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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 847/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MAZZONE ARIANNA, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 03/06/2022 dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:”
1) Dichiarare che la parte ricorrente presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% o, comunque, in misura non inferiore al 74% a decorrere dalla data della proposizione della domanda amministrativa
(20.11.2020) o dalla data che riterrà giusta il CTU nominato;
2) Condannare la parte resistente al pagamento della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di assistenza sempre dalla data della domanda amministrativa (20.11.2020) o, in subordine, dalla data che riterrà giusta il CTU nominato;
3) Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data
6.3.2024:” Tutto quanto premesso e, concludendo, riteniamo che il complesso patologico diagnosticato nel Sig. nato il [...]. lo renda, ai Parte_1
sensi della Legge 118/71, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 55% (cinquantacinque per cento)”, confermando pertanto la valutazione già resa in sede di accertamento tecnico preventivo.
Alla stregua delle valutazioni ree dal dott. a cui si ritiene di fare Per_1
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale, si impone la declaratoria della insussistenza del requisito sanitario. D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte vittoriosa stante il deposito CP_1
di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi.
3.2 Per lo stesso motivo le spese relative alle operazioni peritali espletate in entrambe le fasi poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
Pag. 2 di 3 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato il nato a Parte_1
Castelnuovo di Conza (SA) il 23.09.1956], NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento legittimanti il riconoscimento dello stato di invalido civile in misura pari al 100% o, comunque, in misura non inferiore al 74% al fine di poter godere della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza;
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_1
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 21/1/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 847/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MAZZONE ARIANNA, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 03/06/2022 dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:”
1) Dichiarare che la parte ricorrente presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% o, comunque, in misura non inferiore al 74% a decorrere dalla data della proposizione della domanda amministrativa
(20.11.2020) o dalla data che riterrà giusta il CTU nominato;
2) Condannare la parte resistente al pagamento della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di assistenza sempre dalla data della domanda amministrativa (20.11.2020) o, in subordine, dalla data che riterrà giusta il CTU nominato;
3) Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data
6.3.2024:” Tutto quanto premesso e, concludendo, riteniamo che il complesso patologico diagnosticato nel Sig. nato il [...]. lo renda, ai Parte_1
sensi della Legge 118/71, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 55% (cinquantacinque per cento)”, confermando pertanto la valutazione già resa in sede di accertamento tecnico preventivo.
Alla stregua delle valutazioni ree dal dott. a cui si ritiene di fare Per_1
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale, si impone la declaratoria della insussistenza del requisito sanitario. D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte vittoriosa stante il deposito CP_1
di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi.
3.2 Per lo stesso motivo le spese relative alle operazioni peritali espletate in entrambe le fasi poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
Pag. 2 di 3 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato il nato a Parte_1
Castelnuovo di Conza (SA) il 23.09.1956], NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento legittimanti il riconoscimento dello stato di invalido civile in misura pari al 100% o, comunque, in misura non inferiore al 74% al fine di poter godere della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza;
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_1
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 21/1/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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