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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza del 3.12.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter, deposita la seguente
SENTENZA
nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 4511/2024 R.G.L., cui viene riunito ex art. 151 disp. att. c.p.c. il giudizio n. 4512/2024 R.G.L., vertenti
TRA
e nata il [...] rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
dagli avv.ti Nardella Antonio (procedimento rg nr 4511/2024) e Ciavarella Michela (procedimento rg nr 4512 /2024)
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l' (avv. Luigi Lorusso costituito nel giudizio Controparte_2
n. 4511/2024 RG;
avv. Francesca Banchetti costituita nel giudizio n 4512/2024)
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione totale e parziale dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno esposto di aver lavorato in agricoltura per diverse annualità alle dipendenze della azienda agricola “ON CO”, per le giornate di seguito indicate:
per 105 giornate nell'anno 2020, di cui 45 alle dipendenze della ditta Parte_1
summenzionata (v. giudizio n. 4511/2024 R.G.L., iscritto in data 12.05.2024); (nata il [...]): per 67 giornate nell'anno 2018, per 52 giornate Parte_2 nell'anno 2019 e per 50 giornate nell'anno 2020 (v. giudizio n. 4512/2024 R.G.L., iscritto in data
12.05.2024).
CP_ Le ricorrenti hanno censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione totale o parziale dei loro nominativi dagli elenchi OTD relativi alle annualità indicate nei singoli ricorsi introduttivi dei giudizi.
Hanno, pertanto, chiesto all'adito giudice di: accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti CP_ di disconoscimento e, per tale effetto, condannare l' a regolarizzare la propria posizione assicurativa e previdenziale, provvedendo alla reiscrizione negli elenchi anagrafici nominativi comunali per gli anni e per le giornate specificamente indicati nei ricorsi;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv.ti Antonio Nardella e Michela Ciavarella dichiaratisi antistatari.
CP_ L' costituitosi tempestivamente in entrambi i giudizi, ha preliminarmente eccepito la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. D.L.7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70, l'improcedibilità della domanda per mancanza della domanda e/o del ricorso amministrativo nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito, nel merito ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati in tutti i giudizi) chiedendone il rigetto.
Dopo l'udienza del 3.12.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, le cause, istruite documentalmente, vengono decise, previa loro riunione, con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1.- Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, in quanto aventi tutti ad oggetto l'accertamento del diritto dei CP_ ricorrenti alla reiscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' sulla base CP_ del medesimo verbale ispettivo (depositato dall' in tutti i giudizi).
1.1- Occorre, inoltre, dare atto che la sola ricorrente ha documentato di aver Parte_1
proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro attraverso la produzione, nel fascicolo di parte, dello stesso unitamente alle ricevute di deposito telematico.
È, altresì, versato in atti il conseguenziale provvedimento di rigetto emanato dall'organo amministrativo competente. Tuttavia, nella materia in esame quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
In ogni caso, i ricorsi giudiziari, se anche non preceduti dal previo ricorso amministrativo, risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L.
83/1970.
1.2- Va, poi, affermata la giurisdizione del giudice adito, spettando al giudice ordinario l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi. Infondata è, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente in entrambi i procedimenti.
2.- Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_3
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati.
CP_ Ciò posto, nel caso di specie, l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2023001898/DDL del
22/06/2023, riferito al periodo ricompreso dal 01/01/2018 al 31/12/2022 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio) relativo all'azienda agricola “ON CO”.
L'indicato verbale ispettivo è già stato valutato da questo Tribunale in senso sfavorevole ai lavoratori: a tale orientamento si intende dare continuità attesa la correttezza e condivisibilità delle motivazioni poste a fondamento dei precedenti procedimenti.
Si richiama (ex multis) - anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la sentenza n. 3258/2024 emessa dalla dott.ssa Angela Vitarelli all'esito dei procedimenti nn.4396/2024, 4397/2024 e 4398/2024
RGL.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo, il cui contenuto è stato richiamato dall' sono emerse le seguenti circostanze:
1) l'impresa agricola EL NC, avente forma giuridica di ditta individuale, è stata iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA ininterrottamente dal 01/01/1980 sino al 18/03/2020, data in cui
è avvenuta la cancellazione d'ufficio della stessa ai sensi del DPR 23/07/2004 n. 247, su domanda del 05/12/2018 e con indicazione in pari data della cessazione dell'attività. L'azienda aveva il seguente numero REA FG-192710 ed era iscritta nella sezione speciale con la qualifica di PICCOLO
IMPRENDITORE dal 06/12/1996 – coltivatore diretto;
2) l'impresa risulta attiva sin dal 01/01/1980 per lo svolgimento dell'attività di coltivazioni di ortaggi in foglia, a fusto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (Codice ATECORI 2007: 01.13.1);
3) la cancellazione d'ufficio è stata disposta con decreto del Giudice del Registro n. cronol. 507/2018 del 05/12/2018 (R.G. n. 3880/2018) acquisito telematicamente al protocollo camerale n. 3106 del
05/03/2020; 4) in data 28/12/2022, mediante Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, la ditta individuale
ON CO veniva nuovamente iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA dal 10/01/2023, con numero REA FG-327696 ed è iscritta nella sezione speciale con la qualifica di IMPRESA
AGRICOLA;
5) l'impresa agricola ON CO risulta attiva dal 01/03/2023 per lo svolgimento della seguente attività: coltivazione di ortaggi (ATECORI 2007-2022: 01.13.1) e il titolare firmatario,
CP_ EL NC risulta iscritto nella Gestione Speciale Coltivatori diretti;
CP_ 6) la ditta ha presentato all' D.A. (denuncia aziendale) in data 14/04/2022, approvata in data
19/04/2022, con data inizio attività 29/03/2005 e fabbisogno giornate n. 1050. I terreni su cui si svolge l'attività aziendale si trovano tutti nel territorio di ORTA NOVA (FG) per un'estensione complessiva di circa 15 ettari, con produzione varia di ortaggi. La consistenza aziendale alla data del 14.06.2022
è pari ad ettari 16.55.52. Di questa, la parte destinata ad orto è pari ad ettari 13.36.66, mentre la restante parte è destinata alla vite, per ettari 1.25.39. La qualità d'uva denunciata all'AGEA risulta essere anno di impianto 1973. L'impianto di irrigazione di parte Parte_3
dei terreni è denunciato a goccia;
7) Nella tabella riportata a pag.4 del verbale ispettivo si evidenzia il numero dei lavoratori denunciati come operai a tempo determinato, le giornate lavorate e le retribuzioni dichiarate, nonché i contributi dovuti, al fine determinare il totale costo del lavoro asseritamente sostenuto dal datore di lavoro, sensibilmente superiore al volume di affari dichiarato;
CP_ 8) Dal punto di vista dei contributi dovuti, la ditta ha maturato, nei confronti dell' un insoluto pari al 100%;
9) Venivano, altresì, acquisiti i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dalla ditta presso l'Agenzia delle Entrate, rivenienti dal Modello Unico e dai Modelli Iva. Gli ispettori elaboravano il seguente riepilogo contabile:
ANNO VOLUME D'AFFARI ACQUISTI
2018 18.465,00 9.217,00
2019 46.539,00 8.273,00
2020 21.722,00 7.382,00
2021 15.444,00 7.648,00
10) Per quanto attiene all'analisi della documentazione richiamata, la stessa, visionata ed analizzata dagli ispettori, veniva sintetizzata nelle tabelle distinte per anno di cui alle pagg 5- 7 del verbale ispettivo, relative alle fatture di vendita e di acquisto. CP_ Quanto alle fatture di acquisto, ON CO ha fornito all' un'autocertificazione attestante quanto segue: “il seme utilizzato per le varie colture viene prodotto dalla stessa pianta per cui non necessitano fatture di acquisti. Inoltre, la conduzione dei terreni viene effettuata solo dal sottoscritto e dalla manodopera agricola”.
La dichiarazione risultava confermata dall'analisi dettagliata delle fatture consegnate agli ispettori e acquisite in atti.
Per l'anno 2020, gli ispettori evidenziavano che venivano consegnate fatture di acquisto e fatture di vendita, così come estrapolate dalla banca dati relative alle fatture elettroniche dell'Agenzia delle
Entrate, dall' esame delle quali non è possibile evincere per quale tipo di prodotto siano state emesse.
Per l'anno 2018, si rilevava che: per quanto attiene alle fatture relative agli acquisti, risultano solo quelle relative al grano, mentre, sul versante delle vendite, queste ultime attengono al grano e ai carciofi, nel periodo da giugno 2018 a dicembre 2018. Le fatture di acquisto a blocco riguardano, invece, ad ortaggi vari e rape.
Nel periodo che va dal 01/01/2018 all'08/06/2018 l'azienda agricola non ha venduto nessun tipo di prodotto agricolo. Null'altro si evidenziava dall' esame della documentazione consegnata ed esaminata.
Per l'anno 2019, si rilevava che: le fatture di vendita attengono esclusivamente ai carciofi e al grano, nel periodo da marzo 2019 a giugno 2019. Non risultano fatture per altre colture praticate, né acquisti a blocco di altro genere. Nel periodo successivo, che va dal 18/06/2019 al 31/12/2019, non risultavano fatture di vendita.
Per l'anno 2020, posta la non riconducibilità delle fatture a prodotti agricoli univocamente indicati, si rilevava che la vendita di prodotti agricoli è relativa al periodo dal 27/01/2020 al 10/03/2020. Nel periodo successivo, che va dal 11/03/2020 al 31/12/2020, non risultavano fatture di vendita.
Tale circostanza, se messa in relazione al fatto che l'anno 2020, rispetto al quinquennio 2018-2022- periodo oggetto del presente accertamento- è quello in cui risultano il maggior numero di assunzioni, evidenzia l'anomala contrapposizione tra il fatturato di vendita che diminuisce e l'impiego di manodopera che aumenta.
Va tenuto in conto, inoltre, che nell'anno 2020 intervenivano le note limitazioni alle attività produttive conseguenti al lockdown,
Per l'anno 2021, si rilevava che: le fatture di vendita attengono a IN, bietole, cetrioli, MO, rape, queste ultime vendute a blocco, come pure il pomodoro, venduto a blocco.
Le fatture di acquisto attengono a melanzane, cetrioli e IN, mentre le fatture di acquisto a blocco attengono a ortaggi vari e rape. Gli ispettori evidenziavano l'arco temporale in cui tale fatturazione veniva emessa- ovvero da luglio a dicembre 2021- e che nessun tipo di movimentazione, soprattutto di vendita, si registra nella prima parte dell'anno, ovvero da gennaio a giugno 2021.
Inoltre, nonostante siano stati acquistati semi per melanzane, non risultano fatture di vendita di melanzane. Null'altro si evidenziava dalla documentazione consegnata ed esaminata.
Per l'anno 2022, si rilevava che: le fatture di acquisto attengono a , , Parte_4 Parte_5
, , , mentre le fatture di vendita riguardano solo rape. Le fatture Parte_6 Parte_7 Pt_8
di acquisto a blocco attengono solo a cime di rapa. Gli ispettori evidenziavano che gli acquisti a blocco avvengono da ottobre a dicembre 2022, mentre le fatture di vendita di ortaggi riguardano l'arco temporale da gennaio a maggio 2022 e solo per le rape. Null'altro si evidenziava dalla documentazione consegnata ed esaminata;
11) In data 23/03/2023, i funzionari di vigilanza, dopo essersi recati presso la Polizia Municipale di
OR VA (FG), ed aver inutilmente cercato i terreni dell'azienda agricola oggetto del presente accertamento, hanno contattato telefonicamente ON CO e hanno notificato allo stesso, brevi manu, il verbale di primo accesso ispettivo con annessa richiesta della documentazione aziendale.
La documentazione aziendale necessaria per il prosieguo degli accertamenti veniva richiesta per il
CP_ giorno 13/04/2023 presso la sede di Foggia, alla via della Repubblica, n. 2.
Nella stessa mattinata, ON CO rendeva la seguente dichiarazione: “sono titolare dell'omonima azienda agricola con sede legale in OR VA, alla c.da Grassano snc. L'azienda si occupa della coltivazione di ortaggi su una quindicina di ettari in parte in comodato d'uso della mia ex moglie per circa 10 ettari;
gli atri 5 ettari sono in fitto con il sig. . Controparte_4 CP_5
L'azienda si occupa anche dell'acquisto a blocco di ortaggi vari a campo aperto con il sig. Tes_1
di cui il consulente conserva regolare fattura. I prodotti ricavati dai terreni in fitto vengono
[...]
venduti a Foggia al sig. e a Cerignola al sig. anche per questa attività il consulente CP_6 CP_7
conserva le relative fatture. Gli ortaggi che coltivo sono rape, MO, ET, IN a foglia, IC, LA. Le piantine sono da me prodotte, acquisto solo il seme. Per gli ortaggi a blocco, prendo rape e altre verdure. Il prodotto raccolto viene immediatamente venduto in giornata al mercato fresco. Possiedo diversi mezzi agricoli: trattore 90 cavalli, fiat 550, cingolato 60/65 e un moto zappa 21 goldoni. Mi occupo personalmente della conduzione dei mezzi meccanici. Sto rinnovando il libretto Uma per il ritiro del gasolio agricolo. L'irrigazione è con impianto a goccia.
Sul terreno ci sono 4 pozzi di cui 2 non utilizzati. Non sono presenti sul terreno capannoni e mezzi per refrigerazione per la conservazione in quanto la produzione è destinata al mercato fresco.
Attualmente ho assunto 5 dipendenti che si occupano della zappatura, raccolta e altri lavori agricoli.
I dipendenti attuali sono , , , e , sono Negli anni passati Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Pt_9 i dipendenti che ho assunto sono tra i quindici e i venti. Non ci sono parenti tra i dipendenti. I dipendenti vengono pagati in contanti settimanalmente, il venerdì. Se c'è lavoro idipendenti lavorano anche il sabato. Ogni mese mi reco dal commercialista per fornire i nominativi dei braccianti di cui ho bisogno e il numero di giornate annue dipende dalla loro richiesta e vengono spalmante durante
l'anno in base alle esigenze del lavoratore. L'orario di lavoro inizia alle 6:00 e finiscono dopo 5/6 ore di lavoro. Pago gli operai a giornata 65 € al giorno. Ogni anno gli operai vengono sottoposti a visita medica presso il medico del lavoro al suo studio professionale. Le signore bulgare che ho nominato prima risiedono presso una mia abitazione gratuitamente, la quale insiste sul terreno. Il consulente dell'azienda è il sig. di OR VA tel. 0885782785. L'anno scorso le Persona_6 giornate di lavoro denunciate sono state tra 1800 e 2000. è l'operaio più esperto Controparte_8 che si occupa dell'incassettamento, il taglio degli ortaggi viene fatto dalle donne. Sono coltivatore diretto”.
Successivamente, lo stesso ON CO si premurava di accompagnare gli ispettori sui terreni coltivati dalla sua azienda agricola. Raggiunti questi, i funzionari di vigilanza acquisivano le dichiarazioni delle braccianti presenti sui terreni, tutte di origine bulgara. Le predette dichiaravano di risiedere in un casolare posto sui terreni e di lavorare solo loro, unitamente ad un bracciante di nome
, sui terreni dell'azienda agricola;
Per_1
12) A seguito del sopralluogo effettuato in azienda, ON CO, ad integrazione di quanto in precedenza dichiarato, affermava quanto segue: “A seguito del sopralluogo odierno sui fondi siti in
OR VA alla C.da Grassano in uso a me, faccio presente che su di un ettaro vengono coltivati il MO e le cime;
su di un altro fondo di circa 6 ettari vengono coltivati il finocchietto, Pt_10
cime di rapa e bietolina e MO. Su un fondo di circa 5 ettari sempre in agro di OR VA località Flaminia è attualmente incolto e lo scorso anno era coltivato ad ortaggi innanzi indicati”.
Successivamente, in data 06/04/2023, si effettuava un altro sopralluogo sui terreni dell'azienda agricola e si riscontrava la presenza solo delle predette 4 braccianti, così come avvenuto in occasione del precedente accesso del 23/03/2023.
In tale occasione, la bracciante affermava quanto segue: “ad integrazione Controparte_9
della dichiarazione rilasciata in data 23/03/2023, aggiungo che sui terreni di OR VA alla C.da
Grassano lavoriamo negli ultimi anni solo noi 4 bulgare e da circa 3-4 anni anche un certo . Per_1
Noi bulgare non siamo andate a coltivare terreni lontani dalla zona, ma solo i terreni vicini all'abitazione. Sono io la responsabile a cui fanno riferimento le mie amiche bulgare”.
In data 24/04/2023, si effettuava un ulteriore sopralluogo sui terreni dell'azienda agricola e si riscontrava la presenza delle sole 4 braccianti bulgare, come avvenuto in data 23/03/2023 e in data
06/04/2023. In tale occasione, la bracciante affermava quanto segue: “ad CP_9 Controparte_9 integrazione delle precedenti dichiarazioni rilasciate a voi ispettori, aggiungo che vengo chiamata con il nome . Mai pagato di persona operai che sono venuti sui terreni. Quest'anno 2023 Pt_11
siamo solo noi 4 bulgare, che ho già dichiarato in precedenza, a lavorare sui terreni di OR VA alla c.da Grassano. Io non ho mai dato direttive e nemmeno ordini agli operai che vengono sui terreni. Ho visto il sig. a prendere gli ortaggi perché è un amico di . Oggi abbiamo CP_5 Pt_12 lavorato solo noi 4 bulgare. Che io mi ricordi non ci sono vigneti sui terreni, l'unico vigneto che ho visto è quello su di un terreno che nel 2021 ha comprato , ma che dopo la raccolta Persona_7 dell'uva fatta dal vecchio proprietario è stato tagliato. Il vigneto che è vicino al terreno è quello di un certo ”; Per_8
14) Successivamente, in data 22/05/2023, si effettuava un altro sopralluogo sui terreni dell'azienda ed anche in tale occasione venivano trovate al lavoro le 4 braccianti di nazionalità bulgara e CP_8
, dedito al trasporto delle cassette di verdura, pronte per il mercato.
[...]
Gli ispettori constatavano la presenza di una torretta antica disabitata, una costruzione bassa in blocchi di CLS non rifiniti, adibita ad alloggio delle citate braccianti e che il terreno era per la totalità a campo aperto privo di serre, che l'impianto di irrigazione era a goccia e che erano presenti due pozzi.
Infine, in data 29/05/2023, gli ispettori interloquivano nuovamente con ON CO, il quale dichiarava: “alla domanda di chiarimenti sull'attività lavorativa effettuate dalle sorelle Per_9
e sui terreni della mia azienda agricola, dichiaro che pur risultando
[...] Persona_10
effettuate le comunicazioni di assunzione, le stesse non hanno svolto alcuna giornata di lavoro negli anni 2019 e 2020. Nemmeno sono state presente sui miei campi. Nemmeno le conosco. Aggiungo anche il sig. , figlio del mio consulente, il quale pur risultando effettuata la Testimone_2
comunicazione di assunzione per una sola giornata di lavoro nell'anno 2020, non è mai venuto a lavorare e quindi non ha fatto alcuna giornata di lavoro sui terreni che coltivo”;
15) Dal riscontro delle dichiarazioni che precedono e dai sopralluoghi effettuati sui terreni, gli ispettori deducevano che:
- le giornate denunciate in favore dei presunti operai sono attribuite in base alle loro esigenze e alle loro richieste e non sulle effettive prestazioni lavorative occorrenti alle coltivazioni da praticare sui terreni;
- le braccianti bulgare sono le sole, insieme a , a lavorare sui fondi in uso Controparte_8 all'azienda, come riscontrato a seguito dei diversi sopralluoghi effettuati;
- sono da ritenersi veritiere le dichiarazioni delle citate braccianti perché, oltre a lavorare i terreni, sono sempre presenti ivi in quanto vi dimorano;
16) La documentazione aziendale necessaria per il prosieguo degli accertamenti veniva consegnata in data 13/04/2023 dal consulente dott. (cfr. pag. 10 del verbale ispettivo). Persona_6 CP_ In data 20/04/2023, questi si presentava presso gli uffici di Foggia, al fine di integrare la documentazione predetta e rendeva la seguente dichiarazione: “sono il consulente dell'azienda agricola ON CO, per questa azienda mi occupo sia della documentazione fiscale- contabile sia della documentazione di lavoro ovvero comunicazioni UniLav, Lul, Dmag, trasmissione
DA. Non mi occupo della dichiarazione AGEA. I miei contatti sono solo ed esclusivamente con il
ON. Non consegno le buste paga ai dipendenti di regola;
è capitato che qualche dipendente mi abbia richiesto copia della sua paga dietro consenso e autorizzazione del datore di lavoro. Ciò è capitato un mese fa per un riscontro. Stampo per il ON un prospetto forza lavoro che mi viene restituito compilato con i relativi giorni di presenza per bracciante. Oltre alla documentazione consegnata a voi, non ho più nulla altro in mio possesso. Voglio precisare che le fatture consegnate sono state prelevate dal sito dell'agenzia delle Entrate, non sono in possesso delle copie di cortesia con relativa iscrizione dell'oggetto. Non possiedo i ddt dell'azienda. Sono stato informato della necessità che le mie nipoti assunte negli anni passati presso l'azienda agricola ON fossero presenti al rilascio della dichiarazione. Oggi sono impossibilitate come da certificati medici consegnati”;
17) Gli ispettori, dopo aver riscontrato presso l'anagrafe tributaria gli indirizzi di residenza, invitavano, mediante lettera raccomandata A/R, i presunti braccianti agricoli assunti durante il periodo oggetto di accertamento a rendere informazioni riguardanti la propria posizione contributiva CP_ presso l' di Foggia. Il dettaglio degli esiti delle convocazioni viene riepilogato nello schema riportato nelle pagg 11-13 del verbale ispettivo;
18) Gli operai a tempo determinato impiegati dall'azienda nel periodo aggetto del presente accertamento, ovvero dal 2018 al 2022, risultano essere 60. A mezzo raccomandata a/r ne sono stati CP_ invitati a presentarsi 56 presso la sede di Foggia;
di questi, 36 hanno reso dichiarazioni, il contenuto e l'esame delle quali viene riportato alle pagg 14-40 del verbale ispettivo;
19) Gli ispettori ritenevano non genuine le dichiarazioni citate, all' esito del confronto con le risultanze aziendali acquisite e descritte;
20) Veniva disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro anche dei braccianti non ascoltati, sulla scorta dei seguenti rilievi: il tenore delle dichiarazioni delle braccianti bulgare;
gli esiti delle analisi delle fatture di acquisto e vendita degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; la circostanza che, nell'anno 2020, nel periodo che va dal 11/03/2020 al 31/12/2020, l'azienda agricola non ha venduto nessun tipo di prodotto agricolo e raccordato tale dato con la circostanza che l'anno citato è quello in cui risultano il maggior numero di assunzioni di braccianti;
la totale assenza di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni, asseritamente corrisposte in denaro contante e tenuto conto, in ultimo, che il titolare dell' azienda dichiarava di produrre e vendere prodotti per il mercato fresco, circostanza che non trova riscontro nei documenti acquisiti;
21) Gli ispettori procedevano alla convalida dei rapporti di lavoro, nei casi in cui i riscontri effettuati non consentivano di pervenire ad un diverso esito degli accertamenti.
L'analisi svolta dagli ispettori, ripercorsa nei suoi punti salienti, appare particolarmente accurata ed attendibile in quanto fondata su dati certi, oggettivi e facilmente riscontrabili (sopralluogo sui fondi della società ispezionata, analisi della documentazione contabile e fiscale della società ispezionata, esame delle fatture di acquisto e vendita, audizione del datore di lavoro e dei soggetti denunciati come lavoratori).
A fronte di tale accurata indagine ispettiva, le allegazioni e le prove offerte dalle odierne ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
Gli esiti ispettivi non possono essere superati nemmeno sulla scorta della documentazione prodotta dalle ricorrenti (comunicazioni di assunzione e di cessazione, modelli D-Mag, buste-paga e CUD), che risultano inidonee a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricolo.
Tuttavia, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Quanto alla prova testimoniale articolata dalle ricorrenti, la stessa appare estremamente generica e, pertanto, inidonea a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro oggetto di causa, soprattutto alla luce delle dettagliate risultanze ispettive, sopra richiamate. Invero, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità dei ricorsi, valutate le allegazioni formulate in ordine alle mansioni in concreto disimpegnate e/o ai prodotti agricoli raccolti, ai mesi dell'anno in cui l'attività lavorativa sarebbe stata svolta e ai fondi interessati per l'esercizio di tale attività, alle modalità di esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro, all'importo della retribuzione ricevuta e alle modalità di corresponsione della stessa.
Va rilevato che le parti, sotto il profilo assertivo, si sono limitate ad allegare di aver svolto “attività di raccolta di verdura e ortaggi vari”, null' altro aggiungendo in merito alle mansioni svolte, di essere stati retribuite in contanti e di aver osservato un orario giornaliero pari a 6/6,5 ore.
E, inoltre, le ricorrenti hanno articolato circostanze di tenore talora confliggente sia con le dichiarazioni rese in sede ispettiva che con quanto accertato dagli ispettori.
Occorre precisare che nella fattispecie in esame, le dichiarazioni rese dai lavoratori sono state CP_ integralmente prodotte dall' nel giudizio rg n. 4512/2024 ma, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., possono e devono essere acquisite ed utilizzate anche nel procedimento rg n.4511/2024.
La ricorrente in sede ispettiva ha fornito una descrizione approssimativa dei Parte_2
fondi sui quali avrebbe lavorato, non sapendo precisare se vi fossero pozzi, invece descritti nel verbale ispettivo. Ha dichiarato di aver lavorato suoi fondi solo con il cugino giacché, come lei stessa ha riferito “non ci sono altre persone che mi hanno visto lavorare sui terreni oltre mio cugino”, pur allegando di aver lavorato per 3 annualità alle dipendenze dell'azienda.
La ricorrente, in merito al rapporto di lavoro asseritamente svolto negli anni 2018 e 2019, pur rivendicando il riconoscimento di 67 giornate di lavoro svolte nell'anno 2018 e di 52 giornate di lavoro svolte nell'anno 2019, in sede ispettiva non è stata in grado di indicare, nemmeno in via approssimativa, la data di inizio e della fine degli asseriti rapporti di lavoro.
Quanto all'anno 2020, pur deducendo di aver lavorato per 50 giornate senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione in concreto sul periodo di lavoro svolto, in sede ispettiva ha riferito di aver esercitato attività bracciantile nei mesi di febbraio e marzo, laddove le buste paga versate in atti risultano riferite anche ai mesi di agosto e settembre 2020.
Giova rilevare che dall'accertamento ispettivo è emerso che per l'anno 2018 le fatture di vendita hanno ad oggetto grano e carciofi;
per l'anno 2019 sono state rinvenute fatture relative agli stessi prodotti nel periodo da 2019 a giugno 2019; per l'anno 2020 risultano fatture di vendita in relazione al solo periodo decorrente dal 27.1.2020 al 10.3.2020.
Deve rilevarsi che la ricorrente non ha indicato, in sede ispettiva né nelle allegazioni in ricorso, i prodotti agricoli la cui vendita veniva provata per gli anni 2018 e 2019; quanto all' anno 2020, le fatture di vendita coprono un periodo assai limitato, pari a poco più di un mese, dell'annualità stessa. La ricorrente, in merito, poi, alla retribuzione ricevuta dal datore di lavoro e alla sua periodicità, ha articolato che la stessa è stata emessa ogni 2 giorni laddove in sede ispettiva ha riferito di ricevere la paga ogni 15 giorni.
Anche quanto dedotto e articolato nei capitoli di prova relativamente alla modalità di raggiungimento del luogo di lavoro risulta essere contrastante con le risultanze ispettive. Va, in merito, rilevato che la pur chiedendo ai testi di confermare che i fondi erano raggiunti in loro compagnia, agli Parte_2
ispettori ha dichiarato, differentemente, di raggiungere gli stessi da sola e con la propria autovettura.
La ricorrente pur deducendo di aver lavorato nell'anno 2020 per 45 giornate e Parte_1
indicando, nel medesimo ricorso, dapprima di aver lavorato da maggio e dicembre (cfr. pag. 2 del ricorso relativo al giudizio rg n. 4511/2024) e, successivamente, nei capitoli di prova, da febbraio e aprile (cfr. pag. 4 del ricorso al giudizio rg n. 4511/2024), ha precisato in sede ispettiva di aver svolto attività bracciantile, nell'anno 2020, “ per un paio di mesi da fine gennaio/febbraio per 40 giorni”.
Quanto dedotto e riferito in sede ispettiva risulta essere anche incongruente rispetto alle buste paga versate in atti che sono riferite ai mesi di febbraio, marzo e aprile dell'anno 2020.
Va, infine, rilevato che entrambe le ricorrenti, pur non specificando nei rispettivi ricorsi l'ammontare della retribuzione percepita, hanno dichiarato, in sede ispettiva, essere pari a 70 Parte_1
euro, e essere pari a 65 euro laddove, ON CO, legale rappresentante Parte_2
della società, ascoltato in s.i..t ha riferito di aver corrisposto una retribuzione ammontate a 65 euro
(cfr. pag. 8 del verbale ispettivo, in atti).
Giova rilevare, inoltre, che le braccianti agricole di nazionalità bulgara, residenti sui terreni e riconosciute quali lavoratrici effettive, hanno dichiarato di aver lavorato solo loro, unitamente a
, anche negli anni antecedenti alla dichiarazione resa agli ispettori (cfr. pag.9 del Controparte_8
verbale ispettivo in atti).
Nulla in punto di allegazione viene, inoltre, dedotto in merito alle modalità di esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro, alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze, alla squadra di lavoro e alla composizione, quanto meno numerica della stessa.
Pertanto, anche alla luce delle incongruenze evidenziate, l'espletamento della prova testimoniale sarebbe stato del tutto inidoneo a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro in questa sede rivendicati anche alla luce di capitoli di prova che appaiono insanabilmente generici (e, quindi, inammissibili) poiché gli stessi riflettono le medesime criticità che connotano le allegazioni attoree.
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018,
n.1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura.
CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché dei caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l' (non con il datore) e di natura incidentale
(senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di vere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione.
Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione (con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione
(quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc..
Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata da parti ricorrenti.
In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa).
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende. CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
Completano il (già grave) quadro probatorio, sinora delineato, le dichiarazioni rese dalle ricorrenti, il cui contenuto è stato sopra richiamato, evidenziandone i profili di difformità con le allegazioni formulate nei ricorsi e con le circostanze emerse in sede ispettiva e dalla quale, a giudizio di chi scrive, si trae ulteriore conferma della fittizietà del rapporto di lavoro per cui è causa.
Trattasi di contraddizioni ed incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
In proposito appare opportuno richiamare Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del
21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori contenute nel verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalla stessa parte (odierna ricorrente), la quale non ha inteso prendere alcuna posizione sul punto, né ne ha offerto una possibile
“lettura” alternativa.
In definitiva, alla stregua di quanto sinora argomentato e tenuto conto del rigore probatorio richiesto nelle controversie relative ai rapporti di lavoro in agricoltura disconosciuti, le domande aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD 2018 (ricorrente Parte_2
, 2019 (ricorrente , 2020 (ricorrenti e
[...] Parte_2 Parte_2
devono essere integralmente respinte, sia perché prive di sufficienti Parte_1
allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
3- Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, mancando le dichiarazioni ex art. 152 disp. att cpc.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimenti in materia di previdenza), del valore della controversia (scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00 individuato tenendo conto della possibile proiezione dell'iscrizione sulle future prestazioni previdenziali;
in tal senso, vedasi Cass. Civ., sez. Lav., Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
-condanna le ricorrenti e al pagamento in solido, Parte_1 Parte_2 in favore dell' , delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.705,60 (importo comprensivo CP_3
della disposta riunione) per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge.
Foggia, dopo l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 3.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aquilina Picciocchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza del 3.12.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter, deposita la seguente
SENTENZA
nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 4511/2024 R.G.L., cui viene riunito ex art. 151 disp. att. c.p.c. il giudizio n. 4512/2024 R.G.L., vertenti
TRA
e nata il [...] rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
dagli avv.ti Nardella Antonio (procedimento rg nr 4511/2024) e Ciavarella Michela (procedimento rg nr 4512 /2024)
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l' (avv. Luigi Lorusso costituito nel giudizio Controparte_2
n. 4511/2024 RG;
avv. Francesca Banchetti costituita nel giudizio n 4512/2024)
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione totale e parziale dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno esposto di aver lavorato in agricoltura per diverse annualità alle dipendenze della azienda agricola “ON CO”, per le giornate di seguito indicate:
per 105 giornate nell'anno 2020, di cui 45 alle dipendenze della ditta Parte_1
summenzionata (v. giudizio n. 4511/2024 R.G.L., iscritto in data 12.05.2024); (nata il [...]): per 67 giornate nell'anno 2018, per 52 giornate Parte_2 nell'anno 2019 e per 50 giornate nell'anno 2020 (v. giudizio n. 4512/2024 R.G.L., iscritto in data
12.05.2024).
CP_ Le ricorrenti hanno censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione totale o parziale dei loro nominativi dagli elenchi OTD relativi alle annualità indicate nei singoli ricorsi introduttivi dei giudizi.
Hanno, pertanto, chiesto all'adito giudice di: accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti CP_ di disconoscimento e, per tale effetto, condannare l' a regolarizzare la propria posizione assicurativa e previdenziale, provvedendo alla reiscrizione negli elenchi anagrafici nominativi comunali per gli anni e per le giornate specificamente indicati nei ricorsi;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv.ti Antonio Nardella e Michela Ciavarella dichiaratisi antistatari.
CP_ L' costituitosi tempestivamente in entrambi i giudizi, ha preliminarmente eccepito la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. D.L.7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70, l'improcedibilità della domanda per mancanza della domanda e/o del ricorso amministrativo nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito, nel merito ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati in tutti i giudizi) chiedendone il rigetto.
Dopo l'udienza del 3.12.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, le cause, istruite documentalmente, vengono decise, previa loro riunione, con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1.- Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, in quanto aventi tutti ad oggetto l'accertamento del diritto dei CP_ ricorrenti alla reiscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' sulla base CP_ del medesimo verbale ispettivo (depositato dall' in tutti i giudizi).
1.1- Occorre, inoltre, dare atto che la sola ricorrente ha documentato di aver Parte_1
proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro attraverso la produzione, nel fascicolo di parte, dello stesso unitamente alle ricevute di deposito telematico.
È, altresì, versato in atti il conseguenziale provvedimento di rigetto emanato dall'organo amministrativo competente. Tuttavia, nella materia in esame quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
In ogni caso, i ricorsi giudiziari, se anche non preceduti dal previo ricorso amministrativo, risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L.
83/1970.
1.2- Va, poi, affermata la giurisdizione del giudice adito, spettando al giudice ordinario l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi. Infondata è, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente in entrambi i procedimenti.
2.- Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_3
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati.
CP_ Ciò posto, nel caso di specie, l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2023001898/DDL del
22/06/2023, riferito al periodo ricompreso dal 01/01/2018 al 31/12/2022 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio) relativo all'azienda agricola “ON CO”.
L'indicato verbale ispettivo è già stato valutato da questo Tribunale in senso sfavorevole ai lavoratori: a tale orientamento si intende dare continuità attesa la correttezza e condivisibilità delle motivazioni poste a fondamento dei precedenti procedimenti.
Si richiama (ex multis) - anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la sentenza n. 3258/2024 emessa dalla dott.ssa Angela Vitarelli all'esito dei procedimenti nn.4396/2024, 4397/2024 e 4398/2024
RGL.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo, il cui contenuto è stato richiamato dall' sono emerse le seguenti circostanze:
1) l'impresa agricola EL NC, avente forma giuridica di ditta individuale, è stata iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA ininterrottamente dal 01/01/1980 sino al 18/03/2020, data in cui
è avvenuta la cancellazione d'ufficio della stessa ai sensi del DPR 23/07/2004 n. 247, su domanda del 05/12/2018 e con indicazione in pari data della cessazione dell'attività. L'azienda aveva il seguente numero REA FG-192710 ed era iscritta nella sezione speciale con la qualifica di PICCOLO
IMPRENDITORE dal 06/12/1996 – coltivatore diretto;
2) l'impresa risulta attiva sin dal 01/01/1980 per lo svolgimento dell'attività di coltivazioni di ortaggi in foglia, a fusto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (Codice ATECORI 2007: 01.13.1);
3) la cancellazione d'ufficio è stata disposta con decreto del Giudice del Registro n. cronol. 507/2018 del 05/12/2018 (R.G. n. 3880/2018) acquisito telematicamente al protocollo camerale n. 3106 del
05/03/2020; 4) in data 28/12/2022, mediante Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, la ditta individuale
ON CO veniva nuovamente iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA dal 10/01/2023, con numero REA FG-327696 ed è iscritta nella sezione speciale con la qualifica di IMPRESA
AGRICOLA;
5) l'impresa agricola ON CO risulta attiva dal 01/03/2023 per lo svolgimento della seguente attività: coltivazione di ortaggi (ATECORI 2007-2022: 01.13.1) e il titolare firmatario,
CP_ EL NC risulta iscritto nella Gestione Speciale Coltivatori diretti;
CP_ 6) la ditta ha presentato all' D.A. (denuncia aziendale) in data 14/04/2022, approvata in data
19/04/2022, con data inizio attività 29/03/2005 e fabbisogno giornate n. 1050. I terreni su cui si svolge l'attività aziendale si trovano tutti nel territorio di ORTA NOVA (FG) per un'estensione complessiva di circa 15 ettari, con produzione varia di ortaggi. La consistenza aziendale alla data del 14.06.2022
è pari ad ettari 16.55.52. Di questa, la parte destinata ad orto è pari ad ettari 13.36.66, mentre la restante parte è destinata alla vite, per ettari 1.25.39. La qualità d'uva denunciata all'AGEA risulta essere anno di impianto 1973. L'impianto di irrigazione di parte Parte_3
dei terreni è denunciato a goccia;
7) Nella tabella riportata a pag.4 del verbale ispettivo si evidenzia il numero dei lavoratori denunciati come operai a tempo determinato, le giornate lavorate e le retribuzioni dichiarate, nonché i contributi dovuti, al fine determinare il totale costo del lavoro asseritamente sostenuto dal datore di lavoro, sensibilmente superiore al volume di affari dichiarato;
CP_ 8) Dal punto di vista dei contributi dovuti, la ditta ha maturato, nei confronti dell' un insoluto pari al 100%;
9) Venivano, altresì, acquisiti i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dalla ditta presso l'Agenzia delle Entrate, rivenienti dal Modello Unico e dai Modelli Iva. Gli ispettori elaboravano il seguente riepilogo contabile:
ANNO VOLUME D'AFFARI ACQUISTI
2018 18.465,00 9.217,00
2019 46.539,00 8.273,00
2020 21.722,00 7.382,00
2021 15.444,00 7.648,00
10) Per quanto attiene all'analisi della documentazione richiamata, la stessa, visionata ed analizzata dagli ispettori, veniva sintetizzata nelle tabelle distinte per anno di cui alle pagg 5- 7 del verbale ispettivo, relative alle fatture di vendita e di acquisto. CP_ Quanto alle fatture di acquisto, ON CO ha fornito all' un'autocertificazione attestante quanto segue: “il seme utilizzato per le varie colture viene prodotto dalla stessa pianta per cui non necessitano fatture di acquisti. Inoltre, la conduzione dei terreni viene effettuata solo dal sottoscritto e dalla manodopera agricola”.
La dichiarazione risultava confermata dall'analisi dettagliata delle fatture consegnate agli ispettori e acquisite in atti.
Per l'anno 2020, gli ispettori evidenziavano che venivano consegnate fatture di acquisto e fatture di vendita, così come estrapolate dalla banca dati relative alle fatture elettroniche dell'Agenzia delle
Entrate, dall' esame delle quali non è possibile evincere per quale tipo di prodotto siano state emesse.
Per l'anno 2018, si rilevava che: per quanto attiene alle fatture relative agli acquisti, risultano solo quelle relative al grano, mentre, sul versante delle vendite, queste ultime attengono al grano e ai carciofi, nel periodo da giugno 2018 a dicembre 2018. Le fatture di acquisto a blocco riguardano, invece, ad ortaggi vari e rape.
Nel periodo che va dal 01/01/2018 all'08/06/2018 l'azienda agricola non ha venduto nessun tipo di prodotto agricolo. Null'altro si evidenziava dall' esame della documentazione consegnata ed esaminata.
Per l'anno 2019, si rilevava che: le fatture di vendita attengono esclusivamente ai carciofi e al grano, nel periodo da marzo 2019 a giugno 2019. Non risultano fatture per altre colture praticate, né acquisti a blocco di altro genere. Nel periodo successivo, che va dal 18/06/2019 al 31/12/2019, non risultavano fatture di vendita.
Per l'anno 2020, posta la non riconducibilità delle fatture a prodotti agricoli univocamente indicati, si rilevava che la vendita di prodotti agricoli è relativa al periodo dal 27/01/2020 al 10/03/2020. Nel periodo successivo, che va dal 11/03/2020 al 31/12/2020, non risultavano fatture di vendita.
Tale circostanza, se messa in relazione al fatto che l'anno 2020, rispetto al quinquennio 2018-2022- periodo oggetto del presente accertamento- è quello in cui risultano il maggior numero di assunzioni, evidenzia l'anomala contrapposizione tra il fatturato di vendita che diminuisce e l'impiego di manodopera che aumenta.
Va tenuto in conto, inoltre, che nell'anno 2020 intervenivano le note limitazioni alle attività produttive conseguenti al lockdown,
Per l'anno 2021, si rilevava che: le fatture di vendita attengono a IN, bietole, cetrioli, MO, rape, queste ultime vendute a blocco, come pure il pomodoro, venduto a blocco.
Le fatture di acquisto attengono a melanzane, cetrioli e IN, mentre le fatture di acquisto a blocco attengono a ortaggi vari e rape. Gli ispettori evidenziavano l'arco temporale in cui tale fatturazione veniva emessa- ovvero da luglio a dicembre 2021- e che nessun tipo di movimentazione, soprattutto di vendita, si registra nella prima parte dell'anno, ovvero da gennaio a giugno 2021.
Inoltre, nonostante siano stati acquistati semi per melanzane, non risultano fatture di vendita di melanzane. Null'altro si evidenziava dalla documentazione consegnata ed esaminata.
Per l'anno 2022, si rilevava che: le fatture di acquisto attengono a , , Parte_4 Parte_5
, , , mentre le fatture di vendita riguardano solo rape. Le fatture Parte_6 Parte_7 Pt_8
di acquisto a blocco attengono solo a cime di rapa. Gli ispettori evidenziavano che gli acquisti a blocco avvengono da ottobre a dicembre 2022, mentre le fatture di vendita di ortaggi riguardano l'arco temporale da gennaio a maggio 2022 e solo per le rape. Null'altro si evidenziava dalla documentazione consegnata ed esaminata;
11) In data 23/03/2023, i funzionari di vigilanza, dopo essersi recati presso la Polizia Municipale di
OR VA (FG), ed aver inutilmente cercato i terreni dell'azienda agricola oggetto del presente accertamento, hanno contattato telefonicamente ON CO e hanno notificato allo stesso, brevi manu, il verbale di primo accesso ispettivo con annessa richiesta della documentazione aziendale.
La documentazione aziendale necessaria per il prosieguo degli accertamenti veniva richiesta per il
CP_ giorno 13/04/2023 presso la sede di Foggia, alla via della Repubblica, n. 2.
Nella stessa mattinata, ON CO rendeva la seguente dichiarazione: “sono titolare dell'omonima azienda agricola con sede legale in OR VA, alla c.da Grassano snc. L'azienda si occupa della coltivazione di ortaggi su una quindicina di ettari in parte in comodato d'uso della mia ex moglie per circa 10 ettari;
gli atri 5 ettari sono in fitto con il sig. . Controparte_4 CP_5
L'azienda si occupa anche dell'acquisto a blocco di ortaggi vari a campo aperto con il sig. Tes_1
di cui il consulente conserva regolare fattura. I prodotti ricavati dai terreni in fitto vengono
[...]
venduti a Foggia al sig. e a Cerignola al sig. anche per questa attività il consulente CP_6 CP_7
conserva le relative fatture. Gli ortaggi che coltivo sono rape, MO, ET, IN a foglia, IC, LA. Le piantine sono da me prodotte, acquisto solo il seme. Per gli ortaggi a blocco, prendo rape e altre verdure. Il prodotto raccolto viene immediatamente venduto in giornata al mercato fresco. Possiedo diversi mezzi agricoli: trattore 90 cavalli, fiat 550, cingolato 60/65 e un moto zappa 21 goldoni. Mi occupo personalmente della conduzione dei mezzi meccanici. Sto rinnovando il libretto Uma per il ritiro del gasolio agricolo. L'irrigazione è con impianto a goccia.
Sul terreno ci sono 4 pozzi di cui 2 non utilizzati. Non sono presenti sul terreno capannoni e mezzi per refrigerazione per la conservazione in quanto la produzione è destinata al mercato fresco.
Attualmente ho assunto 5 dipendenti che si occupano della zappatura, raccolta e altri lavori agricoli.
I dipendenti attuali sono , , , e , sono Negli anni passati Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Pt_9 i dipendenti che ho assunto sono tra i quindici e i venti. Non ci sono parenti tra i dipendenti. I dipendenti vengono pagati in contanti settimanalmente, il venerdì. Se c'è lavoro idipendenti lavorano anche il sabato. Ogni mese mi reco dal commercialista per fornire i nominativi dei braccianti di cui ho bisogno e il numero di giornate annue dipende dalla loro richiesta e vengono spalmante durante
l'anno in base alle esigenze del lavoratore. L'orario di lavoro inizia alle 6:00 e finiscono dopo 5/6 ore di lavoro. Pago gli operai a giornata 65 € al giorno. Ogni anno gli operai vengono sottoposti a visita medica presso il medico del lavoro al suo studio professionale. Le signore bulgare che ho nominato prima risiedono presso una mia abitazione gratuitamente, la quale insiste sul terreno. Il consulente dell'azienda è il sig. di OR VA tel. 0885782785. L'anno scorso le Persona_6 giornate di lavoro denunciate sono state tra 1800 e 2000. è l'operaio più esperto Controparte_8 che si occupa dell'incassettamento, il taglio degli ortaggi viene fatto dalle donne. Sono coltivatore diretto”.
Successivamente, lo stesso ON CO si premurava di accompagnare gli ispettori sui terreni coltivati dalla sua azienda agricola. Raggiunti questi, i funzionari di vigilanza acquisivano le dichiarazioni delle braccianti presenti sui terreni, tutte di origine bulgara. Le predette dichiaravano di risiedere in un casolare posto sui terreni e di lavorare solo loro, unitamente ad un bracciante di nome
, sui terreni dell'azienda agricola;
Per_1
12) A seguito del sopralluogo effettuato in azienda, ON CO, ad integrazione di quanto in precedenza dichiarato, affermava quanto segue: “A seguito del sopralluogo odierno sui fondi siti in
OR VA alla C.da Grassano in uso a me, faccio presente che su di un ettaro vengono coltivati il MO e le cime;
su di un altro fondo di circa 6 ettari vengono coltivati il finocchietto, Pt_10
cime di rapa e bietolina e MO. Su un fondo di circa 5 ettari sempre in agro di OR VA località Flaminia è attualmente incolto e lo scorso anno era coltivato ad ortaggi innanzi indicati”.
Successivamente, in data 06/04/2023, si effettuava un altro sopralluogo sui terreni dell'azienda agricola e si riscontrava la presenza solo delle predette 4 braccianti, così come avvenuto in occasione del precedente accesso del 23/03/2023.
In tale occasione, la bracciante affermava quanto segue: “ad integrazione Controparte_9
della dichiarazione rilasciata in data 23/03/2023, aggiungo che sui terreni di OR VA alla C.da
Grassano lavoriamo negli ultimi anni solo noi 4 bulgare e da circa 3-4 anni anche un certo . Per_1
Noi bulgare non siamo andate a coltivare terreni lontani dalla zona, ma solo i terreni vicini all'abitazione. Sono io la responsabile a cui fanno riferimento le mie amiche bulgare”.
In data 24/04/2023, si effettuava un ulteriore sopralluogo sui terreni dell'azienda agricola e si riscontrava la presenza delle sole 4 braccianti bulgare, come avvenuto in data 23/03/2023 e in data
06/04/2023. In tale occasione, la bracciante affermava quanto segue: “ad CP_9 Controparte_9 integrazione delle precedenti dichiarazioni rilasciate a voi ispettori, aggiungo che vengo chiamata con il nome . Mai pagato di persona operai che sono venuti sui terreni. Quest'anno 2023 Pt_11
siamo solo noi 4 bulgare, che ho già dichiarato in precedenza, a lavorare sui terreni di OR VA alla c.da Grassano. Io non ho mai dato direttive e nemmeno ordini agli operai che vengono sui terreni. Ho visto il sig. a prendere gli ortaggi perché è un amico di . Oggi abbiamo CP_5 Pt_12 lavorato solo noi 4 bulgare. Che io mi ricordi non ci sono vigneti sui terreni, l'unico vigneto che ho visto è quello su di un terreno che nel 2021 ha comprato , ma che dopo la raccolta Persona_7 dell'uva fatta dal vecchio proprietario è stato tagliato. Il vigneto che è vicino al terreno è quello di un certo ”; Per_8
14) Successivamente, in data 22/05/2023, si effettuava un altro sopralluogo sui terreni dell'azienda ed anche in tale occasione venivano trovate al lavoro le 4 braccianti di nazionalità bulgara e CP_8
, dedito al trasporto delle cassette di verdura, pronte per il mercato.
[...]
Gli ispettori constatavano la presenza di una torretta antica disabitata, una costruzione bassa in blocchi di CLS non rifiniti, adibita ad alloggio delle citate braccianti e che il terreno era per la totalità a campo aperto privo di serre, che l'impianto di irrigazione era a goccia e che erano presenti due pozzi.
Infine, in data 29/05/2023, gli ispettori interloquivano nuovamente con ON CO, il quale dichiarava: “alla domanda di chiarimenti sull'attività lavorativa effettuate dalle sorelle Per_9
e sui terreni della mia azienda agricola, dichiaro che pur risultando
[...] Persona_10
effettuate le comunicazioni di assunzione, le stesse non hanno svolto alcuna giornata di lavoro negli anni 2019 e 2020. Nemmeno sono state presente sui miei campi. Nemmeno le conosco. Aggiungo anche il sig. , figlio del mio consulente, il quale pur risultando effettuata la Testimone_2
comunicazione di assunzione per una sola giornata di lavoro nell'anno 2020, non è mai venuto a lavorare e quindi non ha fatto alcuna giornata di lavoro sui terreni che coltivo”;
15) Dal riscontro delle dichiarazioni che precedono e dai sopralluoghi effettuati sui terreni, gli ispettori deducevano che:
- le giornate denunciate in favore dei presunti operai sono attribuite in base alle loro esigenze e alle loro richieste e non sulle effettive prestazioni lavorative occorrenti alle coltivazioni da praticare sui terreni;
- le braccianti bulgare sono le sole, insieme a , a lavorare sui fondi in uso Controparte_8 all'azienda, come riscontrato a seguito dei diversi sopralluoghi effettuati;
- sono da ritenersi veritiere le dichiarazioni delle citate braccianti perché, oltre a lavorare i terreni, sono sempre presenti ivi in quanto vi dimorano;
16) La documentazione aziendale necessaria per il prosieguo degli accertamenti veniva consegnata in data 13/04/2023 dal consulente dott. (cfr. pag. 10 del verbale ispettivo). Persona_6 CP_ In data 20/04/2023, questi si presentava presso gli uffici di Foggia, al fine di integrare la documentazione predetta e rendeva la seguente dichiarazione: “sono il consulente dell'azienda agricola ON CO, per questa azienda mi occupo sia della documentazione fiscale- contabile sia della documentazione di lavoro ovvero comunicazioni UniLav, Lul, Dmag, trasmissione
DA. Non mi occupo della dichiarazione AGEA. I miei contatti sono solo ed esclusivamente con il
ON. Non consegno le buste paga ai dipendenti di regola;
è capitato che qualche dipendente mi abbia richiesto copia della sua paga dietro consenso e autorizzazione del datore di lavoro. Ciò è capitato un mese fa per un riscontro. Stampo per il ON un prospetto forza lavoro che mi viene restituito compilato con i relativi giorni di presenza per bracciante. Oltre alla documentazione consegnata a voi, non ho più nulla altro in mio possesso. Voglio precisare che le fatture consegnate sono state prelevate dal sito dell'agenzia delle Entrate, non sono in possesso delle copie di cortesia con relativa iscrizione dell'oggetto. Non possiedo i ddt dell'azienda. Sono stato informato della necessità che le mie nipoti assunte negli anni passati presso l'azienda agricola ON fossero presenti al rilascio della dichiarazione. Oggi sono impossibilitate come da certificati medici consegnati”;
17) Gli ispettori, dopo aver riscontrato presso l'anagrafe tributaria gli indirizzi di residenza, invitavano, mediante lettera raccomandata A/R, i presunti braccianti agricoli assunti durante il periodo oggetto di accertamento a rendere informazioni riguardanti la propria posizione contributiva CP_ presso l' di Foggia. Il dettaglio degli esiti delle convocazioni viene riepilogato nello schema riportato nelle pagg 11-13 del verbale ispettivo;
18) Gli operai a tempo determinato impiegati dall'azienda nel periodo aggetto del presente accertamento, ovvero dal 2018 al 2022, risultano essere 60. A mezzo raccomandata a/r ne sono stati CP_ invitati a presentarsi 56 presso la sede di Foggia;
di questi, 36 hanno reso dichiarazioni, il contenuto e l'esame delle quali viene riportato alle pagg 14-40 del verbale ispettivo;
19) Gli ispettori ritenevano non genuine le dichiarazioni citate, all' esito del confronto con le risultanze aziendali acquisite e descritte;
20) Veniva disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro anche dei braccianti non ascoltati, sulla scorta dei seguenti rilievi: il tenore delle dichiarazioni delle braccianti bulgare;
gli esiti delle analisi delle fatture di acquisto e vendita degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; la circostanza che, nell'anno 2020, nel periodo che va dal 11/03/2020 al 31/12/2020, l'azienda agricola non ha venduto nessun tipo di prodotto agricolo e raccordato tale dato con la circostanza che l'anno citato è quello in cui risultano il maggior numero di assunzioni di braccianti;
la totale assenza di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni, asseritamente corrisposte in denaro contante e tenuto conto, in ultimo, che il titolare dell' azienda dichiarava di produrre e vendere prodotti per il mercato fresco, circostanza che non trova riscontro nei documenti acquisiti;
21) Gli ispettori procedevano alla convalida dei rapporti di lavoro, nei casi in cui i riscontri effettuati non consentivano di pervenire ad un diverso esito degli accertamenti.
L'analisi svolta dagli ispettori, ripercorsa nei suoi punti salienti, appare particolarmente accurata ed attendibile in quanto fondata su dati certi, oggettivi e facilmente riscontrabili (sopralluogo sui fondi della società ispezionata, analisi della documentazione contabile e fiscale della società ispezionata, esame delle fatture di acquisto e vendita, audizione del datore di lavoro e dei soggetti denunciati come lavoratori).
A fronte di tale accurata indagine ispettiva, le allegazioni e le prove offerte dalle odierne ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
Gli esiti ispettivi non possono essere superati nemmeno sulla scorta della documentazione prodotta dalle ricorrenti (comunicazioni di assunzione e di cessazione, modelli D-Mag, buste-paga e CUD), che risultano inidonee a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricolo.
Tuttavia, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Quanto alla prova testimoniale articolata dalle ricorrenti, la stessa appare estremamente generica e, pertanto, inidonea a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro oggetto di causa, soprattutto alla luce delle dettagliate risultanze ispettive, sopra richiamate. Invero, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità dei ricorsi, valutate le allegazioni formulate in ordine alle mansioni in concreto disimpegnate e/o ai prodotti agricoli raccolti, ai mesi dell'anno in cui l'attività lavorativa sarebbe stata svolta e ai fondi interessati per l'esercizio di tale attività, alle modalità di esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro, all'importo della retribuzione ricevuta e alle modalità di corresponsione della stessa.
Va rilevato che le parti, sotto il profilo assertivo, si sono limitate ad allegare di aver svolto “attività di raccolta di verdura e ortaggi vari”, null' altro aggiungendo in merito alle mansioni svolte, di essere stati retribuite in contanti e di aver osservato un orario giornaliero pari a 6/6,5 ore.
E, inoltre, le ricorrenti hanno articolato circostanze di tenore talora confliggente sia con le dichiarazioni rese in sede ispettiva che con quanto accertato dagli ispettori.
Occorre precisare che nella fattispecie in esame, le dichiarazioni rese dai lavoratori sono state CP_ integralmente prodotte dall' nel giudizio rg n. 4512/2024 ma, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., possono e devono essere acquisite ed utilizzate anche nel procedimento rg n.4511/2024.
La ricorrente in sede ispettiva ha fornito una descrizione approssimativa dei Parte_2
fondi sui quali avrebbe lavorato, non sapendo precisare se vi fossero pozzi, invece descritti nel verbale ispettivo. Ha dichiarato di aver lavorato suoi fondi solo con il cugino giacché, come lei stessa ha riferito “non ci sono altre persone che mi hanno visto lavorare sui terreni oltre mio cugino”, pur allegando di aver lavorato per 3 annualità alle dipendenze dell'azienda.
La ricorrente, in merito al rapporto di lavoro asseritamente svolto negli anni 2018 e 2019, pur rivendicando il riconoscimento di 67 giornate di lavoro svolte nell'anno 2018 e di 52 giornate di lavoro svolte nell'anno 2019, in sede ispettiva non è stata in grado di indicare, nemmeno in via approssimativa, la data di inizio e della fine degli asseriti rapporti di lavoro.
Quanto all'anno 2020, pur deducendo di aver lavorato per 50 giornate senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione in concreto sul periodo di lavoro svolto, in sede ispettiva ha riferito di aver esercitato attività bracciantile nei mesi di febbraio e marzo, laddove le buste paga versate in atti risultano riferite anche ai mesi di agosto e settembre 2020.
Giova rilevare che dall'accertamento ispettivo è emerso che per l'anno 2018 le fatture di vendita hanno ad oggetto grano e carciofi;
per l'anno 2019 sono state rinvenute fatture relative agli stessi prodotti nel periodo da 2019 a giugno 2019; per l'anno 2020 risultano fatture di vendita in relazione al solo periodo decorrente dal 27.1.2020 al 10.3.2020.
Deve rilevarsi che la ricorrente non ha indicato, in sede ispettiva né nelle allegazioni in ricorso, i prodotti agricoli la cui vendita veniva provata per gli anni 2018 e 2019; quanto all' anno 2020, le fatture di vendita coprono un periodo assai limitato, pari a poco più di un mese, dell'annualità stessa. La ricorrente, in merito, poi, alla retribuzione ricevuta dal datore di lavoro e alla sua periodicità, ha articolato che la stessa è stata emessa ogni 2 giorni laddove in sede ispettiva ha riferito di ricevere la paga ogni 15 giorni.
Anche quanto dedotto e articolato nei capitoli di prova relativamente alla modalità di raggiungimento del luogo di lavoro risulta essere contrastante con le risultanze ispettive. Va, in merito, rilevato che la pur chiedendo ai testi di confermare che i fondi erano raggiunti in loro compagnia, agli Parte_2
ispettori ha dichiarato, differentemente, di raggiungere gli stessi da sola e con la propria autovettura.
La ricorrente pur deducendo di aver lavorato nell'anno 2020 per 45 giornate e Parte_1
indicando, nel medesimo ricorso, dapprima di aver lavorato da maggio e dicembre (cfr. pag. 2 del ricorso relativo al giudizio rg n. 4511/2024) e, successivamente, nei capitoli di prova, da febbraio e aprile (cfr. pag. 4 del ricorso al giudizio rg n. 4511/2024), ha precisato in sede ispettiva di aver svolto attività bracciantile, nell'anno 2020, “ per un paio di mesi da fine gennaio/febbraio per 40 giorni”.
Quanto dedotto e riferito in sede ispettiva risulta essere anche incongruente rispetto alle buste paga versate in atti che sono riferite ai mesi di febbraio, marzo e aprile dell'anno 2020.
Va, infine, rilevato che entrambe le ricorrenti, pur non specificando nei rispettivi ricorsi l'ammontare della retribuzione percepita, hanno dichiarato, in sede ispettiva, essere pari a 70 Parte_1
euro, e essere pari a 65 euro laddove, ON CO, legale rappresentante Parte_2
della società, ascoltato in s.i..t ha riferito di aver corrisposto una retribuzione ammontate a 65 euro
(cfr. pag. 8 del verbale ispettivo, in atti).
Giova rilevare, inoltre, che le braccianti agricole di nazionalità bulgara, residenti sui terreni e riconosciute quali lavoratrici effettive, hanno dichiarato di aver lavorato solo loro, unitamente a
, anche negli anni antecedenti alla dichiarazione resa agli ispettori (cfr. pag.9 del Controparte_8
verbale ispettivo in atti).
Nulla in punto di allegazione viene, inoltre, dedotto in merito alle modalità di esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro, alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze, alla squadra di lavoro e alla composizione, quanto meno numerica della stessa.
Pertanto, anche alla luce delle incongruenze evidenziate, l'espletamento della prova testimoniale sarebbe stato del tutto inidoneo a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro in questa sede rivendicati anche alla luce di capitoli di prova che appaiono insanabilmente generici (e, quindi, inammissibili) poiché gli stessi riflettono le medesime criticità che connotano le allegazioni attoree.
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018,
n.1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura.
CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché dei caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l' (non con il datore) e di natura incidentale
(senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di vere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione.
Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione (con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione
(quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc..
Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata da parti ricorrenti.
In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa).
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende. CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
Completano il (già grave) quadro probatorio, sinora delineato, le dichiarazioni rese dalle ricorrenti, il cui contenuto è stato sopra richiamato, evidenziandone i profili di difformità con le allegazioni formulate nei ricorsi e con le circostanze emerse in sede ispettiva e dalla quale, a giudizio di chi scrive, si trae ulteriore conferma della fittizietà del rapporto di lavoro per cui è causa.
Trattasi di contraddizioni ed incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
In proposito appare opportuno richiamare Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del
21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori contenute nel verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalla stessa parte (odierna ricorrente), la quale non ha inteso prendere alcuna posizione sul punto, né ne ha offerto una possibile
“lettura” alternativa.
In definitiva, alla stregua di quanto sinora argomentato e tenuto conto del rigore probatorio richiesto nelle controversie relative ai rapporti di lavoro in agricoltura disconosciuti, le domande aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD 2018 (ricorrente Parte_2
, 2019 (ricorrente , 2020 (ricorrenti e
[...] Parte_2 Parte_2
devono essere integralmente respinte, sia perché prive di sufficienti Parte_1
allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
3- Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, mancando le dichiarazioni ex art. 152 disp. att cpc.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimenti in materia di previdenza), del valore della controversia (scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00 individuato tenendo conto della possibile proiezione dell'iscrizione sulle future prestazioni previdenziali;
in tal senso, vedasi Cass. Civ., sez. Lav., Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
-condanna le ricorrenti e al pagamento in solido, Parte_1 Parte_2 in favore dell' , delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.705,60 (importo comprensivo CP_3
della disposta riunione) per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge.
Foggia, dopo l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 3.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aquilina Picciocchi