accertare e dichiarare che nessun risarcimento del danno è dovuto dal in favore dell'appellante; in via ulteriormente gradata e subordinata, Controparte_1 rigettare l'appello principale e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. “rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 780/2021 pronunziata dal Tribunale di Crotone tra le parti in data 27 settembre 2021, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri ed accessori di legge”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, il Parte_1 Controparte_1
esponendo: di essere proprietario di un immobile, destinato ad autorimessa, sito in al RG CP_1
AT; che l'accesso al predetto immobile, sia pedonale, ma soprattutto veicolare, era sempre avvenuto dal solo lato Fossato Castello;
che, a decorrere dal 2012, il aveva Controparte_1
avviato lavori di sistemazione e riqualificazione del Castello Carlo V, che avevano interessato anche il Fossato del Castello, realizzando opere che, ad ultimazione avvenuta, avevano determinato la sua impossibilità di godere pienamente e comodamente dell'immobile e quindi di potervi accedere con i propri veicoli;
pertanto, chiedeva l'accertamento della menomazione del diritto di proprietà in
CP_ conseguenza delle suddette opere e la condanna dell' convenuto al pagamento dei danni, quantificati nella complessiva somma di euro 25.000, oltre accessori. Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_1 compravendita del locale e l'inalienabilità del medesimo immobile, quale bene di interesse storico ed artistico;
deduceva, altresì, l'inesistenza di servitù di passaggio in favore dell'attore; rilevava l'eccessività del quantum della pretesa risarcitoria e la prescrizione delle somme riferite alle annualità
2012-2013.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testi, veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 598/21, pubblicata il 22.06.21, il Tribunale di Crotone rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ai Parte_1
motivi che di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata;
contestualmente, spiegava appello incidentale al fine di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita dell'immobile in questione e, in subordine, accertare l'insussistenza del diritto di servitù di passaggio in favore del . Pt_1
Con ordinanza dell'11.05.22 la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.07.23, rimettendo, all'esito, la valutazione della richiesta di c.t.u., avanzata da
. Parte_1
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 18.07.23.
Solo l'appellante principale provvedeva al deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Per ragioni logiche è necessario delibare l'appello incidentale spiegato dal CP_1
avverso la pronuncia gravata, laddove il Tribunale ha ritenuto che l'immobile sia di proprietà
[...]
di e che, sull'area in questione, esista una servitù di uso pubblico di cui è titolare Parte_1
la collettività indeterminata dei soggetti che ne usufruiscono e, quindi, anche il . Pt_1
Quanto al primo profilo, occorre rilevare che il non ha dato prova rigorosa della CP_1
demanialità del bene in questione e, dunque, della sua inalienabilità.
Risulta, infatti, dagli atti di causa, che l'appellante ha acquistato, con rogito notarile del
15.12.75, da - che aveva ricevuto il bene per successione del proprio padre il CP_2 Per_2
quale, a sua volta, lo aveva acquistato, in data 01.10.42, da ved. Fonte - l'immobile CP_4
in questione, destinato ad autorimessa, sito in RG AT nel Comune di CP_1 Si legge, più precisamente, nel relativo atto di compravendita, che l'immobile consiste in un vano posto al piano terra, ricavato nel terrapieno delle antiche mura della città di confinante CP_1
su tre lati con il terrapieno medesimo e su un lato con RG AT (Fossato del Castello) di fronte al quale è posto l'accesso.
Ebbene, l'ente comunale, nel costituirsi in primo grado, con riferimento al bene in questione, ha affermato che, nell'ambito del processo di smilitarizzazione della cinta muraria e del Castello e della loro alienazione ad Enti pubblici e privati, il 29.05.1867 il Genio Militare - Direzione di Messina aveva ceduto all'Amministrazione del il Castello e la cinta muraria che, successivamente, CP_5 venivano messe all'asta e vendute a privati con procedure di acquisto tutte registrate e depositate presso l'Archivio storico del Comune di CP_1
Dunque, appare evidente che il bene in questione sia pervenuto al , attraverso i vari Pt_1
passaggi di proprietà succedutisi nel tempo, quale bene avente natura privata e non demaniale, in virtù della procedura d'asta cui ha fatto riferimento il medesimo. CP_1
Peraltro, è pacifico che, dalla data d'acquisto dell'immobile in questione, non vi è mai stata alcuna contestazione da parte dell'amministrazione comunale o richiesta di restituzione del bene medesimo.
Dunque, correttamente, il primo giudice - pur non esaminando espressamente l'eccezione di nullità dell'atto di compravendita del 15.12.75 - ha ritenuto che l'immobile in questione, adibito ad uso autorimessa, sia di proprietà di . Parte_1
Quanto al secondo profilo, va rilevato che, altrettanto correttamente, il Tribunale ha ritenuto pacifico che: “…la strada di accesso all'immobile di proprietà dell'attore è bene pubblico, destinato alle esigenze della collettività e sulla stessa grava, pertanto, una servitù di uso pubblico, di cui è titolare la collettività indeterminata dei soggetti che ne usufruiscono” ed ancora che: “è indubbio che
l'area interessata dai lavori è aperta al pubblico passaggio, esercitato jure servitutis pubblicae, ed essa è destinata a soddisfare esigenze di generale interesse, anche perché la stessa costituisce via di collegamento con altre strade comunali”.
Invero, dalla documentazione fotografica, ritraente lo stato dei luoghi, si rileva, de plano, che la strada di accesso al garage è aperta al pubblico transito;
detta circostanza, peraltro, è stata confermata da tutti i testi escussi.
Inoltre, dalle planimetrie prodotte, la predetta strada – come correttamente rilevato dal primo giudice – “costituisce via di collegamento con altre strade comunali”.
Dunque, l'appello incidentale deve essere rigettato.
2.- Quanto al gravame principale, con un primo motivo, l'appellante ritiene che, nonostante, il Tribunale abbia correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito della responsabilità della P.A. per danni derivanti da fatti leciti, tuttavia, non ha ritenuto provato il danno subito, affermando: “le risultanze processuali non consentono di ritenere provato il danno lamentato da parte attorea in conseguenza dei lavori effettuati dal convenuto. Dalla prova testimoniale è emerso che il CP_1
Comune di nell'anno 2012, in esecuzione di lavori di riqualificazione e sistemazione di CP_1 un'area pubblica, ha apposto sulla strada di accesso al locale di proprietà dell'attore un cancello in ferro, impedendo il libero transito. In particolare il teste ha dichiarato: “non Testimone_1 ricordo esattamente quando, intorno al 2010-2012, il Comune di ha delimitato l'accesso CP_1 all'area, in cui si trova il locale utilizzato dal sig. , apponendo delle ringhiere in ferro chiuse Pt_1 con cancello”….ed ancora il teste ha riferito che “dal 2012 ho visto che all'inizio della Tes_2 strada era apposto un cancello di ferro che impediva il transito”….; infine il teste ha Testimone_3 affermato che “è vero che dal 2012 all'inizio della strada è stato collocato un cancello e successivamente la strada è stata eliminata e sono state costruite delle aiuole”… Ebbene le emergenze processuali non consentono di affermare che l'apposizione del cancello da parte del abbia definitivamente impedito l'accesso al locale dell'attore e che la strada Controparte_1 chiusa costituiva l'unica via di accesso all'immobile; non risulta dimostrata l'impossibilità di raggiungere l'immobile da altre strade, pur esistenti, come si evince da quanto prospettato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio. L'apposizione di un cancello sulla strada di accesso all'immobile, che rientra nelle facoltà riconosciute al proprietario dall'art. 841 c.c., non costituisce di per sé elemento sufficiente per l'accertamento della privazione del passaggio e della ridotta utilità dell'immobile. Non risulta acclarato che la menomazione di una o più facoltà di godimento del locale di proprietà dell'attore, sia stata definitivamente pregiudicata dall'esecuzione dell'opera pubblica.
Non è provato il danno di carattere permanente arrecato all'immobile e il nesso di causalità con
l'esecuzione delle opere realizzate dal Comune di . CP_1
Ebbene la suddetta motivazione denoterebbe un'errata comprensione dei fatti di causa, atteso che è stato contestato, non l'accesso pedonale all'immobile - assicurato, comunque, dall'avvenuta consegna delle chiavi del cancello - ma la percorribilità dell'area, all'interno della recinzione, con veicoli e quindi la possibilità di lasciare in custodia il veicolo nel proprio garage.
Tale impedimento è stato determinato, invero, dall'installazione di vasche ornamentali, fioriere e cordoli nell'area antistante l'accesso al locale.
Inoltre, sarebbe irrilevante la prova dell'accesso da altro lato in quanto l'area antistante il garage in questione - prosegue il - rimarrebbe comunque non percorribile con veicoli proprio Pt_1
a causa delle opere realizzate.
E' vero che dal lato Villa comunale esiste un parco storico;
infatti, a pag. 2 della comparsa di costituzione, il Comune afferma “…i lavori opere di restauro dei Bastioni e di alcuni locali del Castello Carlo V di realizzati dal Comune di iniziati ad ottobre 2012 e conclusi a CP_1 CP_1
dicembre 2012, hanno compreso anche la riqualificazione di uno spazio pubblico di proprietà comunale con la sistemazione a giardino urbano dell'area del fossato comunemente denominato
RG AT, spazio verde di continuità e connessione con l'esistente parco storico della Villa
Comunale”.
Tuttavia, l'esatta situazione dei luoghi è stata chiaramente rappresentata nella relazione tecnica a firma dell'ing. e dai relativi allegati, tra cui numerose fotografie dello Persona_3 stato originario dell'area e di quello successivo alla realizzazione delle opere.
Le dichiarazioni dei testi escussi erano dirette a provare l'effettivo utilizzo del bene quale autorimessa e non anche l'esecuzione delle opere di riqualificazione che invece risultano pacifiche.
Il Giudice, quindi, avrebbe dovuto riconoscere che l'accesso all'area antistante l'immobile in questione, nonostante la chiusura con cancello, fosse percorribile a piedi dal proprietario a cui il aveva già consegnato le chiavi;
tuttavia, la presenza delle opere realizzate e l'impossibilità CP_1
di rimuoverle, impedivano, comunque, l'accesso con veicoli.
Il Tribunale, avrebbe, dunque, confuso l'accesso all'area - che è stata recintata a protezione di atti vandalici - con l'area antistante il garage in cui sono state realizzate le opere pubbliche.
3.- Con un secondo motivo, l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza in quanto il
Tribunale avrebbe, erroneamente, interpretato i fatti di causa e le risultanze istruttorie laddove ha ritenuto non provato il danno lamentato ed il nesso di causalità con i lavori di riqualificazione dell'area.
Sarebbe stata provata, secondo l'appellante, sia l'esecuzione delle opere nella zona antistante il garage, sia l'impossibilità di accedervi con il proprio autoveicolo;
ciò avrebbe comportato la riduzione del valore patrimoniale dell'immobile, non più utilizzabile come garage. La perdita di valore del bene, quantificata in €. 25.000, dovrà, pertanto, essere corrisposta dal a titolo di CP_1 risarcimento danni e/o indennizzo;
in via istruttoria, il chiede l'ammissione di c.t.u. di stima Pt_1
del valore del bene e del suo deprezzamento.
3.- L'appello principale non è fondato.
Come giustamente rilevato dal Tribunale, il non ha adempiuto all'onere probatorio in Pt_1
ordine al pregiudizio lamentato in conseguenza dei lavori effettuati dall'ente comunale, né ha provato che la menomazione di una o più facoltà di godimento del locale in questione sia stata definitivamente pregiudicata dall'esecuzione dell'opera pubblica.
Dalla prova testi, invero, è emerso che il Comune di nell'anno 2012, in esecuzione CP_1 di lavori di riqualificazione e sistemazione di un'area pubblica, ha apposto, sulla strada di accesso all'immobile del , un cancello in ferro, fornendogli le chiavi. Pt_1 Orbene, come correttamente rilevato in sentenza, dall'istruzione probatoria non è emerso che
“l'apposizione del cancello da parte del Comune di abbia definitivamente impedito l'accesso CP_1
al locale dell'attore e che la strada chiusa costituisse l'unica via di accesso all'immobile; non risulta dimostrata l'impossibilità di raggiungere l'immobile da altre strade, pur esistenti, come si evince da quanto prospettato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio”.
Inoltre, il Tribunale ha precisato che poiché il - rispetto agli atti di gestione da parte del Pt_1
sulla proprietà - è portatore di un mero interesse legittimo e non di un diritto CP_1 CP_6
soggettivo, avrebbe dovuto fornire una prova particolarmente rigorosa “in ordine al pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece connesso con le opere realizzate in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità”.
Il non ha provato il danno, né l'illegittimità dell'attività dell'ente pubblico che ha Pt_1
discrezionalità nel trasformare una strada in un'area con accesso solo pedonale.
Il risarcimento del danno presuppone, pur sempre, un danno ingiusto e se l'azione amministrativa è legittima non si può configurare un simile danno.
Infine, occorre rilevare che nell'atto di compravendita dell'immobile in questione non vi è alcun riferimento all'esistenza di un diritto di servitù di passaggio pedonale o carraio sulla strada pubblica, successivamente interessata dai lavori di riqualificazione.
La predetta area, infatti, è pacificamente di proprietà del il quale, Controparte_1 costituendosi in giudizio, ha precisato che: “i lavori opere di restauro dei bastioni e di alcuni locali del Castello Carlo V di realizzati dal Comune di iniziati ad ottobre 2012 e conclusi CP_1 CP_1
a dicembre 2012, hanno compreso anche la riqualificazione di uno spazio pubblico di proprietà comunale con la sistemazione a giardino urbano dell'area del fossato, comunemente denominato CP_ RG AT, spazio verde di continuità e connessione con l'esistente parco storico della
Comunale”.
La richiesta di c.t.u. di stima del valore del bene e del suo deprezzamento, formulata dal , Pt_1
alla luce delle superiori ragioni, deve essere rigettata.
Al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale consegue la conferma della sentenza di primo grado.
In considerazione del rigetto degli appelli proposti, le spese del grado si compensano tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante principale e per l'appellante incidentale l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 598/21, pubblicata il 22.06.21, emessa dal Tribunale di Crotone, così provvede:
a. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
b. compensa le spese del grado.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante principale e all'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR
115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14.05.2025
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)