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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1417/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.853/2022 vertente
TRA
( , elettivamente domiciliato in Caserta alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via Guido Doro n.16, presso lo studio dell'Avv.Michele Marra ( ), CodiceFiscale_2 dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello (p.e.c.
fax: ) Email_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, Dott. ( , con sede legale in CP_2 CodiceFiscale_3
Caserta alla Via Iaselli snc. (P.IVA n ), elettivamente domiciliato in Caserta P.IVA_2 alla Via Ruta n. 125, presso lo studio dell'avv. Rosa Di Cresce ( ), CodiceFiscale_4
dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello, notificato in data 20.07.2022, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 853/2022, con la quale il Tribunale di S.Maria Capua Vetere, in accoglimento della domanda proposta dal condannava i convenuti Controparte_1
e in solido al pagamento in favore di parte attrice Parte_1 Controparte_3
della somma di E.25.300,00, oltre interessi al tasso legale e spese del giudizio.
Chiedeva “dichiarare la incompetenza funzionale del tribunale di S.M.C.V. in favore del
Tribunale delle imprese di Napoli e per l'effetto annullare la sentenza emessa con ogni conseguenza di legge;
in relazione al comportamento in frode di legge della società attrice, oggi appellata, preso atto che il presente giudizio non aveva alcuna possibilità di essere promosso, stante la intervenuta transazione del 9\2\2017 depositata in atti, dichiarare la inammissibilità della domanda come per legge revocando la sentenza emessa in quanto illegittima e per l'effetto condannare la società appellata al risarcimento dei danni per colpa grave processuale ex art 96 cpc con determinazione equitativa del danno in favore dell'attore dott. . Vinte le spese, diritti ed onorario di entrambi i gradi di Parte_1 giustizia con attribuzione all'avv.to Michele Marra”.
Con comparsa depositata in data 9.06.2022 si costituiva il Controparte_4
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, che contestava l'appello e
[...]
chiedeva la conferma della impugnata sentenza, con vittoria delle spese del grado.
Non si costituiva, benchè regolarmente citata, Cortese Maria Maddalena, restando pertanto contumace.
Nel termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
12.12.2024, assegnato con decreto del 20.11.2024, ritualmente comunicato in pari data alle parti costituite, nessuna depositava note scritte e la causa era rinviata ai sensi dell'art.309
c.p.c., con provvedimento ritualmente notificato, all'odierna udienza del 9.1.2025 da celebrarsi in presenza.
Nessuna delle parti costituite è comparsa.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art.309 c.p.c., trova applicazione anche «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza».
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art.359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. in tal senso Cass.n.858/00).
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto con
D.lgs.149/2022, in vigore dal 1^ gennaio 2023, il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
a tal fine, egli adotta un apposito provvedimento con cui sostituisce l'udienza da comunicare alle parti, assegnando alle stesse un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note per il deposito delle note scritte.
La norma prevede inoltre che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nessuna delle parti costituite ha presentato le note scritte nel termine loro assegnato in sostituzione della udienza del 12.12.2024 con provvedimento loro regolarmente comunicato;
inoltre, nessuna delle parti è comparsa all'odierna udienza del 9.1.2025 celebrata in presenza.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2018, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del proprio Parte_1 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, e di , avverso la sentenza Controparte_3
n.853/2022 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere, con atto notificato in data 20.07.2022, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 9.1.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1417/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.853/2022 vertente
TRA
( , elettivamente domiciliato in Caserta alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via Guido Doro n.16, presso lo studio dell'Avv.Michele Marra ( ), CodiceFiscale_2 dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello (p.e.c.
fax: ) Email_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, Dott. ( , con sede legale in CP_2 CodiceFiscale_3
Caserta alla Via Iaselli snc. (P.IVA n ), elettivamente domiciliato in Caserta P.IVA_2 alla Via Ruta n. 125, presso lo studio dell'avv. Rosa Di Cresce ( ), CodiceFiscale_4
dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello, notificato in data 20.07.2022, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 853/2022, con la quale il Tribunale di S.Maria Capua Vetere, in accoglimento della domanda proposta dal condannava i convenuti Controparte_1
e in solido al pagamento in favore di parte attrice Parte_1 Controparte_3
della somma di E.25.300,00, oltre interessi al tasso legale e spese del giudizio.
Chiedeva “dichiarare la incompetenza funzionale del tribunale di S.M.C.V. in favore del
Tribunale delle imprese di Napoli e per l'effetto annullare la sentenza emessa con ogni conseguenza di legge;
in relazione al comportamento in frode di legge della società attrice, oggi appellata, preso atto che il presente giudizio non aveva alcuna possibilità di essere promosso, stante la intervenuta transazione del 9\2\2017 depositata in atti, dichiarare la inammissibilità della domanda come per legge revocando la sentenza emessa in quanto illegittima e per l'effetto condannare la società appellata al risarcimento dei danni per colpa grave processuale ex art 96 cpc con determinazione equitativa del danno in favore dell'attore dott. . Vinte le spese, diritti ed onorario di entrambi i gradi di Parte_1 giustizia con attribuzione all'avv.to Michele Marra”.
Con comparsa depositata in data 9.06.2022 si costituiva il Controparte_4
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, che contestava l'appello e
[...]
chiedeva la conferma della impugnata sentenza, con vittoria delle spese del grado.
Non si costituiva, benchè regolarmente citata, Cortese Maria Maddalena, restando pertanto contumace.
Nel termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
12.12.2024, assegnato con decreto del 20.11.2024, ritualmente comunicato in pari data alle parti costituite, nessuna depositava note scritte e la causa era rinviata ai sensi dell'art.309
c.p.c., con provvedimento ritualmente notificato, all'odierna udienza del 9.1.2025 da celebrarsi in presenza.
Nessuna delle parti costituite è comparsa.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art.309 c.p.c., trova applicazione anche «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza».
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art.359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. in tal senso Cass.n.858/00).
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto con
D.lgs.149/2022, in vigore dal 1^ gennaio 2023, il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
a tal fine, egli adotta un apposito provvedimento con cui sostituisce l'udienza da comunicare alle parti, assegnando alle stesse un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note per il deposito delle note scritte.
La norma prevede inoltre che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nessuna delle parti costituite ha presentato le note scritte nel termine loro assegnato in sostituzione della udienza del 12.12.2024 con provvedimento loro regolarmente comunicato;
inoltre, nessuna delle parti è comparsa all'odierna udienza del 9.1.2025 celebrata in presenza.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2018, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del proprio Parte_1 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, e di , avverso la sentenza Controparte_3
n.853/2022 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere, con atto notificato in data 20.07.2022, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 9.1.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio