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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/12/2024, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consi- glio in persona dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari conten- ziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 630, avente per og- getto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato il Parte_1 C.F._1
21.5.1979 a Crotone, elettivamente domiciliato in Crotone, alla Via
Manna n. 14, presso lo studio dell'avv. Benedetta Foresta (cod. fisc.
, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Fore- C.F._2
sta (cod. fisc. – pec: C.F._3 [...]
, che lo rappresenta e di- Email_1
fende in virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
E
(cod. fisc. ), nata a [...]- Controparte_1 C.F._4
1 tone il 16.5.1983, elettivamente domiciliata in Cutro, alla via Peru- gia n. 1, presso lo studio dell'avv. Gianfranco S. D'Ettoris (cod. fisc. – pec: C.F._5 Email_2
i t), che la rappresenta e di-
[...] Email_3 Email_4
fende unitamente all'avv. Michele Spagnuolo (cod. fisc.
- pec: C.F._6 Ema_5
ecavvocati.it), per procura in calce alla com-
[...] Email_6
parsa di costituzione;
– resistente –
P.M. presso il Tribunale di Crotone
- intervenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso depositato il 28.4.2023 , premesso: Parte_1
• Che con sentenza n. 1031/2021, passata in giudicato il
16.6.2022, il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cutro il
24.8.2010 da e dispo- Parte_1 Controparte_1
nendo l'assegnazione della casa familiare, sita in Cutro, alla via Cipro, n. 3, alla disponendo l'affido condivi- CP_1 so della figlia minore ad entrambi i genitor i con collocamento prevalente materno, e ponendo a suo carico l'obbligo di cor- rispondere l'assegno di mantenimento per la figlia;
Per_1
• Che tale sentenza riproponeva la medesima regolamentazione concordata tra le parti in sede di separazione consensual e;
• Che la figlia , nata il [...], aveva manifestato Per_1
una particolare propensione verso il padre, tanto che la stes- sa chiedeva continuamente ed espressamente di essere collo- cata presso il papà;
2 • Che i motivi di tale manifestazione risiedevano nell a possibi- lità di svolgere attività più stimolanti quando è con Per_1 il padre, nel consumo di pasti più regolari e non precotti, nel poter essere accompagnata alle attività, cosa che la madre non faceva, nel bisogno di sentirsi meno sola, cosa che avve- niva nel tempo trascorso con la madre, che non aveva dialogo con la figlia ed era sempre stanca, al ritorno dal lavoro;
• Che la madre non le acquistava beni necessari come vestiti e accessori, adducendo di non avere le possibilità economiche di farlo;
• Che si sentiva a disagio alla presenza del nuovo Per_1
compagno della madre, mentre con la nuova compagna del padre, di professione insegnante, la ragazza aveva sviluppato un rapporto di reciproca fiducia, che le consentiva di aprirsi;
ciò premesso, allegando un rilevante corredo documentale, chiede- va a questo Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
Disporre, a modifica delle condizioni già stabilite nella senten- za di divorzio, l'affido condiviso invertito di Persona_2
[...
, con collocamento prevalente paterno, oltre che l'assegnazione a sé della casa familiare e la revoca dell'assegno di mantenimento che egli versa per la minore, con riconosci- mento dell'obbligo di suddivisione al 50% delle spese straordi- narie contratte nell'interesse della minore.
II. si costituiva con propria comparsa, dedu- Controparte_1 cendo:
- che il aveva già chiesto il collocamento prevale nte Pt_1 della figlia nel 2019 e tale richiesta era stata rigetta- Per_1
ta dal Tribunale, con provvedimento confermato dalla Corte
d'Appello di Catanzaro;
che il aveva violato le con- Pt_1 dizioni di separazione concordate tra i coniugi, in quanto –
3 dopo che ella aveva lasciato il lavoro in Lombardia per stare con la figlia nella casa coniugale – egli aveva forzato la serra- tura e modificato lo stato dei luoghi, creandosi una stanza nel garage della casa familiare dove stava con la minore nei tem- pi di permanenza della stessa presso di sé e aveva lasciato definitivamente la casa familiare solo quando era intervenuta sentenza del Tribunale di Crotone;
- che il comunque non rispettava le previsioni in me- Pt_1 rito alla permanenza della minore con entrambi i geni tori, prelevandola tutti i pomeriggi alle 18 senza assicurarsi che avesse finito i compiti e costringendo la madre a se- Per_1
guire la figlia per finire i compiti in serata al rientro a casa;
- che il aveva comprato un telefono cellulare alla fi- Pt_1 glia quando era molto piccola e si metteva d'accordo diretta- mente con lei nonostante la sua età, senza neanche avvisare la madre, oltre a cambiare ogni tre giorni la password comu- nicandola alla sola , il che rendeva impossibile alla Per_1
madre di controllare il telefono della bambina;
- che tutti gli atteggiamenti del erano orientati al con- Pt_1
trollo ed erano volti a limitare gli spazi di libertà della madre e della figlia;
- che il padre non aveva mai pagato le spese straordinarie;
- che ella si occupava della figlia, svolgendo il ruolo di madre lavoratrice, e si avvaleva inoltre dell'ausilio dei suoi genitori, mentre probabilmente manifestava la volontà di es- Per_1
sere collocata presso il padre più che altro in quanto con il padre non doveva rispettare rego le e trascorreva il tempo li- bero.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
III. Sentite le parti, svolta la prova orale e sentita la minore,
4 all'udienza del 29.10.2024 i difensori precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IV. La presente domanda è volta, in sostanza, ad ottenere da parte del ricorrente la modifica delle condizioni di divorzio;
il ricorrente chiede, infatti, che la figlia minore sia collocata presso di Per_1
sé prevalentemente, nella casa familiare, della quale chiede l'assegnazione (previa revoca dell'assegnazione già fatta dal Tri- bunale di Crotone in favore della madre della minore); conseguen- temente, chiede la revoca del contributo di mantenimento che egli versa per la minore e che i genitori suddividano al 50% le spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia.
Dal canto suo, la resistente chiede il rigetto della domanda di con- troparte, in quanto il padre con i suoi comportamenti indurrebbe la figlia a preferire la sua compagnia poi ché non le impartirebbe re- gole ma trascorrerebbe con lei solo momenti di svago;
per l'assegnazione della casa familiare, racconta degli episodi pregres- si nei quali il aveva forzato la serratura e si era indebita- Pt_1
mente appropriato del garage della casa fam iliare, ivi installandosi sino all'ordine del Tribunale di lasciare il locale.
Innanzitutto, è opportuno ricordare che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione e di divorzio è subordinata alla condizi one del sopravvenire di fat- ti nuovi rispetto alle circostanze valutate al momento della loro emissione.
Infatti la legge attribuisce al procedimento di revisione delle con- dizioni di divorzio disciplinato dall'art. 710 c.p.c., applicabile an- che alla modifica delle condizioni di separazione sulla base della
5 previsione dell'art. 156 u.c. c.c., l'accertamento della esistenza dei
“giustificati motivi” che autorizzano la modificazione delle condi- zioni della separazione, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, mo- dificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati (Cass. n.
11488/2008). Trattasi di procedimento con natura non di revisio prioris instantiae e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di merito, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazio ne concretamente incida sulle loro condizioni (patrimoniali e personali), determinandone uno squili- brio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e di divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mu- tamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (C.App. Ro- ma, n. 600/2003).
Nella fattispecie in esame, in ragione dell'istruttoria compiuta e dell'esito dell'ascolto della minore deve rilevarsi che in Per_3 effetti si sono verificate nuove circostanze che impongono la modi- fica, sia pur parziale, delle condizioni di divorzio.
La figlia , nata nel 2011 (pertanto, tredicenne), collocata Per_1
prevalentemente presso la madre nella casa coniugale, passa co- munque tempo adeguato con il padre, che vede tutti i pomeriggi per circa due ore e nei weekend alternati. La stessa, sentita perso-
6 nalmente dal G.D., ha dichiarato di stare con il padre due ore al giorno e il sabato e ogni due weekend, sia sabato che domenica con il pernottamento presso di lui.
Ha anche dichiarato che quando la mamma fa dei viaggi con il compagno lei sta dal papà, dove si ferma anche fuori dai tempi previsti.
Ha manifestato alcune difficoltà nel rapporto con la madre, che percepisce un po' distante dal punto di vista emotivo, mentre dice di sentire molto vicino il padre. Deve tuttavia rilevarsi sul punto che – anche dalla lettura dei messaggi di whatsapp esibiti dal Rug- gieri – evidentemente trova nel padre un alleat o nei suoi Per_1
momenti di difficoltà, che vive anche con la madre, e con la quale non riesce ad instaurare ancora un rapporto confidenziale. La per- cepisce come il genitore “regolatore”, con il quale si scontra, men- tre percepisce il papà come genitore “amico”, con il quale confidar- si, come se fosse un compagno di giochi.
Questa situazione, sorta probabilmente fin dalla tenera età di
[...]
, quando i genitori vivevano ancora insieme, non è di per sé Per_4 patologica, ma rappresenta i ruoli che i genitori si sono dati da quando era piccolissima. Per_1
adesso sente di avere un rapporto con la mamma fatto di Per_1 piccole incomprensioni (“l'altra sera stavo guardando una serie tv che mi piace e c'erano due personaggi che si erano lasciati e io piangevo e lei mi ha rimproverata perché diceva che sono 'cazza- te'”) e di cose non dette (“io ci provo a volte a parlare con mamma,
a introdurre argomenti, cose delle mie amiche, ma lei dice che sono fesserie”) mentre sente nel padre un porto sicuro (“papà mi ascolta e tiene conto di quello che io gli chiedo”).
Tuttavia, ciò non significa che entrambi i genitori non siano perfet- tamente in grado di svolgere il loro ruolo, ossia il ruolo che libe-
7 ramente e naturalmente hanno deciso di assumere per la loro figlia;
disporre pertanto un cambio di collocamento non sarebbe corretto, potrebbe essere addirittura dannoso per l'evoluzione naturale del rapporto madre/figlia con la crescita di . Per_1
Il regime di collocamento che il Tribunale ritiene più consono alle esigenze di è quello del collocamento paritario, fermo re- Per_1
stando l'affidamento condiviso, sul quale entrambi concordano.
Il Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame possa essere di- sposto il collocamento paritario della minore presso entrambi i ge- nitori, con pari tempi di permanenza.
Entrambi i genitori sono presenti nella vita della loro figlia, in tutti i contesti, da quello scolastico a quello medico e nell'organizzazione della quotidianità.
Tale circostanza, oltre a risultare chiaramente dall'analisi degli atti e dei documenti di causa, è stata sostanzialmente confermata da tutti i testi sentiti i quali, sia pur propendendo per la posizione dell'uno o dell'altro genitore, hanno fornito elementi tranquilliz- zanti sulla gestione serena della minore da parte di entrambi i ge- nitori. Assume una peculiare rilevanza sul punto la testimonianza dei nonni materni di , i quali hanno dichiarato di essere Per_1
stati e di essere ancora un punto di riferimento per la nipotina, quando era più piccola, di prendersi cura di lei, e hanno manifesta- to dispiacere in quanto da circa un anno vedono meno e Per_1
riescono a stare di meno con lei. Disporre il collocamento prevalen- te presso il padre potrebbe mettere a ris chio la relazione con i non- ni materni, cosa che entrambi i genitori devono aver cura di pre- servare, al fine di consentire ad di proseguire il percorso Per_1
verso la crescita (assume sul punto rilevanza la circostanza che la nonna materna ha dichiarato di aver trasmesso ad la pas- Per_1 sione per l'arte e la lettura e che la stessa , all'inizio Per_1
8 dell'audizione, abbia dichiarato di amare la storia del cinema e la letteratura e di voler fare la professoressa di italiano, storia e geo- grafia).
Anche le testimonianze del nuovo compagno della mamma e della nuova compagna del papà confermano un clima di serenità e di rapporti proficui, e la stessa ha manifestato vicinanza alla Per_1
compagna del padre mentre la sua diffidenza manifestata nei con- fronti del compagno della madre è stata ben compresa da lui, il quale ha consentito ad di limitarsi a salutarlo e non è mai Per_1
stato invadente nei suoi confronti, consentendole anche di non gradire la sua presenza.
La situazione abitativa dei genitori non è di ostacolo al colloca- mento paritario nel senso che i bisogni primari di accudimento, cu- ra ed assistenza di sono pienamente soddisfatti, come an- Per_1
che confermato dalla minore, che tranquillamente trascorre del tempo con entrambi i genitori.
Si confermano, dunque, le buone capacità genitoriali delle parti.
La figlia minore ha bisogno dell'apporto e della presenza di en- trambi i genitori, i quali si prendono cura, anche per espresse di- chiarazioni dei testimoni sentiti, entrambi delle sue esigenze e si dimostrano genitori premurosi ed attenti.
Quanto ai tempi di permanenza, il Tribunale stima opportuno – proprio al fine di garantire pari tempi di permanenza di Per_1
con entrambi i genitori – che la stessa sia dal padre e dalla madre a settimane alterne, con inizio dal lunedì dopo la scuola (o dalle ore
12,00 se trattasi di lunedì festivi), alternativamente. Le festività sa- ranno trascorse da alternativamente con i genitori, che Per_1
trascorrerà il periodo 24-26 dicembre con un genitore e 30 dicem- bre-1 gennaio con l'altro e i giorni 5-6 gennaio con un genitore e i giorni di Pasqua-Pasquetta con l'altro. Il giorno del compleanno di
9 potrà essere trascorso ad anni alterni con i genitori, che Per_1
potranno tenere con sé nel giorno del loro compleanno. Per_1
Per le vacanze estive (per i mesi di luglio -agosto) vi saranno due periodi di 15 gg. per ciascun mese che saranno trascorsi alternati- vamente da con l'uno o l'altro genitore (per es. padre 1-15 Per_1 luglio;
madre 16-31 luglio, padre 1-15 agosto;
madre 16-31 agosto).
Chiaramente, e nell'ottica della collaborazione reciproca, oltre che in quella della elasticità nell'organizzazione, tenendo conto dei bi- sogni e desideri della minore, la predetta regolamentazione potrà essere liberamente modificata su accordo delle parti.
V. La statuizione sul collocamento paritario comporta la conferma dell'assegnazione alla della casa familiare. CP_1
VI. In relazione agli obblighi contributivi e di mantenimento della figlia minore, deve rilevarsi che, tenuto conto del regime di collo- camento paritario (che di per sé solo non giustifica il mantenimen- to diretto: cfr. C. App. Roma, 2.5.2022, n. 2833), e dei redditi delle parti, dev'essere disposto il mantenimento diretto della minore da parte dei genitori, senza che sia necessario disporre un assegno a carico di una delle parti ed in favore dell'altro. I genitori suddivi- deranno al 50% le spese straordinarie contratte nell'interesse delle minori, come da protocollo in uso presso il Tr ibunale di Crotone.
VII. Considerata la peculiarità della fattispecie e la mancanza di una soccombenza, ricorrono i presupposti per disporre la compen- sazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegia le, de- finitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
10 (cod. fisc. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
tone, con ricorso depositato il 28.4.2023, nei confronti di
[...]
(cod. fisc. ), nata a [...] il CP_2 C.F._4
16.5.1983 (R.G. n. 630/2023), ogni diversa e contraria istanza, ecce- zione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio vigenti tra le parti e, per l'effetto, fermo restando l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_1 genitori, modifica il regime di collocamento disponendo il col- locamento paritario di presso entrambi i genitori;
An- Per_1 gelica pertanto starà dal padre e dalla madre a settimane alter- ne, con inizio dal lunedì dopo la scuola (o dalle ore 12,00 se trattasi di lunedì festivi), alternativamente. Le festività saran- no trascorse da alternativamente con i genitori, che Per_1
trascorrerà il periodo 24-26 dicembre con un genitore e 30 di- cembre-1 gennaio con l'altro e i giorni 5-6 gennaio con un geni- tore e i giorni di Pasqua-Pasquetta con l'altro. Il giorno del compleanno di potrà essere trascorso ad anni alterni Per_1 con i genitori, e i genitori potranno tenere con sé nel Per_1
giorno del loro compleanno. Per le vacanze estive (per i mesi di luglio-agosto) vi saranno due periodi di 15 gg. per ciascun me- se che saranno trascorsi alternativamente da con l'uno Per_1
o l'altro genitore (per es. padre 1-15 luglio;
madre 16-31 luglio, padre 1-15 agosto;
madre 16-31 agosto); la predetta regolamen- tazione potrà essere liberamente modificata su accordo delle parti;
2. Conferma l'assegnazione a della casa fami- Controparte_1
liare;
3. Dispone che entrambi i genitori manterranno direttamente la minore nei tempi di rispettiva permanenza;
11 4. revoca, pertanto, l'assegno a carico del padre con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
5. dispone che i genitori suddivideranno al 50% le spese straordi- narie contratte nell'interesse della minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Crotone;
6. conferma per il resto le altre disposizioni;
7. compensa interamente le spese del procedimento .
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, in data 12.12.2024.
IL PRESIDENTE RE L. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
12
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consi- glio in persona dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari conten- ziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 630, avente per og- getto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato il Parte_1 C.F._1
21.5.1979 a Crotone, elettivamente domiciliato in Crotone, alla Via
Manna n. 14, presso lo studio dell'avv. Benedetta Foresta (cod. fisc.
, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Fore- C.F._2
sta (cod. fisc. – pec: C.F._3 [...]
, che lo rappresenta e di- Email_1
fende in virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
E
(cod. fisc. ), nata a [...]- Controparte_1 C.F._4
1 tone il 16.5.1983, elettivamente domiciliata in Cutro, alla via Peru- gia n. 1, presso lo studio dell'avv. Gianfranco S. D'Ettoris (cod. fisc. – pec: C.F._5 Email_2
i t), che la rappresenta e di-
[...] Email_3 Email_4
fende unitamente all'avv. Michele Spagnuolo (cod. fisc.
- pec: C.F._6 Ema_5
ecavvocati.it), per procura in calce alla com-
[...] Email_6
parsa di costituzione;
– resistente –
P.M. presso il Tribunale di Crotone
- intervenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso depositato il 28.4.2023 , premesso: Parte_1
• Che con sentenza n. 1031/2021, passata in giudicato il
16.6.2022, il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cutro il
24.8.2010 da e dispo- Parte_1 Controparte_1
nendo l'assegnazione della casa familiare, sita in Cutro, alla via Cipro, n. 3, alla disponendo l'affido condivi- CP_1 so della figlia minore ad entrambi i genitor i con collocamento prevalente materno, e ponendo a suo carico l'obbligo di cor- rispondere l'assegno di mantenimento per la figlia;
Per_1
• Che tale sentenza riproponeva la medesima regolamentazione concordata tra le parti in sede di separazione consensual e;
• Che la figlia , nata il [...], aveva manifestato Per_1
una particolare propensione verso il padre, tanto che la stes- sa chiedeva continuamente ed espressamente di essere collo- cata presso il papà;
2 • Che i motivi di tale manifestazione risiedevano nell a possibi- lità di svolgere attività più stimolanti quando è con Per_1 il padre, nel consumo di pasti più regolari e non precotti, nel poter essere accompagnata alle attività, cosa che la madre non faceva, nel bisogno di sentirsi meno sola, cosa che avve- niva nel tempo trascorso con la madre, che non aveva dialogo con la figlia ed era sempre stanca, al ritorno dal lavoro;
• Che la madre non le acquistava beni necessari come vestiti e accessori, adducendo di non avere le possibilità economiche di farlo;
• Che si sentiva a disagio alla presenza del nuovo Per_1
compagno della madre, mentre con la nuova compagna del padre, di professione insegnante, la ragazza aveva sviluppato un rapporto di reciproca fiducia, che le consentiva di aprirsi;
ciò premesso, allegando un rilevante corredo documentale, chiede- va a questo Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
Disporre, a modifica delle condizioni già stabilite nella senten- za di divorzio, l'affido condiviso invertito di Persona_2
[...
, con collocamento prevalente paterno, oltre che l'assegnazione a sé della casa familiare e la revoca dell'assegno di mantenimento che egli versa per la minore, con riconosci- mento dell'obbligo di suddivisione al 50% delle spese straordi- narie contratte nell'interesse della minore.
II. si costituiva con propria comparsa, dedu- Controparte_1 cendo:
- che il aveva già chiesto il collocamento prevale nte Pt_1 della figlia nel 2019 e tale richiesta era stata rigetta- Per_1
ta dal Tribunale, con provvedimento confermato dalla Corte
d'Appello di Catanzaro;
che il aveva violato le con- Pt_1 dizioni di separazione concordate tra i coniugi, in quanto –
3 dopo che ella aveva lasciato il lavoro in Lombardia per stare con la figlia nella casa coniugale – egli aveva forzato la serra- tura e modificato lo stato dei luoghi, creandosi una stanza nel garage della casa familiare dove stava con la minore nei tem- pi di permanenza della stessa presso di sé e aveva lasciato definitivamente la casa familiare solo quando era intervenuta sentenza del Tribunale di Crotone;
- che il comunque non rispettava le previsioni in me- Pt_1 rito alla permanenza della minore con entrambi i geni tori, prelevandola tutti i pomeriggi alle 18 senza assicurarsi che avesse finito i compiti e costringendo la madre a se- Per_1
guire la figlia per finire i compiti in serata al rientro a casa;
- che il aveva comprato un telefono cellulare alla fi- Pt_1 glia quando era molto piccola e si metteva d'accordo diretta- mente con lei nonostante la sua età, senza neanche avvisare la madre, oltre a cambiare ogni tre giorni la password comu- nicandola alla sola , il che rendeva impossibile alla Per_1
madre di controllare il telefono della bambina;
- che tutti gli atteggiamenti del erano orientati al con- Pt_1
trollo ed erano volti a limitare gli spazi di libertà della madre e della figlia;
- che il padre non aveva mai pagato le spese straordinarie;
- che ella si occupava della figlia, svolgendo il ruolo di madre lavoratrice, e si avvaleva inoltre dell'ausilio dei suoi genitori, mentre probabilmente manifestava la volontà di es- Per_1
sere collocata presso il padre più che altro in quanto con il padre non doveva rispettare rego le e trascorreva il tempo li- bero.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
III. Sentite le parti, svolta la prova orale e sentita la minore,
4 all'udienza del 29.10.2024 i difensori precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IV. La presente domanda è volta, in sostanza, ad ottenere da parte del ricorrente la modifica delle condizioni di divorzio;
il ricorrente chiede, infatti, che la figlia minore sia collocata presso di Per_1
sé prevalentemente, nella casa familiare, della quale chiede l'assegnazione (previa revoca dell'assegnazione già fatta dal Tri- bunale di Crotone in favore della madre della minore); conseguen- temente, chiede la revoca del contributo di mantenimento che egli versa per la minore e che i genitori suddividano al 50% le spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia.
Dal canto suo, la resistente chiede il rigetto della domanda di con- troparte, in quanto il padre con i suoi comportamenti indurrebbe la figlia a preferire la sua compagnia poi ché non le impartirebbe re- gole ma trascorrerebbe con lei solo momenti di svago;
per l'assegnazione della casa familiare, racconta degli episodi pregres- si nei quali il aveva forzato la serratura e si era indebita- Pt_1
mente appropriato del garage della casa fam iliare, ivi installandosi sino all'ordine del Tribunale di lasciare il locale.
Innanzitutto, è opportuno ricordare che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione e di divorzio è subordinata alla condizi one del sopravvenire di fat- ti nuovi rispetto alle circostanze valutate al momento della loro emissione.
Infatti la legge attribuisce al procedimento di revisione delle con- dizioni di divorzio disciplinato dall'art. 710 c.p.c., applicabile an- che alla modifica delle condizioni di separazione sulla base della
5 previsione dell'art. 156 u.c. c.c., l'accertamento della esistenza dei
“giustificati motivi” che autorizzano la modificazione delle condi- zioni della separazione, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, mo- dificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati (Cass. n.
11488/2008). Trattasi di procedimento con natura non di revisio prioris instantiae e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di merito, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazio ne concretamente incida sulle loro condizioni (patrimoniali e personali), determinandone uno squili- brio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e di divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mu- tamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (C.App. Ro- ma, n. 600/2003).
Nella fattispecie in esame, in ragione dell'istruttoria compiuta e dell'esito dell'ascolto della minore deve rilevarsi che in Per_3 effetti si sono verificate nuove circostanze che impongono la modi- fica, sia pur parziale, delle condizioni di divorzio.
La figlia , nata nel 2011 (pertanto, tredicenne), collocata Per_1
prevalentemente presso la madre nella casa coniugale, passa co- munque tempo adeguato con il padre, che vede tutti i pomeriggi per circa due ore e nei weekend alternati. La stessa, sentita perso-
6 nalmente dal G.D., ha dichiarato di stare con il padre due ore al giorno e il sabato e ogni due weekend, sia sabato che domenica con il pernottamento presso di lui.
Ha anche dichiarato che quando la mamma fa dei viaggi con il compagno lei sta dal papà, dove si ferma anche fuori dai tempi previsti.
Ha manifestato alcune difficoltà nel rapporto con la madre, che percepisce un po' distante dal punto di vista emotivo, mentre dice di sentire molto vicino il padre. Deve tuttavia rilevarsi sul punto che – anche dalla lettura dei messaggi di whatsapp esibiti dal Rug- gieri – evidentemente trova nel padre un alleat o nei suoi Per_1
momenti di difficoltà, che vive anche con la madre, e con la quale non riesce ad instaurare ancora un rapporto confidenziale. La per- cepisce come il genitore “regolatore”, con il quale si scontra, men- tre percepisce il papà come genitore “amico”, con il quale confidar- si, come se fosse un compagno di giochi.
Questa situazione, sorta probabilmente fin dalla tenera età di
[...]
, quando i genitori vivevano ancora insieme, non è di per sé Per_4 patologica, ma rappresenta i ruoli che i genitori si sono dati da quando era piccolissima. Per_1
adesso sente di avere un rapporto con la mamma fatto di Per_1 piccole incomprensioni (“l'altra sera stavo guardando una serie tv che mi piace e c'erano due personaggi che si erano lasciati e io piangevo e lei mi ha rimproverata perché diceva che sono 'cazza- te'”) e di cose non dette (“io ci provo a volte a parlare con mamma,
a introdurre argomenti, cose delle mie amiche, ma lei dice che sono fesserie”) mentre sente nel padre un porto sicuro (“papà mi ascolta e tiene conto di quello che io gli chiedo”).
Tuttavia, ciò non significa che entrambi i genitori non siano perfet- tamente in grado di svolgere il loro ruolo, ossia il ruolo che libe-
7 ramente e naturalmente hanno deciso di assumere per la loro figlia;
disporre pertanto un cambio di collocamento non sarebbe corretto, potrebbe essere addirittura dannoso per l'evoluzione naturale del rapporto madre/figlia con la crescita di . Per_1
Il regime di collocamento che il Tribunale ritiene più consono alle esigenze di è quello del collocamento paritario, fermo re- Per_1
stando l'affidamento condiviso, sul quale entrambi concordano.
Il Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame possa essere di- sposto il collocamento paritario della minore presso entrambi i ge- nitori, con pari tempi di permanenza.
Entrambi i genitori sono presenti nella vita della loro figlia, in tutti i contesti, da quello scolastico a quello medico e nell'organizzazione della quotidianità.
Tale circostanza, oltre a risultare chiaramente dall'analisi degli atti e dei documenti di causa, è stata sostanzialmente confermata da tutti i testi sentiti i quali, sia pur propendendo per la posizione dell'uno o dell'altro genitore, hanno fornito elementi tranquilliz- zanti sulla gestione serena della minore da parte di entrambi i ge- nitori. Assume una peculiare rilevanza sul punto la testimonianza dei nonni materni di , i quali hanno dichiarato di essere Per_1
stati e di essere ancora un punto di riferimento per la nipotina, quando era più piccola, di prendersi cura di lei, e hanno manifesta- to dispiacere in quanto da circa un anno vedono meno e Per_1
riescono a stare di meno con lei. Disporre il collocamento prevalen- te presso il padre potrebbe mettere a ris chio la relazione con i non- ni materni, cosa che entrambi i genitori devono aver cura di pre- servare, al fine di consentire ad di proseguire il percorso Per_1
verso la crescita (assume sul punto rilevanza la circostanza che la nonna materna ha dichiarato di aver trasmesso ad la pas- Per_1 sione per l'arte e la lettura e che la stessa , all'inizio Per_1
8 dell'audizione, abbia dichiarato di amare la storia del cinema e la letteratura e di voler fare la professoressa di italiano, storia e geo- grafia).
Anche le testimonianze del nuovo compagno della mamma e della nuova compagna del papà confermano un clima di serenità e di rapporti proficui, e la stessa ha manifestato vicinanza alla Per_1
compagna del padre mentre la sua diffidenza manifestata nei con- fronti del compagno della madre è stata ben compresa da lui, il quale ha consentito ad di limitarsi a salutarlo e non è mai Per_1
stato invadente nei suoi confronti, consentendole anche di non gradire la sua presenza.
La situazione abitativa dei genitori non è di ostacolo al colloca- mento paritario nel senso che i bisogni primari di accudimento, cu- ra ed assistenza di sono pienamente soddisfatti, come an- Per_1
che confermato dalla minore, che tranquillamente trascorre del tempo con entrambi i genitori.
Si confermano, dunque, le buone capacità genitoriali delle parti.
La figlia minore ha bisogno dell'apporto e della presenza di en- trambi i genitori, i quali si prendono cura, anche per espresse di- chiarazioni dei testimoni sentiti, entrambi delle sue esigenze e si dimostrano genitori premurosi ed attenti.
Quanto ai tempi di permanenza, il Tribunale stima opportuno – proprio al fine di garantire pari tempi di permanenza di Per_1
con entrambi i genitori – che la stessa sia dal padre e dalla madre a settimane alterne, con inizio dal lunedì dopo la scuola (o dalle ore
12,00 se trattasi di lunedì festivi), alternativamente. Le festività sa- ranno trascorse da alternativamente con i genitori, che Per_1
trascorrerà il periodo 24-26 dicembre con un genitore e 30 dicem- bre-1 gennaio con l'altro e i giorni 5-6 gennaio con un genitore e i giorni di Pasqua-Pasquetta con l'altro. Il giorno del compleanno di
9 potrà essere trascorso ad anni alterni con i genitori, che Per_1
potranno tenere con sé nel giorno del loro compleanno. Per_1
Per le vacanze estive (per i mesi di luglio -agosto) vi saranno due periodi di 15 gg. per ciascun mese che saranno trascorsi alternati- vamente da con l'uno o l'altro genitore (per es. padre 1-15 Per_1 luglio;
madre 16-31 luglio, padre 1-15 agosto;
madre 16-31 agosto).
Chiaramente, e nell'ottica della collaborazione reciproca, oltre che in quella della elasticità nell'organizzazione, tenendo conto dei bi- sogni e desideri della minore, la predetta regolamentazione potrà essere liberamente modificata su accordo delle parti.
V. La statuizione sul collocamento paritario comporta la conferma dell'assegnazione alla della casa familiare. CP_1
VI. In relazione agli obblighi contributivi e di mantenimento della figlia minore, deve rilevarsi che, tenuto conto del regime di collo- camento paritario (che di per sé solo non giustifica il mantenimen- to diretto: cfr. C. App. Roma, 2.5.2022, n. 2833), e dei redditi delle parti, dev'essere disposto il mantenimento diretto della minore da parte dei genitori, senza che sia necessario disporre un assegno a carico di una delle parti ed in favore dell'altro. I genitori suddivi- deranno al 50% le spese straordinarie contratte nell'interesse delle minori, come da protocollo in uso presso il Tr ibunale di Crotone.
VII. Considerata la peculiarità della fattispecie e la mancanza di una soccombenza, ricorrono i presupposti per disporre la compen- sazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegia le, de- finitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
10 (cod. fisc. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
tone, con ricorso depositato il 28.4.2023, nei confronti di
[...]
(cod. fisc. ), nata a [...] il CP_2 C.F._4
16.5.1983 (R.G. n. 630/2023), ogni diversa e contraria istanza, ecce- zione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio vigenti tra le parti e, per l'effetto, fermo restando l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_1 genitori, modifica il regime di collocamento disponendo il col- locamento paritario di presso entrambi i genitori;
An- Per_1 gelica pertanto starà dal padre e dalla madre a settimane alter- ne, con inizio dal lunedì dopo la scuola (o dalle ore 12,00 se trattasi di lunedì festivi), alternativamente. Le festività saran- no trascorse da alternativamente con i genitori, che Per_1
trascorrerà il periodo 24-26 dicembre con un genitore e 30 di- cembre-1 gennaio con l'altro e i giorni 5-6 gennaio con un geni- tore e i giorni di Pasqua-Pasquetta con l'altro. Il giorno del compleanno di potrà essere trascorso ad anni alterni Per_1 con i genitori, e i genitori potranno tenere con sé nel Per_1
giorno del loro compleanno. Per le vacanze estive (per i mesi di luglio-agosto) vi saranno due periodi di 15 gg. per ciascun me- se che saranno trascorsi alternativamente da con l'uno Per_1
o l'altro genitore (per es. padre 1-15 luglio;
madre 16-31 luglio, padre 1-15 agosto;
madre 16-31 agosto); la predetta regolamen- tazione potrà essere liberamente modificata su accordo delle parti;
2. Conferma l'assegnazione a della casa fami- Controparte_1
liare;
3. Dispone che entrambi i genitori manterranno direttamente la minore nei tempi di rispettiva permanenza;
11 4. revoca, pertanto, l'assegno a carico del padre con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
5. dispone che i genitori suddivideranno al 50% le spese straordi- narie contratte nell'interesse della minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Crotone;
6. conferma per il resto le altre disposizioni;
7. compensa interamente le spese del procedimento .
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, in data 12.12.2024.
IL PRESIDENTE RE L. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
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