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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 177 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BALBONI VALERIA Parte_1
Ricorrente contro con il patrocinio dell' Avv. AQUILI MONIA Controparte_1 resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto oggetto: separazione giudiziale Conclusioni per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, nel merito: 1) Dichiarare l'addebito della separazione al Sig. per grave violazione dei doveri nascenti dal Controparte_1 matrimonio per le sue condotte violente nei confronti della moglie e dei figli, così come provate in corso di causa;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Cento (Fe) alla via F.lli
Rosselli n. 9 alla moglie Sig.ra dove abiterà con i figli;
3) Disporre a carico Parte_1 del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra un Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli ed di Euro 400,00= mensili Per_1 Per_2 cadauno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge ed in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
Disporre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire nella misura del Controparte_1
50% alle spese straordinarie che saranno necessarie ai figli ed Per_1 Per_2 adottate dalla madre nel loro superiore interesse;
5) Disporre che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla IG.ra 6) Disporre che i Servizi Socio- Pt_1
Assistenziali della città di Cento, già aventi in carico il nucleo familiare, sulla situazione familiare fornendo alla ricorrente e ai figli un sostegno psicologico, in ragione delle violenze e vessazioni subìte dal . In via istruttoria: Ordinare al Sig. il CP_1 CP_1
pagina 1 di 5 deposito delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Conclusioni per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: - Disporre la rimessione della causa in istruttoria, al fine di procedere all'assunzione delle prove per testi già richieste e non ammesse, di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc;
- in merito all'affidamento, alla collocazione e alla frequentazione del figlio , nulla Per_1 disporre essendo nel frattempo egli divenuto maggiorenne;
- disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e , sino al raggiungimento Per_2 Per_1 dell'indipendenza economica da parte degli stessi, mediante versamento diretto ai figli, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese, dell'importo di euro 200,00 cadauno (aggiornato anualmente in base agli2 indici ISTAT), oltre al rimborso in misura del 50% delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo del Tribunale di Ferrara. - respingere tutte le altre domande formulate dalla IG.ra . Con vittoria di spese e Pt_1 compensi di causa
Conclusioni del PM: letti gli atti, nulla oppone.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la IG.ra esponeva: Parte_1 in data 16/09/2000 aveva contratto matrimonio con il IG. Controparte_1 dalla loro unione erano nati i figli (maggiorenne) e (divenuto Per_2 Per_1 maggiorenne nel corso del giudizio).
I rapporti tra i coniugi si erano deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che la convivenza era divenuta intollerabile.
Precisava che la causa della crisi coniugale andava ricercata nei ripetuti comportamenti aggressivi, minacciosi e spesso violenti del marito;
nel dicembre 2022, ricordava, durante una violenta lite, la figlia era intervenuta in difesa della madre ed era stata Per_2 colpita in luogo di quest'ultima. Dopo qualche giorno si era verificata una nuova lite che aveva visto il coinvolgimento anche del figlio . Per_1
La ricorrente si era quindi allontanata dall'abitazione familiare insieme ai figli ed era stata inserita in un programma di protezione dell'associazione Centro Donne Giustizia.
Tanto premesso, chiedeva che venisse adottato un ordine di protezione con divieto per il marito di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli;
chiedeva altresì che fosse pronunciata la separazione con addebito e che fosse disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio in proprio favore. Per_1
Si costituiva il resistente e riconosceva che il rapporto coniugale si era insanabilmente deteriorato ma ciò a causa dell'atteggiamento iracondo, provocatorio ed offensivo della moglie.
Riconosceva che vi erano stati numerosi litigi ma negava che vi fossero stati episodi di tale gravità da giustificare l'emissione di un ordine di protezione;
chiedeva quindi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre e Per_1 non si opponeva all'assegnazione a quest'ultima dell'abitazione coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale veniva emesso un ordine di protezione nei confronti del resistente ed erano, fra l'altro, disposti l'affidamento del minore in forma esclusiva alla madre e l'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
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La causa era istruita documentalmente e con l'escussione di testi.
Con sentenza parziale del 14.6.2023 veniva dichiarata la separazione dei coniugi. pagina 2 di 5 Sulla domanda di addebito.
Le dichiarazioni rese dai figli delle parti descrivono con efficacia il clima di ansia e spesso di terrore che, almeno negli ultimi anni, ha caratterizzato la vita familiare.
Viene introdotto di anni 16 che dichiara: ho chiesto di essere sentito Controparte_2 perché la situazione mi sta dando problemi psicologici e di relazione. Il comportamento che mio padre ha tenuto nei miei confronti e degli altri familiari è stato pesante. Molto spesso ripenso alle brutte parole che diceva e agli atti di violenza che ha compiuto anche nei miei confronti. Di recente mi ha colpito con vari schiaffi e mi ha spinto verso l'armadio e mi ha messo momentaneamente le mani al collo. Tutto questo perché avevo risposto in malo modo a mia madre. Dopo avermi malmenato mi diceva “adesso non fai più lo spavaldo”. Dopo che me ne sono andato di casa mi ha chiamato dicendomi di tornare e che non era successo nulla. Io gli rispondevo che il nostro comportamento era giusto e non era esagerato. In altre chiamate mi ha messo in una situazione di difficoltà dicendomi che non ero io ma il giudice a decidere dove avrei vissuto. Per un po' di tempo vorrei evitare di vedere mio padre. Può darsi che quando la situazione si sarà calmata potremo incontrarci. Ribadisco però che per un po' di tempo non intendo vedere mio padre.
Viene congedato il figlio e viene introdotta la figlia di anni Per_1 Persona_3 22 che dichiara: frequento presso l'università di Bologna un corso per diventare assistente sociale;
il 1 dicembre vi è stato un alterco fra mio padre e mia madre;
io mi sono frapposta e in quell'occasione subii contusioni al braccio e presi uno schiaffo indirizzato a mia madre. Il litigio fra mio padre e mia madre fu per futili motivi.
Confermo che mio padre ha avuto comportamenti violenti anche nei confronti di mio fratello. Io non voglio più sapere niente di mio padre perché è sempre stato una persona violenta a livello fisico, in particolare nei confronti di mio fratello. Con me è stato violento a livello psicologico. Mi ha sempre denigrato e svilito. Si riferiva alle difficoltà che ho avuto in matematica alle superiori. Io ho avuto problemi di linea da giovane e mentre mia madre mi ha aiutato a superarli mi padre mi diceva solamente che le altre ragazze erano magre. Mio padre è una persona autoritaria e prepotente. Mio fratello è molto provato e ha paura di mio padre, in particolare delle reazioni che può avere. Ad esempio quando mio padre gli telefona lui risponde perché ha timore di ciò che potrebbe fare ove non rispondesse. Aggiungo spontaneamente che mio fratello ha paura perché ha sentito mio padre minacciare me e mia madre di morte nel corso del litigio di dicembre. Il resistente, del resto, ha riconosciuto che vi erano stati litigi “certamente dai toni alti e, concitati ed eccessivi, nei quali entrambi i coniugi hanno esagerato reciprocamente con le offese e le violenze verbali, alla presenza dei figli, una maggiorenne e l'altro quasi maggiorenne” ma ha negato di aver colpito la moglie o la figlia volontariamente. Dalle relazioni dei servizi sociali risulta evidente il grave disagio vissuto dal figlio a causa dei ripetuti comportamenti del padre (cfr. relazione del 27/05/2024 a Per_1 firma dott.ssa dirigente psicologa UO.NPIA. del distretto Ovest: Il quadro Persona_4 risulta compatibile con disturbo post traumatico da stress.Il minore presentava sintomi correlati a paura, evitamento e ansia con fasi di calo del tono dell'umore e transitori sintomi di sfociati reattivi agli eventi traumatici vissuti in relazione all'essere stato vittima di violenze fisiche da parte del padre aver assistito direttamente e indirettamente a vari episodi di violenza fisica e sono oggi anche del padre verso la madre e la sorella . in conseguenza di queste esperienze traumatiche vissute per molti anni presentava sintomi Per_1 intrusivi di memorie traumatiche ti si presentarono alla coscienza in modo disturbante e involontario.
pagina 3 di 5 Il resistente ha sostenuto che l'aggressività verbale era caratteristica di entrambi i coniugi
(La IG.ra era solita manifestare un atteggiamento iracondo verso il marito, molto provocatorio ed
Pt_1 offensivo, sminuendone il ruolo genitoriale anche alla presenza dei figli. Tale atteggiamento della IG.ra ha inevitabilmente contribuito all'insanabile frattura nel rapporto coniugale e filiale) ma non ha
Pt_1 fornito alcuna prova dell'assunto. Sono state infatti formulate prove generiche e dal contenuto valutativo (Cap. 2) Vero che, allorquando i coniugi ed i figli si trovavano in vacanza ospiti a casa dei vostri genitori, la IG.ra si
Pt_1 rivolgeva al marito con epiteti quali “cretino, deficiente”; Cap. 3) Vero che tali comportamenti venivano tenuti dalla IG.ra anche in presenza dei figli e;
Cap. 4) vero che la IG.ra
Pt_1 Per_1 Per_2 Pt_1 si rapportava al marito con un atteggiamento di disprezzo e superiorità; Cap. 5) Vero che in tali occasioni il IG. manteneva sempre autocontrollo di fronte alle provocazioni della moglie;
Cap. 6) Vero che CP_1 durante le vacanze estive dell'anno 2019 in occasione di un pranzo al mare, in presenza delle rispettive famiglie, in attesa dell'arrivo delle pietanze, il IG. richiamava il figlio intento a giocare con il CP_1 cellulare e la IG.ra interveniva e invitava il figlio a “non ascoltare quel cretino di tuo padre”) e
Pt_1 prive di precisi riferimenti temporali.
Non vi sono dubbi sul fatto che la crisi coniugale sia stata determinata dagli sconsiderati comportamenti del marito. La domanda d'addebito è dunque fondata. Nelle more del giudizio il figlio è divenuto maggiorenne e l'abitazione Per_1 coniugale è stata venduta.
Unico punto controverso è quello riguardante le statuizioni economiche. La ricorrente ha un reddito di circa 1200 euro mensili e percepisca l' A.U; il resistente ha un reddito di circa 1500 euro mensili ed ha dimostrato anche di poter svolgere attività ulteriori (cameriere in una pizzeria) rispetto a quella di agente di commercio .
Il , inoltre, ha sostenuto di essere gravato da numerose spese (finanziamento per CP_1 l'acquisto di una vettura Mercedes;
finanziamento con Compass;
debiti nei confronti dell' Agenzia delle Entrate) ma non ha provato di aver effettivamente sostenuto alcun esborso. E' comunque verosimile che il resistente non onori detti debiti visto che il loro ammontare è di gran lunga superiore al reddito.
Si ritiene equo disporre un contributo al mantenimento in favore della prole di € 500,00 mensili (250+250) , da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
A carico del resistente va posto altresì il 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b)cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede Universitaria
4) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
pagina 4 di 5 a) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
PQM
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 443/23 del 14.6.2023 è stata dichiarata la separazione dei coniugi , così definitivamente provvede:
addebita la separazione a Controparte_1 Pone a carico di l'obbligo versare un contributo al mantenimento Controparte_1 dei figli di € 250,00 mensili ciascuno, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie.
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € Controparte_1
5.100,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali.
Ferrara, 8.4.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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