Ordinanza collegiale 5 aprile 2023
Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03897/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2023, proposto da
ET BR, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA-Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del 12 gennaio 2023 di ricalcolo del prelievo supplementare n.prot. EA 2023.2315 per l’importo di euro 17.635,61 per il periodo 1998/1999, euro 28.779,76 per il periodo 1999/2000 ed euro 18.185,91 per il periodo 2001/2022, ruolo emesso da EA per prelievo latte, quale “ ricalcolo della imputazione del prelievo supplementare per la campagna produttiva dal 1998 al 2002, con formulazione del seguente lemma da parte di EA “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa LA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ET BR contesta la comunicazione di ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne lattiere 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 effettuato “in ottemperanza” delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2818 del 4 maggio 2020 e n. 3583 del 9 maggio 2022, sentenze che avevano annullato i provvedimenti relativi ai prelievi supplementari per le campagne lattiere 1998/1999, 1999/2000 e 2001/2002 emessi, tra gli altri, nei confronti di BR.
2. Con ordinanza n. 848 del 5 aprile 2023, la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta per mancanza di danno grave e irreparabile nelle more del giudizio.
3. A seguito dell’udienza pubblica del 3 giugno 2025, con ordinanza n. 2306/2025, la Sezione ha assegnato termine al ricorrente per la regolarizzazione della notifica del ricorso ad EA, nonché ad EA per il deposito di una relazione istruttoria sui fatti di causa. Con la medesima ordinanza ha fissato la nuova udienza pubblica di discussione al 18 novembre 2025.
4. In ottemperanza all’ordinanza predetta, il ricorrente ha provveduto alla rituale notifica ad EA, che si è costituita in giudizio il 22 luglio 2025, depositando i documenti pertinenti alla fattispecie in esame.
5. Con memoria depositata in data 17 ottobre 2025, EA ha rappresentato quanto segue:
- « in corso di causa, il legislatore nazionale ha introdotto rilevanti innovazioni attraverso l’art. 10-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103, che: - al comma 1 prevede che “Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo”; - ai commi 2 e 3 disciplina i parametri, i criteri e le modalità attraverso cui “l'AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti”; - al comma 4 prevede che “Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti” »;
- che, visto il disposto del comma 3 della norma sopra citata, EA, con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio legale e contenzioso prot. n. 79353 del 25.11.2023 (cfr. docc. nn. 8 e 9 di EA), ha disposto « l’annullamento delle comunicazioni di ricalcolo e la rideterminazione del prelievo di cui all’elenco allegato », in quanto antecedenti all’11 agosto 2023 (data di entrata in vigore della Legge n. 103/23);
- che tra le comunicazioni di ricalcolo annullate è espressamente riportata (doc. n. 9 pag. 9 di EA) quella oggetto del presente ricorso.
In considerazione dell’intervenuto annullamento d’ufficio e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di ricalcolo, la difesa di EA ha chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
6. Il giorno antecedente alla discussione dell’udienza pubblica, la difesa di ET BR ha presentato un’istanza di rinvio, dichiarando di avere presentato già a giugno istanza all’organismo di composizione ai sensi dell’art. dell’art. 10- ter del d.l. n. 69 del 2023 e di nona vere interesse ad aderire alla richiesta della difesa erariale.
7. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di rinvio formulata, peraltro solo il giorno antecedente all’udienza pubblica, dalla parte ricorrente.
La richiesta rinvio della trattazione della causa non integra i presupposti di eccezionalità richiesti dall’art. 73, co 1- bis , c.p.a., in considerazione del fatto che il provvedimento oggetto di impugnazione è stato oggetto di annullamento da parte dell’ente impositore, sicché non è giustificata la protrazione della pendenza della causa.
La norma invocata dal ricorrente (art. 10- ter del d.l. n. 69 del 2023) prevede infatti che nelle more della procedura transattiva con l’organismo di composizione siano « sospese le procedure di riscossione e di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea ». È evidente tuttavia che l’intervenuto annullamento dell’atto impositivo sia più radicale della sospensione della procedura di riscossione su tale atto fondato e perciò il rinvio richiesto non sia giustificato.
9. Sempre in via preliminare, va affermata la giurisdizione di questo Tribunale.
La norma di riferimento è costituita dall’art. 133, co. 1, lettera t), c.p.a. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, “ la giurisprudenza interpreta tale disposizione in senso ampio ”, ed ossia “ come rivolta a comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i casi di impugnazione del ruolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2508) e di impugnazione della cartella esattoriale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 2018, n. 31370) in quanto controversie aventi ad oggetto la fase dell'attuazione del prelievo supplementare ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19.4.2019, n. 2552; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 aprile 2022, n. 937).
10. Come pianamente dimostrato dai documenti 8 e 9 di EA, l’atto di ricalcolo impugnato in questa sede è stato annullato nelle more del giudizio, in esecuzione dell’art. 10- bis del d.l. n. 69/2023. La norma, infatti, “priva di effetto” le comunicazioni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto legge – quale è l’atto in epigrafe, del gennaio 2023 – e impone all’amministrazione di adottare nuove comunicazioni di ricalcolo, secondo le modalità stabilite dalla disposizione medesima.
Non risulta peraltro che, nelle more del giudizio e a seguito dell’annullamento, siano state già adottate le nuove comunicazioni di ricalcolo, che dovranno eventualmente essere impugnate separatamente.
Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse.
11. La peculiarità della fattispecie, con particolare riferimento alla sopravvenienza normativa, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AD US, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
LA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LL | IA AD US |
IL SEGRETARIO