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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1489/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BINI FABRIZIO e dell'avv. DI PIETRO C.F._2
STEFANIA elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori sito in ARCISATE VIA ROMA N.
1;
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNUCCIO CP_1 C.F._3
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 4 RHO presso il difensore
CONVENUTO
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIECO ANTONIO, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE LIEGI, 28 ROMA presso il difensore avv. GRIECO ANTONIO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Accertare e dichiarare sulla scorta di quanto esposto in atti o qualunque altro titolo la responsabilità dell'arch. nato a [...] il [...] cod. isc. con domicilio in CP_1 C.F._3
Rho via dei Mille n. 36, pec per i danni descritti in ricorso e Email_1 conseguentemente condannarlo al risarcimento alle ricorrenti dell'importo di € 527.439,04= o nella diversa somma che risulterà di giustizia ad esito della vertenza. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria (Omissis) – ricorrenti -
Tutto quanto sopra richiesto, l'Arch. , ut supra difeso e rappresentato, sin d'ora CP_1 riservandosi di agire in altro giudizio nei confronti delle odierne ricorrenti per il pagamento dei propri compensi derivanti dall'attività professionale dallo stesso espletata nel cantiere delle Sig.re Pt_1 sito in Induno Olona Porro n. 6, chiede l'accoglimento delle seguenti, CONCLUSIONI Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis, e con qualsiasi statuizione, così giudicare: IN VIA PREGIUDIALE: 1)
pagina 1 di 11 Accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale a decidere il presente Giudizio da parte del Tribunale di Varese in luogo del Tribunale di Milano le ragioni in narrativa, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria avanti l'organismo non compente territorialmente;
2) Accertato e dichiarato che nel presente procedimento la con sede in Lavena Ponte Tresa via Luino n. 22, partita iva Controparte_3
, risulta litisconsorzio necessario in ragione del presunto principio solidaristico P.IVA_2 richiamato da controparte, disporre l'integrazione del contraddittorio. IN VIA PRELIMINARE 1) autorizzare la chiamata in causa del terzo (C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Europa 190, fissando una nuova udienza al fine di consentire all'odierno resistente di chiamare in causa la predetta compagnia di assicurazione per le ragioni esposte in narrativa;
2) rilevato che la domanda principale nonché valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, dichiarare che non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies e, per l'effetto, dispone con ordinanza la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario 16 NEL MERITO In via principale: - rigettare il ricorso e tutte le domande delle ricorrenti, così come formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da controparte, condannare il terzo chiamato a manlevare e tenere indenne l'Arch. di quanto eventualmente verrà riconosciuto in favore del ricorrente a titolo di CP_1 capitale, interessi e spese legali;
- condannare il ricorrente a rimborsare le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal resistente;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Carnuccio quale antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: (Omissis) – per il convenuto -
Piaccia all' On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare: accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano;
- in via principale, nel merito: respingere ogni e qualsiasi domanda a qualunque titolo proposta nei confronti di Controparte_2
in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto ed indimostrata per i motivi dedotti in
[...] narrativa;
- in subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'Arch. nei CP_1 confronti di previo rigetto delle domande svolte nei confronti dello stesso Arch. Controparte_2 in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità di CP_1 quest'ultimo nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio;
- in estremo subordine: accertata la percentuale di responsabilità eventualmente imputabile all'assicurato Arch. respingere la domanda di manleva con riferimento alla quota di CP_1 responsabilità a carico di questi eccedente il massimale di polizza, tenendo conto delle Condizioni Generali di Assicurazione e, quindi, detraendo la franchigia:; il tutto con compensazione delle spese di lite;
- in via istruttoria: respingere le istanze istruttorie di parte attrice perché inammissibili per i motivi dedotti in narrativa. – per il terzo chiamato –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. e hanno Parte_2 Parte_1 introdotto il presente giudizio nei confronti dell'arch. esponendo che: CP_1
- in data 21 maggio 2022 le ricorrenti stipularono contratto di appalto con la società Controparte_3
[... avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia per la realizzazione del corpo scale in ampliamento e sopraelevazione del sottotetto abitabile di un edificio a due piani fuori terra più interrato sito in Induno
Olona via Porro n. 6, meglio identificato al foglio di mappa n. 14 mappale 4220 sub. 502, 503 e 504, nel quale le parti davano atto che le opere avrebbero fruito degli incentivi fiscali elencati nella pagina 2 di 11 premessa quali ad esempio il cosiddetto super bonus 110%;
- con separato incarico, le ricorrenti nominarono l'arch. direttore dei lavori e progettista CP_1 dell'opera;
- dopo la rimozione del tetto, i lavori si erano interrotti, lasciando l'immobile per mesi privo di copertura ed esposto ad infiltrazioni che ne hanno danneggiato la struttura, oltre a rendere i locali umidi ed insalubri;
- si era anche constatato che il ponteggio non era conforme a legge e quindi inutilizzabile da terzi anche al fine di porre una copertura provvisoria idonea;
- in data 19 gennaio 2023 le ricorrenti hanno promosso avanti l'intestato tribunale ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 696 cpc nei confronti della ditta appaltatrice e nei confronti del direttore dei lavori, definito mediante conferimento al CT ing. dell'incarico di accertare Per_1 l'entità dei lavori svolti presso l'immobile oggetto di causa, riferendo, in particolare, a) se lo stesso risulti privo di tetto o di opera provvisionale e/o temporanea;
b) l'immobile sia gravato da difetti ed, in particolare, se lo stesso risulti danneggiato a causa di infiltrazioni;
c) in caso di sussistenza di danni, le relative cause (anche con indicazione temporale del sorgere delle stesse), indicando a quanto ammonti il costo per l'eliminazione dei medesimi e per il rifacimento a regola d'arte; d) il ponteggio risulta a regola d'arte ed è utilizzabile in sicurezza e le conseguenze derivanti da un'eventuale irregolarità, in particolar modo in relazione ai benefici fiscali indicati nel contratto di appalto;
e) presso il comune di Induno Olona sono stati depositati ed eventualmente in che data, la denunzia dei lavori con strutture in cemento armato e metalliche ai sensi degli artt. da 64 a 76 del dpr 380/2001;
- l'elaborato peritale del CT concludeva rilevando che: l'immobile oggetto di causa era privo dell'originario tetto in legno, nonché di un'idonea e provvisoria copertura atta ad impedire totalmente infiltrazioni di acqua alla struttura dell'immobile ed ai piani sottostanti;
i locali presentavano evidenti e significative infiltrazioni sia sulle strutture orizzontali sia su quelle verticali con presenza al piano primo di muffe e percolamenti nei diversi locali divenuti insalubri;
le cause delle infiltrazioni sono state rinvenute nella posa non a regola d'arte della guaina impermeabilizzante e del telo plastificato con un costo per porre rimedio al danno valutato in 43126,40 oltre iva;
il ponteggio installato non è posato a regola d'arte e secondo le disposizioni di legge e non può essere utilizzato in sicurezza ed i benefici fiscali non sono fruibili dalle committenti non essendo state effettuate entro il 30/9/2022 almeno il 30% delle opere;
solo in data 30/9/2022 con atto a protocollo 12524 è stata presentata la documentazione presso il comune competente inerente le opere di cemento armato;
- al termine del procedimento era introdotta dalle ricorrenti procedura volontaria di mediazione a cui aderiva l'arch. che però si concludeva con esito negativo come da verbale del 7/5/2024; CP_1
- il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice, verso la quale nel frattempo si era aperta la procedura di liquidazione giudiziale, rispondono in solido ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. nel caso in cui si riscontrino gravi danni a seguito dell'esecuzione di lavori su un edificio;
- il danno era quantificato in complessivi € 527439,04: € 50.000,00 per lavori non eseguiti o eseguiti non a regola d'arte (doc. 3 in atti); € 43.126,40 oltre iva al 10% per € 4312,64 per un totale di € 47.439,04 portati nella ctu agli atti;
Mancata realizzazione (punto D della CT) dei benefici fiscali identificati all'art 5 del contratto di appalto nell'importo di € 380.000,00 inclusa iva;
oltre ad € 50.000,00 inclusa iva relativi allo sconto fattura al 50%.
Costituendosi in giudizio l'arch. ha eccepito in via preliminare l'incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale di Varese in favore del Tribunale di Milano stante la relativa clausola di competenza esclusiva prevista nel contratto di appalto;
ha chiesto di estendere il contraddittorio alla pagina 3 di 11 società appaltatrice ritenuta litisconsorte necessaria in considerazione della natura solidaristica della responsabilità invocata dal ricorrente;
ha chiesto di autorizzare la chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale;
nel merito ha chiesto il rigetto delle domande proposte dal ricorrente nei propri confronti ritenendole totalmente infondate.
Rigettata l'istanza di chiamata in giudizio della società appaltatrice, non ravvisando i presupposti di un litisconsorzio necessario e constata l'assenza di specifiche domande, quali di manleva o di regresso, proposte nei confronti della stessa appaltatrice, è stata concessa la chiamata in causa della società assicuratrice la quale si è costituita aderendo all'eccezione preliminare di Controparte_2 incompetenza e chiedendo il rigetto della domanda principale ed in subordine di limitare la domanda di garanzia secondo massimale e condizioni di polizza.
Ritenuto che la casa di si presentasse istruita mediante la documentazione agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies co. III
c.p.c.
* * *
I. La competenza territoriale
In sede di prima udienza ti trattazione, in risposta all'eccezione di incompetenza formulata dalla parte resistente, i ricorrenti hanno rilevato che nel rapporto contrattuale di e Parte_3 Parte_2 stipulavano in qualità di consumatori mentre l'arch. in qualità di professionista, quale CP_1 architetto incaricato della direzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di residenza di proprietà delle ricorrenti, con conseguente nullità della clausola contrattuale che stabiliva la competenza esclusiva del tribunale di Milano in deroga a quella del foro di residenza o domicilio del consumatore prevista ex artt. 33 e 34 del codice dei consumatori, che nel caso di specie va individuato nel tribunale di Varese competente in base alla residenza delle ricorrenti situata in Induno Olona.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l'onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto per il quale, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale (come nella specie, riguardante un contratto di appalto privato di lavori per ristrutturazione di immobile), trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo). In presenza di tale allegazione, è il professionista, che intenda escludere l'applicazione della anzidetta disciplina di tutela, ad essere onerato della prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u) d.lgs. n. 206/2005,
è stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.lgs., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un
"significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. citato, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (Corte di Cass., ord. n. 6802 del 20/03/2010)
Le allegazioni dei ricorrenti sono condivisibili e conformi alla richiamata giurisprudenza. In effetti, la clausola prevista dall'art. 16 del contratto di conferimento dell'incarico professionale avente ad oggetto pagina 4 di 11 la progettazione e la direzione dei lavori della ristrutturazione dell'edificio situato in Induno Olona via Porro 6, prevedeva la competenza esclusiva del tribunale di Milano per tutte le questioni che dovessero sorgere in relazione all'esecuzione del contratto. Come detto, in base all'art. 33 comma II lett. u) codice del consumo, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la presunzione di vessatorietà è vinta dalla prova, il cui onere è a carico del professionista, che la clausola specifica è stata oggetto di trattativa individuale (art. 34 codice del consumo). Nel caso in esame nessuna prova di tal genere è stata offerta dal professionista.
Sul punto va rilevato altresì che in calce al contratto di conferimento dell'incarico professionale, le parti hanno rinnovato la sottoscrizione soltanto in riferimento agli artt. 3-9-10-11 del contratto stesso senza menzionare l'art. 16; la clausola finale dà genericamente atto che “il presente contratto è frutto di negoziazione” il che evidentemente non soddisfa il requisito della specificità della trattativa individuale richiesto dall'art. 34, ora richiamato.
La clausola derogatoria della competenza territoriale prevista a favore del consumatore deve pertanto ritenersi nulla e quindi inefficace.
II. I profili di inadempimento attribuibili al convenuto
Secondo le ricorrenti sussiste la responsabilità del professionista convenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c., solidale con quella dell'impresa appaltatrice, evidenziando i seguenti profili di responsabilità, sulla base delle risultanze della CT depositata all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo che si era svolto tra le parti:
- l'immobile oggetto di causa era privo dell'originario tetto in legno, nonché di un'idonea e provvisoria copertura atta ad impedire totalmente infiltrazioni di acqua alla struttura dell'immobile ed ai piani sottostanti;
- i locali presentavano evidenti e significative infiltrazioni sia sulle strutture orizzontali sia su quelle verticali con presenza al piano primo di muffe e percolamenti nei diversi locali divenuti insalubri;
- le cause delle infiltrazioni sono state rinvenute nella posa non a regola d'arte della guaina impermeabilizzante e del telo plastificato;
- il ponteggio installato non è posato a regola d'arte e secondo le disposizioni di legge e non può essere utilizzato in sicurezza ed i benefici fiscali non sono fruibili dalle committenti non essendo state effettuate antro il 30/9/2023 almeno il 30% delle opere;
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento di un danno complessivo di € 527439,04, quantificato come segue:
- pagamento di € 50000,00 per lavori non eseguiti o eseguiti non a regola d'arte (doc. 3 in atti);
- € 43126,40 oltre iva al 10% per € 4312,64 per un totale di € 47439,04 indicati nella CT agli atti quali costi per porre rimedio ai vizi e difformità riscontrati;
- mancata realizzazione (punto D della CT) dei benefici fiscali identificati all'art 5 del contratto di appalto nell'importo di € 380000,00 inclusa iva;
oltre ad € 50000,00 inclusa iva relativi allo sconto fattura al 50%.
Il principale addebito mosso al professionista incaricato della direzione dei lavori va individuato in relazione alla posa di una copertura provvisoria rivelatasi inidonea a preservare le strutture murarie pagina 5 di 11 dell'immobile di proprietà dei ricorrenti.
Il CT ing. , nominato nel procedimento di ATP n. 175/23, ha infatti esposto nella propria Per_1 relazione di aver constatato che i locali delle unità immobiliari di proprietà delle ricorrenti presentavano evidenti e significative infiltrazioni sia sulle strutture orizzontali sia su quelle verticali (“Le murature dei locali si presentavano bagnate ed imbevute d'acqua, così come le solette orizzontali”), come dimostrato dalla presenza di “muffe e percolamenti d'acqua nei diversi locali, tanto da rendere gli stessi insalubri”.
Quanto alle cause delle predette infiltrazioni, il CT ha esposto che: “In considerazione del sistema di copertura provvisorio adottato, le cause delle infiltrazioni ai locali sottostanti sono ascrivibili alla mancata posa a regola d'arte della guaina impermeabilizzante nonché del telo plastificato”.
In effetti, come è stato rilevato dai ricorrenti, la società appaltatrice (vedasi Controparte_3 contratto di appalto sub. doc. 1) dopo aver assunto l'incarico di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'edificio sito in Induno Olona via Porro n. 6 non ha portato a termine i lavori lasciando il cantiere sostanzialmente in corso d'opera.
La documentazione agli atti attesta che con comunicazione a mezzo pec del 7.11.2022 (doc.15) l'arch. contestò alla società appaltatrice , con comunicazione inviata anche CP_1 Controparte_3 alle committenti, che i lavori di ristrutturazione, sopralzo del sottotetto abitabile e realizzazione del nuovo vano scale dell'immobile di Via Porro erano rimasti ingiustificatamente bloccati, lasciando il fabbricato in condizioni di abbandono ormai dal precedente mese di settembre dello stesso anno;
ciò premesso il Direttore dei Lavori intimò alla società appaltatrice di realizzare entro un massimo di 10 giorni una copertura temporanea integrale del fabbricato con tettoia in metallo onde evitare ulteriori infiltrazioni d'acqua e a concludere nel termine di 40 giorni le opere di innalzamento del sottotetto abitabile completo di copertura dell'edificio.
Con lettera del 15.12.2022, che seguiva ad un ulteriore scambio di comunicazioni intercorso tra gli avvocati delle parti, l'avv. Laganà per conto di rispose alla diffida ad adempiere Controparte_3 dichiarando che la società era stata “costretta ad interrompere i lavori a causa di eventi sopravvenuti che hanno interessato l'assetto societario…Tuttavia per impedire che pioggia e neve potessero compromettere la struttura si è deciso di mettere in protezione lo stabile con l'apposizione di uno strato di guaina bituminosa saldata a caldo e la realizzazione di una copertura provvisoria in legno e teloni”
Proprio tale opera provvisoria si dimostrò inidonea, come esposto dal CT ing. , a proteggere il Per_1 fabbricato dalle infiltrazioni riscontrate, tanto da rendere insalubri gli stessi comparti abitativi interessati da tali fenomeni di assorbimento.
Indubbiamente l'abbandono del cantiere da parte della società appaltatrice costituì un grave inadempimento, essendo del tutto ingiustificato, come risulta dalla lettera inviata dalla società, la quale in sostanza sembrava ammettere di non essere in grado di portare a termine i lavori, dichiarandosi al più disponibile a realizzare un manto di copertura provvisorio per non lasciare il fabbricato, da cui era stato già rimosso il tetto, ulteriormente esposto alle intemperie e all'umidità.
La responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c., stante l'entità dei vizi riscontrati alle strutture murarie dell'immobile, è stata correttamente invocata dagli attori, considerando che tale norma è applicabile anche ai contratti di appalto di ristrutturazione di immobili e non solo si costruzione (vedasi Corte di
Cassazione sez. un. sent. n. 775 del 27.3.2017, secondo la quale in tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla pagina 6 di 11 normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo).
In relazione alla responsabilità del direttore dei lavori, inoltre, la Corte di Cassazione (ord. n. 22575 del
2022) ha recentemente ribadito, richiamandosi ad alcuni precedenti, i seguenti principi: “qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse" (Cass. 18521/2016); il vincolo di responsabilità solidale ha fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c. (Cass. 18289/2020), a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, essendo sia l'appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato (Cass. 8016/2012); le attività dell'appaltatore come quella del direttore dei lavori - pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura - possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati (Cass. 4900/1993).
Ciò premesso, il CT ha evidenziato che l'opera di copertura realizzata dalla società Controparte_3 si è dimostrata inadatta al suo scopo, non essendo stata in grado di impedire l'assorbimento di
[...] grossi quantitativi di umidità da parte delle strutture murarie e di questo ha responsabilità la ditta esecutrice, che per l'appunto ha realizzato un'opera scadente, e in via solidale il direttore dei lavori che non ha adeguatamente supervisionato la realizzazione di quest'opera provvisoria nonostante che, stante il fermo dei lavori, essa costituisse una cautela indispensabile per proteggere il fabbricato sino a quando i lavori di ampliamento e rifacimento non avessero ripreso mediante apposito incarico ad altra impresa dotata delle risorse necessarie.
Il compito del direttore dei lavori non poteva infatti limitarsi alla mera intimazione del 7.11.2022, ma avrebbe richiesto la sua presenza al momento dell'esecuzione del manto di copertura provvisorio, onde verificare l'esistenza dei danni, la corrispondenza della struttura provvisoria a quella raccomandata o comunque l'idoneità della struttura a proteggere l'edificio e supervisionare la corretta posa ed esecuzione della stessa, segnalando prontamente ai committenti qualsiasi irregolarità riscontrata non solo in ordine a conformità alle scelte progettuali ma anche alle regole della buona tecnica.
Del resto con lettera inoltrata via pec, tramite il proprio legale, in data 7.12.2022 e successivamente in data 23.11.2022 e contestarono al direttore dei lavori il mancato adempimento Pt_1 Parte_2 dell'obbligo di vigilanza, di adozione degli accorgimenti tecnici e di segnalazione alla committenza di eventuali difetti e inadeguatezze riscontrate (doc. 6), rilevando in sostanza la mancanza di quest'ultimo presso il cantiere onde verificare la corretta posa della struttura rimasta affidata solamente all'impresa appaltatrice che ha poi di fatto cessato di proseguire con i lavori.
Sostengono inoltre le ricorrenti che l'arch. avrebbe dovuto presentare unitamente alla domanda CP_1 di inizio lavori depositata in data 17/6/2022 al protocollo 7989 anche la denuncia dei lavori con strutture in cemento armato e che tale omissione aveva causato dal 11/7/2022 la sospensione dei lavori quando il tetto era già smantellato e nessuna nuova copertura era stata posta (cfr doc. 4). Non si ravvisa però in tale condotta un inadempimento del convenuto che possa costituire il presupposto causale dei danni allegati nella domanda.
In primo luogo, il contratto di conferimento dell'incarico professionale (doc. 1 del convenuto) escludeva dai compiti demandati all'arch. quello dei calcoli dei cementi armati e delle strutture in CP_1 generale. Va rilevato semmai che, non appena ricevuta la comunicazione da parte dell'ufficio tecnico pagina 7 di 11 comunale in data 11.7.2022, l'arch. informò l'impresa appaltatrice della necessità di integrare la CP_1 documentazione relativa alle strutture cementizie. Ottenuti in data 2.9.2022 i file con i dati strutturali, l'arch. informò le committenti della necessità di acquisire apposita procura per procedere al CP_1 deposito telematico della modulistica necessaria (docc. 8, 13 e 18). Dopo di che, come verificato dal CT all'esito di un accesso agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Induno Olona, in data 30.09.2022, con numero di protocollo 12524 era stata depositata la relativa istanza di certificazione alla sopraelevazione, dalla quale si evince la presenza di tutta la documentazione inerente il DPR 380/2001 riguardante le strutture in cemento armato e le costruzioni in zona sismica.
Secondariamente, gli ammaloramenti strutturali sono diretta conseguenza non tanto del ritardo nel deposito della documentazione relativa alle strutture cementizie, quanto dell'interruzione ingiustificata dei lavori da parte della società appaltatrice e della inadeguata struttura lasciata a protezione del fabbricato.
III. Le conseguenze risarcibili
Circoscritti i profili di responsabilità del convenuto, si deve rilevare che non tutte le conseguenze dannose che le ricorrenti hanno lamentato possono essere ricondotte causalmente al non corretto adempimento del contratto di prestazione d'opera professionale da parte del direttore dei lavori;
occorre quindi enucleare, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento, solo quei pregiudizi che possono ritenersi una conseguenza immediata e diretta di tale inadempimento.
La cifra di € 50000 costituisce un acconto pagato dalle committenti all'impresa edile Controparte_4
(doc. 3 parte attrice) e pertanto non può essere chiesta la relativa restituzione al direttore dei lavori, in quanto non è una conseguenza della sua attività ma potrà essere domandata nei confronti dell'impresa appaltatrice solo a seguito di una eventuale domanda di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Delle opere che il CT ha indicato essere necessarie per porre rimedio ai vizi riscontrati sull'immobile, sono riconducibili al non corretto adempimento del direttore dei lavori solamente quelle che si sostanziano nei costi preventivati in € 11319 per l'eliminazione dei vizi occorsi alle pareti, evitabili se fosse stata apposta una struttura di copertura idonea allo scopo (punto A: raschiatura delle parti in distacco e seguente stuccatura;
trattamento specifico a base di additivi ossidanti secondo per rimozione di muffe;
trattamento isolante antimacchia;
pittura traspirante idrorepellente), e i costi preventivati in €
3208 per la rimozione dell'opera provvisoria inadeguata (punto B lavori al piano sottotetto).
Non possono essere ricondotti quale conseguenza immediata e diretta della mancata attività di vigilanza e verifica da parte del direttore dei lavori i costi preventivati in € 14473 per lo smontaggio del ponteggio esistente e nolo di ponteggi di facciata e telai prefabbricati (punto D) né i costi (stimati dal CT in € 6000 al punto C) necessari per il rifacimento di una idonea struttura provvisoria.
Il rifacimento dei ponteggi e la realizzazione di tale struttura di copertura sono infatti delle conseguenze pregiudizievoli che derivano unicamente dalla condotta inadempiente dell'impresa appaltatrice consistita nell'unilaterale abbandono del cantiere, condotta rispetto alla quale l'adempimento o meno degli obblighi di vigilanza e controllo che spettano al direttore dei lavori avrebbe potuto ben poco. Stante l'abbandono del cantiere alle intemperie e l'inadeguatezza dell'opera di copertura, comunque i proprietari dell'immobile dovranno affrontare i costi per il rifacimento dei ponteggi e per la realizzazione della copertura, mediante una struttura idonea provvisoria o direttamente mediante il completamento dei lavori di ristrutturazione.
Non è chiaro, inoltre, perché i costi per il rifacimento dei ponteggi debbano essere ricondotti alla responsabilità del direttore dei lavori. Sul punto, infatti, il ricorso è molto generico, limitandosi ad pagina 8 di 11 asserire che tutti i costi rilevati dal CT per poter riavviare e completare il cantiere siano addebitabili alla responsabilità del direttore dei lavori;
tuttavia, il contratto di conferimento dell'incarico della direzione dei lavori escludeva dai compiti di quest'ultimo la redazione del piano della sicurezza e il coordinamento dei lavori che infatti erano compito del geom. quale coordinatore per Controparte_5 la sicurezza (doc. 5). Inoltre, il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi (PIMUS) in base all'art. 136 del d.lgs. 81/2008 deve essere redatto dal datore di lavoro, tramite persona competente, e pertanto la conformità dei ponteggi, per come rilevata dal CT, in mancanza di specifico incarico non era un compito del direttore dei lavori.
Quanto all'ulteriore danno da lucro cessante, le ricorrenti lamentano la mancata realizzazione (punto d della CT) dei benefici fiscali identificati all'art 5 del contratto di appalto nell'importo di € 380000,00 inclusa iva;
oltre ad € 50000,00 inclusa iva relativi allo sconto fattura al 50%.
Tale domanda non appare fondata. Occorre rilevare infatti che in materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la giurisprudenza di merito (Trib. Pavia 17.3.2025, Trib. Padova, sent. n. 2266/2023; Trib. Perugia sent. n. 1478/2024; Trib. Venezia n. 706/2024; Trib.
Varese, sent. n. 1065/2024; Trib. Padova, sent. n. 1192/2024; Trib. Lodi, sent. n. 59/2025) ha ribadito che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico un danno patrimoniale del committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell'appaltatore.
Il committente è onerato di provare non solo l'osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale perduto in conseguenza dell'altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere (o conservare) il risparmio di spesa finale, sottoforma di agevolazione fiscale, in quanto ormai definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale.
A tal fine si richiede, ad esempio, la prova dell'impossibilità per il committente di reperire, in tempo utile allo scopo, altra impresa cui affidare l'esecuzione dei lavori originariamente appaltati al debitore inadempiente, ovvero la prova che, pur avendo affidato ad altra impresa l'esecuzione dei lavori, il committente abbia effettivamente sostenuto o dovrà certamente sostenere (essendosi assunto la relativa obbligazione), per la medesima opera, spese a titolo di corrispettivo in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto se, concorrendo l'agevolazione fiscale mediante cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, il primo appaltatore avesse puntualmente adempiuto l'obbligazione assunta.
Tale onere della prova non può dirsi soddisfatto nel caso in esame.
Sostengono i ricorrenti che il progettista e direttore dei lavori avrebbe dovuto presentare con la domanda di inizio lavori depositata in data 17/6/2022 al protocollo 7989 (cfr doc. 4) anche la denuncia dei lavori con strutture in cemento armato e che tale omissione aveva causato dal 11/7/2022 la sospensione dei lavori quando il tetto era già smantellato e nessuna nuova copertura era stata posta;
tale ritardo nel deposito della documentazione avrebbe impedito di realizzare entro la data del 30 settembre
2022 almeno il 30% delle opere, requisito indispensabile per accedere al beneficio del bonus 110.
Come verificato dal CT all'esito di un accesso agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di
Induno Olona, in data 30.09.2022, con numero di protocollo 12524 era stata depositata la relativa istanza di certificazione alla sopraelevazione, dalla quale si evince la presenza di tutta la documentazione inerente il DPR 380/2001 riguardante le strutture in cemento armato e le costruzioni in zona sismica.
pagina 9 di 11 Tuttavia, il CT, accogliendo le osservazioni del consulente di parte resistente, ha modificato le proprie conclusioni ritenendo che in effetti al momento della redazione della perizia (novembre 2023)
“in linea teorica le odierne ricorrenti nel prosieguo delle opere di ristrutturazione del loro immobile, potrebbero ancora avvalersi dei benefici fiscali indicati nel contratto di appalto stipulato dalle parti in data 21 maggio 2022. V'è da considerare, tuttavia, che le sigg.re per poter ancora usufruire di Pt_1 tale beneficio, dovranno completare le opere entro il 31 dicembre 2023”; il che evidentemente smentisce il nesso di causalità giuridica affermato dalle ricorrenti nella propria domanda.
L'art. 119 comma 8 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che gli interventi eseguiti su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) (dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
Viceversa, tale condizione non è prevista per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) (condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche) per i quali la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Il caso delle ricorrenti, come rilevato dal CT, evidentemente rientrava in tale ultima ipotesi, trattandosi di due unità abitative autonome e differentemente accatastate (scrive infatti il CT: “dalla documentazione raccolta e che qui si allega per opportuna conoscenza, si evince che la pratica sia stata presentata in favore di due subalterni distinti intestati alle sigg.re e ”). Parte_1 Pt_2
D'altro canto, si deve escludere che l'interruzione dei lavori e il conseguente prolungamento dello stallo di cantiere, nonostante le lettere di diffida alla società appaltatrice, possa essere connesso alla responsabilità dell'arch. il reperimento dell'impresa appaltatrice era infatti avvenuto ad CP_1 iniziativa delle sole ricorrenti così come, una volta constatato l'inadempimento definitivo, era onere esclusivo delle ricorrenti quello di risolvere il contratto di appalto stipulato con e Controparte_3 conferire i lavori ad un'altra impresa.
Quanto, infine, all'asserita perdita del beneficio costituito dallo sconto in fattura pari al 50%, di cui all'art. 5 del contratto di appalto, trattasi di domanda generica per la quale non è stato allegato alcun nesso di derivazione causale con la condotta dell'arch. in qualità di incaricato della progettazione CP_1
e della direzione dei lavori.
Sulla base delle esposte motivazioni il pregiudizio subito dalle ricorrenti, quale conseguenza diretta del non corretto adempimento da parte del direttore dei lavori del proprio obbligo di vigilanza e controllo sulle opere svolte nel cantiere, deve ritenersi pari ai costi stimati per l'eliminazione degli ammaloramenti strutturali occorsi per l'inadeguatezza dell'opera di copertura provvisoria e per l'eliminazione della struttura stessa, per un totale di € 14527,20, cui si aggiunge una quota del 10% per direzione lavori e coordinamento sicurezza e IVA al 10%. Il tutto per complessivi € 17432,64.
Tale somma deve essere devalutata dalla data della sua liquidazione al momento dell'inadempimento, che può stabilirsi al gennaio 2023 (periodo nel quale era stata completata l'opera di copertura foriera del danno riconosciuto) e sull'importo risultante da detta devalutazione (€ 17380,50) vanno calcolati interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata sino alla sentenza. Sulla somma così determinata, comprensiva di rivalutazione e interessi (€ 19281,50), saranno calcolati gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
IV. La garanzia assicurativa pagina 10 di 11 In forza del contratto di assicurazione per la responsabilità professionale stipulato con Controparte_2 (n. polizza 80100761849), quest'ultima dovrà tenere indenne l'arch. da quanto
[...] CP_1 dovuto in forza della presente sentenza a titolo di risarcimento e di rimborso delle spese di lite, dedotta la franchigia di € 2500 che rimane a carico dell'assicurato.
V. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori vicino ai minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio, in considerazione dell'entità dell'istruttoria e del rito semplificato di trattazione, con valore della causa determinato sulla base del decisum. Le spese legali sono compensate quanto al rapporto processuale tra assicuratore terzo chiamato e assicurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta dalle ricorrenti e Parte_1 Pt_2
condanna il convenuto arch. a pagare alle ricorrenti, in solido tra loro, la
[...] CP_1 somma di € 19281,50 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
2) condanna altresì il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in € 2700,00 per onorari, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali;
3) condanna la società a tenere indenne l'arch. dagli esborsi Controparte_2 CP_1 cui l'assicurato è tenuto nei confronti delle attrici a titolo di risarcimento e spese di lite, in forza dei capi 1) e 2) del dispositivo della sentenza, dedotta la franchigia pari ad € 2500;
4) compensa le spese legali tra il convenuto e la società assicuratrice chiamata in giudizio.
Varese, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1489/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BINI FABRIZIO e dell'avv. DI PIETRO C.F._2
STEFANIA elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori sito in ARCISATE VIA ROMA N.
1;
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNUCCIO CP_1 C.F._3
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 4 RHO presso il difensore
CONVENUTO
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIECO ANTONIO, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE LIEGI, 28 ROMA presso il difensore avv. GRIECO ANTONIO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Accertare e dichiarare sulla scorta di quanto esposto in atti o qualunque altro titolo la responsabilità dell'arch. nato a [...] il [...] cod. isc. con domicilio in CP_1 C.F._3
Rho via dei Mille n. 36, pec per i danni descritti in ricorso e Email_1 conseguentemente condannarlo al risarcimento alle ricorrenti dell'importo di € 527.439,04= o nella diversa somma che risulterà di giustizia ad esito della vertenza. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria (Omissis) – ricorrenti -
Tutto quanto sopra richiesto, l'Arch. , ut supra difeso e rappresentato, sin d'ora CP_1 riservandosi di agire in altro giudizio nei confronti delle odierne ricorrenti per il pagamento dei propri compensi derivanti dall'attività professionale dallo stesso espletata nel cantiere delle Sig.re Pt_1 sito in Induno Olona Porro n. 6, chiede l'accoglimento delle seguenti, CONCLUSIONI Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis, e con qualsiasi statuizione, così giudicare: IN VIA PREGIUDIALE: 1)
pagina 1 di 11 Accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale a decidere il presente Giudizio da parte del Tribunale di Varese in luogo del Tribunale di Milano le ragioni in narrativa, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria avanti l'organismo non compente territorialmente;
2) Accertato e dichiarato che nel presente procedimento la con sede in Lavena Ponte Tresa via Luino n. 22, partita iva Controparte_3
, risulta litisconsorzio necessario in ragione del presunto principio solidaristico P.IVA_2 richiamato da controparte, disporre l'integrazione del contraddittorio. IN VIA PRELIMINARE 1) autorizzare la chiamata in causa del terzo (C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Europa 190, fissando una nuova udienza al fine di consentire all'odierno resistente di chiamare in causa la predetta compagnia di assicurazione per le ragioni esposte in narrativa;
2) rilevato che la domanda principale nonché valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, dichiarare che non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies e, per l'effetto, dispone con ordinanza la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario 16 NEL MERITO In via principale: - rigettare il ricorso e tutte le domande delle ricorrenti, così come formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da controparte, condannare il terzo chiamato a manlevare e tenere indenne l'Arch. di quanto eventualmente verrà riconosciuto in favore del ricorrente a titolo di CP_1 capitale, interessi e spese legali;
- condannare il ricorrente a rimborsare le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal resistente;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Carnuccio quale antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: (Omissis) – per il convenuto -
Piaccia all' On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare: accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano;
- in via principale, nel merito: respingere ogni e qualsiasi domanda a qualunque titolo proposta nei confronti di Controparte_2
in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto ed indimostrata per i motivi dedotti in
[...] narrativa;
- in subordine: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'Arch. nei CP_1 confronti di previo rigetto delle domande svolte nei confronti dello stesso Arch. Controparte_2 in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità di CP_1 quest'ultimo nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio;
- in estremo subordine: accertata la percentuale di responsabilità eventualmente imputabile all'assicurato Arch. respingere la domanda di manleva con riferimento alla quota di CP_1 responsabilità a carico di questi eccedente il massimale di polizza, tenendo conto delle Condizioni Generali di Assicurazione e, quindi, detraendo la franchigia:; il tutto con compensazione delle spese di lite;
- in via istruttoria: respingere le istanze istruttorie di parte attrice perché inammissibili per i motivi dedotti in narrativa. – per il terzo chiamato –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. e hanno Parte_2 Parte_1 introdotto il presente giudizio nei confronti dell'arch. esponendo che: CP_1
- in data 21 maggio 2022 le ricorrenti stipularono contratto di appalto con la società Controparte_3
[... avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia per la realizzazione del corpo scale in ampliamento e sopraelevazione del sottotetto abitabile di un edificio a due piani fuori terra più interrato sito in Induno
Olona via Porro n. 6, meglio identificato al foglio di mappa n. 14 mappale 4220 sub. 502, 503 e 504, nel quale le parti davano atto che le opere avrebbero fruito degli incentivi fiscali elencati nella pagina 2 di 11 premessa quali ad esempio il cosiddetto super bonus 110%;
- con separato incarico, le ricorrenti nominarono l'arch. direttore dei lavori e progettista CP_1 dell'opera;
- dopo la rimozione del tetto, i lavori si erano interrotti, lasciando l'immobile per mesi privo di copertura ed esposto ad infiltrazioni che ne hanno danneggiato la struttura, oltre a rendere i locali umidi ed insalubri;
- si era anche constatato che il ponteggio non era conforme a legge e quindi inutilizzabile da terzi anche al fine di porre una copertura provvisoria idonea;
- in data 19 gennaio 2023 le ricorrenti hanno promosso avanti l'intestato tribunale ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 696 cpc nei confronti della ditta appaltatrice e nei confronti del direttore dei lavori, definito mediante conferimento al CT ing. dell'incarico di accertare Per_1 l'entità dei lavori svolti presso l'immobile oggetto di causa, riferendo, in particolare, a) se lo stesso risulti privo di tetto o di opera provvisionale e/o temporanea;
b) l'immobile sia gravato da difetti ed, in particolare, se lo stesso risulti danneggiato a causa di infiltrazioni;
c) in caso di sussistenza di danni, le relative cause (anche con indicazione temporale del sorgere delle stesse), indicando a quanto ammonti il costo per l'eliminazione dei medesimi e per il rifacimento a regola d'arte; d) il ponteggio risulta a regola d'arte ed è utilizzabile in sicurezza e le conseguenze derivanti da un'eventuale irregolarità, in particolar modo in relazione ai benefici fiscali indicati nel contratto di appalto;
e) presso il comune di Induno Olona sono stati depositati ed eventualmente in che data, la denunzia dei lavori con strutture in cemento armato e metalliche ai sensi degli artt. da 64 a 76 del dpr 380/2001;
- l'elaborato peritale del CT concludeva rilevando che: l'immobile oggetto di causa era privo dell'originario tetto in legno, nonché di un'idonea e provvisoria copertura atta ad impedire totalmente infiltrazioni di acqua alla struttura dell'immobile ed ai piani sottostanti;
i locali presentavano evidenti e significative infiltrazioni sia sulle strutture orizzontali sia su quelle verticali con presenza al piano primo di muffe e percolamenti nei diversi locali divenuti insalubri;
le cause delle infiltrazioni sono state rinvenute nella posa non a regola d'arte della guaina impermeabilizzante e del telo plastificato con un costo per porre rimedio al danno valutato in 43126,40 oltre iva;
il ponteggio installato non è posato a regola d'arte e secondo le disposizioni di legge e non può essere utilizzato in sicurezza ed i benefici fiscali non sono fruibili dalle committenti non essendo state effettuate entro il 30/9/2022 almeno il 30% delle opere;
solo in data 30/9/2022 con atto a protocollo 12524 è stata presentata la documentazione presso il comune competente inerente le opere di cemento armato;
- al termine del procedimento era introdotta dalle ricorrenti procedura volontaria di mediazione a cui aderiva l'arch. che però si concludeva con esito negativo come da verbale del 7/5/2024; CP_1
- il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice, verso la quale nel frattempo si era aperta la procedura di liquidazione giudiziale, rispondono in solido ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. nel caso in cui si riscontrino gravi danni a seguito dell'esecuzione di lavori su un edificio;
- il danno era quantificato in complessivi € 527439,04: € 50.000,00 per lavori non eseguiti o eseguiti non a regola d'arte (doc. 3 in atti); € 43.126,40 oltre iva al 10% per € 4312,64 per un totale di € 47.439,04 portati nella ctu agli atti;
Mancata realizzazione (punto D della CT) dei benefici fiscali identificati all'art 5 del contratto di appalto nell'importo di € 380.000,00 inclusa iva;
oltre ad € 50.000,00 inclusa iva relativi allo sconto fattura al 50%.
Costituendosi in giudizio l'arch. ha eccepito in via preliminare l'incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale di Varese in favore del Tribunale di Milano stante la relativa clausola di competenza esclusiva prevista nel contratto di appalto;
ha chiesto di estendere il contraddittorio alla pagina 3 di 11 società appaltatrice ritenuta litisconsorte necessaria in considerazione della natura solidaristica della responsabilità invocata dal ricorrente;
ha chiesto di autorizzare la chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale;
nel merito ha chiesto il rigetto delle domande proposte dal ricorrente nei propri confronti ritenendole totalmente infondate.
Rigettata l'istanza di chiamata in giudizio della società appaltatrice, non ravvisando i presupposti di un litisconsorzio necessario e constata l'assenza di specifiche domande, quali di manleva o di regresso, proposte nei confronti della stessa appaltatrice, è stata concessa la chiamata in causa della società assicuratrice la quale si è costituita aderendo all'eccezione preliminare di Controparte_2 incompetenza e chiedendo il rigetto della domanda principale ed in subordine di limitare la domanda di garanzia secondo massimale e condizioni di polizza.
Ritenuto che la casa di si presentasse istruita mediante la documentazione agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies co. III
c.p.c.
* * *
I. La competenza territoriale
In sede di prima udienza ti trattazione, in risposta all'eccezione di incompetenza formulata dalla parte resistente, i ricorrenti hanno rilevato che nel rapporto contrattuale di e Parte_3 Parte_2 stipulavano in qualità di consumatori mentre l'arch. in qualità di professionista, quale CP_1 architetto incaricato della direzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di residenza di proprietà delle ricorrenti, con conseguente nullità della clausola contrattuale che stabiliva la competenza esclusiva del tribunale di Milano in deroga a quella del foro di residenza o domicilio del consumatore prevista ex artt. 33 e 34 del codice dei consumatori, che nel caso di specie va individuato nel tribunale di Varese competente in base alla residenza delle ricorrenti situata in Induno Olona.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l'onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto per il quale, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale (come nella specie, riguardante un contratto di appalto privato di lavori per ristrutturazione di immobile), trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo). In presenza di tale allegazione, è il professionista, che intenda escludere l'applicazione della anzidetta disciplina di tutela, ad essere onerato della prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u) d.lgs. n. 206/2005,
è stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.lgs., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un
"significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. citato, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (Corte di Cass., ord. n. 6802 del 20/03/2010)
Le allegazioni dei ricorrenti sono condivisibili e conformi alla richiamata giurisprudenza. In effetti, la clausola prevista dall'art. 16 del contratto di conferimento dell'incarico professionale avente ad oggetto pagina 4 di 11 la progettazione e la direzione dei lavori della ristrutturazione dell'edificio situato in Induno Olona via Porro 6, prevedeva la competenza esclusiva del tribunale di Milano per tutte le questioni che dovessero sorgere in relazione all'esecuzione del contratto. Come detto, in base all'art. 33 comma II lett. u) codice del consumo, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la presunzione di vessatorietà è vinta dalla prova, il cui onere è a carico del professionista, che la clausola specifica è stata oggetto di trattativa individuale (art. 34 codice del consumo). Nel caso in esame nessuna prova di tal genere è stata offerta dal professionista.
Sul punto va rilevato altresì che in calce al contratto di conferimento dell'incarico professionale, le parti hanno rinnovato la sottoscrizione soltanto in riferimento agli artt. 3-9-10-11 del contratto stesso senza menzionare l'art. 16; la clausola finale dà genericamente atto che “il presente contratto è frutto di negoziazione” il che evidentemente non soddisfa il requisito della specificità della trattativa individuale richiesto dall'art. 34, ora richiamato.
La clausola derogatoria della competenza territoriale prevista a favore del consumatore deve pertanto ritenersi nulla e quindi inefficace.
II. I profili di inadempimento attribuibili al convenuto
Secondo le ricorrenti sussiste la responsabilità del professionista convenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c., solidale con quella dell'impresa appaltatrice, evidenziando i seguenti profili di responsabilità, sulla base delle risultanze della CT depositata all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo che si era svolto tra le parti:
- l'immobile oggetto di causa era privo dell'originario tetto in legno, nonché di un'idonea e provvisoria copertura atta ad impedire totalmente infiltrazioni di acqua alla struttura dell'immobile ed ai piani sottostanti;
- i locali presentavano evidenti e significative infiltrazioni sia sulle strutture orizzontali sia su quelle verticali con presenza al piano primo di muffe e percolamenti nei diversi locali divenuti insalubri;
- le cause delle infiltrazioni sono state rinvenute nella posa non a regola d'arte della guaina impermeabilizzante e del telo plastificato;
- il ponteggio installato non è posato a regola d'arte e secondo le disposizioni di legge e non può essere utilizzato in sicurezza ed i benefici fiscali non sono fruibili dalle committenti non essendo state effettuate antro il 30/9/2023 almeno il 30% delle opere;
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento di un danno complessivo di € 527439,04, quantificato come segue:
- pagamento di € 50000,00 per lavori non eseguiti o eseguiti non a regola d'arte (doc. 3 in atti);
- € 43126,40 oltre iva al 10% per € 4312,64 per un totale di € 47439,04 indicati nella CT agli atti quali costi per porre rimedio ai vizi e difformità riscontrati;
- mancata realizzazione (punto D della CT) dei benefici fiscali identificati all'art 5 del contratto di appalto nell'importo di € 380000,00 inclusa iva;
oltre ad € 50000,00 inclusa iva relativi allo sconto fattura al 50%.
Il principale addebito mosso al professionista incaricato della direzione dei lavori va individuato in relazione alla posa di una copertura provvisoria rivelatasi inidonea a preservare le strutture murarie pagina 5 di 11 dell'immobile di proprietà dei ricorrenti.
Il CT ing. , nominato nel procedimento di ATP n. 175/23, ha infatti esposto nella propria Per_1 relazione di aver constatato che i locali delle unità immobiliari di proprietà delle ricorrenti presentavano evidenti e significative infiltrazioni sia sulle strutture orizzontali sia su quelle verticali (“Le murature dei locali si presentavano bagnate ed imbevute d'acqua, così come le solette orizzontali”), come dimostrato dalla presenza di “muffe e percolamenti d'acqua nei diversi locali, tanto da rendere gli stessi insalubri”.
Quanto alle cause delle predette infiltrazioni, il CT ha esposto che: “In considerazione del sistema di copertura provvisorio adottato, le cause delle infiltrazioni ai locali sottostanti sono ascrivibili alla mancata posa a regola d'arte della guaina impermeabilizzante nonché del telo plastificato”.
In effetti, come è stato rilevato dai ricorrenti, la società appaltatrice (vedasi Controparte_3 contratto di appalto sub. doc. 1) dopo aver assunto l'incarico di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'edificio sito in Induno Olona via Porro n. 6 non ha portato a termine i lavori lasciando il cantiere sostanzialmente in corso d'opera.
La documentazione agli atti attesta che con comunicazione a mezzo pec del 7.11.2022 (doc.15) l'arch. contestò alla società appaltatrice , con comunicazione inviata anche CP_1 Controparte_3 alle committenti, che i lavori di ristrutturazione, sopralzo del sottotetto abitabile e realizzazione del nuovo vano scale dell'immobile di Via Porro erano rimasti ingiustificatamente bloccati, lasciando il fabbricato in condizioni di abbandono ormai dal precedente mese di settembre dello stesso anno;
ciò premesso il Direttore dei Lavori intimò alla società appaltatrice di realizzare entro un massimo di 10 giorni una copertura temporanea integrale del fabbricato con tettoia in metallo onde evitare ulteriori infiltrazioni d'acqua e a concludere nel termine di 40 giorni le opere di innalzamento del sottotetto abitabile completo di copertura dell'edificio.
Con lettera del 15.12.2022, che seguiva ad un ulteriore scambio di comunicazioni intercorso tra gli avvocati delle parti, l'avv. Laganà per conto di rispose alla diffida ad adempiere Controparte_3 dichiarando che la società era stata “costretta ad interrompere i lavori a causa di eventi sopravvenuti che hanno interessato l'assetto societario…Tuttavia per impedire che pioggia e neve potessero compromettere la struttura si è deciso di mettere in protezione lo stabile con l'apposizione di uno strato di guaina bituminosa saldata a caldo e la realizzazione di una copertura provvisoria in legno e teloni”
Proprio tale opera provvisoria si dimostrò inidonea, come esposto dal CT ing. , a proteggere il Per_1 fabbricato dalle infiltrazioni riscontrate, tanto da rendere insalubri gli stessi comparti abitativi interessati da tali fenomeni di assorbimento.
Indubbiamente l'abbandono del cantiere da parte della società appaltatrice costituì un grave inadempimento, essendo del tutto ingiustificato, come risulta dalla lettera inviata dalla società, la quale in sostanza sembrava ammettere di non essere in grado di portare a termine i lavori, dichiarandosi al più disponibile a realizzare un manto di copertura provvisorio per non lasciare il fabbricato, da cui era stato già rimosso il tetto, ulteriormente esposto alle intemperie e all'umidità.
La responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c., stante l'entità dei vizi riscontrati alle strutture murarie dell'immobile, è stata correttamente invocata dagli attori, considerando che tale norma è applicabile anche ai contratti di appalto di ristrutturazione di immobili e non solo si costruzione (vedasi Corte di
Cassazione sez. un. sent. n. 775 del 27.3.2017, secondo la quale in tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla pagina 6 di 11 normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo).
In relazione alla responsabilità del direttore dei lavori, inoltre, la Corte di Cassazione (ord. n. 22575 del
2022) ha recentemente ribadito, richiamandosi ad alcuni precedenti, i seguenti principi: “qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse" (Cass. 18521/2016); il vincolo di responsabilità solidale ha fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c. (Cass. 18289/2020), a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, essendo sia l'appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato (Cass. 8016/2012); le attività dell'appaltatore come quella del direttore dei lavori - pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura - possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati (Cass. 4900/1993).
Ciò premesso, il CT ha evidenziato che l'opera di copertura realizzata dalla società Controparte_3 si è dimostrata inadatta al suo scopo, non essendo stata in grado di impedire l'assorbimento di
[...] grossi quantitativi di umidità da parte delle strutture murarie e di questo ha responsabilità la ditta esecutrice, che per l'appunto ha realizzato un'opera scadente, e in via solidale il direttore dei lavori che non ha adeguatamente supervisionato la realizzazione di quest'opera provvisoria nonostante che, stante il fermo dei lavori, essa costituisse una cautela indispensabile per proteggere il fabbricato sino a quando i lavori di ampliamento e rifacimento non avessero ripreso mediante apposito incarico ad altra impresa dotata delle risorse necessarie.
Il compito del direttore dei lavori non poteva infatti limitarsi alla mera intimazione del 7.11.2022, ma avrebbe richiesto la sua presenza al momento dell'esecuzione del manto di copertura provvisorio, onde verificare l'esistenza dei danni, la corrispondenza della struttura provvisoria a quella raccomandata o comunque l'idoneità della struttura a proteggere l'edificio e supervisionare la corretta posa ed esecuzione della stessa, segnalando prontamente ai committenti qualsiasi irregolarità riscontrata non solo in ordine a conformità alle scelte progettuali ma anche alle regole della buona tecnica.
Del resto con lettera inoltrata via pec, tramite il proprio legale, in data 7.12.2022 e successivamente in data 23.11.2022 e contestarono al direttore dei lavori il mancato adempimento Pt_1 Parte_2 dell'obbligo di vigilanza, di adozione degli accorgimenti tecnici e di segnalazione alla committenza di eventuali difetti e inadeguatezze riscontrate (doc. 6), rilevando in sostanza la mancanza di quest'ultimo presso il cantiere onde verificare la corretta posa della struttura rimasta affidata solamente all'impresa appaltatrice che ha poi di fatto cessato di proseguire con i lavori.
Sostengono inoltre le ricorrenti che l'arch. avrebbe dovuto presentare unitamente alla domanda CP_1 di inizio lavori depositata in data 17/6/2022 al protocollo 7989 anche la denuncia dei lavori con strutture in cemento armato e che tale omissione aveva causato dal 11/7/2022 la sospensione dei lavori quando il tetto era già smantellato e nessuna nuova copertura era stata posta (cfr doc. 4). Non si ravvisa però in tale condotta un inadempimento del convenuto che possa costituire il presupposto causale dei danni allegati nella domanda.
In primo luogo, il contratto di conferimento dell'incarico professionale (doc. 1 del convenuto) escludeva dai compiti demandati all'arch. quello dei calcoli dei cementi armati e delle strutture in CP_1 generale. Va rilevato semmai che, non appena ricevuta la comunicazione da parte dell'ufficio tecnico pagina 7 di 11 comunale in data 11.7.2022, l'arch. informò l'impresa appaltatrice della necessità di integrare la CP_1 documentazione relativa alle strutture cementizie. Ottenuti in data 2.9.2022 i file con i dati strutturali, l'arch. informò le committenti della necessità di acquisire apposita procura per procedere al CP_1 deposito telematico della modulistica necessaria (docc. 8, 13 e 18). Dopo di che, come verificato dal CT all'esito di un accesso agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Induno Olona, in data 30.09.2022, con numero di protocollo 12524 era stata depositata la relativa istanza di certificazione alla sopraelevazione, dalla quale si evince la presenza di tutta la documentazione inerente il DPR 380/2001 riguardante le strutture in cemento armato e le costruzioni in zona sismica.
Secondariamente, gli ammaloramenti strutturali sono diretta conseguenza non tanto del ritardo nel deposito della documentazione relativa alle strutture cementizie, quanto dell'interruzione ingiustificata dei lavori da parte della società appaltatrice e della inadeguata struttura lasciata a protezione del fabbricato.
III. Le conseguenze risarcibili
Circoscritti i profili di responsabilità del convenuto, si deve rilevare che non tutte le conseguenze dannose che le ricorrenti hanno lamentato possono essere ricondotte causalmente al non corretto adempimento del contratto di prestazione d'opera professionale da parte del direttore dei lavori;
occorre quindi enucleare, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento, solo quei pregiudizi che possono ritenersi una conseguenza immediata e diretta di tale inadempimento.
La cifra di € 50000 costituisce un acconto pagato dalle committenti all'impresa edile Controparte_4
(doc. 3 parte attrice) e pertanto non può essere chiesta la relativa restituzione al direttore dei lavori, in quanto non è una conseguenza della sua attività ma potrà essere domandata nei confronti dell'impresa appaltatrice solo a seguito di una eventuale domanda di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Delle opere che il CT ha indicato essere necessarie per porre rimedio ai vizi riscontrati sull'immobile, sono riconducibili al non corretto adempimento del direttore dei lavori solamente quelle che si sostanziano nei costi preventivati in € 11319 per l'eliminazione dei vizi occorsi alle pareti, evitabili se fosse stata apposta una struttura di copertura idonea allo scopo (punto A: raschiatura delle parti in distacco e seguente stuccatura;
trattamento specifico a base di additivi ossidanti secondo per rimozione di muffe;
trattamento isolante antimacchia;
pittura traspirante idrorepellente), e i costi preventivati in €
3208 per la rimozione dell'opera provvisoria inadeguata (punto B lavori al piano sottotetto).
Non possono essere ricondotti quale conseguenza immediata e diretta della mancata attività di vigilanza e verifica da parte del direttore dei lavori i costi preventivati in € 14473 per lo smontaggio del ponteggio esistente e nolo di ponteggi di facciata e telai prefabbricati (punto D) né i costi (stimati dal CT in € 6000 al punto C) necessari per il rifacimento di una idonea struttura provvisoria.
Il rifacimento dei ponteggi e la realizzazione di tale struttura di copertura sono infatti delle conseguenze pregiudizievoli che derivano unicamente dalla condotta inadempiente dell'impresa appaltatrice consistita nell'unilaterale abbandono del cantiere, condotta rispetto alla quale l'adempimento o meno degli obblighi di vigilanza e controllo che spettano al direttore dei lavori avrebbe potuto ben poco. Stante l'abbandono del cantiere alle intemperie e l'inadeguatezza dell'opera di copertura, comunque i proprietari dell'immobile dovranno affrontare i costi per il rifacimento dei ponteggi e per la realizzazione della copertura, mediante una struttura idonea provvisoria o direttamente mediante il completamento dei lavori di ristrutturazione.
Non è chiaro, inoltre, perché i costi per il rifacimento dei ponteggi debbano essere ricondotti alla responsabilità del direttore dei lavori. Sul punto, infatti, il ricorso è molto generico, limitandosi ad pagina 8 di 11 asserire che tutti i costi rilevati dal CT per poter riavviare e completare il cantiere siano addebitabili alla responsabilità del direttore dei lavori;
tuttavia, il contratto di conferimento dell'incarico della direzione dei lavori escludeva dai compiti di quest'ultimo la redazione del piano della sicurezza e il coordinamento dei lavori che infatti erano compito del geom. quale coordinatore per Controparte_5 la sicurezza (doc. 5). Inoltre, il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi (PIMUS) in base all'art. 136 del d.lgs. 81/2008 deve essere redatto dal datore di lavoro, tramite persona competente, e pertanto la conformità dei ponteggi, per come rilevata dal CT, in mancanza di specifico incarico non era un compito del direttore dei lavori.
Quanto all'ulteriore danno da lucro cessante, le ricorrenti lamentano la mancata realizzazione (punto d della CT) dei benefici fiscali identificati all'art 5 del contratto di appalto nell'importo di € 380000,00 inclusa iva;
oltre ad € 50000,00 inclusa iva relativi allo sconto fattura al 50%.
Tale domanda non appare fondata. Occorre rilevare infatti che in materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la giurisprudenza di merito (Trib. Pavia 17.3.2025, Trib. Padova, sent. n. 2266/2023; Trib. Perugia sent. n. 1478/2024; Trib. Venezia n. 706/2024; Trib.
Varese, sent. n. 1065/2024; Trib. Padova, sent. n. 1192/2024; Trib. Lodi, sent. n. 59/2025) ha ribadito che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico un danno patrimoniale del committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell'appaltatore.
Il committente è onerato di provare non solo l'osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale perduto in conseguenza dell'altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere (o conservare) il risparmio di spesa finale, sottoforma di agevolazione fiscale, in quanto ormai definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale.
A tal fine si richiede, ad esempio, la prova dell'impossibilità per il committente di reperire, in tempo utile allo scopo, altra impresa cui affidare l'esecuzione dei lavori originariamente appaltati al debitore inadempiente, ovvero la prova che, pur avendo affidato ad altra impresa l'esecuzione dei lavori, il committente abbia effettivamente sostenuto o dovrà certamente sostenere (essendosi assunto la relativa obbligazione), per la medesima opera, spese a titolo di corrispettivo in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto se, concorrendo l'agevolazione fiscale mediante cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, il primo appaltatore avesse puntualmente adempiuto l'obbligazione assunta.
Tale onere della prova non può dirsi soddisfatto nel caso in esame.
Sostengono i ricorrenti che il progettista e direttore dei lavori avrebbe dovuto presentare con la domanda di inizio lavori depositata in data 17/6/2022 al protocollo 7989 (cfr doc. 4) anche la denuncia dei lavori con strutture in cemento armato e che tale omissione aveva causato dal 11/7/2022 la sospensione dei lavori quando il tetto era già smantellato e nessuna nuova copertura era stata posta;
tale ritardo nel deposito della documentazione avrebbe impedito di realizzare entro la data del 30 settembre
2022 almeno il 30% delle opere, requisito indispensabile per accedere al beneficio del bonus 110.
Come verificato dal CT all'esito di un accesso agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di
Induno Olona, in data 30.09.2022, con numero di protocollo 12524 era stata depositata la relativa istanza di certificazione alla sopraelevazione, dalla quale si evince la presenza di tutta la documentazione inerente il DPR 380/2001 riguardante le strutture in cemento armato e le costruzioni in zona sismica.
pagina 9 di 11 Tuttavia, il CT, accogliendo le osservazioni del consulente di parte resistente, ha modificato le proprie conclusioni ritenendo che in effetti al momento della redazione della perizia (novembre 2023)
“in linea teorica le odierne ricorrenti nel prosieguo delle opere di ristrutturazione del loro immobile, potrebbero ancora avvalersi dei benefici fiscali indicati nel contratto di appalto stipulato dalle parti in data 21 maggio 2022. V'è da considerare, tuttavia, che le sigg.re per poter ancora usufruire di Pt_1 tale beneficio, dovranno completare le opere entro il 31 dicembre 2023”; il che evidentemente smentisce il nesso di causalità giuridica affermato dalle ricorrenti nella propria domanda.
L'art. 119 comma 8 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che gli interventi eseguiti su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) (dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
Viceversa, tale condizione non è prevista per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) (condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche) per i quali la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Il caso delle ricorrenti, come rilevato dal CT, evidentemente rientrava in tale ultima ipotesi, trattandosi di due unità abitative autonome e differentemente accatastate (scrive infatti il CT: “dalla documentazione raccolta e che qui si allega per opportuna conoscenza, si evince che la pratica sia stata presentata in favore di due subalterni distinti intestati alle sigg.re e ”). Parte_1 Pt_2
D'altro canto, si deve escludere che l'interruzione dei lavori e il conseguente prolungamento dello stallo di cantiere, nonostante le lettere di diffida alla società appaltatrice, possa essere connesso alla responsabilità dell'arch. il reperimento dell'impresa appaltatrice era infatti avvenuto ad CP_1 iniziativa delle sole ricorrenti così come, una volta constatato l'inadempimento definitivo, era onere esclusivo delle ricorrenti quello di risolvere il contratto di appalto stipulato con e Controparte_3 conferire i lavori ad un'altra impresa.
Quanto, infine, all'asserita perdita del beneficio costituito dallo sconto in fattura pari al 50%, di cui all'art. 5 del contratto di appalto, trattasi di domanda generica per la quale non è stato allegato alcun nesso di derivazione causale con la condotta dell'arch. in qualità di incaricato della progettazione CP_1
e della direzione dei lavori.
Sulla base delle esposte motivazioni il pregiudizio subito dalle ricorrenti, quale conseguenza diretta del non corretto adempimento da parte del direttore dei lavori del proprio obbligo di vigilanza e controllo sulle opere svolte nel cantiere, deve ritenersi pari ai costi stimati per l'eliminazione degli ammaloramenti strutturali occorsi per l'inadeguatezza dell'opera di copertura provvisoria e per l'eliminazione della struttura stessa, per un totale di € 14527,20, cui si aggiunge una quota del 10% per direzione lavori e coordinamento sicurezza e IVA al 10%. Il tutto per complessivi € 17432,64.
Tale somma deve essere devalutata dalla data della sua liquidazione al momento dell'inadempimento, che può stabilirsi al gennaio 2023 (periodo nel quale era stata completata l'opera di copertura foriera del danno riconosciuto) e sull'importo risultante da detta devalutazione (€ 17380,50) vanno calcolati interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata sino alla sentenza. Sulla somma così determinata, comprensiva di rivalutazione e interessi (€ 19281,50), saranno calcolati gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
IV. La garanzia assicurativa pagina 10 di 11 In forza del contratto di assicurazione per la responsabilità professionale stipulato con Controparte_2 (n. polizza 80100761849), quest'ultima dovrà tenere indenne l'arch. da quanto
[...] CP_1 dovuto in forza della presente sentenza a titolo di risarcimento e di rimborso delle spese di lite, dedotta la franchigia di € 2500 che rimane a carico dell'assicurato.
V. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori vicino ai minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio, in considerazione dell'entità dell'istruttoria e del rito semplificato di trattazione, con valore della causa determinato sulla base del decisum. Le spese legali sono compensate quanto al rapporto processuale tra assicuratore terzo chiamato e assicurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta dalle ricorrenti e Parte_1 Pt_2
condanna il convenuto arch. a pagare alle ricorrenti, in solido tra loro, la
[...] CP_1 somma di € 19281,50 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
2) condanna altresì il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in € 2700,00 per onorari, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali;
3) condanna la società a tenere indenne l'arch. dagli esborsi Controparte_2 CP_1 cui l'assicurato è tenuto nei confronti delle attrici a titolo di risarcimento e spese di lite, in forza dei capi 1) e 2) del dispositivo della sentenza, dedotta la franchigia pari ad € 2500;
4) compensa le spese legali tra il convenuto e la società assicuratrice chiamata in giudizio.
Varese, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
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