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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/08/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 227/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito telematico delle note con cui, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 227/2025 R.A.C.L., promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Via
Logudoro n. 35, presso gli Avv.ti Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso parte attrice contro
P.I. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, P.IVA_1 siti in Cagliari, via Sonnino n. 96, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cabiddu, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“1) Dichiari cessata la materia del contendere.
2) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori anticipatari”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Qualora controparte accetti l'offerta di liquidazione del danno biologico complessivo nella pagina 1 di 4 misura del 18% con la preesistenza, voglia dichiarare cessata la materia del contendere con spese secondo giustizia.
In subordine, chiede il rigetto della domanda, con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.2025, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti dell' premettendo di avere lavorato come operaio escavatorista ed idraulico dal CP_1
1993 ad oggi alle dipendenze di una serie di ditte, meglio indicate in ricorso, operanti in subappalto per Abbanoa s.p.a., e lamentando che, nell'esercizio delle relative mansioni, ha contratto lesioni alle spalle, ai gomiti, alle ginocchia e una STC di origine professionale, meglio descritte nella documentazione medica prodotta: malattie per le quali in data 11.7.2023 ha presentato domande di indennizzo all' il quale, tuttavia, non ha riconosciuto la malattia CP_1 professionale alle spalle ed alle ginocchia, ma solo un danno biologico del 2% per STC e del 2% per epicondilite bilaterale e, complessivamente, un danno biologico dell'11%, tenuto conto del preesistente danno biologico del 7% per “esiti anatomici algodisfunzionali del rachide L/S”, riconosciuto a seguito dell'accoglimento di precedente domanda del 28.1.2020.
Costituitosi in giudizio, l' ha rappresentato di avere riesaminato il caso e, al fine di CP_1 comporre bonariamente la controversia, ha proposto la liquidazione dell'indennizzo per le ginocchia nella misura del 2% e per le spalle nella misura del 6%, con liquidazione della rendita nella complessiva misura del 18%.
Con le note sostitutive dell'udienza del 16.7.2025, l'attore ha accettato la proposta dell' , CP_1 ma ha chiesto la rifusione delle spese di lite.
Al tribunale non resta, pertanto, che dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent.
SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente pagina 2 di 4 adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia”
(Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
Le ragioni della decisione importano, pertanto, la declaratoria della cessazione della materia del contendere, seppure parte attrice abbia insistito sulla condanna dell'istituto alla rifusione delle spese del giudizio.
In ordine a queste ultime, la sostanziale adesione dell' alla pretesa di controparte, ne CP_1 comporta la soccombenza virtuale in ragione dell'applicazione del principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, considerato che parte attrice ha dovuto insistere sulla propria richiesta, già proposta in via amministrativa, attivando il presente giudizio, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione, né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa” (Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 2024).
Considerato che, dopo l'introduzione del giudizio, la difesa di parte attrice si è dovuta limitare pagina 3 di 4 ad accogliere la proposta dell'istituto convenuto, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo, non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria e quella decisionale.
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M.
55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si devono liquidare in ragione dei valori tra i minimi e i medi di tabella, considerata la limitata attività processuale svolta e tenuto conto della estrema semplicità delle questioni trattate.
Come richiesto in ricorso, deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano CP_1 in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore.
Cagliari, 4.8.2025
Il giudice
Riccardo Ariu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito telematico delle note con cui, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 227/2025 R.A.C.L., promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Via
Logudoro n. 35, presso gli Avv.ti Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso parte attrice contro
P.I. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, P.IVA_1 siti in Cagliari, via Sonnino n. 96, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cabiddu, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“1) Dichiari cessata la materia del contendere.
2) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori anticipatari”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Qualora controparte accetti l'offerta di liquidazione del danno biologico complessivo nella pagina 1 di 4 misura del 18% con la preesistenza, voglia dichiarare cessata la materia del contendere con spese secondo giustizia.
In subordine, chiede il rigetto della domanda, con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.2025, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti dell' premettendo di avere lavorato come operaio escavatorista ed idraulico dal CP_1
1993 ad oggi alle dipendenze di una serie di ditte, meglio indicate in ricorso, operanti in subappalto per Abbanoa s.p.a., e lamentando che, nell'esercizio delle relative mansioni, ha contratto lesioni alle spalle, ai gomiti, alle ginocchia e una STC di origine professionale, meglio descritte nella documentazione medica prodotta: malattie per le quali in data 11.7.2023 ha presentato domande di indennizzo all' il quale, tuttavia, non ha riconosciuto la malattia CP_1 professionale alle spalle ed alle ginocchia, ma solo un danno biologico del 2% per STC e del 2% per epicondilite bilaterale e, complessivamente, un danno biologico dell'11%, tenuto conto del preesistente danno biologico del 7% per “esiti anatomici algodisfunzionali del rachide L/S”, riconosciuto a seguito dell'accoglimento di precedente domanda del 28.1.2020.
Costituitosi in giudizio, l' ha rappresentato di avere riesaminato il caso e, al fine di CP_1 comporre bonariamente la controversia, ha proposto la liquidazione dell'indennizzo per le ginocchia nella misura del 2% e per le spalle nella misura del 6%, con liquidazione della rendita nella complessiva misura del 18%.
Con le note sostitutive dell'udienza del 16.7.2025, l'attore ha accettato la proposta dell' , CP_1 ma ha chiesto la rifusione delle spese di lite.
Al tribunale non resta, pertanto, che dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent.
SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente pagina 2 di 4 adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia”
(Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
Le ragioni della decisione importano, pertanto, la declaratoria della cessazione della materia del contendere, seppure parte attrice abbia insistito sulla condanna dell'istituto alla rifusione delle spese del giudizio.
In ordine a queste ultime, la sostanziale adesione dell' alla pretesa di controparte, ne CP_1 comporta la soccombenza virtuale in ragione dell'applicazione del principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, considerato che parte attrice ha dovuto insistere sulla propria richiesta, già proposta in via amministrativa, attivando il presente giudizio, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione, né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa” (Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 2024).
Considerato che, dopo l'introduzione del giudizio, la difesa di parte attrice si è dovuta limitare pagina 3 di 4 ad accogliere la proposta dell'istituto convenuto, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo, non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria e quella decisionale.
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M.
55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si devono liquidare in ragione dei valori tra i minimi e i medi di tabella, considerata la limitata attività processuale svolta e tenuto conto della estrema semplicità delle questioni trattate.
Come richiesto in ricorso, deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano CP_1 in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore.
Cagliari, 4.8.2025
Il giudice
Riccardo Ariu
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