Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7561/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 7561/2022 R.G., proposto con atto di citazione notificato in data 28.09.2022 e vertente tra
, Parte_1
, Parte_2
, Parte_3 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marco Impelluso del Foro di Milano e
Massimo Dragone del Foro di EN ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in EN-Mestre, corso del Popolo n. 67/59;
-attori- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di EN presso cui è domiciliato ex lege in Piazza San Marco n. 63;
-convenuto- avente ad oggetto “responsabilità professionale”; conclusioni delle parti: come da istanze di conclusioni depositate in vista dell'udienza cautelare 5.12.2024; per i seguenti motivi della decisione in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
-in proprio, rispettivamente coniuge superstite e figli di , deceduto in data
[...] Persona_1
2.06.2003-, dato atto dell'intervenuto accertamento in via definitiva della responsabilità del
[...]
per il decesso del loro congiunto a causa dell'infezione da HCV in ragione della contrazione CP_1 di tale patologia a seguito dell'utilizzo di farmaci emoderivati infetti nell'aprile del 1994 da parte del Tribunale di Roma (con sentenza n. 18523/2005 confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 2270/2017 – doc. 7 e 8, anche sulla scorta della valutazione dalla Commissione Medica
Ospedaliera di Padova con apposito giudizio sanitario - doc. 5 e 6) e dato atto del conseguente intervenuto risarcimento dei danni patiti iure hereditatis da parte del Tribunale di EN (con sentenza n. 2409/2014 confermata dalla Corte d'Appello di EN con sentenza n. 3342/2018- doc. 9 e 10), hanno convenuto il predetto dinanzi a questo Tribunale al fine di sentirlo dichiarare tenuto e CP_1 condannato al pagamento a loro favore della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente da perdita del sostegno economico del congiunto) e non patrimoniale (sofferenza interiore a sconvolgimento delle abitudini di vita) patiti per la perdita del rapporto parentale con il de cuius, oltre rivalutazione e interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il convenuto, CP_1 eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto risarcitorio e chiedendo, in via principale, il rigetto della pretesa avversaria, mentre, in subordine, la detrazione dal quantum debeatur dell'importo percepito dagli attori a titolo di indennizzo ex L. 210/1992.
pagina1 di 8
Fatte precisare le conclusioni e concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passa ora in decisione.
Considerato il suo carattere preliminare, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione della domanda attorea da parte del convenuto. CP_1
Più in dettaglio, il l'ha promossa sotto due profili distinti: i) l'intervenuta prescrizione CP_1 del reato di omicidio colposo trascorsi sei anni dalla morte del de cuius;
ii) l'intervenuta prescrizione in ragione dell'inidoneità interruttiva del termine della medesima domanda formulata dagli attori nel precedente giudizio dinanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello di EN e tuttavia dichiarata inammissibile per questioni esclusivamente processuali.
L'eccezione è infondata.
Invero, va osservato, in primo luogo, che il congiunto degli attori è deceduto in data 2 giugno
2003 cosicché il termine di prescrizione, considerato il reato di omicidio colposo configurabile per la condotta censurata, deve ritenersi, alla data del fatto, pari a dieci anni (non già sei, dunque, come sostenuto dal ). In secondo luogo, va rilevato che tanto la proposizione della domanda di CP_1 risarcimento iure proprio da parte degli attori nel corso del giudizio promosso nel 2012 espressamente iure hereditatis dinanzi a questo medesimo Ufficio e alla Corte d'Appello (e proprio per tale ragione ritenuta inammissibile in quanto “domanda nuova”) tanto soprattutto le richieste risarcitorie inviate -si deve presumere stante il loro carattere omnicomprensivo- anche a titolo iure proprio al CP_1 mediante le raccomandate a.r. del 5 novembre 2012 (doc. 20) e del 29 aprile 2019 (doc. 21) nonché mediante la p.e.c. del 19 febbraio 2020 (doc. 22) consentono di ritenere validamente interrotto il termine prescrizionale.
Nel merito, considerato il carattere definitivo dell'accertamento della responsabilità del convenuto per il contagio di del virus HCV in esito alla CP_1 Persona_1 somministrazione di emoderivati infetti -rivelatosi purtroppo fatale per l'exitus- determinato dalle sentenze della Corte d'Appello di Roma (in ordine all'an debeatur, a sostanziale conferma della pronuncia del Tribunale di Roma stante la declaratoria di inammissibilità dell'appello del ) e CP_1 della Corte d'Appello di EN (in ordine al quantum debeatur rispetto al danno non patrimoniale patito dal paziente e invocato dagli odierni attori iure hereditatis), deve ritenersi senz'altro dimostrata dagli attori la relazione causale tra la condotta omissiva e negligente del e il decesso del CP_1 (danno evento) e, per l'effetto, i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati in Per_1 conseguenza della perdita del rapporto parentale (danno conseguenza).
Invero, con riguardo alla valutazione del rapporto di causalità materiale, la stessa CMO dell'Ospedale di Padova ha, infatti, accertato che: “la morte per 'Cirrosi epatica scompensata HCV correlata, coma epatico' costituisce aggravamento dell'infermità 'cirrosi epatica da HCV' già riconosciuta con verbale n. ML/V.000105 in data 24 settembre 1996 della C.M.O. di Padova” (doc. 5 attoreo); inoltre, il CTU medico legale nominato dal Tribunale di EN nel citato giudizio ha accertato che “L'evoluzione clinica era stata progressiva ed il decesso era infine intervenuto per le complicanze irreversibili dell'insufficienza epatica da epatite post-trasfusionale con ipertensione portale, encefalopatia porto-sistemica e crioglobulinemia secondaria in paziente con emofilia B…Il caso del sig. aveva visto una evoluzione proprio in questo senso con sviluppo di una grave Per_1 condizione di insufficienza epatica con ipertensione portale, varici esofagee ed encefalopatia porto- sistemica con crioglobulinemia secondario che lo avevano portato più volte prima del decesso a versare in condizione di coma epatico”. Ora, la circostanza secondo cui l'accertamento della CMO è stato svolto nell'ambito della procedura attivata dal de cuius per ottenere l'indennizzo non ne inficia, sol per questo, l'attendibilità sotto il profilo del giudizio (esclusivamente scientifico) di regolarità causale tra la patologia correlata alle emotrasfusioni infette. In effetti, l'ente ha compiuto tale accertamento quale organo dell'Amministrazione della sanità, come dimostra la previsione della ricorribilità in via gerarchica pagina2 di 8 contro il suo deliberato proprio al Ministro della Sanità, siccome prevede il D.Lgs. n. 2010 del 1992, art.
5. Ne segue che l'accertamento positivo è atto espressione di un riconoscimento dell'ascrivibilità del contagio alla trasfusione operato sì dalla C.M.O., ma riferibile ed imputabile al (in merito, CP_1 significativamente, Cass. civ. sez. III, 15.06.2018, n. 15734).
Con particolare riferimento alla rilevanza probatoria del giudizio della C.M.O. in punto di accertamento del nesso eziologico fra emotrasfusione e malattia epatica, si rende opportuno ripercorre nei termini di seguito esposti la più recente evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione.
Invero, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità era, fino al 2018, nel senso che la decisione della sulla corresponsione dell'indennizzo in via amministrativa avesse un “valore Pt_4 meramente relativo”, non costituendo prova del nesso causale né assumendo valore confessorio. Ciò sulla base del rilievo della differenza tra il diritto al risarcimento del danno e quello all'indennizzo in oggetto, avuto riguardo anche alle due sentenze della Corte Cost. nn.
226/2000 e 118/1996 (concernenti la “individuazione delle diverse situazioni che possono essere determinate dalla menomazione della salute per effetto di trattamenti sanitari”), nonché all'efficacia dei verbali delle C.M.O. e dunque sulla loro rilevanza probatoria al di fuori del procedimento amministrativo per la concessione dell'indennizzo. Infatti, secondo la già citata Cass. sez. un. 11/1/2008, n. 577: “Al di fuori del procedimento amministrativo per la concessione dell'indennizzo di cui alla legge, tali verbali hanno lo stesso valore di qualunque altro verbale redatto da un pubblico ufficiale fuori dal giudizio civile ed in questo prodotto. Pertanto essi fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutare l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di vero e proprio accertamento”. Tale orientamento è stato ribadito, fra le altre, da Cass. 9.06.2015, n. 11889, secondo cui
“per quanto concerne la valenza dei verbali delle Commissioni mediche sul piano probatorio”, si applica pienamente l'art. 2700 c.c., come indicato dalle Sezioni Unite, onde il giudice “può valutarne... l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento definitivo ed indiscutibile”, considerato che le deliberazioni collegiali mediche difettano “di qualsiasi efficacia vincolante, di natura sostanziale e processuale, trattandosi di atti di natura non provvedimentale, in quanto meramente strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione di una determinata prestazione previdenziale, in corrispondenza di funzioni di certazione costituenti esercizio di mera discrezionalità tecnica e non amministrativa, assegnate dalla legge alle suddette commissioni mediche” (cfr. Cass. sez. un. 23/10/2014, n. 22550; Cass. 30/3/2006, n. 7548). Un arresto della Corte regolatrice del 2018, invece, ha determinato un rilevante mutamento di prospettiva quanto alla valenza probatoria dei verbali della C.M.O., con una decisione così massimata:
“In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Controparte_1
, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla
[...]
Commissione di cui alla L. n. 210 del 1992 in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal , quanto alla riconducibilità del contagio CP_1 alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ” (Così Cass. 5.06.2018, n. 5734; nello CP_1 stesso senso, cfr. Cass. 15.06.2018, n. 15734; Cass. 5.10.2018, n. 24523). In seguito, la Suprema Corte ha ulteriormente confermato tale orientamento, cassando la pronuncia di merito che non aveva riconosciuto valore di piena prova al verbale della C.M.O. di accertamento della riconducibilità del contagio ad un'emotrasfusione (cfr. Cass. 5.09.2019, n. 22183), ribadendo il principio che nel giudizio in cui sia parte il detta amministrazione non può porre in discussione Controparte_1
l'accertamento operato dalla predetta Commissione, essendo essa organo dello Stato imputabile allo stesso , e il giudice deve quindi accogliere tale accertamento come indiscutibile e non CP_1 bisognoso di prova (cfr. Cass. 30.06.2020, n. 13008), nonché evidenziando che se da un lato i verbali della non possono avere efficacia di giudicato nel successivo giudizio risarcitorio, dall'altro Pt_4
pagina3 di 8 l'accertamento del rapporto eziologico operato dalla predetta Commissione “non può essere messo in discussione dal , almeno sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità” (cfr. Cass. CP_1
7.11.2021, n. 34885).
Da ultimo, risolvendo il conflitto interpretativo, le Corte di cassazione a S.U. con la pronuncia
6.07.2023, n.19129, ha statuito che, pur non avendo il verbale della Commissione medica ospedaliera valore di confessione, “nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento Controparte_1 del danno derivato dall'emotrasfusione, l'accertamento effettuato in sede amministrativa del nesso causale fra quest'ultima e l'insorgenza della patologia può essere utilizzato ai fini della prova del nesso medesimo, che deve essere offerta dalla parte che agisce in giudizio;
ciò perché il diritto all'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e quello al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che l'ordinamento riconosce come concorrenti, presuppongono entrambi un medesimo fatto lesivo, ossia l'insorgenza della patologia, derivato dalla medesima attività (cfr. in motivazione Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 584), e l'azione di danno si differenzia da quella finalizzata al riconoscimento della prestazione assistenziale essenzialmente perché richiede anche che l'attività trasfusionale o la produzione di emoderivati siano state compiute senza l'adozione di tutte le cautele ed i controlli esigibili a tutela della salute pubblica … i verbali delle commissioni mediche, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fanno prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di prova legale, né ritenere che la valutazione espressa dalla Commissione medica circa la sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e malattia, escluda il nesso medesimo dal thema probandum del giudizio risarcitorio intentato nei confronti del
, ferma la diversa valenza del provvedimento che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere CP_1 tecnico acquisito, dispone la liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente, sul presupposto dell'avvenuto accertamento in sede amministrativa dei requisiti tutti che integrano gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale”. Nel caso di specie, ai fini del giudizio sulla riconducibilità causale della patologia del Per_1 alle emotrasfusioni effettuate sulla sua persona, si può ritenere sufficiente il sopra riportato verbale della
C.M.O. per le seguenti ragioni: i) perché l'accertamento della C.M.O. si è fondato sul criterio statistico, che governa, com'è noto, l'accertamento probatorio nell'ambito del processo civile, del “più probabile che non”, così come richiesto dalla pronuncia rescindente della Suprema Corte n. 6222/2016; in particolare, il giudizio scientifico di compatibilità assunto dalla C.M.O. nell'ambito del procedimento amministrativo ex L. n.
210/1992, induce il Tribunale ad esprimere –stante il rifiuto di ben 16 donatori a sottoporsi ai test- un giudizio di maggiore probabilità circa l'esistenza del nesso di causa, rispetto a fattori alternativi peraltro non specificamente allegati dal né richiamati nel verbale né, soprattutto, documentalmente CP_1 dimostrati;
ii) perché il fattore tempo ha valenza tutt'altro che dirimente, essendo pacifico che quella da virus dell'epatite C è malattia tipicamente lungolatente;
iii) perché non sono risultate configurabili serie causali alternative: in assenza di evidenze attestanti la preesistenza di precedenti morbosi che possano aver avuto incidenza nel determinismo della epatopatia cronica da HCV, l'infezione del dev'essere ricondotta, con elevato grado di probabilità, alle Per_1 terapie trasfusionali cui fu sottoposto. iv) perché al richiamato verbale di accertamento del 20.12.2005 circa la compatibilità causale tra la patologia e le trasfusioni praticate è seguito, nell'ambito della procedura di indennizzo ex L. 210/1992 promossa, un secondo verbale della i Padova, secondo cui, come già sopra riportato, la morte Pt_4 per cirrosi epatica scompensata HCV correlata costituiva l'aggravamento dell'infermità cirrosi epatica da HCV già riconosciuta in data 24.09.1996 dalla C.M.O. di Padova: con tale secondo accertamento, la medesima Commissione ha stabilito che la causa più probabile del decesso del doveva Per_1 rinvenirsi nell'epatite cronica, a sua volta riconducibile alle emotrasfusioni infette subìte.
pagina4 di 8 Ciò esposto, risulta fondata la domanda di risarcimento del danno iure proprio formulata dagli attori per la perdita del rapporto parentale con il congiunto dovuta al fatto illecito Persona_1 attribuibile al . CP_1
Si è invero affermato in giurisprudenza che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare
(cfr. Cass., sent. n. 4253 del 16/03/2012).
Giova peraltro ricordare che in caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, ord. n. 11212 del 24.04.2019), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili del danno non patrimoniale in questione (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita).
E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nono e nipote, Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, Rv.
642944 - 01. V. ancora Sez. 3, Sentenza n. 12146 del 14/06/2016, Rv. 640287 - 01), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita (come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Devono ritenersi, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015): il pregiudizio da perdita del rapporto parentale va allegato e provato specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c. (Cass. 20 agosto 2015, n. 16992), non trattandosi di danno in re ipsa.
Nel caso di specie, al fine di desumere la gravità ed effettiva entità del danno da perdita del rapporto parentale lamentato dagli attori, occorre tenere in considerazione, oltre alle presunzioni, tanto le allegazioni sul punto contenute nell'atto introduttivo attinenti sia al profilo morale soggettivo -il pagina5 di 8 dolore per la perdita del congiunto e del suo riferimento familiare- sia a quello dinamico relazionale, tanto, soprattutto, l'esito dell'istruttoria orale. Per valutarlo, ad ogni modo, vanno rilevati i seguenti elementi:
i) l'età della vittima al momento del decesso (63 anni), sul presupposto presumibile che, secondo l'id quod plerumque accidit, quanto più sia giovane l'età della vittima tanto più intenso sarà il dolore per la sua perdita, perché quest'ultimo sarebbe stato provato in un futuro remoto (considerata l'età media della popolazione maschile);
ii) l'età della moglie (57 anni) e dei figli superstiti (28 anni per e 17 anni per Pt_2 Parte_3
, sul presupposto che, generalmente, persone più giovani -in questo caso tutte, ancorché la
[...] moglie in età adulta- fanno fronte alle emozioni con minor forza rispetto a persone più mature e anziane;
iii) il rapporto di coniugio e filiazione con conseguente presumibile soglia elevatissima di dolore, solo parzialmente attenuato dal numero di superstiti (sul presupposto che, generalmente, la vicinanza di altri familiari nei momenti di dolore rappresenta un valido aiuto al superamento del lutto); sul punto va osservato: che il teste (vicino di casa) e il teste (amico di famiglia) ha Tes_1 Tes_2 confermato che la famiglia conviveva nell'appartamento di 2408/G in pieno affiatamento e Per_2 in clima sereno e solidale, facendo sempre insieme le vacanze;
che il de cuius era solito accudire i figli durante il giorno, preparando il pranzo e seguendoli nel pomeriggio con i compiti grazie alla sua preparazione umanistica e al tempo che -in ragione della sua attività di artista/grafico/pittore- poteva dedicare loro (mentre la madre svolgeva attività di infermiera); che la dopo il decesso del Pt_1 coniuge, era molto abbacchiata;
che i figli avevano un rapporto molto stretto col padre;
iv) le modalità del decesso, dovuto alla condotta colpevole del , dalle quali si deve presumere CP_1 un dolore più acuto e frustrante per gli attori, che hanno dovuto assistere al lungo e inesorabile aggravamento delle condizioni di salute del congiunto con la consapevolezza, oltre che dell'impossibilità di cure e terapie davvero efficaci, della sua riconducibilità alla condotta illecita del convenuto;
v) il rapporto di convivenza degli attori col de cuius, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
Ora, una valutazione complessiva degli elementi suindicati, unitamente all'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al 2023 (che sono legittimamente adottabili quale parametro di riferimento, sul punto Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719), con valorizzazione -per tutti gli attori- dei relativi valori della componente del danno dinamico-relazionale, conduce ad una liquidazione del danno non patrimoniale patito dagli attori nei seguenti termini:
-€ 301.147 per (valore base indicato dalle tabelle romane per il rapporto di parentela Parte_1 contraddistinto dalla convivenza con la vittima, da una relazione di intensità significativa e dalla presenza di altri 2 familiari);
-€ 324.613 per (pari al valore base indicato dalle tabelle romane per il rapporto di Parte_2 parentela contraddistinto dalla convivenza con la vittima, dalla presenza di una relazione di intensità significativa e dalla presenza di altri familiari conviventi e non conviventi);
-€ 332.435 per (pari al valore base indicato dalle tabelle romane per il rapporto di Parte_3 parentela contraddistinto dalla convivenza con la vittima, dalla presenza di una relazione di intensità significativa e dalla presenza di altri familiari conviventi). Dal quantum risarcitorio spettante a dev'essere tuttavia detratto l'importo Parte_1
(attualizzato rispetto al maggio 2007 -ovvero € 77.468,53- e dunque pari ad € 106.596,71) oggetto dell'indennizzo dalla stessa ricevuto iure proprio ex art. 2 co. 3 L. 210/1992 (ex multi s, tra le più recenti, Sez. L -, Sentenza n. 26842 del 25/11/2020, Rv. 659632 - 01; Sez. L -, Sentenza n. 11407 del
11/05/2018, Rv. 648818 - 01). In merito, questo Tribunale ritiene opportuno dare continuità al recente orientamento assunto dalla Suprema Corte secondo il quale in caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno, sussistendo identità soggettiva tra il debitore del risarcimento e il debitore dell'indennizzo per il medesimo fatto (Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 8532 del 06/05/2020).
pagina6 di 8 Ne consegue che cosicché il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla Pt_1 dev'essere qui determinato in € 194.550,29 a carico del . CP_1
Infine, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (risalente alla sentenza del 17/2/1995 n. 1712), vertendosi in tema di debito di valore, non sono dovuti sul credito risarcitorio suddetto gli interessi legali con decorrenza dall'illecito.
Si ritiene tuttavia, in considerazione del lasso di tempo trascorso dall'illecito, che vada riconosciuta agli attori un'ulteriore somma a titolo di lucro cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte della convenuta responsabile - e conseguentemente dalla mancata disponibilità dell'equivalente pecuniario spettante al danneggiato - potendo ragionevolmente presumersi che il creditore, ove avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma, l'avrebbe impiegata in modo fruttifero. Ai fini della liquidazione necessariamente equitativa di tale ulteriore voce di danno patrimoniale, si ritiene di far ricorso al criterio - sovente applicato dalla giurisprudenza - degli interessi legali al saggio variabile in ragione di anno (determinato ex art. 1284 c.c.) da calcolarsi sull'importo già riconosciuto, dapprima "devalutato" fino alla data dell'illecito (2.06.2003) e poi "rivalutato" annualmente con l'aggiunta degli interessi, ovvero sul capitale "medio" rivalutato.
Su tali somme, corrispondenti all'intero danno risarcibile liquidato al creditore/danneggiato, sono altresì dovuti dal convenuto gli interessi al tasso legale sino al saldo, con decorrenza dalla data della presente pronuncia coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
Per contro, non può trovare accoglimento la domanda attorea afferente al risarcimento del danno patrimoniale.
Con riguardo al danno emergente, non vi è prova che gli attori abbiano provveduto a sostenere economicamente le cure e le terapie del proprio congiunto (peraltro nemmeno descritte e nemmeno genericamente) né gli stessi hanno offerto pezze giustificative delle stesse. Si deve dunque presumere che il abbia fatto ricorso alle prestazioni del SSN o che, diversamente, abbia fatto ricorso al Per_1 proprio patrimonio personale. Quanto alle spese funerarie, si deve ritenere che le stesse, indipendentemente dalla causa del decesso, sarebbero state in ogni caso sostenute dagli odierni attori. Con riguardo al danno da perdita dell'apporto economico fornito de cuius, invece, gli attori non hanno assolto all'onere di dimostrare quanto, concretamente, il reddito del congiunto alimentasse il rispettivo patrimonio posto che, al momento del decesso, sia la che Pt_1 Parte_2 lavoravano. , sul punto, nulla ha allegato in maniera precisa, nemmeno rispetto alle Controparte_3 rinunce ai sacrifici patiti in ragione del mancato apporto economico ricevuto dal padre. Peraltro, si deve rilevare che il reddito della vittima nel 2000 (unico anno per il quale esiste documentazione) era assai modesto, pari ad € 14.921 (doc. 29), di cui € 5.223 a titolo di importo pensione e € 9.698 a titolo di indennità di accompagnamento cosicché non si può in alcun modo presumere, con tali modestissime somme (dedicate principalmente alla sua assistenza sanitaria), un significativo apporto del al Per_1 patrimonio familiare.
La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri del DM
147/2022 (valori medi per tutte le quattro fasi per lo scaglione di riferimento in relazione al valore della causa secondo il criterio del decisum).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di EN, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- Condanna il convenuto al pagamento di € 194.550,29 a favore di oltre CP_1 Parte_1 interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- Condanna il convenuto al pagamento di € 324.613 a favore di , oltre CP_1 Parte_2 interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- Condanna il convenuto al pagamento di € 332.435 a favore di , oltre CP_1 Controparte_3 interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori;
pagina7 di 8 - Condanna il Convenuto a rifondere gli attori delle spese di lite che liquida in € 589,00 per CP_1 esborsi e in € 29.183 per spese di avvocato, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e I.v.a. come per legge. Così deciso in EN il 9.06.2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Azzolini
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