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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/11/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5163/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5163/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA (P. Iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Argese, domiciliata come in atti Ricorrente CONTRO
- C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della
[...] CP_
– rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Controparte_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato, domiciliato come in atti;
Resistente OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.12.2018 la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180003953454000, notificato in data 13.11.2018, e il sotteso verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018001343/DDL del 31.07.2018, notificato in data 10.09.2018, con cui è stato intimato il pagamento di contributi a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, dovuti dal mese di luglio 2013 al mese di marzo 2018, per un importo totale di
€ 42.848,21, comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione. La ricorrente ha dedotto: l'inesistenza della notifica a mezzo pec in quanto effettuata mediante la trasmissione di un file PDF mancante di una relata di notifica, in assenza di firma digitale e di attestazione di conformità; la produzione in giudizio solo di copia della “ricevuta di accettazione” e della “ricevuta di consegna” del messaggio pec;
la nullità della notifica in quanto effettuata da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012. Nel merito ha dedotto: di aver rispettato i minimali retributivi e contributivi previsti per legge per i rapporti di lavoro intercorsi da luglio 2013 a marzo 2018; che i lavoratori hanno periodicamente effettuato delle
1 assenze, pur se concordate con il datore di lavoro, che non andavano retribuite per legge e che , quindi, i lavoratori potevano usufruire, in accordo col datore di lavoro, di permessi non retribuiti per i quali non è dovuta la contribuzione previdenziale. Ha, quindi, concluso chiedendo, previa declaratoria di sospensione di efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare che la ha Parte_1 rispettato i minimali retributivi e contributivi previsti per legge per i rapporti di lavoro intercorsi nel periodo compreso tra luglio 2013 e marzo 2018; per l'effetto, di annullare in ogni caso il verbale unico di accertamento e notificazione propedeutico all'avviso di addebito impugnato;
il tutto con il favore delle spese di lite da distrarre.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della e l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva. Nel Controparte_2 merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 06.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso va rigettato per quanto si va ad esporre. Non possono accogliersi i motivi relativi a vizi formali dell'impugnato avviso (inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec in quanto effettuata mediante la trasmissione di un file PDF in assenza di relata di notifica, di firma digitale e di attestazione di conformità; produzione in giudizio di copia della “ricevuta di accettazione” e della “ricevuta di consegna” del messaggio pec;
nullità della notifica in quanto effettuata da indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012). La domanda relativa ai vizi formali dell'avviso di addebito è da ritenersi inammissibile perché tardiva. Invero la domanda è da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi che andava proposta entro venti giorni dalla notifica dell'avviso. L'avviso è stato notificato il 13.11.2018 e il ricorso depositato il 24.12.2018, risultando tardivo in parte qua (il termine di 20 giorni scadeva il 03.12.2018) Per completezza motivazionale si rileva, ad ogni modo, l'infondatezza dei predetti motivi di opposizione. Innanzitutto, deve evidenziarsi la tardività e, quindi, l'inammissibilità dei motivi di opposizione formulati da parte ricorrente per la prima volta solo nelle note scritte del 20.04.2022 e del 20.07.2022 (nella specie, violazione delle prescrizioni di cui al Messaggio n. 18947/20132 ed eccesso di potere). Quanto alla nullità della notifica in quanto effettuata da indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012, si ritengono applicabili i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia. La Corte ha chiarito come (vedi Cass. civ. n. 982/2023) debba ritenersi valida la notifica “proveniente da un indirizzo PEC ((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ((Omissis)), circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe
2 smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)”. L'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente. Nella specie, parte ricorrente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica dell'avviso di addebito dall'indirizzo telematico diverso da quello indicato nei Pubblici Registri, tanto più ove si consideri che è evidente ictu oculi la provenienza dall' CP_1
Tali principi sono stati espressi anche dalle Sezioni Unite, le quali - in tema di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi – hanno chiarito come in tal caso la notifica non possa ritenersi nulla ove abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, “senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all' art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all' art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ., sez. un., n. 15979/2022). Circa l'omessa indicazione della relata, l'opponente non contesta di aver ricevuto a mezzo PEC al proprio indirizzo l'avviso di addebito opposto, ma si limita a dedurre l'inesistenza di tale notifica in quanto effettuata mediante la trasmissione di un file PDF mancante di una relata di notifica. Orbene, va premesso che ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78/2010, “A decorrere dal 1° Gennaio 2011, CP_ l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”. La disciplina in esame non ha previsto specifiche modalità di notifica, ove effettuata a mezzo posta certificata, e ciò determina il rigetto a monte delle censure di parte opponente In ogni caso si osserva che in ambito fiscale si è affermato il principio, valevole anche ai fini di causa, stante l'identità di ratio, secondo cui “La notifica della cartella di pagamento via P.E.C. ricevuta regolarmente dal contribuente deve ritenersi perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art.
3 26 D.P.R. n. 602/1973. Infatti, l'art. 3 del D.P.R. n. 68/2005 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato” (cfr. Comm. Trib. Reg. Lombardia, 6.11.2018, n. 4754). Ne consegue che ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo pec dell'atto impugnato nel presente giudizio, l'atto trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato - circostanza pacifica nel caso de quo - senza che sia necessaria la redazione di una relata di notifica, prevista, come noto, solo per la notifica degli atti giudiziari (cfr. Tribunale di Bari, sez. lav., n. 4968 del 2019). Tanto è confermato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, n. 10821 del 2019), la quale ha chiarito che “In tema di notifica della cartella di pagamento, l'assenza di relata di notifica non comporta l'inesistenza della notifica stessa, poiché l' articolo 60 del d.p.r. 602/73 nel consentire la notifica a mezzo pec dell'avviso sancisce che essa è in deroga all'articolo 149 bis e pertanto in deroga alle disposizioni previste per prescrivono la relata di notifica ritenuta non necessaria in questo caso”. Quanto all'invio del file in formato “pdf”, in assenza di firma digitale e di attestazione di conformità, si osserva quanto segue. La Corte di Cassazione, ha dapprima, con sent. n. 7665 del 2016 pronunciata a Sezioni Unite, escluso che la non conformità al formato pdf possa comportarne la nullità, ove la parte si sia, comunque, difesa e non abbia addotto alcuno specifico pregiudizio, non potendo essere dichiarata la nullità della notificazione, malgrado l'irritualità della stessa, se il destinatario è venuto a conoscenza dell'atto, in applicazione del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Ancora, con ordinanza n. 3805 del 16 febbraio 2018, ha stabilito il principio secondo il quale non solo la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) della legge n. 53 del 1994, che prevede al comma I e al comma II che l'atto sia notificato via PEC in formato PDF, ma è sufficiente che l'attestazione di conformità all'originale informatico sia apposta nella documentazione che in tal caso sostituisce la mancanza di firma digitale. L'asserzione circa la valutazione della corrispondenza tra il file allegato in formato PDF e il suo originale, poi, è liberamente valutabile dal giudice ex art.116 c.p.c. ed è elemento importante per stabilire la reale conoscenza o la mancata conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Nell'ipotesi di cartella esattoriale, si è affermato il principio, valevole anche ai fini di causa, stante l'identità di ratio, secondo cui l'incontestabilità della dedotta origine informatica della cartella (ovvero dell'avviso) notificata in relazione al formato del file informatico adottato, non è idonea argomentazione al fine di attribuire alla mera scansione del documento la sua modificabilità rispetto al file nativo digitale e, quindi, di per sé, la non conformità al codice dell'amministrazione digitale, atteso che può soddisfare il requisito legale della sicurezza, ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis del D.lgs.82-2005, anche una copia scansionata che riconosca sufficienti caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità” del documento. Pertanto, pur essendo il formato .p7m, che del PDF costituisce la versione autenticata con la firma digitale, quello tecnicamente più adeguato ai fini della notifica a mezzo PEC, gli artt. 20 e 21 rimettono all'organo giudicante la valutazione circa l'idoneità del documento informatico, avente estensione diversa, a soddisfare, comunque il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, in uno con il raggiungimento dello scopo anche alla luce dell'avvenuta costituzione in giudizio del destinatario della notifica.
4 La questione è stata, infine, definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che con sentenza pubblicata in data 27 aprile 2018 n.10266, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, hanno stabilito il seguente principio di diritto che definitivamente pone fine all'annosa questione: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, […] sono entrambe ammesse ed equivalenti le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, senza eccezione alcuna”. Ciò porta a ritenere che la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento, così come dell'avviso di addebito, mediante l'uso del file in formato PDF, sia idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso. Per quanto attiene alla firma digitale, si osserva che nelle notifiche effettuate a mezzo pec, non ha senso parlare di originali della documentazione di notifica. Nel caso di specie, la notifica è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 DPR 602/1973 che rinvia, sul punto, al DPR n. 68/2005, il cui art. 3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore. L'art. 6 del DPR citato precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La notifica nel caso di specie è quindi avvenuta in conformità alla legge. Peraltro, l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. È infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17. L'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato p7m. Infatti, il carattere immodificabile p7m, riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Il formato p7m, difatti, gestisce l'algoritmo che presiede alla firma e che rende l'atto informatico unico e immodificabile, mentre diverso è il caso della notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di pagamento), essendo questa un atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla legge, tutti presenti nel caso in esame.
5 In altri termini non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi per tutte Cass., n. 3805 del 2018; Cass., n. 6518 del 2017; Cass., n. 7665 del 2016). Non pare corretto trasferire tout-court nell'ambito della procedura amministrativa una disposizione prevista per il processo civile telematico. In ogni caso, la Suprema Corte (vedi, da ultimo, sent. n. 6417/2019) ha ribadito che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (v. Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (v. Cass. 18 aprile 2016, n. 7665), Si evidenzia da ultimo che, la Cassazione con la sentenza n. 28852/2023, ha affermato che la “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”. In conclusione, quindi, la notifica via PEC dell'avviso oggetto di causa, anche ove si volesse ritenere irregolare l'invio del file nel formato .pdf, deve ritenersi comunque perfetta, atteso che la consegna di esso al destinatario ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, con conseguente sanatoria del vizio formale invocato. CP_ È poi da rilevare che l' si è costituito producendo anche i file “.eml” relativi all'accettazione e consegna della pec consentendo anche la verifica della effettiva apertura, lettura e contenuto del messaggio.
Anche i motivi che attengono alla contestazione nel merito dell'accertamento sotteso all'avviso di addebito, tempestivi in quanto rispettato il temine di 40 giorni, vanno rigettati. Occorre evidenziare che l'avviso di addebito ha a oggetto le omesse contribuzioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018001343/DDL del 31.07.2018, notificato in data 10.09.2018, noto a parte ricorrente, ove risultano ampiamente indicati i fatti oggetto di contestazione e la relativa motivazione. CP_ Invero, la pretesa creditoria avanzata dall' a mezzo dell' avviso di addebito qui opposto, trova fondamento nell'indagine ispettiva condotta nei confronti della nell'ambito del piano Parte_1 di controllo stabilito dalla Direzione Provinciale Vigilanza e Prevenzione per il controllo del corretto versamento della contribuzione previdenziale in favore del personale ivi occupato. Gli ispettori hanno rilevato, nel periodo in contestazione, dal 01.07.2013 al 31.05.2018, le seguenti infrazioni: violazione dell'art. 39, co.1, 2 e 7 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 (violazione riferita a più di dieci lavoratori o a un periodo superiore a dodici mesi), “poiché ha omesso di effettuare le prescritte registrazioni nel Libro Unico di Lavoro ovvero ha effettuato infedeli registrazioni per un n. 13 lavoratori subordinati e per mesi 163”; violazione dell'art. 9 co. 1 e 2 D.lgs. C.P.S. 708/1947 integrato dall'art. 5 del D.M. 30.10.2007, Ministero del Lavoro “e della Previdenza
6 Sociale, art. 19, co.3 D.lgs 276/2003, “per avere omesso in qualità di datore di lavoro, di dare comunicazione al Centro dei Servizi per il lavoro, il giorno antecedente all'instaurazione del relativo rapporto per i lavoratori dello spettacolo (subordinato, parasubordinato e autonomo) per n. 1 lavoratore ( )”. Persona_1
Appare doveroso puntualizzare che, in tema di valore probatorio dei verbali, non può dubitarsi della loro natura documentale, trattandosi di accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute dai pubblici ufficiali che sono fidefacenti nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c. Costituisce jus receptum il principio secondo cui: “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2012, n. 14965) nonché :” I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell Controparte_3
fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre,
[...] per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il 3 quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06-06-2008, n. 15073). Ciò detto occorre rilevare la tardività e, quindi, l'inammissibilità delle deduzioni contenute per la prima volta solo nelle note scritte del 05.11.2025 in riferimento alla posizione contributiva del lavoratore : invero nel proprio ricorso introduttivo la società opponente nulla aveva Persona_1 contestato o dedotto relativamente al recupero della contribuzione evasa relativa al detto dipendente per la prestazione lavorativa resa come istruttore di palestra nel mese di giugno 2016, pertanto, per effetto del principio di non contestazione, i rilievi in sede ispettiva limitatamente alla posizione del predetto lavoratore, devono ritenersi legittimi (la giurisprudenza ha puntualizzato che l'onere di contestazione deve essere assolto nella prima difesa utile, cfr. Cass. civ. n. 5191/2008). Dunque, le uniche contestazioni esaminabili in tale sede concernono le omesse contribuzioni riguardanti permessi non retribuiti sottratti dall'imponibile contributivo. In sostanza la società ricorrente sostiene che l'esistenza di accordi coi lavoratori sulla fruizione di permessi non retribuiti comporta il venire meno dell'obbligo di questi di prestare la loro attività lavorativa nei giorni dati e, quindi, dell'obbligo retributivo in parte qua della datrice di lavoro, nonché
– mancando il presupposto retributivo – il venire meno della correlativa obbligazione contributiva. Ora, a norma dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989 (convertito con modificazioni nella L.
7.12.1989 n. 389)
“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. La tematica è stata oggetto di numerose sentenze di legittimità. Quanto all'obbligo di pagamento dei contributi secondo il minimale, è stato più volte rilevato (Cass. civ. n. 6817/2003) che occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di
7 Cassazione, n. 11199 del 29 luglio 2002, che nel risolvere un contrasto di giurisprudenza hanno affermato che “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. minimale contributivo secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389”. Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 24, il quale dispone che il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria” (si tratta del cd. contratto leader). La legge determina, quindi, un imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore. È, pertanto, la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e, per scelta legislativa, questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. La retribuzione contributiva è stata, quindi, ancorata ad una nozione di retribuzione “virtuale”, poiché la retribuzione stabilita dal contratto collettivo non è sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente, la quale può essere legittimamente inferiore nel caso in cui non sia obbligatoria l'applicazione di contrattazione collettiva di diritto comune. Con la L. del 1989 si è, dunque, posto un limite minimo incomprimibile di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, al di sotto del quale non si può scendere, con la precisazione che resta ferma la piena operatività degli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali), ovvero gli accordi individuali, quando determinino una retribuzione superiore al minimale (cfr. Cass. civ. n. 801/12). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Tale principio opera, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore Del resto, va ricordato che nel settore dell'edilizia, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341 del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta dalla Corte di cassazione di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (cfr. Cass. n. 9805/11, n. 10134/18; n.4690/19). La necessità di tipizzare le suddette eccezioni è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti. Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla
8 retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Va, difatti, ribadito che anche nei settori diversi da quello edile la contribuzione è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa, che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (cfr. Cass. civ. n.15120/2019). Ne deriva che, ove gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato, cosa che non è avvenuta nella fattispecie in esame. Va rilevato, al riguardo, che la società opponente nulla ha specificamente dedotto, né ha provato o CP_ chiesto di provare, in ordine a eventuali erronee quantificazioni da parte dell' circa i minimali contributivi di volta in volta applicabili nei complessivi periodi temporali considerati, limitandosi a enunciare un unico motivo di opposizione, sviluppato in maniera generica e aspecifica, allegando unicamente di aver rispettato i minimali retributivi e contributivi previsti per legge per i rapporti di lavoro intercorsi nel periodo compreso tra luglio 2013 e marzo 2018, che i lavoratori hanno periodicamente effettuato delle assenze, pur se concordate con il datore di lavoro, che non andavano retribuite per legge e che , quindi, i lavoratori potevano usufruire in accordo col datore di lavoro di permessi non retribuiti, per i quali non è dovuta la contribuzione previdenziale. In sostanza, la società datrice di lavoro si è limitata a deduzioni senza nulla meglio specificare circa la derivazione delle assenze da ipotesi legali o contrattuali di sospensione della prestazione. Parte ricorrente non ha dedotto, ad esempio, che le riduzioni di lavoro fossero derivate da specifiche circostanze eccettuative previste da espresse previsioni di legge o contratto collettivo, ma ha solo allegato che derivassero da permessi non retribuiti da parte dei lavoratori, non si comprende quando e come concordati (circostanza, in realtà, poi esclusa da parte dei lavoratori escussi a sommarie informazioni, cfr. dichiarazioni di , , vedi doc. allegati Persona_2 Testimone_1 Persona_3 CP_ alla memoria , né si è premurata di allegare nel ricorso introduttivo le concrete, singole e specifiche ragioni che avrebbero giustificato l'impossibilità di procedere con il versamento della contribuzione virtuale per fatti impeditivi della prestazione inequivocabilmente comprovabili. Anzi è lo stesso legale rappresentante della società, ad aver dichiarato agli ispettori Testimone_2 che il personale dipendente ha sempre rispettato gli orari di lavoro previsti contrattualmente: Si legge, sul punto: “... omissis ... I rapporti di lavoro del personale assunto sono disciplinati dai rispettivi contratti instaurati con ciascun dipendente e vi è pieno rispetto del personale nell'osservanza dell'orario di lavoro e delle mansioni che sono riportate. I mei dipendenti osservano pedissequamente l'orario di lavoro contrattualmente pattuito recandosi a lavoro nelle giornate fissate nei contratti e concordate contrattualmente con ciascun dipendente che io ricordi nessuno normalmente effettua lavoro straordinario ed è potuto solo capitare” (cfr. dichiarazioni allegate alla Testimone_2 CP_ memoria di costituzione . Appare, poi, inverosimile la presenza di un numero elevato di assenze ingiustificate da parte di numerosi lavoratori senza alcuna reazione da parte datoriale (ad esempio di natura disciplinare). Ebbene, la natura inderogabile, nel senso sopra indicato, e l'autonomia dell'obbligazione contributiva rendono del tutto irrilevante l'adesione del lavoratore all'iniziativa del datore di lavoro in caso di
9 sospensione unilaterale o, addirittura come nel caso di specie, di permessi assunti dal medesimo lavoratore, concordati con il datore di lavoro e giustificati da esigenze non meglio specificate. Ribadito che i permessi non retribuiti, dedotti genericamente dalla ricorrente come ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo, costituiscono invece, base imponibile su cui calcolare il c.d. minimale contributivo, quindi, si ritiene legittimo l'operato degli ispettori. Va, sul punto, evidenziato anche che le contestazioni mosse dagli ispettori e dalle quali sono derivate le omissioni contributive sono il frutto dell'esame che gli stessi hanno compiuto. Come evincibile dal verbale la sussistenza di permessi non retribuiti non risulta suffragata né dall'eventuale documentazione giustificativa (totalmente assente), in relazione ai plurimi e ripetuti permessi non retribuiti imputati al complessivo personale dipendente occupato dal mese di luglio 2013 al mese di maggio 2018, per le somme riportate in busta paga, né dagli accertamenti espletati esaminando sia le dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori nell'ambito dell'ispezione sia la documentazione a corredo dei distinti rapporti di lavoro e quella giuslavoristico-previdenziale correlata ( ) fornita CP_4 dalla stessa società [si legge, difatti, nel verbale: “la circostanza di cui trattasi (permessi non retribuiti) non risulta suffragata né dall'eventuale documentazione giustificativa (totalmente assente), in relazione ai plurimi e ripetuti permessi non retribuiti imputati al complessivo personale dipendente occupato dal mese di luglio 2013 al mese di maggio 2018, per le somme riportate in busta paga, né dagli accertamenti espletati dalla scrivente che in relazione a tale personale ha esaminato la documentazione a corredo dei distinti rapporti di lavoro e quella giuslavoristico-previdenziale correlata ( ) in relazione alla quale il rapporto di lavoro è stato accertato assolto nei CP_4 termini e secondo le modalità contrattuali intercorse tra la società ed il personale assunto alle sue dirette dipendenze, cfr. verbale ispettivo del 30.7.2018, pag. 12 ss., prodotto da entrambe le parti]. Del resto la giurisprudenza ha, altresì, specificato che «In materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti» (in tal senso Cfr. Cass. Sez. Lav. 5 febbraio 2014 n. 2642). Pertanto, ai fini dell'esenzione dall'obbligo minimale contributivo, nell'ipotesi di sospensione concordata tra le parti del rapporto di lavoro, era in ogni caso necessario che questa venisse comunicata preventivamente agli enti previdenziali in modo da consentire gli opportuni controlli. CP_ Ancora, con particolare riguardo alla contribuzione virtuale addebitata dall' in relazione ai lavoratori indicati nel verbale, si ritiene pacifico quanto accertato nelle pagine da 14 a 20 del medesimo verbale trattandosi di circostanze non specificatamente contestate dalla ricorrente. Destituito di fondamento è anche il motivo di opposizione inerente al mancato rispetto del termine di 90 giorni, motivo che, tra l'altro è aspecifico e confuso, non essendo chiaro se esso si riferisca all'avviso di addebito o al sotteso verbale di accertamento. Occorre, ad ogni modo, rilevare come gli accertamenti si siano conclusi a fine giugno 2018 (vedi verbale interlocutorio ispettivo del 28.06.2018) mentre il verbale unico è stato redatto il 31 luglio 2018 e notificato alla ricorrente, come dalla stessa dedotto, il 10.09.2018, quindi del rispetto dei predetti 90 giorni.
10 Infine, inconferenti, oltre che generiche, si palesano le contestazioni di parte avversa sul recupero degli sgravi e, comunque, nel caso di specie non può farsi ricorso alla riduzione contributiva per sgravi e fiscalizzazioni degli oneri sociali ai sensi della l. 407/90, atteso che, per consolidata giurisprudenza “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata”(v. Cass. civ. n. 11934/2019): sul punto si rileva che nessuna allegazione e specifica prova documentale è stata fornita dalla datrice di lavoro che, di contro, è risultata inadempiente rispetto agli obblighi minimali contributivi. In conclusione, le risultanze dell'indagine ispettiva per il loro carattere analitico e rigoroso e altamente probante non possono essere superate dal contenuto generico delle deduzioni di parte ricorrente, che peraltro non ha articolato alcuna richiesta di prova orale, ragion per cui non si è ritenuto necessario disporre la chiesta Ctu, avente mero carattere esplorativo. Alla luce delle indicate motivazioni, il ricorso deve essere rigettato.
CP_ Non deve essere esaminata la domanda dell' di condanna della ricorrente al pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito attesa la natura esecutiva di tale atto e che al rigetto del ricorso consegue, automaticamente, la sopravvivenza dell'opposto avviso di addebito.
Quanto alle spese di lite va rilevato che parte ricorrente alla prima udienza - a fronte dell'eccezione CP_ di difetto di legittimazione passiva formulata dall' quale mandataria - ha rinunciato alle domande nei confronti della . Ora, premesso che la rinuncia alla domanda, a differenza della CP_2 rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari e non necessita di accettazione della controparte, le spese di lite devono, comunque, essere poste a carico del rinunciante in quanto la rinuncia alla domanda “avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (Cass. n. 18255/2004). Esse, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA PARTE RICORRENTE al pagamento delle spese di lite nei confronti di PARTE RESISTENTE , che si liquidano in euro 3.291,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge CP_1 se dovute e rimborso forfettario nella misura di legge;
3. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 10.11.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5163/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA (P. Iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Argese, domiciliata come in atti Ricorrente CONTRO
- C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della
[...] CP_
– rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Controparte_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato, domiciliato come in atti;
Resistente OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.12.2018 la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180003953454000, notificato in data 13.11.2018, e il sotteso verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018001343/DDL del 31.07.2018, notificato in data 10.09.2018, con cui è stato intimato il pagamento di contributi a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, dovuti dal mese di luglio 2013 al mese di marzo 2018, per un importo totale di
€ 42.848,21, comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione. La ricorrente ha dedotto: l'inesistenza della notifica a mezzo pec in quanto effettuata mediante la trasmissione di un file PDF mancante di una relata di notifica, in assenza di firma digitale e di attestazione di conformità; la produzione in giudizio solo di copia della “ricevuta di accettazione” e della “ricevuta di consegna” del messaggio pec;
la nullità della notifica in quanto effettuata da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012. Nel merito ha dedotto: di aver rispettato i minimali retributivi e contributivi previsti per legge per i rapporti di lavoro intercorsi da luglio 2013 a marzo 2018; che i lavoratori hanno periodicamente effettuato delle
1 assenze, pur se concordate con il datore di lavoro, che non andavano retribuite per legge e che , quindi, i lavoratori potevano usufruire, in accordo col datore di lavoro, di permessi non retribuiti per i quali non è dovuta la contribuzione previdenziale. Ha, quindi, concluso chiedendo, previa declaratoria di sospensione di efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare che la ha Parte_1 rispettato i minimali retributivi e contributivi previsti per legge per i rapporti di lavoro intercorsi nel periodo compreso tra luglio 2013 e marzo 2018; per l'effetto, di annullare in ogni caso il verbale unico di accertamento e notificazione propedeutico all'avviso di addebito impugnato;
il tutto con il favore delle spese di lite da distrarre.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della e l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva. Nel Controparte_2 merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 06.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso va rigettato per quanto si va ad esporre. Non possono accogliersi i motivi relativi a vizi formali dell'impugnato avviso (inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec in quanto effettuata mediante la trasmissione di un file PDF in assenza di relata di notifica, di firma digitale e di attestazione di conformità; produzione in giudizio di copia della “ricevuta di accettazione” e della “ricevuta di consegna” del messaggio pec;
nullità della notifica in quanto effettuata da indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012). La domanda relativa ai vizi formali dell'avviso di addebito è da ritenersi inammissibile perché tardiva. Invero la domanda è da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi che andava proposta entro venti giorni dalla notifica dell'avviso. L'avviso è stato notificato il 13.11.2018 e il ricorso depositato il 24.12.2018, risultando tardivo in parte qua (il termine di 20 giorni scadeva il 03.12.2018) Per completezza motivazionale si rileva, ad ogni modo, l'infondatezza dei predetti motivi di opposizione. Innanzitutto, deve evidenziarsi la tardività e, quindi, l'inammissibilità dei motivi di opposizione formulati da parte ricorrente per la prima volta solo nelle note scritte del 20.04.2022 e del 20.07.2022 (nella specie, violazione delle prescrizioni di cui al Messaggio n. 18947/20132 ed eccesso di potere). Quanto alla nullità della notifica in quanto effettuata da indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012, si ritengono applicabili i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia. La Corte ha chiarito come (vedi Cass. civ. n. 982/2023) debba ritenersi valida la notifica “proveniente da un indirizzo PEC ((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ((Omissis)), circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe
2 smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)”. L'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente. Nella specie, parte ricorrente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica dell'avviso di addebito dall'indirizzo telematico diverso da quello indicato nei Pubblici Registri, tanto più ove si consideri che è evidente ictu oculi la provenienza dall' CP_1
Tali principi sono stati espressi anche dalle Sezioni Unite, le quali - in tema di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi – hanno chiarito come in tal caso la notifica non possa ritenersi nulla ove abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, “senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all' art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all' art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ., sez. un., n. 15979/2022). Circa l'omessa indicazione della relata, l'opponente non contesta di aver ricevuto a mezzo PEC al proprio indirizzo l'avviso di addebito opposto, ma si limita a dedurre l'inesistenza di tale notifica in quanto effettuata mediante la trasmissione di un file PDF mancante di una relata di notifica. Orbene, va premesso che ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78/2010, “A decorrere dal 1° Gennaio 2011, CP_ l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”. La disciplina in esame non ha previsto specifiche modalità di notifica, ove effettuata a mezzo posta certificata, e ciò determina il rigetto a monte delle censure di parte opponente In ogni caso si osserva che in ambito fiscale si è affermato il principio, valevole anche ai fini di causa, stante l'identità di ratio, secondo cui “La notifica della cartella di pagamento via P.E.C. ricevuta regolarmente dal contribuente deve ritenersi perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art.
3 26 D.P.R. n. 602/1973. Infatti, l'art. 3 del D.P.R. n. 68/2005 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato” (cfr. Comm. Trib. Reg. Lombardia, 6.11.2018, n. 4754). Ne consegue che ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo pec dell'atto impugnato nel presente giudizio, l'atto trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato - circostanza pacifica nel caso de quo - senza che sia necessaria la redazione di una relata di notifica, prevista, come noto, solo per la notifica degli atti giudiziari (cfr. Tribunale di Bari, sez. lav., n. 4968 del 2019). Tanto è confermato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, n. 10821 del 2019), la quale ha chiarito che “In tema di notifica della cartella di pagamento, l'assenza di relata di notifica non comporta l'inesistenza della notifica stessa, poiché l' articolo 60 del d.p.r. 602/73 nel consentire la notifica a mezzo pec dell'avviso sancisce che essa è in deroga all'articolo 149 bis e pertanto in deroga alle disposizioni previste per prescrivono la relata di notifica ritenuta non necessaria in questo caso”. Quanto all'invio del file in formato “pdf”, in assenza di firma digitale e di attestazione di conformità, si osserva quanto segue. La Corte di Cassazione, ha dapprima, con sent. n. 7665 del 2016 pronunciata a Sezioni Unite, escluso che la non conformità al formato pdf possa comportarne la nullità, ove la parte si sia, comunque, difesa e non abbia addotto alcuno specifico pregiudizio, non potendo essere dichiarata la nullità della notificazione, malgrado l'irritualità della stessa, se il destinatario è venuto a conoscenza dell'atto, in applicazione del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Ancora, con ordinanza n. 3805 del 16 febbraio 2018, ha stabilito il principio secondo il quale non solo la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) della legge n. 53 del 1994, che prevede al comma I e al comma II che l'atto sia notificato via PEC in formato PDF, ma è sufficiente che l'attestazione di conformità all'originale informatico sia apposta nella documentazione che in tal caso sostituisce la mancanza di firma digitale. L'asserzione circa la valutazione della corrispondenza tra il file allegato in formato PDF e il suo originale, poi, è liberamente valutabile dal giudice ex art.116 c.p.c. ed è elemento importante per stabilire la reale conoscenza o la mancata conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Nell'ipotesi di cartella esattoriale, si è affermato il principio, valevole anche ai fini di causa, stante l'identità di ratio, secondo cui l'incontestabilità della dedotta origine informatica della cartella (ovvero dell'avviso) notificata in relazione al formato del file informatico adottato, non è idonea argomentazione al fine di attribuire alla mera scansione del documento la sua modificabilità rispetto al file nativo digitale e, quindi, di per sé, la non conformità al codice dell'amministrazione digitale, atteso che può soddisfare il requisito legale della sicurezza, ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis del D.lgs.82-2005, anche una copia scansionata che riconosca sufficienti caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità” del documento. Pertanto, pur essendo il formato .p7m, che del PDF costituisce la versione autenticata con la firma digitale, quello tecnicamente più adeguato ai fini della notifica a mezzo PEC, gli artt. 20 e 21 rimettono all'organo giudicante la valutazione circa l'idoneità del documento informatico, avente estensione diversa, a soddisfare, comunque il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, in uno con il raggiungimento dello scopo anche alla luce dell'avvenuta costituzione in giudizio del destinatario della notifica.
4 La questione è stata, infine, definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che con sentenza pubblicata in data 27 aprile 2018 n.10266, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, hanno stabilito il seguente principio di diritto che definitivamente pone fine all'annosa questione: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, […] sono entrambe ammesse ed equivalenti le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, senza eccezione alcuna”. Ciò porta a ritenere che la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento, così come dell'avviso di addebito, mediante l'uso del file in formato PDF, sia idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso. Per quanto attiene alla firma digitale, si osserva che nelle notifiche effettuate a mezzo pec, non ha senso parlare di originali della documentazione di notifica. Nel caso di specie, la notifica è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 DPR 602/1973 che rinvia, sul punto, al DPR n. 68/2005, il cui art. 3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore. L'art. 6 del DPR citato precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La notifica nel caso di specie è quindi avvenuta in conformità alla legge. Peraltro, l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. È infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17. L'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato p7m. Infatti, il carattere immodificabile p7m, riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Il formato p7m, difatti, gestisce l'algoritmo che presiede alla firma e che rende l'atto informatico unico e immodificabile, mentre diverso è il caso della notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di pagamento), essendo questa un atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla legge, tutti presenti nel caso in esame.
5 In altri termini non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi per tutte Cass., n. 3805 del 2018; Cass., n. 6518 del 2017; Cass., n. 7665 del 2016). Non pare corretto trasferire tout-court nell'ambito della procedura amministrativa una disposizione prevista per il processo civile telematico. In ogni caso, la Suprema Corte (vedi, da ultimo, sent. n. 6417/2019) ha ribadito che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (v. Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (v. Cass. 18 aprile 2016, n. 7665), Si evidenzia da ultimo che, la Cassazione con la sentenza n. 28852/2023, ha affermato che la “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”. In conclusione, quindi, la notifica via PEC dell'avviso oggetto di causa, anche ove si volesse ritenere irregolare l'invio del file nel formato .pdf, deve ritenersi comunque perfetta, atteso che la consegna di esso al destinatario ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, con conseguente sanatoria del vizio formale invocato. CP_ È poi da rilevare che l' si è costituito producendo anche i file “.eml” relativi all'accettazione e consegna della pec consentendo anche la verifica della effettiva apertura, lettura e contenuto del messaggio.
Anche i motivi che attengono alla contestazione nel merito dell'accertamento sotteso all'avviso di addebito, tempestivi in quanto rispettato il temine di 40 giorni, vanno rigettati. Occorre evidenziare che l'avviso di addebito ha a oggetto le omesse contribuzioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018001343/DDL del 31.07.2018, notificato in data 10.09.2018, noto a parte ricorrente, ove risultano ampiamente indicati i fatti oggetto di contestazione e la relativa motivazione. CP_ Invero, la pretesa creditoria avanzata dall' a mezzo dell' avviso di addebito qui opposto, trova fondamento nell'indagine ispettiva condotta nei confronti della nell'ambito del piano Parte_1 di controllo stabilito dalla Direzione Provinciale Vigilanza e Prevenzione per il controllo del corretto versamento della contribuzione previdenziale in favore del personale ivi occupato. Gli ispettori hanno rilevato, nel periodo in contestazione, dal 01.07.2013 al 31.05.2018, le seguenti infrazioni: violazione dell'art. 39, co.1, 2 e 7 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 (violazione riferita a più di dieci lavoratori o a un periodo superiore a dodici mesi), “poiché ha omesso di effettuare le prescritte registrazioni nel Libro Unico di Lavoro ovvero ha effettuato infedeli registrazioni per un n. 13 lavoratori subordinati e per mesi 163”; violazione dell'art. 9 co. 1 e 2 D.lgs. C.P.S. 708/1947 integrato dall'art. 5 del D.M. 30.10.2007, Ministero del Lavoro “e della Previdenza
6 Sociale, art. 19, co.3 D.lgs 276/2003, “per avere omesso in qualità di datore di lavoro, di dare comunicazione al Centro dei Servizi per il lavoro, il giorno antecedente all'instaurazione del relativo rapporto per i lavoratori dello spettacolo (subordinato, parasubordinato e autonomo) per n. 1 lavoratore ( )”. Persona_1
Appare doveroso puntualizzare che, in tema di valore probatorio dei verbali, non può dubitarsi della loro natura documentale, trattandosi di accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute dai pubblici ufficiali che sono fidefacenti nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c. Costituisce jus receptum il principio secondo cui: “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2012, n. 14965) nonché :” I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell Controparte_3
fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre,
[...] per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il 3 quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06-06-2008, n. 15073). Ciò detto occorre rilevare la tardività e, quindi, l'inammissibilità delle deduzioni contenute per la prima volta solo nelle note scritte del 05.11.2025 in riferimento alla posizione contributiva del lavoratore : invero nel proprio ricorso introduttivo la società opponente nulla aveva Persona_1 contestato o dedotto relativamente al recupero della contribuzione evasa relativa al detto dipendente per la prestazione lavorativa resa come istruttore di palestra nel mese di giugno 2016, pertanto, per effetto del principio di non contestazione, i rilievi in sede ispettiva limitatamente alla posizione del predetto lavoratore, devono ritenersi legittimi (la giurisprudenza ha puntualizzato che l'onere di contestazione deve essere assolto nella prima difesa utile, cfr. Cass. civ. n. 5191/2008). Dunque, le uniche contestazioni esaminabili in tale sede concernono le omesse contribuzioni riguardanti permessi non retribuiti sottratti dall'imponibile contributivo. In sostanza la società ricorrente sostiene che l'esistenza di accordi coi lavoratori sulla fruizione di permessi non retribuiti comporta il venire meno dell'obbligo di questi di prestare la loro attività lavorativa nei giorni dati e, quindi, dell'obbligo retributivo in parte qua della datrice di lavoro, nonché
– mancando il presupposto retributivo – il venire meno della correlativa obbligazione contributiva. Ora, a norma dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989 (convertito con modificazioni nella L.
7.12.1989 n. 389)
“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. La tematica è stata oggetto di numerose sentenze di legittimità. Quanto all'obbligo di pagamento dei contributi secondo il minimale, è stato più volte rilevato (Cass. civ. n. 6817/2003) che occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di
7 Cassazione, n. 11199 del 29 luglio 2002, che nel risolvere un contrasto di giurisprudenza hanno affermato che “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. minimale contributivo secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389”. Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 24, il quale dispone che il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria” (si tratta del cd. contratto leader). La legge determina, quindi, un imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore. È, pertanto, la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e, per scelta legislativa, questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. La retribuzione contributiva è stata, quindi, ancorata ad una nozione di retribuzione “virtuale”, poiché la retribuzione stabilita dal contratto collettivo non è sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente, la quale può essere legittimamente inferiore nel caso in cui non sia obbligatoria l'applicazione di contrattazione collettiva di diritto comune. Con la L. del 1989 si è, dunque, posto un limite minimo incomprimibile di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, al di sotto del quale non si può scendere, con la precisazione che resta ferma la piena operatività degli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali), ovvero gli accordi individuali, quando determinino una retribuzione superiore al minimale (cfr. Cass. civ. n. 801/12). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Tale principio opera, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore Del resto, va ricordato che nel settore dell'edilizia, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341 del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta dalla Corte di cassazione di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (cfr. Cass. n. 9805/11, n. 10134/18; n.4690/19). La necessità di tipizzare le suddette eccezioni è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti. Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla
8 retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Va, difatti, ribadito che anche nei settori diversi da quello edile la contribuzione è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa, che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (cfr. Cass. civ. n.15120/2019). Ne deriva che, ove gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato, cosa che non è avvenuta nella fattispecie in esame. Va rilevato, al riguardo, che la società opponente nulla ha specificamente dedotto, né ha provato o CP_ chiesto di provare, in ordine a eventuali erronee quantificazioni da parte dell' circa i minimali contributivi di volta in volta applicabili nei complessivi periodi temporali considerati, limitandosi a enunciare un unico motivo di opposizione, sviluppato in maniera generica e aspecifica, allegando unicamente di aver rispettato i minimali retributivi e contributivi previsti per legge per i rapporti di lavoro intercorsi nel periodo compreso tra luglio 2013 e marzo 2018, che i lavoratori hanno periodicamente effettuato delle assenze, pur se concordate con il datore di lavoro, che non andavano retribuite per legge e che , quindi, i lavoratori potevano usufruire in accordo col datore di lavoro di permessi non retribuiti, per i quali non è dovuta la contribuzione previdenziale. In sostanza, la società datrice di lavoro si è limitata a deduzioni senza nulla meglio specificare circa la derivazione delle assenze da ipotesi legali o contrattuali di sospensione della prestazione. Parte ricorrente non ha dedotto, ad esempio, che le riduzioni di lavoro fossero derivate da specifiche circostanze eccettuative previste da espresse previsioni di legge o contratto collettivo, ma ha solo allegato che derivassero da permessi non retribuiti da parte dei lavoratori, non si comprende quando e come concordati (circostanza, in realtà, poi esclusa da parte dei lavoratori escussi a sommarie informazioni, cfr. dichiarazioni di , , vedi doc. allegati Persona_2 Testimone_1 Persona_3 CP_ alla memoria , né si è premurata di allegare nel ricorso introduttivo le concrete, singole e specifiche ragioni che avrebbero giustificato l'impossibilità di procedere con il versamento della contribuzione virtuale per fatti impeditivi della prestazione inequivocabilmente comprovabili. Anzi è lo stesso legale rappresentante della società, ad aver dichiarato agli ispettori Testimone_2 che il personale dipendente ha sempre rispettato gli orari di lavoro previsti contrattualmente: Si legge, sul punto: “... omissis ... I rapporti di lavoro del personale assunto sono disciplinati dai rispettivi contratti instaurati con ciascun dipendente e vi è pieno rispetto del personale nell'osservanza dell'orario di lavoro e delle mansioni che sono riportate. I mei dipendenti osservano pedissequamente l'orario di lavoro contrattualmente pattuito recandosi a lavoro nelle giornate fissate nei contratti e concordate contrattualmente con ciascun dipendente che io ricordi nessuno normalmente effettua lavoro straordinario ed è potuto solo capitare” (cfr. dichiarazioni allegate alla Testimone_2 CP_ memoria di costituzione . Appare, poi, inverosimile la presenza di un numero elevato di assenze ingiustificate da parte di numerosi lavoratori senza alcuna reazione da parte datoriale (ad esempio di natura disciplinare). Ebbene, la natura inderogabile, nel senso sopra indicato, e l'autonomia dell'obbligazione contributiva rendono del tutto irrilevante l'adesione del lavoratore all'iniziativa del datore di lavoro in caso di
9 sospensione unilaterale o, addirittura come nel caso di specie, di permessi assunti dal medesimo lavoratore, concordati con il datore di lavoro e giustificati da esigenze non meglio specificate. Ribadito che i permessi non retribuiti, dedotti genericamente dalla ricorrente come ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo, costituiscono invece, base imponibile su cui calcolare il c.d. minimale contributivo, quindi, si ritiene legittimo l'operato degli ispettori. Va, sul punto, evidenziato anche che le contestazioni mosse dagli ispettori e dalle quali sono derivate le omissioni contributive sono il frutto dell'esame che gli stessi hanno compiuto. Come evincibile dal verbale la sussistenza di permessi non retribuiti non risulta suffragata né dall'eventuale documentazione giustificativa (totalmente assente), in relazione ai plurimi e ripetuti permessi non retribuiti imputati al complessivo personale dipendente occupato dal mese di luglio 2013 al mese di maggio 2018, per le somme riportate in busta paga, né dagli accertamenti espletati esaminando sia le dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori nell'ambito dell'ispezione sia la documentazione a corredo dei distinti rapporti di lavoro e quella giuslavoristico-previdenziale correlata ( ) fornita CP_4 dalla stessa società [si legge, difatti, nel verbale: “la circostanza di cui trattasi (permessi non retribuiti) non risulta suffragata né dall'eventuale documentazione giustificativa (totalmente assente), in relazione ai plurimi e ripetuti permessi non retribuiti imputati al complessivo personale dipendente occupato dal mese di luglio 2013 al mese di maggio 2018, per le somme riportate in busta paga, né dagli accertamenti espletati dalla scrivente che in relazione a tale personale ha esaminato la documentazione a corredo dei distinti rapporti di lavoro e quella giuslavoristico-previdenziale correlata ( ) in relazione alla quale il rapporto di lavoro è stato accertato assolto nei CP_4 termini e secondo le modalità contrattuali intercorse tra la società ed il personale assunto alle sue dirette dipendenze, cfr. verbale ispettivo del 30.7.2018, pag. 12 ss., prodotto da entrambe le parti]. Del resto la giurisprudenza ha, altresì, specificato che «In materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti» (in tal senso Cfr. Cass. Sez. Lav. 5 febbraio 2014 n. 2642). Pertanto, ai fini dell'esenzione dall'obbligo minimale contributivo, nell'ipotesi di sospensione concordata tra le parti del rapporto di lavoro, era in ogni caso necessario che questa venisse comunicata preventivamente agli enti previdenziali in modo da consentire gli opportuni controlli. CP_ Ancora, con particolare riguardo alla contribuzione virtuale addebitata dall' in relazione ai lavoratori indicati nel verbale, si ritiene pacifico quanto accertato nelle pagine da 14 a 20 del medesimo verbale trattandosi di circostanze non specificatamente contestate dalla ricorrente. Destituito di fondamento è anche il motivo di opposizione inerente al mancato rispetto del termine di 90 giorni, motivo che, tra l'altro è aspecifico e confuso, non essendo chiaro se esso si riferisca all'avviso di addebito o al sotteso verbale di accertamento. Occorre, ad ogni modo, rilevare come gli accertamenti si siano conclusi a fine giugno 2018 (vedi verbale interlocutorio ispettivo del 28.06.2018) mentre il verbale unico è stato redatto il 31 luglio 2018 e notificato alla ricorrente, come dalla stessa dedotto, il 10.09.2018, quindi del rispetto dei predetti 90 giorni.
10 Infine, inconferenti, oltre che generiche, si palesano le contestazioni di parte avversa sul recupero degli sgravi e, comunque, nel caso di specie non può farsi ricorso alla riduzione contributiva per sgravi e fiscalizzazioni degli oneri sociali ai sensi della l. 407/90, atteso che, per consolidata giurisprudenza “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata”(v. Cass. civ. n. 11934/2019): sul punto si rileva che nessuna allegazione e specifica prova documentale è stata fornita dalla datrice di lavoro che, di contro, è risultata inadempiente rispetto agli obblighi minimali contributivi. In conclusione, le risultanze dell'indagine ispettiva per il loro carattere analitico e rigoroso e altamente probante non possono essere superate dal contenuto generico delle deduzioni di parte ricorrente, che peraltro non ha articolato alcuna richiesta di prova orale, ragion per cui non si è ritenuto necessario disporre la chiesta Ctu, avente mero carattere esplorativo. Alla luce delle indicate motivazioni, il ricorso deve essere rigettato.
CP_ Non deve essere esaminata la domanda dell' di condanna della ricorrente al pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito attesa la natura esecutiva di tale atto e che al rigetto del ricorso consegue, automaticamente, la sopravvivenza dell'opposto avviso di addebito.
Quanto alle spese di lite va rilevato che parte ricorrente alla prima udienza - a fronte dell'eccezione CP_ di difetto di legittimazione passiva formulata dall' quale mandataria - ha rinunciato alle domande nei confronti della . Ora, premesso che la rinuncia alla domanda, a differenza della CP_2 rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari e non necessita di accettazione della controparte, le spese di lite devono, comunque, essere poste a carico del rinunciante in quanto la rinuncia alla domanda “avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (Cass. n. 18255/2004). Esse, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA PARTE RICORRENTE al pagamento delle spese di lite nei confronti di PARTE RESISTENTE , che si liquidano in euro 3.291,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge CP_1 se dovute e rimborso forfettario nella misura di legge;
3. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 10.11.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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