Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4547-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 7 febbraio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 4547/2022 R.G.A.C., sono presenti gli Avv.ti
Gabriele Marretta, anche in sostituzione dell'avv. Giambalvo, per
[...]
e l'avv. Massimo Lo Iacono, in sostituzione dell'avv. Gagliardi, CP_1
per Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Marretta chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:08, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4547/2022 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Luciano Giambalvo ( e Gabriele Mar- Email_1
retta ( per procura allegata all'atto di cita- Email_2
zione;
- attore -
E
( ), in persona del suo legale rap- Controparte_2 P.IVA_1
presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Gagliardi
( per procura alle liti dell'11 novembre Email_3
2020 (Rep. n. 24877) autenticata nelle firme dal Notaio di Mi- Persona_1
lano, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
e
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
( ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, domiciliato in Trento via Brennero n. 98;
- convenuta contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia di così prov- Controparte_3
vede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
Controparte_3
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico di Parte_1
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna solidale di Parte_1 [...]
e di al risarcimento dei danni pa- CP_2 Controparte_3
trimoniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di €
77.188,56 (di cui € 1.167,00 relativa ai danni materiali del motociclo ed €
76.021,56 relativa ai danni fisici riportati da – conse- Parte_1
guenti ad un sinistro verificatosi a Palermo in data 22 aprile 2021.
A tal fine parte attrice ha esposto che quel giorno “alle ore 07,00 circa
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… si trovava a percorrere in Palermo alla guida del motociclo Peugeot Geo-
polis tg. DJ 96360di proprietà dello stesso (assicurato al momento del sini-
stro con la ) la via Duca della Verdu- Controparte_4
ra direzione porto, quando giunto all'incrocio tra la stessa via e la via Ferro
Luzzi veniva urtato dal Furgone Fiat Ducato tg. FG 638 GE di pro- Pt_1
prietà della e condotto dal sig. Controparte_3 Parte_2
Quest'ultimo, proveniente dalla via Ferro Luzzi Giovanni
[...]
nell'immettersi nella via Duca della Verdura tagliava la corsia di pertinenza
del motociclo per immettersi nella corsia opposta, manovra vietata dalla se-
gnaletica stradale oltre a non dare la dovuta precedenza a destra … In se-
guito all'urto … cadeva a terra insieme al motociclo”, riportando lesioni personali e danni al motociclo.
❖❖❖
Tanto premesso, va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia della convenuta ritualmente evo- Controparte_3
cata in giudizio e non costituitasi.
Ancora preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di alla luce della richiesta stragiu- Parte_1
diziale ritualmente inoltrata alla compagnia convenuta a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni private emanato con D.Lgs. 209/2005,
con p.e.c. ricevuta il 13 maggio 2021 nonché del verificarsi della condi-
zione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modifi-
caz., dalla L. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del pro-
cedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argo-
mento [cfr. doc. 21 e 23, produzione parte attrice].
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❖❖❖
Tanto premesso, nel merito, si osserva che la domanda avanzata dall'odierno attore va respinta, non essendo stata fornita la prova dell'effettiva verificazione dell'evento dannoso prospettato in citazione, e ciò tanto più alla luce delle difese spiegate dalla convenuta Compagnia
assicurativa che, nel costituirsi, ha innanzitutto contestato la ricostruzio-
ne dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, negando – in particolare – che le lesioni lamentate da fossero eziologicamente riconduci- Parte_1
bili ad un sinistro ascrivibile a responsabilità del conducente del Furgone
Fiat Ducato tg. FG 638 GE guidato da Parte_3
In punto di diritto va evidenziato che “in presenza di un fatto storico
qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 cc, la parte danneg-
giata ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso
di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ.
n. 390/2008).
Nel caso in esame, invero la ricostruzione dell'accaduto contenuta nell'atto introduttivo non ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi che sono risultate tra loro assolutamente contrastanti.
Invero il teste di parte attrice, , ha riferito che “Era fi- Testimone_1
ne aprile del 2021, verso 6:30, percorrevo con la mia autovettura Lancia Y,
di colore beige (credo), la Via Duca della Verdura, in direzione Via Notarbar-
tolo, ed ho visto un furgone di colore bianco che provenendo dalla Via Luzzi
(la strada che porta all'Ucciardone) girava alla sua sinistra in direzione Via
Notarbartolo (in violazione della segnaletica stradale che impone di girare
soltanto a destra in direzione porto). Un motociclo che percorreva la via Du-
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ca della Verdura in direzione porto, finiva con il colpire il furgone che im-
provvisamente aveva occupato la carreggiata. Il motore ha colpito il furgone
nella sua parte anteriore. Quel giorno la strada era bagnata perché aveva
piovuto. Il conducente del motore aveva cica 50 anni. Sono accorso per aiu-
tarlo perché era a terra con il viso in-sanguinato. Si sono fermati anche dei
Carabinieri che passavano di lì che hanno chiamato il 118 e la polizia mu-
nicipale. Con il telefono del conducente del motore ho chiamato il fratello.
Quando è arrivato l'autoambulanza mi sono allontanato, lasciando i miei
recapiti al fratello del sig. che nel frattempo era arrivato sul posto … Pt_1
dopo circa mezz'ora sono ripassato sui luoghi del sinistro ed ho visto che il
furgone era stato spostato nella corsia opposta, parzialmente sul marcia-
piede e cioè con direzione via Duca della Verdura via Libertà. Preciso che
quando sono andato via era arrivato soltanto il 118 e non ancora la Polizia
Municipale e il furgone era posto su Via Duca della Verdura in direzione Via
Libertà, invece quando sono ripassato il furgone era posto sempre su via
Duca della Verdura da dal lato opposto, con direzione Via Notarbartolo. Era
sul marciapiede” [cfr. verbale di udienza del 24 ottobre 2023].
Di contro il teste di parte convenuta, , ha precisato: Testimone_2
“Circa due anni verso le 6:45, percorrevo con il furgone dell' per la Pt_4
quale lavoro (Reset) la Via Duca della Verdura, in dire-zione Via Notarbarto-
lo, insieme al mio collega che era alla guida. Dopo avere Parte_3
superato il semaforo presente ai piedi del cavalca-via, circa 70 metri dopo,
un motociclo che percorreva in direzione opposta la medesima via Duca del-
la Verdura, invadeva la nostra corsia e finiva addosso al furgone. Il motoci-
clo colpiva il nostro furgone sulla parte anteriore (paraurti) sinistra, lato
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guidatore. Quel giorno pioveva. Ci siamo subito fermati per dare soccorso al
conducente del motore, si è fermata an-che la polizia che ha chiamato il
118 e la Polizia Municipale per i rilievi. Il conducente del motociclo era a ter-
ra e perdeva sangue dalla bocca. Si so-no fermati anche alcuni passanti a
dare soccorso … Il motore e il suo conducente dopo l'urto sono scivolati più
avanti, non ricordo se il corpo del conducente del motociclo in conseguenza
dell'urto ha sbattuto sulla fiancata dell'autovettura targata FG638GE, lato
guidatore … quando è intervenuta la Polizia Municipale, il furgone si trova-
va sul posto dove è avvenuto l'impatto. Il furgone ha riportato certamente
dei danni sulla parte anteriore non ricordo se anche lateralmente. Il motoci-
clo dopo l'impatto è scivolato più avanti” [cfr. verbale di udienza cit.].
È evidente quindi la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi che hanno riferito versioni tra loro diverse e contrapposte della dinamica dell'incidente.
Né tale contraddizione è superabile neppure dall'esame del rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale – U.O. Infortunistica stradale –
del Comune di Palermo intervenuti sui lughi nel quale i verbalizzanti, do-
po avere raccolto le contrastanti dichiarazioni dei conducenti coinvolti nel sinistro, hanno concluso di non avere “elementi sufficienti per stabilire
l'esatta direttrice di marcia dell'autocarro” [cfr. doc. 24, produzione parte attrice].
Orbene, l'evidente conflitto tra le suddette dichiarazioni testimoniali, in assenza di ulteriori elementi per ritenere l'una maggiormente attendibile dell'altra, non permette di ritenere provata la dinamica del sinistro come prospettata in atto di citazione ed è destinato a ripercuotersi in danno di parte attrice. La Suprema Corte, infatti, ha più volte precisato che “qualo-
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ra il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le
deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda,
fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei
testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al rag-
della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento Persona_2
di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla
scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimo-
strare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera
in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando,
conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. civ.
n. 4773/2015; così anche Cass. civ. n. 3468/2010, n. 26926/2009 e n.
6760/2003).
Né d'altra parte è accoglibile l'eccezione di incapacità del teste di parte convenuta, , sollevata da parte attrice non essendo ri- Testimone_2
sultato in alcun modo (neppure dal rapporto di incidente stradale della
Polizia Municipale di Palermo, in atti) che lo stesso abbia riportato lesioni e quindi non essendo in definitiva risultata provata la sua incapacità a testimoniare.
Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formu-
lata da nei confronti di tutti i convenuti. Parte_1
❖❖❖
Ne consegue che le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ra-
gione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regola-
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re la lite (per tutte: Cass. Civ., II, 3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III,
16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Tenuto conto dell'oggetto della causa e delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto, si reputano sussistenti i presup-
posti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamen-
te a carico dell'attore Parte_1
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 7 febbraio 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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