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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
MINNITI MASSIMO, TO
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1244/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000022002 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000022002 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000022002 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000022002 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000024000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000024000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000024000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000024000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 13920241460000022002, alla stessa notificata il 27/05/2025, nonché la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
13920241460000024000 notificata il 27/05/2025, limitatamente alle cartelle di pagamento (per Iva, tassa automobilistica ed altro) oltre indicate :
1. n. 13920180004246667000;
2. n. 13920230001734261000;
3. n. 13920210001639811000.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
<< (…) Omessa notifica degli atti presupposti Prescrizione e decadenza.
Si eccepisce l'omessa notifica della Cartella n. 13920180004246667000 e della Cartella n.
13920230001734261000, la prescrizione e la decadenza.
II Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per € 172.268,84. Annullamento atto presupposto cartella di pagamento n. 13920210001639811000 (…)>>.
Ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso come da addotti motivi e con vittoria delle spese di lite (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Il concessionario si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e controdeducendo:
- la valida notifica delle cartelle 13920180004246667000 e 13920230001734261000 (a mezzo PEC) con conseguente infondatezza delle doglianze di controparte, la tardività del ricorso, come tale inammissibile e, in ogni caso, l'irretrattabilità del credito fiscale per omessa impugnazione delle stesse;
- che ulteriori atti sono stati pure notificati al contribuente (Intimazioni n. 13920249000887433000 e n.
13920249002468130000, nonché dei Preavvisi di Fermo Amministrativo n. 13980201800001898000, n.
13980202200001102000 e n. 13980202400001999000 come desumibile dai documenti allegati al fascicolo di parte);
- che, quanto all'annullamento giudiziale della cartella sub 3, non è stata fornita prova del passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Ha quindi concluso come da addotti motivi, invocando l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso è in parte fondato.
In particolare, è fondato limitatamente alla cartella n. 13920210001639811000, atteso che, per come risulta dagli atti, la stessa era stata già impugnata dal contribuente ed il relativo ricorso era stato accolto con sentenza emessa da questa AG il 10.10.2024 (RGR 936/2022).
A fronte di tale intervenuto annullamento giudiziale (dell'atto impugnato e della relativa pretesa, in esso incorporata), non ha pregio il rilievo della resistente circa l'omessa dimostrazione della irrevocabilità della relativa decisione (sopra richiamata), attesa l'immediata efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado del giudice tributario.
La Corte osserva che, in presenza di una sentenza favorevole al contribuente, come in specie, l'ente impositore e/o il concessionario non possono avviare o proseguire un'azione esecutiva, pena la vanificazione dell'accertamento giudiziale (in tal senso anche CGE sentenza 11 aprile 2024, C-770/22).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità già da tempo aveva fatto propria la tesi dell'immediata esecutività delle sentenze delle commissioni tributarie (Cass., SS.UU., 13 gennaio 2017, n. 758), principio poi ribadito anche con riguardo al provvedimento annullato giudizialmente (con sentenza anche se non definitiva) a seguito del quale sia stato poi disposto il fermo amministrativo (Cass., SS.UU., 31 gennaio 2020, n. 2320).
Ciò senza tralasciare di considerare che l'immediata efficacia delle sentenze tributarie, ancor prima dell'acquisita stabilità derivante dal passaggio in giudicato, costituisce principio ormai codificato dall'art. 67- bis del d.lgs. n. 546/1992 (disposizione da leggere in una con quella di cui all'art. 52 c. 2 d.lgs. n. 546/1992 secondo cui “L'appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi”).
Ne deriva che il concessionario non avrebbe potuto procedere alla iscrizione ipotecaria per la riscossione del credito tributario annullato giudizialmente (seppur con sentenza di primo grado).
Il ricorso è invece infondato nel resto, atteso che parte resistente ha allegato prova della rituale notifica delle cartelle di cui sopra (sub 1 e 2); notifica pure seguita da quella di successive intimazioni (2024) che, per quanto risulta dagli atti, non sono state opposte dal contribuente.
A fronte della mancata contestazione delle predette intimazioni di pagamento, già ricevute, deve rammentarsi che - per costante orientamento del S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024) - in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile
2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass.,
Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
Deriva da quanto precede che il ricorso, come detto, è fondato e va accolto limitatamente alla cartella sub
3 di cui in premessa e respinto nel resto (cfr. cartelle sub 1 e 2). Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
MINNITI MASSIMO, TO
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1244/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000022002 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000022002 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000022002 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000022002 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000024000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000024000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000024000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13920241460000024000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 13920241460000022002, alla stessa notificata il 27/05/2025, nonché la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
13920241460000024000 notificata il 27/05/2025, limitatamente alle cartelle di pagamento (per Iva, tassa automobilistica ed altro) oltre indicate :
1. n. 13920180004246667000;
2. n. 13920230001734261000;
3. n. 13920210001639811000.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
<< (…) Omessa notifica degli atti presupposti Prescrizione e decadenza.
Si eccepisce l'omessa notifica della Cartella n. 13920180004246667000 e della Cartella n.
13920230001734261000, la prescrizione e la decadenza.
II Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per € 172.268,84. Annullamento atto presupposto cartella di pagamento n. 13920210001639811000 (…)>>.
Ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso come da addotti motivi e con vittoria delle spese di lite (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Il concessionario si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e controdeducendo:
- la valida notifica delle cartelle 13920180004246667000 e 13920230001734261000 (a mezzo PEC) con conseguente infondatezza delle doglianze di controparte, la tardività del ricorso, come tale inammissibile e, in ogni caso, l'irretrattabilità del credito fiscale per omessa impugnazione delle stesse;
- che ulteriori atti sono stati pure notificati al contribuente (Intimazioni n. 13920249000887433000 e n.
13920249002468130000, nonché dei Preavvisi di Fermo Amministrativo n. 13980201800001898000, n.
13980202200001102000 e n. 13980202400001999000 come desumibile dai documenti allegati al fascicolo di parte);
- che, quanto all'annullamento giudiziale della cartella sub 3, non è stata fornita prova del passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Ha quindi concluso come da addotti motivi, invocando l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso è in parte fondato.
In particolare, è fondato limitatamente alla cartella n. 13920210001639811000, atteso che, per come risulta dagli atti, la stessa era stata già impugnata dal contribuente ed il relativo ricorso era stato accolto con sentenza emessa da questa AG il 10.10.2024 (RGR 936/2022).
A fronte di tale intervenuto annullamento giudiziale (dell'atto impugnato e della relativa pretesa, in esso incorporata), non ha pregio il rilievo della resistente circa l'omessa dimostrazione della irrevocabilità della relativa decisione (sopra richiamata), attesa l'immediata efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado del giudice tributario.
La Corte osserva che, in presenza di una sentenza favorevole al contribuente, come in specie, l'ente impositore e/o il concessionario non possono avviare o proseguire un'azione esecutiva, pena la vanificazione dell'accertamento giudiziale (in tal senso anche CGE sentenza 11 aprile 2024, C-770/22).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità già da tempo aveva fatto propria la tesi dell'immediata esecutività delle sentenze delle commissioni tributarie (Cass., SS.UU., 13 gennaio 2017, n. 758), principio poi ribadito anche con riguardo al provvedimento annullato giudizialmente (con sentenza anche se non definitiva) a seguito del quale sia stato poi disposto il fermo amministrativo (Cass., SS.UU., 31 gennaio 2020, n. 2320).
Ciò senza tralasciare di considerare che l'immediata efficacia delle sentenze tributarie, ancor prima dell'acquisita stabilità derivante dal passaggio in giudicato, costituisce principio ormai codificato dall'art. 67- bis del d.lgs. n. 546/1992 (disposizione da leggere in una con quella di cui all'art. 52 c. 2 d.lgs. n. 546/1992 secondo cui “L'appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi”).
Ne deriva che il concessionario non avrebbe potuto procedere alla iscrizione ipotecaria per la riscossione del credito tributario annullato giudizialmente (seppur con sentenza di primo grado).
Il ricorso è invece infondato nel resto, atteso che parte resistente ha allegato prova della rituale notifica delle cartelle di cui sopra (sub 1 e 2); notifica pure seguita da quella di successive intimazioni (2024) che, per quanto risulta dagli atti, non sono state opposte dal contribuente.
A fronte della mancata contestazione delle predette intimazioni di pagamento, già ricevute, deve rammentarsi che - per costante orientamento del S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024) - in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile
2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass.,
Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
Deriva da quanto precede che il ricorso, come detto, è fondato e va accolto limitatamente alla cartella sub
3 di cui in premessa e respinto nel resto (cfr. cartelle sub 1 e 2). Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.