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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 270 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Gioele Parte_1
Melella in forza di procura in atti e come in atti dom.ta;
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1
Maurizio Mazzarella in forza di procura in atti e come in atti dom,to;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.01.2018, la sig.ra chiedeva che fosse pronunciata Parte_1
la separazione dal coniuge , con addebito in capo a quest'ultimo. Controparte_1 La ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con il resistente il 16.12.2010, in Cava
de' Tirreni (Sa) e che dall'unione è nato un figlio: (nato in [...] Persona_1
il 31.12.2012).
Regolarmente si costituiva in giudizio il quale, non opponendosi alla Controparte_1
chiesta pronuncia di separazione personale, contestava la domanda di addebito e quella di mantenimento personale proposta dalla controparte.
All'udienza presidenziale del 02.07.2018, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,
il Presidente del Tribunale pronunciava i provvedimenti interinali.
All'udienza del 05.04.2023, dinanzi al G.I., i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale sullo status e contestualmente chiedevano la prosecuzione del giudizio in merito alle statuizioni accessorie.
Il G.I., preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
All'esito, con sentenza n. 756/2023, il Collegio pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
All'udienza del 05.12.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Preliminarmente va rilevato che tra le parti è già stata resa sentenza parziale di separazione in data 11.04.2023 e pertanto la presente decisione verte unicamente in merito alle statuizioni accessorie.
Quanto alla domanda di addebito della separazione, proposta dalla ricorrente, come espressamente rilevato dalla parte nella propria comparsa conclusionale (unica parte peraltro ad aver depositato scritti conclusivi) “Avendo le parti rinunciato a svolgere attività
istruttoria nulla quaestio sia in ordine alla domanda di addebito della separazione, sia in ordine alle
questioni di natura economica…” la stessa andrà rigettata per carenza di allegazione e prova dei fatti posti a fondamento dell'addebito.
Per quanto concerne poi i rapporti tra i genitori ed il figlio minore, il Collegio ritiene innanzitutto di confermare il regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente del minore presso la madre, a cui va assegnata la casa familiare, e con previsione del diritto di visita del padre per come già disciplinato in sede presidenziale.
Non sono infatti emerse circostanze tali da giustificarne una modifica.
Con riguardo poi all'aspetto economico, deve sancirsi l'obbligo del sig. di CP_1
versare alla sig.ra entro il giorno 04 di ogni mese, l'importo di euro 300,00, oltre Pt_1
il 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della prole. Somma
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Somma questa da ritenersi congrua rispetto alla redditualità delle parti, per come emersa – seppur in maniera scarna – in corso di lite e rispetto all'età del minore ed ai suoi presumibili bisogni.
Quanto poi alla domanda di mantenimento personale proposta dalla ricorrente, la stessa va rigettata, non avendo ella dimostrato assolutamente alcunchè in merito.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in considerazione dei rapporti tra le parti e della natura del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Rigetta la domanda di addebito;
b) Affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore , con Persona_1
residenza privilegiata presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale;
c) Stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio per non meno di due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita della scuola alle 20.00; oltre due week end alternati al mese, dall'uscita da scuola il sabato (oppure dalle 11.00
del sabato nel caso di giornata non scolastica) alle 19.00 della domenica;
possibilità
per il padre di vedere e tenere con sé il minore durante le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza (di modo che il minore trascorra i giorni dal 23 al 26 dicembre con un genitore e dal 30 al 02 gennaio con l'altro e viceversa;
la giornata di Pasqua con un genitore e quella del Lunedì in Albis con l'altro);
possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il minore 15 giorni (anche non consecutivi) durante i mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
d) Si fanno salvi sin d'ora accordi diversi tra i genitori purché rispettosi dell'interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato con ciascun genitore;
e) Pone a carico di l'obbligo di versare a , oltre al 50% Controparte_1 Parte_1
delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc), la somma di euro 300,00
mensili, entro il giorno 04 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore;
tale somma va rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
f) Rigetta la domanda di mantenimento personale proposta dalla ricorrente;
g) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite per le causali di cui in motivazione.
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 03.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire