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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
composta dai Magistrati:
Dott. ssa Maria Grixoni Presidente
Dott. ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. ssa Monica Moi Consigliera rel.
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 278 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante 23, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, che la rappresenta e difende per legge,
parte appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Ludovico Controparte_1 C.F._1
Ariosto 14, presso lo studio dell'avv. Claudio Manca che lo rappresenta e difende,
parte appellata
La causa è stata decisa ex art. 437 cpc all'udienza del 13.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente in appello: “L'Amministrazione appellante, ut supra rappresentata e
difesa, conclude, pertanto, affinché l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, in accoglimento del presente
1 appello e in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'opposizione siccome
infondata. In ogni caso e per l'effetto confermare validità ed efficacia dell'ordinanza di ingiunzione
e confisca n. 307/2018 della Capitaneria di e degli atti presupposti. Con Pt_1 Parte_1
vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Nell'interesse del resistente in appello: “in via assolutamente preliminare e in rito, dichiarare
inammissibile, per le ragioni di cui sopra, l'Appello proposto dalla Parte_1
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 104/2024, pubblicata in data 09 febbraio
[...]
2024, emessa da Tribunale di Tempio Pausania - Giudice dr.ssa Maria Salvatora Magliona, in seno
al procedimento R.G. n. 109/2019; - in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla
in quanto infondato sia in fatto che in diritto, non Parte_1
provato e non provabile, e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 104/2024, pubblicata in data 09
febbraio 2024, emessa da Tribunale di Tempio Pausania - Giudice dr.ssa Maria Salvatora Magliona,
in seno al procedimento R.G. n. 109/2019 con l'accoglimento delle domande presentate dal Sig.
nonché per la “ nel procedimento di primo grado Controparte_1 Parte_2
qui riprodotte: “1) in via assolutamente preliminare, anche a norma dell'art. 5 D.Lgs. n. 150/2011,
sospendere l'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento e confisca n. 307/2018 del 18 dicembre 2018 –
I.D.F. n. 269/2018 e di ogni altro atto antecedente – conseguente – susseguente in quanto illegittima
per le motivazioni di cui in narrativa e generatrice di un grave danno patrimoniale, economico e
finanziario se posta in esecuzione anche per il tramite dell'Agente per la Riscossione;
2) in via
principale, annullare e/o dichiarare nulle e/o inefficaci e/o improduttive di effetti l'Ordinanza di
Ingiunzione di pagamento e confisca n. 307/2018 del 18 dicembre 2018 – I.D.F. n. 269/2018 per tutte
le eccezioni formulate sopra nonché annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o improduttivi di
effetti tutti gli atti prodromici alla detta Ordinanza sempre per le motivazioni di cui in narrativa, in
particolar modo il Verbale di Accertamento e di Contestazione di Infrazione Amministrativa n.
168/2018 dello 04.10.2018; 3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze diritti ed onorari come
per legge.”; - in via subordinata istruttoria, si chiede che vengano ammessi i mezzi istruttori così
2 come richiesti negli atti di causa e, in particolare modo, quelli articolati nell'atto di Opposizione
all'Ordinanza di Ingiunzione di Pagamento n. 307/2018, qui da intendersi integralmente riscritti;
-
sempre in via principale e nel merito, condannare parte Appellante ex art. 96 cod. proc. civ.; - in
ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborsi e accessori di legge di entrambi i
gradi di giudizio”.
1. Svolgimento del processo
propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca n. Controparte_1
307/2018 con la quale la di aveva disposto il pagamento della Parte_1 Parte_1
sanzione di euro 4.000,00 e la confisca di prodotto ittico. In particolare, il ricorrente aveva precisato che gli alimenti indicati nel verbale n. 167/2018 erano posti in un congelatore a pozzo situato all'esterno del bar di sua proprietà al fine di distinguerli e non confonderli con il prodotto da utilizzare secondo la normativa di riferimento;
aveva altresì dato conto del fatto che gli alimenti menzionati,
essendo un regalo di un amico, avrebbero dovuto essere riportati al termine della serata presso la sua abitazione.
Costituitasi la di contestò tutte le avverse deduzioni e conclusioni Parte_1 Parte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente nonché mediante prova testimoniale, con sentenza n. 104/2024, pubblicata il 9.02.2024, accolse l'opposizione per assenza di prove comprovanti la violazione e revocò l'ordinanza ingiunzione soprarichiamata.
Il giudice di prime cure, precisata la natura del giudizio di opposizione quale accertamento negativo della pretesa sanzionatoria per cui l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio, rilevò il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione
resistente di tutta la documentazione relativa agli accertamenti e contestazioni svolti, con la conseguente impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa. Inoltre, il tribunale diede atto del limite di efficacia di prova legale del verbale redatto dagli agenti accertatori, non estendibile alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale
3 e alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali,
in quanto “mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti”.
Secondo il giudice di prime cure, dall'istruttoria svolta emerse:
Par
- che i prodotti ittici erano collocati in un freezer sito al di fuori dei locali del
- l'assenza di elementi istruttori comprovanti la somministrazione di tali prodotti ai clienti;
- la conferma da parte dei testi sentiti che tale merce non veniva mai somministrata alla clientela, ma era di uso esclusivo e personale del proprietario.
2. Motivi di impugnazione
ha proposto appello censurando la sentenza, con plurimi Parte_1
motivi d'appello.
2.1. Erroneità della sentenza circa il mancato deposito degli atti di accertamento
Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamentò l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado dichiarò che l'amministrazione resistente non aveva provveduto a depositare in giudizio gli atti di accertamento. Invece, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, l'amministrazione resistente aveva depositato in giudizio tempestivamente (in data
3.09.2019, v. timbro della cancelleria) la comparsa di costituzione e i documenti relativi all'accertamento, comprovanti la legittimità dell'ordinanza ingiunzione.
Secondo la parte appellante, il giudice di prime cure era probabilmente stato tratto in inganno per gli errori di notifica compiuti dalla cancelleria del tribunale: il giudice, a seguito del ricorso, fissò con decreto cron. n. 587/2019 del 23.1.2019 la prima udienza per il giorno 8.5.2019, con il termine di dieci giorni prima per il deposito della comparsa e degli atti di accertamento;
il decreto e il ricorso furono notificati a mezzo pec soltanto in data 6.5.2019, fuori termine, in violazione dell'art. 415, co.
5, c.p.c.; la aveva perciò rappresentato tale criticità a mezzo pec, per cui il tribunale con Parte_1
comunicazione assunta via pec, aveva fissato una nuova udienza, per il 27.09.2019; così la medesima amministrazione si costituì in giudizio e provvide a depositare la documentazione richiesta nel rispetto del termine mediante deposito cartaceo, tanto che nel verbale di prima udienza, la controparte
4 ebbe a contestare le modalità in cui avvenne il deposito, cartaceo e non telematico, facendo riferimento tanto alla comparsa di costituzione quanto agli allegati.
In ogni caso, a detta della parte appellante, anche qualora si volesse ritenere la costituzione dell'amministrazione non regolare e tempestiva, stante la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 6, co. 8, d.lgs. n. 150/2011, dal deposito tardivo ed irregolare non sarebbe discesa alcuna decadenza,
per cui il giudice avrebbe dovuto comunque tenere conto di tale documentazione, da cui sarebbe discesa l'infondatezza delle censure di Controparte_1
2.2. Violazione dell'art. 2700 c.c.
Con un secondo motivo d'appello, la ha eccepito la violazione dell'art. 2700 c.c. per Parte_1
erronea valutazione del materiale istruttorio, ed in particolare per avere il tribunale disconosciuto il valore di fede privilegiata del verbale di accertamento e della relazione di servizio, senza adeguatamente esaminare il materiale istruttorio.
Difatti, rapporto di polizia e verbale di accertamento e contestazione fanno piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza;
per quanto riguarda le circostanze di fatto apprese da terzi o a seguito di altri accertamenti,
il verbale ha comunque una attendibilità intrinseca solo da specifica prova contraria (Cass. n.
7883/2018; n. 6565/2007; n. 25842/2008).
L'appellante ha rilevato che, per quanto riguarda l'ipotesi in esame, sia nel processo verbale n.
168/2018, sia nella relazione di servizio ai sensi dell'art. 17 l. 689/1981, sia nell'ordinanza ingiunzione n. 307/2018, era risultato che il trasgressore aveva dato atto della provenienza della merce da pesca sportiva e della destinazione della stessa ai clienti del ristorante, così fornendone la prova.
Al contrario, il giudice, non tenendo conto dell'efficacia privilegiata di tali atti e comunque non considerando come emersa da questi ultimi la prova legale della destinazione alla clientela della merce confiscata, ritenne il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
2.3. Erronea valutazione del materiale istruttorio
5 In primo luogo, la di ha reiterato la richiesta di revoca Parte_1 Parte_1
dell'ordinanza di ammissione della prova testi, in quanto superflua ed inammissibile, stante l'efficacia di prova legale degli atti pubblici citati.
In ogni caso, in via subordinata, secondo la parte appellante, il giudice avrebbe erroneamente interpretato le risultanze della prova orale, ritenendo che i testi escussi avrebbero confermato la non destinazione ai clienti e, quindi, l'uso esclusivo del proprietario della merce custodita nel freezer.
Tale tesi, in realtà, dovrebbe essere smentita sulla base dell'esame delle deposizioni testimoniali:
- le dichiarazioni di figlio del trasgressore, sarebbero contradditorie ed inattendibili Testimone_1
e comunque, de relato, in quanto lo stesso, dopo aver confermato la circostanza che il pescato era stato depositato nel pozzetto dal padre, per poi essere portato a casa al momento della chiusura dell'esercizio commerciale, aveva affermato di non avere visto il pescato e di non aver visto il padre all'atto di metterlo all'interno del refrigeratore, sottolineando di aver dato la risposta precedente soltanto in quanto circostanza riferitagli dal padre;
- le dichiarazioni di e di sarebbero inutili ai fini della prova della Testimone_2 Testimone_3
destinazione o meno del prodotto ittico alla clientela;
- , cuoca del ristorante non aveva confermato che il pescato rinvenuto Testimone_4 Parte_2
dentro il refrigeratore fosse stato posizionato da a chiusura dell'esercizio Controparte_1
commerciale;
2.4. Sull'asserito mancato raggiungimento della prova della sussistenza della violazione
A detta dell'appellante, il giudice non aveva tenuto conto di diversi elementi istruttori, quali:
- la circostanza che, come emerso dal verbale di accertamento n. 168/2018, aveva Controparte_1
dichiarato che i 12,315 kg rinvenuti nel freezer collocato esternamente provenissero da pesca sportiva;
- richiamata la disciplina inerente all'obbligo di rintracciabilità del prodotto alimentare (v.
Regolamento (CE) n. 178/2002), la totale assenza di qualsivoglia informazione relativa alla
6 tracciabilità del prodotto ittico, la quale essa stessa rappresenta una violazione della disciplina di settore;
- la conferma nella relazione di servizio redatta dai militari accertatori, in cui gli stessi avevano riferito che “il trasgressore ha dichiarato agli accertatori che il prodotto fresco e vario prodotto congelato,
proveniva dalla pesca sportiva e che sarebbe stato servito ai clienti del ristorante”;
- la provenienza del prodotto rinvenuto da pesca sportiva, oltre ad essere confermata dal trasgressore in sede procedimentale, non era stata contestata in giudizio e non può rilevare quale fatto mediato
“attraverso la percezione sensoriale di accadimenti” come asserito dal giudice, stante il rinvenimento nel prodotto di lacerazioni (all. 8 comparsa di costituzione), tipiche in caso di utilizzo di attrezzi peculiari quali la fiocina o l'asta taitiana;
- la redazione di due verbali amministrativi, il primo oggetto del giudizio concluso con la sentenza oggetto di impugnazione, il secondo concernente la mancata etichettatura e tracciabilità di 74,242 kg di prodotto ittico, per cui, frutto della comune logica deduttiva era quanto rilevato dagli accertatori,
stante l'improbabilità del consumo personale di tale quantitativo di alimenti ittici e la sussistenza all'interno del locale di un unico congelatore.
Infine, la parte appellante ha richiesto la riforma della sentenza in punto di spese, dovendo essere queste ultime poste a carico della parte ricorrente in opposizione.
3. Le difese della parte appellata
Costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Nel merito ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto. In particolare:
- in ordine al primo motivo di appello ha rilevato la correttezza della sentenza di primo grado per il mancato deposito telematico della documentazione, sottolineando il carattere perentorio (e non ordinatorio come invocato nell'atto di gravame) del termine di cui all'art. 6, comma 8, d.lgs. n.
150/2011 e, conseguentemente, la tardività della produzione nel presente giudizio della comparsa e dei documenti;
7 - quanto al secondo motivo d'appello, ha evidenziato l'assenza di violazione dell'art. 2700 c.c.
considerato che il giudice non aveva disconosciuto il valore di fede privilegiata del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione ma non si era pronunciato sulla relazione di servizio –
peraltro non dotata di fede privilegiata, in quanto atto interno formato in assenza di contraddittorio –
perché non presente nel fascicolo telematico e conosciuto per la prima volta in sede di gravame;
- circa il terzo motivo di gravame, ha sottolineato la correttezza delle valutazioni operate dal giudice di prime cure in ordine alle risultanze istruttorie, segnatamente quanto alle deposizioni testimoniali,
tutte a suo dire valide, attendibili e non contradditorie, e comprovanti la circostanza per cui il box refrigeratore era stato utilizzato solo per scopi personali;
le circostanze di fatto rappresentate nell'opposizione, inoltre, non avrebbero costituito oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione;
- per quanto riguarda il quarto motivo di gravame, ha evidenziato la correttezza della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui veniva affermato che la merce contenuta nel box non era destinata alla vendita e/o somministrazione al pubblico e ha contestato il riferimento della difesa della
Capitaneria ad altro verbale, non oggetto del presente giudizio.
All'udienza del 13.06.2025, sulle conclusioni delle parti, come sopra trascritte, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
4. Motivi della decisione
4.1. Ammissibilità dell'impugnazione
In via preliminare, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità e di manifesta infondatezza formulate dall'appellata ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini
8 assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice (Cass. SS. UU. 16.11.2017, n. 27199). Orbene, in armonia con tali principi,
deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto la parte appellante ha motivato in maniera articolata e puntuale le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata. Ed in specie, ha chiaramente indicato sia per quali ragioni il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie sia la normativa di settore asseritamente violata, così ponendo la parte appellata nella condizione di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta ed il giudice in condizione di cogliere natura,
portata e senso delle critiche.
4.2. Accoglimento dell'appello
Nel merito, l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto per le considerazioni di cui in appresso.
Il primo motivo d'appello, concernente l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure rilevò il mancato deposito degli atti di accertamento da parte dell'amministrazione resistente,
deve essere accolto.
Giova, difatti, osservare che la norma che dispone l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali ratione temporis applicabile, l'art. 16 bis d.l. n. 179/2012, convertito con mod. dalla legge n. 221/2012, nello stabilire che “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014
nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha
luogo esclusivamente con modalità telematiche (enfasi di chi scrive), nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti
nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente
comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori
9 non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio
personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal
presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma”, fa esplicito riferimento alle parti
“precedentemente” costituite;
pertanto, non dispone l'obbligatorietà della costituzione della parte per mezzo del deposito telematico. Per completezza, rileva la corte che l'obbligo di costituirsi in giudizio in forma telematica è stato introdotto soltanto con la disposizione di cui all'art. 196 quater disp. att.
Cpc. prevista dall'art. 4, co. 12 D. Lgs. 149/2022 applicabile, anche ai giudizi pendenti davanti al tribunale, a far data dal 1 gennaio 2023 (vd. art. 35 co. 2 D. Lgs. 149/2022) e, quindi, in un momento di gran lunga successivo a quello della costituzione in giudizio dell'Amministrazione nel presente processo nella fase di primo grado.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, è emerso che la di Parte_1
aveva depositato in data 03.09.2019, presso la cancelleria del Tribunale di Tempio Parte_1
Pausania in via cartacea – e pertanto in maniera del tutto legittima – la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione, unitamente a tutti gli atti relativi all'accertamento (v. comparsa di cost. e allegati – ricorso in appello sub 3). Tale circostanza, peraltro,
emerge anche in sede di giudizio di primo grado, in particolare, dal verbale dell'udienza tenutasi in data 27.09.2019. In tale occasione, il sottotenente di si riportò integralmente Persona_1
“a quanto già osservato e dedotto alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data
03.09.19”. Occorre, inoltre, sottolineare che lo stesso giudice, in sede di prima udienza, aveva rilevato la tardività della comunicazione del decreto di fissazione udienza – del 06.05.2019 - per l'udienza di prima comparizione fissata l'8.05.2019, non consentendo la costituzione tempestiva della Parte_1
(v. verbale di prima udienza – ricorso in appello all. 9).
Ciò posto, stante la validità e la tempestività della costituzione della di Parte_1 [...]
il giudice avrebbe dovuto tenere conto di tutta la documentazione allegata in tale sede. Parte_1
10 Difatti, anche il secondo motivo di impugnazione, riguardante la violazione di cui all'art. 2700 c.c.,
per non avere il giudice tenuto conto della relazione di servizio formata ai sensi dell'art. 17 l. n.
689/1981 ed il quarto motivo di impugnazione sono fondati.
Stante la stretta connessione logico – giuridica dei motivi di gravame, gli stessi verranno esaminati congiuntamente.
Innanzitutto, non può non evidenziarsi che il dettagliato rapporto ex art. 17 Legge 689/1981, avente natura di atto pubblico, in quanto prodotto in giudizio, è pienamente idoneo a dispiegare la propria efficacia probatoria nella controversia de qua; efficacia probatoria che, come è noto, consiste nel fare
“piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo
ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (art. 2700 c.c.). Sull'efficacia probatoria privilegiata in ordine alle circostanze indicate nell'art. 2700 c.c. dei verbali ex art. 17 L. 689/1981 si è pronunciata,
anche di recente, la Corte di Cassazione, chiarendo in parte motiva che gli stessi atti “sono assistiti
da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale
come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine
di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo
stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese” (v. Cass. Civ. n. 30771/2021).
Nel menzionato rapporto ex art. 17 cit., in particolare, si legge “…veniva chiesto al Sig. se detto CP_1
locale faceva parte del ristorante e soprattutto se il prodotto ittico presente all'interno del pozzetto
congelatore venisse utilizzato per la somministrazione ai clienti del Ristorante/Bar La Baracca, lo
stesso riferiva che il prodotto ittico sia fresco che congelato, proveniva dalla pesca sportiva era stato
congelato da loro e che veniva cucinato per i clienti del ristorante/bar. Per quanto sopra, il
trasgressore ha dichiarato agli accertatori che il prodotto fresco e vario prodotto congelato,
proveniva dalla pesca sportiva e che sarebbe stato servito ai clienti del ristorante” (v. all. 6 –
comparsa di costituzione e risposta della in primo grado). Parte_1
11 Pertanto, dalla lettura del richiamato rapporto si ricava che lo stesso aveva Controparte_1
dichiarato ai militari accertatori di avere destinato il prodotto ittico, frutto della pesca sportiva,
rinvenuto all'interno del congelatore posto al di fuori del locale, alla somministrazione ai clienti del bar/ristorante.
Ebbene, al contrario di quanto statuito dal giudice di prime cure, il quale affermò che “non sono stati
forniti elementi a dimostrazione del fatto che gli stessi venissero somministrati ai clienti” e che “i
prodotti ittici erano collocati in un freezer al di fuori dei locali del ”, sulla scorta del Parte_2
principio di cui all'art. 2700 c.c. può senz'altro ritenersi dimostrato, per fede privilegiata dei su menzionati atti pubblici in cui ne veniva dato atto, la circostanza per cui l'opponente Controparte_1
avesse confermato la destinazione dei prodotti ittici oggetto dell'ordinanza ai clienti della propria attività.
Di tale circostanza deve, quindi, tenersi conto quale piena prova fino a querela di falso, non cogliendo nel segno neppure la specifica eccezione in tal senso della parte appellata circa la formazione del verbale in assenza di contradditorio, considerata la natura della prova sulla base dei principi di diritto appena esaminati.
In definitiva, se da una parte fa fede fino a querela di falso la circostanza che il trasgressore avesse reso dichiarazioni di simile tenore agli accertatori, dall'altra resta affidata alla libera valutazione del giudice di merito l'intrinseca veridicità di dette dichiarazioni, anche quando concretino, per il loro contenuto, una confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735, comma primo cod. civ. come quella in esame (per l'esposto principio v. ex aliis Cass. n. 1384/1997; id. n 10825/2000).
Orbene, il valore di tale prova deve essere vagliato anche tenendo conto della valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie, la quale si è resa necessaria alla luce delle altre doglianze formulate dalla parte appellante, anche tenuto conto del principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi
probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e
così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è
12 insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito,
sia pure per implicito, agli elementi utilizzati” (v. Cass. n. 11176/2017).
Ciò posto, occorre precisare che gli ulteriori elementi probatori acquisiti, ricavabili dal verbale di accertamento, non sono tali da confutare il contenuto delle dichiarazioni dal trasgressore rese agli accertatori, e non varrebbero a farlo neppure in giudizio ipotetico perché non in contrasto, ma confluenti nella medesima direzione.
In particolare, se è vero che nel verbale di accertamento n. 168/2018 del 4.10.2018 si legge che “la
parte spontaneamente dichiara: nulla da dichiarare”, non è meno vero che l'asserita discrasia rispetto alle affermazioni del riportate nella relazione ex art. 17 L. 689 è soltanto apparente, CP_1
riferendosi quel “nulla da dichiarare” di cui al verbale di accertamento a eventuali dichiarazioni spontanee dell'autore della violazione (inesistenti), mentre le affermazioni trascritte nel rapporto ex art. 17 l. n. 689/81, (in cui si legge, come sopra già rilevato, che “…veniva chiesto al Sig. se CP_1
detto locale faceva parte del ristorante e soprattutto se il prodotto ittico presente all'interno del
pozzetto congelatore venisse utilizzato per la somministrazione ai clienti del Ristorante/bar La
Baracca, lo stesso riferiva che il prodotto ittico sia fresco che congelato, proveniva dalla pesca
sportiva era stato congelato da loro e che veniva cucinato per i clienti del ristorante/bar”) erano state rese in risposta alle specifiche domande formulate dagli organi accertatori.
Inoltre, con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, reputa la corte di attribuire preferenza alla dichiarazione resa nell'immediatezza dei fatti e con riferimento alla specifica violazione dedotta in giudizio, da parte del Pt_3
Difatti, emerge che i testi sentiti non erano in grado di riferire alcunché circa la circostanza specifica e gli avvenimenti del 4.10.2018.
In particolare, , dipendente dell'attività dal 2015 circa al 2020, sentita all'udienza del Testimone_4
7.05.2021, alla specifica domanda se fosse “vero che il sig. aveva riposto il Controparte_2
pescato di natura sportiva regalatogli da una sua persona di fiducia in data 04 ottobre 2018, presente
al momento dell'accertamento da parte della Capitanieria di Porto di di cui al Parte_1
13 verbale di accertamento che si rammostra, nel box-refrigeratore posto in un locale esterno al locale
denominato “ ” per portarlo a casa propria e farne utilizzo privato” rispose di non sapere Parte_2
alcunché in merito a quanto domandatole e di non aver visto il riporre il pescato, come anche CP_1
di non essere stata presente al momento dell'ispezione del medesimo box;
non pertinente rispetto ai fatti oggetto della specifica violazione accertata risulta invece l'affermazione della medesima teste la quale dichiarò “io svolgevo le mansioni di cuoca e posso dire soltanto che non ho mai prelevato
alimenti da somministrare ai clienti da quel box refrigeratore, riconosciuto nelle foto rammostrate”.
Analoghe considerazioni valgono, attesa la genericità della domanda per l'assenza di specifici riferimenti cronologici (“Vero è che nel box-refrigeratore sito in La Maddalena (SS), alla Località
Camiciotto, s.n.c., al di fuori del locale denominato “ ” solitamente venivano riposti Parte_2
alimenti o bevande estranee alla somministrazione dei consumatori del detto locale?”), per la risposta della stessa teste secondo cui si trattava di “alimenti di uso personale del proprietario”.
Par
Anche , dipendente del da circa dodici anni, sentito all'udienza del 7.05.2021, alla Testimone_3
specifica domanda se fosse “vero che il sig. … aveva riposto il pescato di natura Controparte_1
sportiva regalatogli da una sua persona di fiducia in data 04 ottobre 2018, presente al momento
dell'accertamento da parte della di di cui al verbale di Parte_1 Parte_1
accertamento che si rammostra, nel box-refrigeratore posto in un locale esterno al locale denominato
“ ” per portarlo a casa propria e farne utilizzo privato”, nulla fu in grado di rispondere, Parte_2
mostrando di non avere conoscenza dei fatti posti a sostegno della specifica violazione di cui si discute, e analoga risposta rese in merito al contenuto del box il giorno dell'accertamento e a chi lo avesse riposto al suo interno, ammettendo altresì di non essere stato presente al momento dell'ispezione. Non pertinente rispetto ai fatti oggetto della specifica violazione accertata la dichiarazione del ridetto teste secondo cui “il proprietario faceva la spesa e metteva lì la sua roba”,
resa in risposta alla domanda priva di specifici riferimenti cronologici “Vero è che nel box-
refrigeratore sito in La Maddalena (SS), alla Località Camiciotto, s.n.c., al di fuori del locale
14 denominato “ solitamente venivano riposti alimenti o bevande estranee alla Parte_2
somministrazione dei consumatori del detto locale?”.
figlio del ricorrente, in ordine al capo c) (“Vero è che il pescato oggetto Testimone_1
dell'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento e confisca n. 307/2018 del 18 dicembre 2018 – I.D.F. n.
269/2018 e degli accertamenti della di , che si rammostrano, era Parte_1 Parte_1
stato depositato nel box refrigeratore, posto al di fuori dal locale denominato “ ”, sito in Parte_2
La Maddalena (SS), alla Località Cala Camiciotto, s.n.c., dal Sig. per essere Parte_4
portato a casa in data 04 ottobre 2018 a chiusura dell'esercizio commerciale?”), confermò la circostanza, salvo poi precisare “Non ho visto mio padre mettere il pescato all'interno del box
refrigeratore. Mio padre mi riferì la circostanza. Io non ho visto il pescato”. Trattasi pertanto di una testimonianza de relato actoris, non avente alcun valore probatorio (sul punto v. da ultimo Cass. n.
4530/2025: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono
su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la
rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di
una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”).
Infine, anche , dipendente della società, dichiarò di non sapere nulla su quanto le era Testimone_2
stato domandato.
Né potrebbe invocarsi il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, posto che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, l'Amministrazione nel costituirsi in giudizio ebbe a contestare specificamente le circostanze dedotte a fondamento dell'opposizione.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto soprarichiamati, degli orientamenti giurisprudenziali menzionati in tema di prova, delle circostanze di fatto e di tutti gli elementi istruttori emersi ed ivi esaminati, Codesta Corte ritiene raggiunta la prova circa la violazione accertata e contestata a di cui all'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca n. 307/2018. Controparte_1
Ogni altra questione, si ritiene assorbita.
15 Sulla scorta di tutto quanto precede, la sentenza di primo grado deve essere riformata e l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 307/2018 del 18.12.2018 deve essere rigettata.
4.3. Sulle spese del procedimento di primo grado e di secondo grado
Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico di in applicazione dei Controparte_1
compensi delle cause entro 5.200,00 euro, di valori medi per il primo grado di giudizio e medi per il presente grado, eccetto che – soltanto in relazione a quest'ultimo – minimi per la fase di trattazione e istruttoria, stante la coincidenza delle risultanze probatorie.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania n. 104/2024 pubblicata il 9.02.2024 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 307/2018 della Controparte_1
; Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellante Controparte_1
del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA di legge e del presente giudizio, nella misura di euro 2.419,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA di legge.
Sassari, 13.06.2025
La consigliera est.
Dott.ssa Monica Moi La Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
composta dai Magistrati:
Dott. ssa Maria Grixoni Presidente
Dott. ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. ssa Monica Moi Consigliera rel.
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 278 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante 23, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, che la rappresenta e difende per legge,
parte appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Ludovico Controparte_1 C.F._1
Ariosto 14, presso lo studio dell'avv. Claudio Manca che lo rappresenta e difende,
parte appellata
La causa è stata decisa ex art. 437 cpc all'udienza del 13.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente in appello: “L'Amministrazione appellante, ut supra rappresentata e
difesa, conclude, pertanto, affinché l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, in accoglimento del presente
1 appello e in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'opposizione siccome
infondata. In ogni caso e per l'effetto confermare validità ed efficacia dell'ordinanza di ingiunzione
e confisca n. 307/2018 della Capitaneria di e degli atti presupposti. Con Pt_1 Parte_1
vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Nell'interesse del resistente in appello: “in via assolutamente preliminare e in rito, dichiarare
inammissibile, per le ragioni di cui sopra, l'Appello proposto dalla Parte_1
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 104/2024, pubblicata in data 09 febbraio
[...]
2024, emessa da Tribunale di Tempio Pausania - Giudice dr.ssa Maria Salvatora Magliona, in seno
al procedimento R.G. n. 109/2019; - in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla
in quanto infondato sia in fatto che in diritto, non Parte_1
provato e non provabile, e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 104/2024, pubblicata in data 09
febbraio 2024, emessa da Tribunale di Tempio Pausania - Giudice dr.ssa Maria Salvatora Magliona,
in seno al procedimento R.G. n. 109/2019 con l'accoglimento delle domande presentate dal Sig.
nonché per la “ nel procedimento di primo grado Controparte_1 Parte_2
qui riprodotte: “1) in via assolutamente preliminare, anche a norma dell'art. 5 D.Lgs. n. 150/2011,
sospendere l'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento e confisca n. 307/2018 del 18 dicembre 2018 –
I.D.F. n. 269/2018 e di ogni altro atto antecedente – conseguente – susseguente in quanto illegittima
per le motivazioni di cui in narrativa e generatrice di un grave danno patrimoniale, economico e
finanziario se posta in esecuzione anche per il tramite dell'Agente per la Riscossione;
2) in via
principale, annullare e/o dichiarare nulle e/o inefficaci e/o improduttive di effetti l'Ordinanza di
Ingiunzione di pagamento e confisca n. 307/2018 del 18 dicembre 2018 – I.D.F. n. 269/2018 per tutte
le eccezioni formulate sopra nonché annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o improduttivi di
effetti tutti gli atti prodromici alla detta Ordinanza sempre per le motivazioni di cui in narrativa, in
particolar modo il Verbale di Accertamento e di Contestazione di Infrazione Amministrativa n.
168/2018 dello 04.10.2018; 3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze diritti ed onorari come
per legge.”; - in via subordinata istruttoria, si chiede che vengano ammessi i mezzi istruttori così
2 come richiesti negli atti di causa e, in particolare modo, quelli articolati nell'atto di Opposizione
all'Ordinanza di Ingiunzione di Pagamento n. 307/2018, qui da intendersi integralmente riscritti;
-
sempre in via principale e nel merito, condannare parte Appellante ex art. 96 cod. proc. civ.; - in
ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborsi e accessori di legge di entrambi i
gradi di giudizio”.
1. Svolgimento del processo
propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca n. Controparte_1
307/2018 con la quale la di aveva disposto il pagamento della Parte_1 Parte_1
sanzione di euro 4.000,00 e la confisca di prodotto ittico. In particolare, il ricorrente aveva precisato che gli alimenti indicati nel verbale n. 167/2018 erano posti in un congelatore a pozzo situato all'esterno del bar di sua proprietà al fine di distinguerli e non confonderli con il prodotto da utilizzare secondo la normativa di riferimento;
aveva altresì dato conto del fatto che gli alimenti menzionati,
essendo un regalo di un amico, avrebbero dovuto essere riportati al termine della serata presso la sua abitazione.
Costituitasi la di contestò tutte le avverse deduzioni e conclusioni Parte_1 Parte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente nonché mediante prova testimoniale, con sentenza n. 104/2024, pubblicata il 9.02.2024, accolse l'opposizione per assenza di prove comprovanti la violazione e revocò l'ordinanza ingiunzione soprarichiamata.
Il giudice di prime cure, precisata la natura del giudizio di opposizione quale accertamento negativo della pretesa sanzionatoria per cui l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio, rilevò il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione
resistente di tutta la documentazione relativa agli accertamenti e contestazioni svolti, con la conseguente impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa. Inoltre, il tribunale diede atto del limite di efficacia di prova legale del verbale redatto dagli agenti accertatori, non estendibile alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale
3 e alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali,
in quanto “mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti”.
Secondo il giudice di prime cure, dall'istruttoria svolta emerse:
Par
- che i prodotti ittici erano collocati in un freezer sito al di fuori dei locali del
- l'assenza di elementi istruttori comprovanti la somministrazione di tali prodotti ai clienti;
- la conferma da parte dei testi sentiti che tale merce non veniva mai somministrata alla clientela, ma era di uso esclusivo e personale del proprietario.
2. Motivi di impugnazione
ha proposto appello censurando la sentenza, con plurimi Parte_1
motivi d'appello.
2.1. Erroneità della sentenza circa il mancato deposito degli atti di accertamento
Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamentò l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado dichiarò che l'amministrazione resistente non aveva provveduto a depositare in giudizio gli atti di accertamento. Invece, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, l'amministrazione resistente aveva depositato in giudizio tempestivamente (in data
3.09.2019, v. timbro della cancelleria) la comparsa di costituzione e i documenti relativi all'accertamento, comprovanti la legittimità dell'ordinanza ingiunzione.
Secondo la parte appellante, il giudice di prime cure era probabilmente stato tratto in inganno per gli errori di notifica compiuti dalla cancelleria del tribunale: il giudice, a seguito del ricorso, fissò con decreto cron. n. 587/2019 del 23.1.2019 la prima udienza per il giorno 8.5.2019, con il termine di dieci giorni prima per il deposito della comparsa e degli atti di accertamento;
il decreto e il ricorso furono notificati a mezzo pec soltanto in data 6.5.2019, fuori termine, in violazione dell'art. 415, co.
5, c.p.c.; la aveva perciò rappresentato tale criticità a mezzo pec, per cui il tribunale con Parte_1
comunicazione assunta via pec, aveva fissato una nuova udienza, per il 27.09.2019; così la medesima amministrazione si costituì in giudizio e provvide a depositare la documentazione richiesta nel rispetto del termine mediante deposito cartaceo, tanto che nel verbale di prima udienza, la controparte
4 ebbe a contestare le modalità in cui avvenne il deposito, cartaceo e non telematico, facendo riferimento tanto alla comparsa di costituzione quanto agli allegati.
In ogni caso, a detta della parte appellante, anche qualora si volesse ritenere la costituzione dell'amministrazione non regolare e tempestiva, stante la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 6, co. 8, d.lgs. n. 150/2011, dal deposito tardivo ed irregolare non sarebbe discesa alcuna decadenza,
per cui il giudice avrebbe dovuto comunque tenere conto di tale documentazione, da cui sarebbe discesa l'infondatezza delle censure di Controparte_1
2.2. Violazione dell'art. 2700 c.c.
Con un secondo motivo d'appello, la ha eccepito la violazione dell'art. 2700 c.c. per Parte_1
erronea valutazione del materiale istruttorio, ed in particolare per avere il tribunale disconosciuto il valore di fede privilegiata del verbale di accertamento e della relazione di servizio, senza adeguatamente esaminare il materiale istruttorio.
Difatti, rapporto di polizia e verbale di accertamento e contestazione fanno piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza;
per quanto riguarda le circostanze di fatto apprese da terzi o a seguito di altri accertamenti,
il verbale ha comunque una attendibilità intrinseca solo da specifica prova contraria (Cass. n.
7883/2018; n. 6565/2007; n. 25842/2008).
L'appellante ha rilevato che, per quanto riguarda l'ipotesi in esame, sia nel processo verbale n.
168/2018, sia nella relazione di servizio ai sensi dell'art. 17 l. 689/1981, sia nell'ordinanza ingiunzione n. 307/2018, era risultato che il trasgressore aveva dato atto della provenienza della merce da pesca sportiva e della destinazione della stessa ai clienti del ristorante, così fornendone la prova.
Al contrario, il giudice, non tenendo conto dell'efficacia privilegiata di tali atti e comunque non considerando come emersa da questi ultimi la prova legale della destinazione alla clientela della merce confiscata, ritenne il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
2.3. Erronea valutazione del materiale istruttorio
5 In primo luogo, la di ha reiterato la richiesta di revoca Parte_1 Parte_1
dell'ordinanza di ammissione della prova testi, in quanto superflua ed inammissibile, stante l'efficacia di prova legale degli atti pubblici citati.
In ogni caso, in via subordinata, secondo la parte appellante, il giudice avrebbe erroneamente interpretato le risultanze della prova orale, ritenendo che i testi escussi avrebbero confermato la non destinazione ai clienti e, quindi, l'uso esclusivo del proprietario della merce custodita nel freezer.
Tale tesi, in realtà, dovrebbe essere smentita sulla base dell'esame delle deposizioni testimoniali:
- le dichiarazioni di figlio del trasgressore, sarebbero contradditorie ed inattendibili Testimone_1
e comunque, de relato, in quanto lo stesso, dopo aver confermato la circostanza che il pescato era stato depositato nel pozzetto dal padre, per poi essere portato a casa al momento della chiusura dell'esercizio commerciale, aveva affermato di non avere visto il pescato e di non aver visto il padre all'atto di metterlo all'interno del refrigeratore, sottolineando di aver dato la risposta precedente soltanto in quanto circostanza riferitagli dal padre;
- le dichiarazioni di e di sarebbero inutili ai fini della prova della Testimone_2 Testimone_3
destinazione o meno del prodotto ittico alla clientela;
- , cuoca del ristorante non aveva confermato che il pescato rinvenuto Testimone_4 Parte_2
dentro il refrigeratore fosse stato posizionato da a chiusura dell'esercizio Controparte_1
commerciale;
2.4. Sull'asserito mancato raggiungimento della prova della sussistenza della violazione
A detta dell'appellante, il giudice non aveva tenuto conto di diversi elementi istruttori, quali:
- la circostanza che, come emerso dal verbale di accertamento n. 168/2018, aveva Controparte_1
dichiarato che i 12,315 kg rinvenuti nel freezer collocato esternamente provenissero da pesca sportiva;
- richiamata la disciplina inerente all'obbligo di rintracciabilità del prodotto alimentare (v.
Regolamento (CE) n. 178/2002), la totale assenza di qualsivoglia informazione relativa alla
6 tracciabilità del prodotto ittico, la quale essa stessa rappresenta una violazione della disciplina di settore;
- la conferma nella relazione di servizio redatta dai militari accertatori, in cui gli stessi avevano riferito che “il trasgressore ha dichiarato agli accertatori che il prodotto fresco e vario prodotto congelato,
proveniva dalla pesca sportiva e che sarebbe stato servito ai clienti del ristorante”;
- la provenienza del prodotto rinvenuto da pesca sportiva, oltre ad essere confermata dal trasgressore in sede procedimentale, non era stata contestata in giudizio e non può rilevare quale fatto mediato
“attraverso la percezione sensoriale di accadimenti” come asserito dal giudice, stante il rinvenimento nel prodotto di lacerazioni (all. 8 comparsa di costituzione), tipiche in caso di utilizzo di attrezzi peculiari quali la fiocina o l'asta taitiana;
- la redazione di due verbali amministrativi, il primo oggetto del giudizio concluso con la sentenza oggetto di impugnazione, il secondo concernente la mancata etichettatura e tracciabilità di 74,242 kg di prodotto ittico, per cui, frutto della comune logica deduttiva era quanto rilevato dagli accertatori,
stante l'improbabilità del consumo personale di tale quantitativo di alimenti ittici e la sussistenza all'interno del locale di un unico congelatore.
Infine, la parte appellante ha richiesto la riforma della sentenza in punto di spese, dovendo essere queste ultime poste a carico della parte ricorrente in opposizione.
3. Le difese della parte appellata
Costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Nel merito ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto. In particolare:
- in ordine al primo motivo di appello ha rilevato la correttezza della sentenza di primo grado per il mancato deposito telematico della documentazione, sottolineando il carattere perentorio (e non ordinatorio come invocato nell'atto di gravame) del termine di cui all'art. 6, comma 8, d.lgs. n.
150/2011 e, conseguentemente, la tardività della produzione nel presente giudizio della comparsa e dei documenti;
7 - quanto al secondo motivo d'appello, ha evidenziato l'assenza di violazione dell'art. 2700 c.c.
considerato che il giudice non aveva disconosciuto il valore di fede privilegiata del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione ma non si era pronunciato sulla relazione di servizio –
peraltro non dotata di fede privilegiata, in quanto atto interno formato in assenza di contraddittorio –
perché non presente nel fascicolo telematico e conosciuto per la prima volta in sede di gravame;
- circa il terzo motivo di gravame, ha sottolineato la correttezza delle valutazioni operate dal giudice di prime cure in ordine alle risultanze istruttorie, segnatamente quanto alle deposizioni testimoniali,
tutte a suo dire valide, attendibili e non contradditorie, e comprovanti la circostanza per cui il box refrigeratore era stato utilizzato solo per scopi personali;
le circostanze di fatto rappresentate nell'opposizione, inoltre, non avrebbero costituito oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione;
- per quanto riguarda il quarto motivo di gravame, ha evidenziato la correttezza della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui veniva affermato che la merce contenuta nel box non era destinata alla vendita e/o somministrazione al pubblico e ha contestato il riferimento della difesa della
Capitaneria ad altro verbale, non oggetto del presente giudizio.
All'udienza del 13.06.2025, sulle conclusioni delle parti, come sopra trascritte, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
4. Motivi della decisione
4.1. Ammissibilità dell'impugnazione
In via preliminare, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità e di manifesta infondatezza formulate dall'appellata ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini
8 assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice (Cass. SS. UU. 16.11.2017, n. 27199). Orbene, in armonia con tali principi,
deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto la parte appellante ha motivato in maniera articolata e puntuale le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata. Ed in specie, ha chiaramente indicato sia per quali ragioni il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie sia la normativa di settore asseritamente violata, così ponendo la parte appellata nella condizione di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta ed il giudice in condizione di cogliere natura,
portata e senso delle critiche.
4.2. Accoglimento dell'appello
Nel merito, l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto per le considerazioni di cui in appresso.
Il primo motivo d'appello, concernente l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure rilevò il mancato deposito degli atti di accertamento da parte dell'amministrazione resistente,
deve essere accolto.
Giova, difatti, osservare che la norma che dispone l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali ratione temporis applicabile, l'art. 16 bis d.l. n. 179/2012, convertito con mod. dalla legge n. 221/2012, nello stabilire che “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014
nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha
luogo esclusivamente con modalità telematiche (enfasi di chi scrive), nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti
nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente
comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori
9 non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio
personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal
presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma”, fa esplicito riferimento alle parti
“precedentemente” costituite;
pertanto, non dispone l'obbligatorietà della costituzione della parte per mezzo del deposito telematico. Per completezza, rileva la corte che l'obbligo di costituirsi in giudizio in forma telematica è stato introdotto soltanto con la disposizione di cui all'art. 196 quater disp. att.
Cpc. prevista dall'art. 4, co. 12 D. Lgs. 149/2022 applicabile, anche ai giudizi pendenti davanti al tribunale, a far data dal 1 gennaio 2023 (vd. art. 35 co. 2 D. Lgs. 149/2022) e, quindi, in un momento di gran lunga successivo a quello della costituzione in giudizio dell'Amministrazione nel presente processo nella fase di primo grado.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, è emerso che la di Parte_1
aveva depositato in data 03.09.2019, presso la cancelleria del Tribunale di Tempio Parte_1
Pausania in via cartacea – e pertanto in maniera del tutto legittima – la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione, unitamente a tutti gli atti relativi all'accertamento (v. comparsa di cost. e allegati – ricorso in appello sub 3). Tale circostanza, peraltro,
emerge anche in sede di giudizio di primo grado, in particolare, dal verbale dell'udienza tenutasi in data 27.09.2019. In tale occasione, il sottotenente di si riportò integralmente Persona_1
“a quanto già osservato e dedotto alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data
03.09.19”. Occorre, inoltre, sottolineare che lo stesso giudice, in sede di prima udienza, aveva rilevato la tardività della comunicazione del decreto di fissazione udienza – del 06.05.2019 - per l'udienza di prima comparizione fissata l'8.05.2019, non consentendo la costituzione tempestiva della Parte_1
(v. verbale di prima udienza – ricorso in appello all. 9).
Ciò posto, stante la validità e la tempestività della costituzione della di Parte_1 [...]
il giudice avrebbe dovuto tenere conto di tutta la documentazione allegata in tale sede. Parte_1
10 Difatti, anche il secondo motivo di impugnazione, riguardante la violazione di cui all'art. 2700 c.c.,
per non avere il giudice tenuto conto della relazione di servizio formata ai sensi dell'art. 17 l. n.
689/1981 ed il quarto motivo di impugnazione sono fondati.
Stante la stretta connessione logico – giuridica dei motivi di gravame, gli stessi verranno esaminati congiuntamente.
Innanzitutto, non può non evidenziarsi che il dettagliato rapporto ex art. 17 Legge 689/1981, avente natura di atto pubblico, in quanto prodotto in giudizio, è pienamente idoneo a dispiegare la propria efficacia probatoria nella controversia de qua; efficacia probatoria che, come è noto, consiste nel fare
“piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo
ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (art. 2700 c.c.). Sull'efficacia probatoria privilegiata in ordine alle circostanze indicate nell'art. 2700 c.c. dei verbali ex art. 17 L. 689/1981 si è pronunciata,
anche di recente, la Corte di Cassazione, chiarendo in parte motiva che gli stessi atti “sono assistiti
da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale
come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine
di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo
stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese” (v. Cass. Civ. n. 30771/2021).
Nel menzionato rapporto ex art. 17 cit., in particolare, si legge “…veniva chiesto al Sig. se detto CP_1
locale faceva parte del ristorante e soprattutto se il prodotto ittico presente all'interno del pozzetto
congelatore venisse utilizzato per la somministrazione ai clienti del Ristorante/Bar La Baracca, lo
stesso riferiva che il prodotto ittico sia fresco che congelato, proveniva dalla pesca sportiva era stato
congelato da loro e che veniva cucinato per i clienti del ristorante/bar. Per quanto sopra, il
trasgressore ha dichiarato agli accertatori che il prodotto fresco e vario prodotto congelato,
proveniva dalla pesca sportiva e che sarebbe stato servito ai clienti del ristorante” (v. all. 6 –
comparsa di costituzione e risposta della in primo grado). Parte_1
11 Pertanto, dalla lettura del richiamato rapporto si ricava che lo stesso aveva Controparte_1
dichiarato ai militari accertatori di avere destinato il prodotto ittico, frutto della pesca sportiva,
rinvenuto all'interno del congelatore posto al di fuori del locale, alla somministrazione ai clienti del bar/ristorante.
Ebbene, al contrario di quanto statuito dal giudice di prime cure, il quale affermò che “non sono stati
forniti elementi a dimostrazione del fatto che gli stessi venissero somministrati ai clienti” e che “i
prodotti ittici erano collocati in un freezer al di fuori dei locali del ”, sulla scorta del Parte_2
principio di cui all'art. 2700 c.c. può senz'altro ritenersi dimostrato, per fede privilegiata dei su menzionati atti pubblici in cui ne veniva dato atto, la circostanza per cui l'opponente Controparte_1
avesse confermato la destinazione dei prodotti ittici oggetto dell'ordinanza ai clienti della propria attività.
Di tale circostanza deve, quindi, tenersi conto quale piena prova fino a querela di falso, non cogliendo nel segno neppure la specifica eccezione in tal senso della parte appellata circa la formazione del verbale in assenza di contradditorio, considerata la natura della prova sulla base dei principi di diritto appena esaminati.
In definitiva, se da una parte fa fede fino a querela di falso la circostanza che il trasgressore avesse reso dichiarazioni di simile tenore agli accertatori, dall'altra resta affidata alla libera valutazione del giudice di merito l'intrinseca veridicità di dette dichiarazioni, anche quando concretino, per il loro contenuto, una confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735, comma primo cod. civ. come quella in esame (per l'esposto principio v. ex aliis Cass. n. 1384/1997; id. n 10825/2000).
Orbene, il valore di tale prova deve essere vagliato anche tenendo conto della valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie, la quale si è resa necessaria alla luce delle altre doglianze formulate dalla parte appellante, anche tenuto conto del principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi
probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e
così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è
12 insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito,
sia pure per implicito, agli elementi utilizzati” (v. Cass. n. 11176/2017).
Ciò posto, occorre precisare che gli ulteriori elementi probatori acquisiti, ricavabili dal verbale di accertamento, non sono tali da confutare il contenuto delle dichiarazioni dal trasgressore rese agli accertatori, e non varrebbero a farlo neppure in giudizio ipotetico perché non in contrasto, ma confluenti nella medesima direzione.
In particolare, se è vero che nel verbale di accertamento n. 168/2018 del 4.10.2018 si legge che “la
parte spontaneamente dichiara: nulla da dichiarare”, non è meno vero che l'asserita discrasia rispetto alle affermazioni del riportate nella relazione ex art. 17 L. 689 è soltanto apparente, CP_1
riferendosi quel “nulla da dichiarare” di cui al verbale di accertamento a eventuali dichiarazioni spontanee dell'autore della violazione (inesistenti), mentre le affermazioni trascritte nel rapporto ex art. 17 l. n. 689/81, (in cui si legge, come sopra già rilevato, che “…veniva chiesto al Sig. se CP_1
detto locale faceva parte del ristorante e soprattutto se il prodotto ittico presente all'interno del
pozzetto congelatore venisse utilizzato per la somministrazione ai clienti del Ristorante/bar La
Baracca, lo stesso riferiva che il prodotto ittico sia fresco che congelato, proveniva dalla pesca
sportiva era stato congelato da loro e che veniva cucinato per i clienti del ristorante/bar”) erano state rese in risposta alle specifiche domande formulate dagli organi accertatori.
Inoltre, con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, reputa la corte di attribuire preferenza alla dichiarazione resa nell'immediatezza dei fatti e con riferimento alla specifica violazione dedotta in giudizio, da parte del Pt_3
Difatti, emerge che i testi sentiti non erano in grado di riferire alcunché circa la circostanza specifica e gli avvenimenti del 4.10.2018.
In particolare, , dipendente dell'attività dal 2015 circa al 2020, sentita all'udienza del Testimone_4
7.05.2021, alla specifica domanda se fosse “vero che il sig. aveva riposto il Controparte_2
pescato di natura sportiva regalatogli da una sua persona di fiducia in data 04 ottobre 2018, presente
al momento dell'accertamento da parte della Capitanieria di Porto di di cui al Parte_1
13 verbale di accertamento che si rammostra, nel box-refrigeratore posto in un locale esterno al locale
denominato “ ” per portarlo a casa propria e farne utilizzo privato” rispose di non sapere Parte_2
alcunché in merito a quanto domandatole e di non aver visto il riporre il pescato, come anche CP_1
di non essere stata presente al momento dell'ispezione del medesimo box;
non pertinente rispetto ai fatti oggetto della specifica violazione accertata risulta invece l'affermazione della medesima teste la quale dichiarò “io svolgevo le mansioni di cuoca e posso dire soltanto che non ho mai prelevato
alimenti da somministrare ai clienti da quel box refrigeratore, riconosciuto nelle foto rammostrate”.
Analoghe considerazioni valgono, attesa la genericità della domanda per l'assenza di specifici riferimenti cronologici (“Vero è che nel box-refrigeratore sito in La Maddalena (SS), alla Località
Camiciotto, s.n.c., al di fuori del locale denominato “ ” solitamente venivano riposti Parte_2
alimenti o bevande estranee alla somministrazione dei consumatori del detto locale?”), per la risposta della stessa teste secondo cui si trattava di “alimenti di uso personale del proprietario”.
Par
Anche , dipendente del da circa dodici anni, sentito all'udienza del 7.05.2021, alla Testimone_3
specifica domanda se fosse “vero che il sig. … aveva riposto il pescato di natura Controparte_1
sportiva regalatogli da una sua persona di fiducia in data 04 ottobre 2018, presente al momento
dell'accertamento da parte della di di cui al verbale di Parte_1 Parte_1
accertamento che si rammostra, nel box-refrigeratore posto in un locale esterno al locale denominato
“ ” per portarlo a casa propria e farne utilizzo privato”, nulla fu in grado di rispondere, Parte_2
mostrando di non avere conoscenza dei fatti posti a sostegno della specifica violazione di cui si discute, e analoga risposta rese in merito al contenuto del box il giorno dell'accertamento e a chi lo avesse riposto al suo interno, ammettendo altresì di non essere stato presente al momento dell'ispezione. Non pertinente rispetto ai fatti oggetto della specifica violazione accertata la dichiarazione del ridetto teste secondo cui “il proprietario faceva la spesa e metteva lì la sua roba”,
resa in risposta alla domanda priva di specifici riferimenti cronologici “Vero è che nel box-
refrigeratore sito in La Maddalena (SS), alla Località Camiciotto, s.n.c., al di fuori del locale
14 denominato “ solitamente venivano riposti alimenti o bevande estranee alla Parte_2
somministrazione dei consumatori del detto locale?”.
figlio del ricorrente, in ordine al capo c) (“Vero è che il pescato oggetto Testimone_1
dell'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento e confisca n. 307/2018 del 18 dicembre 2018 – I.D.F. n.
269/2018 e degli accertamenti della di , che si rammostrano, era Parte_1 Parte_1
stato depositato nel box refrigeratore, posto al di fuori dal locale denominato “ ”, sito in Parte_2
La Maddalena (SS), alla Località Cala Camiciotto, s.n.c., dal Sig. per essere Parte_4
portato a casa in data 04 ottobre 2018 a chiusura dell'esercizio commerciale?”), confermò la circostanza, salvo poi precisare “Non ho visto mio padre mettere il pescato all'interno del box
refrigeratore. Mio padre mi riferì la circostanza. Io non ho visto il pescato”. Trattasi pertanto di una testimonianza de relato actoris, non avente alcun valore probatorio (sul punto v. da ultimo Cass. n.
4530/2025: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono
su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la
rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di
una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”).
Infine, anche , dipendente della società, dichiarò di non sapere nulla su quanto le era Testimone_2
stato domandato.
Né potrebbe invocarsi il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, posto che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, l'Amministrazione nel costituirsi in giudizio ebbe a contestare specificamente le circostanze dedotte a fondamento dell'opposizione.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto soprarichiamati, degli orientamenti giurisprudenziali menzionati in tema di prova, delle circostanze di fatto e di tutti gli elementi istruttori emersi ed ivi esaminati, Codesta Corte ritiene raggiunta la prova circa la violazione accertata e contestata a di cui all'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca n. 307/2018. Controparte_1
Ogni altra questione, si ritiene assorbita.
15 Sulla scorta di tutto quanto precede, la sentenza di primo grado deve essere riformata e l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 307/2018 del 18.12.2018 deve essere rigettata.
4.3. Sulle spese del procedimento di primo grado e di secondo grado
Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico di in applicazione dei Controparte_1
compensi delle cause entro 5.200,00 euro, di valori medi per il primo grado di giudizio e medi per il presente grado, eccetto che – soltanto in relazione a quest'ultimo – minimi per la fase di trattazione e istruttoria, stante la coincidenza delle risultanze probatorie.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania n. 104/2024 pubblicata il 9.02.2024 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 307/2018 della Controparte_1
; Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellante Controparte_1
del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA di legge e del presente giudizio, nella misura di euro 2.419,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA di legge.
Sassari, 13.06.2025
La consigliera est.
Dott.ssa Monica Moi La Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
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