Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 122
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti (cartelle n. 13920180004246667000 e n. 13920230001734261000)

    Il resistente ha fornito prova della rituale notifica delle cartelle e delle successive intimazioni, che non sono state contestate dal contribuente. Pertanto, ogni eccezione relativa a vizi anteriori alla notifica delle intimazioni è preclusa.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    A fronte della mancata contestazione delle intimazioni di pagamento ricevute, il credito fiscale si è consolidato e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla notifica delle intimazioni.

  • Accolto
    Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per € 172.268,84

    La cartella di pagamento era già stata impugnata dal contribuente e il relativo ricorso era stato accolto con sentenza passata in giudicato. A fronte di tale annullamento, l'ente impositore non poteva proseguire l'azione esecutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 122
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo