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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1456/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. BENEDETTO MANASSERI, il quale insiste nell'accoglimento del ricorso, si riporta a tal fine alle note depositate il 12 marzo 2025 che devono ritenersi in questa sede trascritte e, in subordine, insiste nelle richieste istruttorie articolate in atti.
Il G.I. dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. MANASSERI discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1456/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) in proprio e nella qualità di socio e legale CodiceFiscale_1
rappresentante della Controparte_1
(P.I. ) rappresentata e difesa, come da procura in atti,
[...] P.IVA_1
dall'avv. Benedetto Manasseri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dal Dirigente, arch.
Enrico Zaccone, elettivamente domiciliato in via Ugo Bassi is. 116 n. CP_2
103/A.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
2 come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso depositato il 30 novembre 2023 Lo Parte_1 Pt_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione nr. 23/0174 prot. nr.
2023/23654 del 26/10/2023 con cui l' Controparte_2
le aveva ingiunto il pagamento di € 6.666,64 (oltre spese) a titolo di
[...]
sanzione amministrativa derivante dalla violazione dell'art. 1, comma 910, della
Legge 27 dicembre 2017 n. 205.
Fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva richiamato dal Presidente del Tribunale per la riunione ex art. 274 c.p.c. con altre cause connesse e nelle more, con comparsa del 27 marzo 2024 si costituiva l'opposto, resistendo.
Preso atto che il giudice titolare del fascicolo di più risalente iscrizione non aveva disposto la riunione, il Presidente del Tribunale riassegnava il fascicolo allo scrivente e la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale.
2. – Va premesso che la decisione della causa avviene ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., richiamando un precedente analogo di questo Tribunale che viene integralmente condiviso (Trib. Patti, sentenza n. 54/2025 pubbl. il 21/01/2025 nel procedimento iscritto al n. 1455/2023 R.G.).
Con il primo motivo di ricorso l'opponente lamenta l'insussistenza della violazione contestata sul presupposto che le dipendenti della Controparte_1
avrebbero accettato, per gli anni 2018 e 2019, la temporanea sospensione
[...]
del pagamento delle retribuzioni per far fronte alle spese eccezionali connesse all'apertura di una nuova sede.
La doglianza, mirando a sostenere che nel lasso di tempo indicato le retribuzioni non sarebbero state corrisposte, non coglie nel segno.
Infatti, in sede di accertamento ispettivo il consulente del lavoro delegato dalla ditta ha esibito la documentazione relativa al regolare adempimento degli
3 obblighi contributivi in relazione ai dipendenti, nonché i prospetti paga e le denunce retributive fatte all'INAIL per il periodo compreso tra il 2014 e il 2018
(cfr. pag. 7 del file .pdf allegato dall'opposta, i.e. verbale interlocutorio n. 739/2 del 25/11/2019 relativo alla prosecuzione degli accertamenti avviati con il verbale di primo accesso ispettivo del 13/11/2019).
In difetto di riscontro di alcuna irregolarità relativa alle comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro subordinato nel periodo di riferimento del controllo ispettivo, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna sospensione retributiva dal 1° luglio 2018 al 31 ottobre 2018.
Peraltro, ha affermato – spontaneamente o escussa a s.i.t. Tes_1 Parte_2
non è dirimente, provenendo la dichiarazione comunque dalla stessa – di essere impiegata alle dipendenze della ditta, con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, dal mese di marzo del 2018 e di percepire regolarmente la retribuzione nonché di ricevere mensilmente i prospetti paga (cfr. verbale di primo accesso ispettivo del 13 novembre 2019).
La stessa ha pure dichiarato in quella sede che la retribuzione, oltre ad essere regolarmente corrisposta, le veniva erogata in contanti (“La mia retribuzione mensile è di circa 600 €, senza assegni per il nucleo familiare in quanto non sono coniugata,
e mi viene corrisposta dalla titolare dell'azienda Lo AL LE TT, che è mia madre, in contanti…”, ibidem).
Siccome dalla documentazione in atti si desume che nel periodo in esame l'attività lavorativa veniva regolarmente svolta da tutte le dipendenti, i rapporti di parentela e di stretta amicizia tra le dipendenti e le amministratrici della società non autorizza a far presumere che la prestazione venisse resa, anche solo temporaneamente, a titolo gratuito, restando fermo che ogni attività lavorativa oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato deve presumersi effettuata a titolo oneroso, pur “potendo le parti – nell'esercizio dell'autonomia privata – legittimamente prevedere la prestazione di attività lavorativa
4 gratuita…tale ultima prova – che va ricavata in modo rigoroso da elementi oggettivi e soggettivi, quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico- sociale dei soggetti, nonché le relazioni personali tra essi – è a carico del beneficiario della prestazione lavorativa (ovverosia del datore di lavoro), e non può consistere nella semplice inerzia del prestatore d'opera, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso per la prestazione stessa, né nel mero rapporto di convivenza” (Trib. Roma, sez. lav.,
13/02/2018, n. 1092; Trib. Patti, 21/01/2025, n. 54).
È dunque integrata la prova dei fatti contestati e dettagliatamente descritti nel verbale unico di accertamento n. 744-089 del 18/06/2020, cui ha fatto seguito l'ordinanza-ingiunzione.
Con il secondo motivo l'opponente ha sostenuto che non vi sia prova della violazione.
Anche tale motivo è infondato, non potendosi affatto privare di rilevanza probatoria le dichiarazioni rese dalla dipendente che ha Controparte_3
ammesso di essere stata retribuita e in contanti.
Sotto questo profilo, infatti, da un lato, il verbale ispettivo ex art. 2700 cod. civ. fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese nonché degli altri fatti che il pubblico ufficiale, che lo ha redatto, attesta avvenuti in sua presenza, per quanto concerne in particolare le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva e, dall'altro, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione” (Trib. Sulmona sez. lav.,
06/11/2020, n. 166; Trib. Patti, 21/01/2025, n. 54): non risulta infatti che la ditta abbia esibito documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, in favore della totalità delle dipendenti e per l'intero periodo temporale di riferimento del controllo effettuato, tramite i mezzi previsti dalla legge (cfr. verbale del 26 settembre 2023 di audizione del legale rappresentante della ditta
5 ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 e P.E.C. del 16/10/2023, inviata all' e contenente integrazioni documentali in Controparte_2
atti).
Né invero può ritenersi fondata l'eccezione di irrituale richiesta e acquisizione dele dichiarazioni per contrarietà all'art. 33 L. n. 183/2010 e alle istruzioni di cui alla Circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 09/12/2010.
Tali norme prevedono infatti la facoltà di acquisire dichiarazioni da parte dei dipendenti trovati intenti al lavoro, le quali devono essere trasposte nel verbale di accesso e devono risultare “inequivocabilmente riferibili al soggetto che le fornisce, attraverso la sottoscrizione delle stesse” (pag. 4 della Circolare n. 41/2010 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Pertanto, nel caso di specie, non è dato riscontrare alcun profilo di illegittimità, neppure di ordine procedurale, atteso che le dichiarazioni sono state rese dalla dipendente in maniera spontanea e che la stessa ne ha confermato la riferibilità
a sé attraverso la sottoscrizione del verbale.
Con il terzo motivo l'opponente lamenta il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione.
A rigore il provvedimento impugnato, oltre a recare la dettagliata indicazione della normativa violata e la descrizione puntuale della condotta contestata, indica le generalità dei lavoratori ai quali si riferisce e i periodi nei quali si è consumato l'illecito, nonché riporta gli estremi del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo presupposto.
Tali elementi in uno con il riferimento all'audizione a difesa del rappresentante legale della società, permettono di ritenere sicuramente integrata la motivazione, specie perché “[l]'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti
6 del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (v., per tutte, Cass.,
n. 17104/2009); richiamo che nella specie è presente e che consente pure di ritenere giustificato, parimenti per relationem, l'ammontare della sanzione.
Con il quarto motivo di doglianza l'opponente censura l'ordinanza per difetto di motivazione sulla sua responsabilità, sul presupposto che ella – nel periodo temporale indicato nel provvedimento in cui la stessa era socia ed amministratrice fino al 6 dicembre 2018 (data di alienazione per spirito di liberalità della sua partecipazione sociale alla figlia – non Persona_1
avrebbe concorso alla violazione contestatale, poiché non si occupava della retribuzione dei dipendenti.
Sennonché, posto che la violazione contestata si ricollega ad una condotta di tipo omissivo, consistente nel non avere adempiuto un obbligo imposto dalla legge, possono esserne chiamati a rispondere a titolo di concorso i soci amministratori che, pur non occupandosi materialmente dell'assolvimento di quello specifico compito, hanno comunque un dovere di vigilare sul corretto esercizio dei poteri di amministrazione della società e sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei co-amministratori (Cass., n. 24373/2021, alla cui stregua “[i]n tema di illeciti amministrativi compiuti nell'interesse di una società in nome collettivo, in forza dell'articolo 3 della legge 689/1981, risponde dell'illecito, se consistente in un comportamento attivo, il singolo socio che lo ha posto in essere (...o)ve, invece, la violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, rispondono di essa i soci ai quali è stata attribuita l'amministrazione della società a norma dell'articolo 2295 c.c.”).
Il motivo è dunque infondato.
Con il quinto motivo l'opponente censura la legittimità del provvedimento di ingiunzione perché la sanzione sarebbe stata comminata in difformità dei parametri di legge (art. 1, commi 910 e 913, L. 205/2017 e art. 8 L. n. 689/1981).
7 L'art. 8 L. n. 689/1981 estende alle sanzioni amministrative il regime del c.d. cumulo giuridico di matrice penalistica, secondo cui, in caso di più violazioni della medesima o di diverse disposizioni normative, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Tuttavia, l'applicabilità di tale regime sanzionatorio di maggior favore presuppone l'unicità dell'azione o dell'omissione, non essendo lo stesso invocabile in caso di pluralità di condotte dalle quali scaturiscono plurime violazioni.
Ora, l'omessa corresponsione della retribuzione ai dipendenti attraverso uno dei mezzi di pagamento tracciabili indicati dalla legge va ricondotta a una pluralità di violazioni, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'illecito riguardi uno o più lavoratori, essendo rilevante soltanto la circostanza della reiterazione dell'omissione nel corso del tempo.
Poiché deve escludersi l'unitarietà delle condotte da cui scaturisce l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 1, comma 913, della Legge n. 205/2017, è inapplicabile il regime del cumulo giuridico.
Come chiarito dai Giudici di legittimità “[l]'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni
è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate. Nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale (violazione commesse con più azioni o omissioni). Al riguardo, inoltre, in caso di pluralità di violazioni della stessa norma… “è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 Cp in tema di continuazione tra reati, sia perché l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.” (Cass., n.
7704/2022).
8 È dunque corretto l'importo della sanzione rapportato al numero delle mensilità in cui sono state poste in essere le condotte da cui ha avuto origine la violazione, giacché, come condivisibilmente ribadito anche dalla Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell' , l'illecito si Controparte_4
perfeziona “ogni qualvolta venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell'art. 1 L. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente” (vedi nota prot. 606 del 15 aprile 2021 della
Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell'Ispettorato nazionale del lavoro all. 8 alla comparsa di costituzione).
La determinazione della misura della sanzione da applicare prescinde anche dal numero dei lavoratori interessati dalla violazione, atteso che, sempre secondo i chiarimenti forniti dalla Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del lavoro nella nota sopra citata, “la formulazione normativa sembra consentire, nell'applicazione della sanzione, il riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione”.
3. – L'opposizione va dunque rigettata, ma nulla va disposto sulle spese malgrado la soccombenza di parte ricorrente, giacché parte resistente non ha documentato di aver effettivamente sostenuto esborsi.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass., n.
30597/2017).
9 Né può, invero, farsi applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. relativo alle ipotesi di cui all'art. 417 bis c.p.c. e non anche a quelle di cui alle disposizioni in materia di illecito amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1456/2023
R.G. così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'ordinanza ingiunzione n. 23/0174 prot. n. 2023/23654 emessa dall' di il 26 ottobre 2023; Controparte_2 CP_2
2) nulla sulle spese
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 13 marzo 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
10
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1456/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. BENEDETTO MANASSERI, il quale insiste nell'accoglimento del ricorso, si riporta a tal fine alle note depositate il 12 marzo 2025 che devono ritenersi in questa sede trascritte e, in subordine, insiste nelle richieste istruttorie articolate in atti.
Il G.I. dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. MANASSERI discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1456/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) in proprio e nella qualità di socio e legale CodiceFiscale_1
rappresentante della Controparte_1
(P.I. ) rappresentata e difesa, come da procura in atti,
[...] P.IVA_1
dall'avv. Benedetto Manasseri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dal Dirigente, arch.
Enrico Zaccone, elettivamente domiciliato in via Ugo Bassi is. 116 n. CP_2
103/A.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
2 come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso depositato il 30 novembre 2023 Lo Parte_1 Pt_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione nr. 23/0174 prot. nr.
2023/23654 del 26/10/2023 con cui l' Controparte_2
le aveva ingiunto il pagamento di € 6.666,64 (oltre spese) a titolo di
[...]
sanzione amministrativa derivante dalla violazione dell'art. 1, comma 910, della
Legge 27 dicembre 2017 n. 205.
Fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva richiamato dal Presidente del Tribunale per la riunione ex art. 274 c.p.c. con altre cause connesse e nelle more, con comparsa del 27 marzo 2024 si costituiva l'opposto, resistendo.
Preso atto che il giudice titolare del fascicolo di più risalente iscrizione non aveva disposto la riunione, il Presidente del Tribunale riassegnava il fascicolo allo scrivente e la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale.
2. – Va premesso che la decisione della causa avviene ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., richiamando un precedente analogo di questo Tribunale che viene integralmente condiviso (Trib. Patti, sentenza n. 54/2025 pubbl. il 21/01/2025 nel procedimento iscritto al n. 1455/2023 R.G.).
Con il primo motivo di ricorso l'opponente lamenta l'insussistenza della violazione contestata sul presupposto che le dipendenti della Controparte_1
avrebbero accettato, per gli anni 2018 e 2019, la temporanea sospensione
[...]
del pagamento delle retribuzioni per far fronte alle spese eccezionali connesse all'apertura di una nuova sede.
La doglianza, mirando a sostenere che nel lasso di tempo indicato le retribuzioni non sarebbero state corrisposte, non coglie nel segno.
Infatti, in sede di accertamento ispettivo il consulente del lavoro delegato dalla ditta ha esibito la documentazione relativa al regolare adempimento degli
3 obblighi contributivi in relazione ai dipendenti, nonché i prospetti paga e le denunce retributive fatte all'INAIL per il periodo compreso tra il 2014 e il 2018
(cfr. pag. 7 del file .pdf allegato dall'opposta, i.e. verbale interlocutorio n. 739/2 del 25/11/2019 relativo alla prosecuzione degli accertamenti avviati con il verbale di primo accesso ispettivo del 13/11/2019).
In difetto di riscontro di alcuna irregolarità relativa alle comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro subordinato nel periodo di riferimento del controllo ispettivo, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna sospensione retributiva dal 1° luglio 2018 al 31 ottobre 2018.
Peraltro, ha affermato – spontaneamente o escussa a s.i.t. Tes_1 Parte_2
non è dirimente, provenendo la dichiarazione comunque dalla stessa – di essere impiegata alle dipendenze della ditta, con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, dal mese di marzo del 2018 e di percepire regolarmente la retribuzione nonché di ricevere mensilmente i prospetti paga (cfr. verbale di primo accesso ispettivo del 13 novembre 2019).
La stessa ha pure dichiarato in quella sede che la retribuzione, oltre ad essere regolarmente corrisposta, le veniva erogata in contanti (“La mia retribuzione mensile è di circa 600 €, senza assegni per il nucleo familiare in quanto non sono coniugata,
e mi viene corrisposta dalla titolare dell'azienda Lo AL LE TT, che è mia madre, in contanti…”, ibidem).
Siccome dalla documentazione in atti si desume che nel periodo in esame l'attività lavorativa veniva regolarmente svolta da tutte le dipendenti, i rapporti di parentela e di stretta amicizia tra le dipendenti e le amministratrici della società non autorizza a far presumere che la prestazione venisse resa, anche solo temporaneamente, a titolo gratuito, restando fermo che ogni attività lavorativa oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato deve presumersi effettuata a titolo oneroso, pur “potendo le parti – nell'esercizio dell'autonomia privata – legittimamente prevedere la prestazione di attività lavorativa
4 gratuita…tale ultima prova – che va ricavata in modo rigoroso da elementi oggettivi e soggettivi, quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico- sociale dei soggetti, nonché le relazioni personali tra essi – è a carico del beneficiario della prestazione lavorativa (ovverosia del datore di lavoro), e non può consistere nella semplice inerzia del prestatore d'opera, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso per la prestazione stessa, né nel mero rapporto di convivenza” (Trib. Roma, sez. lav.,
13/02/2018, n. 1092; Trib. Patti, 21/01/2025, n. 54).
È dunque integrata la prova dei fatti contestati e dettagliatamente descritti nel verbale unico di accertamento n. 744-089 del 18/06/2020, cui ha fatto seguito l'ordinanza-ingiunzione.
Con il secondo motivo l'opponente ha sostenuto che non vi sia prova della violazione.
Anche tale motivo è infondato, non potendosi affatto privare di rilevanza probatoria le dichiarazioni rese dalla dipendente che ha Controparte_3
ammesso di essere stata retribuita e in contanti.
Sotto questo profilo, infatti, da un lato, il verbale ispettivo ex art. 2700 cod. civ. fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese nonché degli altri fatti che il pubblico ufficiale, che lo ha redatto, attesta avvenuti in sua presenza, per quanto concerne in particolare le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva e, dall'altro, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione” (Trib. Sulmona sez. lav.,
06/11/2020, n. 166; Trib. Patti, 21/01/2025, n. 54): non risulta infatti che la ditta abbia esibito documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, in favore della totalità delle dipendenti e per l'intero periodo temporale di riferimento del controllo effettuato, tramite i mezzi previsti dalla legge (cfr. verbale del 26 settembre 2023 di audizione del legale rappresentante della ditta
5 ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 e P.E.C. del 16/10/2023, inviata all' e contenente integrazioni documentali in Controparte_2
atti).
Né invero può ritenersi fondata l'eccezione di irrituale richiesta e acquisizione dele dichiarazioni per contrarietà all'art. 33 L. n. 183/2010 e alle istruzioni di cui alla Circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 09/12/2010.
Tali norme prevedono infatti la facoltà di acquisire dichiarazioni da parte dei dipendenti trovati intenti al lavoro, le quali devono essere trasposte nel verbale di accesso e devono risultare “inequivocabilmente riferibili al soggetto che le fornisce, attraverso la sottoscrizione delle stesse” (pag. 4 della Circolare n. 41/2010 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Pertanto, nel caso di specie, non è dato riscontrare alcun profilo di illegittimità, neppure di ordine procedurale, atteso che le dichiarazioni sono state rese dalla dipendente in maniera spontanea e che la stessa ne ha confermato la riferibilità
a sé attraverso la sottoscrizione del verbale.
Con il terzo motivo l'opponente lamenta il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione.
A rigore il provvedimento impugnato, oltre a recare la dettagliata indicazione della normativa violata e la descrizione puntuale della condotta contestata, indica le generalità dei lavoratori ai quali si riferisce e i periodi nei quali si è consumato l'illecito, nonché riporta gli estremi del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo presupposto.
Tali elementi in uno con il riferimento all'audizione a difesa del rappresentante legale della società, permettono di ritenere sicuramente integrata la motivazione, specie perché “[l]'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti
6 del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (v., per tutte, Cass.,
n. 17104/2009); richiamo che nella specie è presente e che consente pure di ritenere giustificato, parimenti per relationem, l'ammontare della sanzione.
Con il quarto motivo di doglianza l'opponente censura l'ordinanza per difetto di motivazione sulla sua responsabilità, sul presupposto che ella – nel periodo temporale indicato nel provvedimento in cui la stessa era socia ed amministratrice fino al 6 dicembre 2018 (data di alienazione per spirito di liberalità della sua partecipazione sociale alla figlia – non Persona_1
avrebbe concorso alla violazione contestatale, poiché non si occupava della retribuzione dei dipendenti.
Sennonché, posto che la violazione contestata si ricollega ad una condotta di tipo omissivo, consistente nel non avere adempiuto un obbligo imposto dalla legge, possono esserne chiamati a rispondere a titolo di concorso i soci amministratori che, pur non occupandosi materialmente dell'assolvimento di quello specifico compito, hanno comunque un dovere di vigilare sul corretto esercizio dei poteri di amministrazione della società e sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei co-amministratori (Cass., n. 24373/2021, alla cui stregua “[i]n tema di illeciti amministrativi compiuti nell'interesse di una società in nome collettivo, in forza dell'articolo 3 della legge 689/1981, risponde dell'illecito, se consistente in un comportamento attivo, il singolo socio che lo ha posto in essere (...o)ve, invece, la violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, rispondono di essa i soci ai quali è stata attribuita l'amministrazione della società a norma dell'articolo 2295 c.c.”).
Il motivo è dunque infondato.
Con il quinto motivo l'opponente censura la legittimità del provvedimento di ingiunzione perché la sanzione sarebbe stata comminata in difformità dei parametri di legge (art. 1, commi 910 e 913, L. 205/2017 e art. 8 L. n. 689/1981).
7 L'art. 8 L. n. 689/1981 estende alle sanzioni amministrative il regime del c.d. cumulo giuridico di matrice penalistica, secondo cui, in caso di più violazioni della medesima o di diverse disposizioni normative, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Tuttavia, l'applicabilità di tale regime sanzionatorio di maggior favore presuppone l'unicità dell'azione o dell'omissione, non essendo lo stesso invocabile in caso di pluralità di condotte dalle quali scaturiscono plurime violazioni.
Ora, l'omessa corresponsione della retribuzione ai dipendenti attraverso uno dei mezzi di pagamento tracciabili indicati dalla legge va ricondotta a una pluralità di violazioni, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'illecito riguardi uno o più lavoratori, essendo rilevante soltanto la circostanza della reiterazione dell'omissione nel corso del tempo.
Poiché deve escludersi l'unitarietà delle condotte da cui scaturisce l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 1, comma 913, della Legge n. 205/2017, è inapplicabile il regime del cumulo giuridico.
Come chiarito dai Giudici di legittimità “[l]'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni
è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate. Nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale (violazione commesse con più azioni o omissioni). Al riguardo, inoltre, in caso di pluralità di violazioni della stessa norma… “è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 Cp in tema di continuazione tra reati, sia perché l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.” (Cass., n.
7704/2022).
8 È dunque corretto l'importo della sanzione rapportato al numero delle mensilità in cui sono state poste in essere le condotte da cui ha avuto origine la violazione, giacché, come condivisibilmente ribadito anche dalla Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell' , l'illecito si Controparte_4
perfeziona “ogni qualvolta venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell'art. 1 L. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente” (vedi nota prot. 606 del 15 aprile 2021 della
Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell'Ispettorato nazionale del lavoro all. 8 alla comparsa di costituzione).
La determinazione della misura della sanzione da applicare prescinde anche dal numero dei lavoratori interessati dalla violazione, atteso che, sempre secondo i chiarimenti forniti dalla Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del lavoro nella nota sopra citata, “la formulazione normativa sembra consentire, nell'applicazione della sanzione, il riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione”.
3. – L'opposizione va dunque rigettata, ma nulla va disposto sulle spese malgrado la soccombenza di parte ricorrente, giacché parte resistente non ha documentato di aver effettivamente sostenuto esborsi.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass., n.
30597/2017).
9 Né può, invero, farsi applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. relativo alle ipotesi di cui all'art. 417 bis c.p.c. e non anche a quelle di cui alle disposizioni in materia di illecito amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1456/2023
R.G. così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'ordinanza ingiunzione n. 23/0174 prot. n. 2023/23654 emessa dall' di il 26 ottobre 2023; Controparte_2 CP_2
2) nulla sulle spese
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 13 marzo 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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