Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/01/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12262 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa US ER Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 02/04/2024 e vertente
TRA
, nata a CANOSA DI PUGLIA (BT) in [...] Parte_1 C.F._1
02/06/1975 rappresentata e difesa dall'Avv. DE VIVO PAOLO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
in data 06/06/1973 rappresentato e difeso dall'Avv. CICCONE ALBERTO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
15/4/2024
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente: pronunciare la separazione alle condizioni della ordinanza ex 473-bis.22 cpc
Precisazione delle conclusioni per parte resistente: pronunciare la separazione alle condizioni della ordinanza ex 473-bis.22 cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/04/2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario a Canosa di Puglia in data 21/4/2003 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia - A. 2003 -N 12- P II – S A), con dalla cui unione sono nati e in data Controparte_1 Per_1 Per_2
14/8/20023, in data 23/5/2009 e in data Parte_2 Controparte_2
25/3/2015, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi e, decorso il termine di legge, il divorzio.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 12/4/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 7/10/2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte. Il Giudice delegato rinviava al successivo 16/10 in vista di un possibile accordo. Non avendo raggiunto le parti alcun accordo, il Giudice delegato disponeva l'audizione del minore e delle gemelle maggiorenni;
audizione che aveva luogo Parte_2
in data 7/11/2024.
In pari data, il Giudice delegato emetteva l'ordinanza ex 473-bis.22 cpc e rinviava per discussione orale al 16/1/2025. Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 22/01/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della stabile convivenza, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
La responsabilità genitoriale e il mantenimento
I coniugi vivono separati da tempo. Il padre è rimasto con i figli nella casa coniugale di Motta
Visconti, mentre la madre è venuta a stare a Milano nella sua abitazione/studio.
Dal momento della separazione, le parti hanno avviato una routine consolidata con tutti i figli.
Da subito è emerso che l'unica questione sulla quale le parti non avevano trovato un'intesa era la gestione del piccolo , che la madre avrebbe voluto di più a MIlano. Il Giudice CP_2
delegato, dopo avere sentito le parti e la prole, ha così disposto.
[1]. Nessun dubbio sul fatto che l'affido debba essere condiviso. L'organizzazione familiare è piuttosto chiara. In realtà le parti discutono effettivamente solo del collocamento infrasettimanale di in quanto è pacifico che debba CP_2 Parte_2
proseguire nella routine che lo vede dormire in settimana a Motta e passare week end alterni con i genitori.
Ora, lo scrivente non ha elementi per ritenere nessuno dei due genitori inadeguato.
L'unico criterio oggettivo è quello della conservazione delle abitudini di vita. CP_2
è abituato a dormire a Motta e venire a Milano con gli altri fratelli ed è abituato a stare insieme ai fratelli. Il problema di asma è francamente gestibile sia a Milano che a Motta. Le sorelle, sentite dallo scrivente, hanno riferito dell'episodio che ha recentemente costretto al ricovero di a Pavia e ciò non ha rappresentato problema alcuno. In CP_2
sostanza, in assenza di un accordo, il tribunale non ha elementi per determinare un diverso regime settimanale solo per . CP_2
[2]. Dal punto di vista economico, la ricorrente ha i seguenti imponibili lordi: 15.402 anno 2021, 19.028 anno 2022, 23.905 anno 2023. La signora ha un canone di locazione di euri 4.800 a cedolare secca. La mancanza della disclosure e di ogni altro documento bancario non rende possibili ulteriori accertamenti.
Il signore è Carabiniere e percepisce un reddito loro attorno ai 44 mila euro, oltre a un reddito da locazione a cedolare secca di circa 10 mila euro da ultima dichiarazione. Il signore riferisce di avere percepito contributi Agea per un fondo agricolo in Puglia, che però non rende più. Anche in questa caso la documentazione è in larga parte carente e non c'è disclosure.
Ora la figlia lavora ed è autonoma. Quanto agli altri figli, sta Persona_3 Per_2
prevalentemente dalla madre pur frequentando Motta, mentre i ragazzi dal padre. Il padre ha il godimento esclusivo della casa familiare di sua proprietà. Tuttavia, la madre ha la disponibilità di altro immobile che dovrebbe essere di proprietà e senza oneri. Il reddito paterno è leggermente superiore. Alla luce di questi dati, i genitori provvederanno al mantenimento diretto.
Le parti, come detto, hanno aderito ai provvedimenti provvisori che, quindi, vanno confermati.
Il giudizio deve proseguire, decorso il termine di legge, per la pronuncia del divorzio.
Le spese sono rimesse alla pronuncia della sentenza che definisce l'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito concordatario a Canosa di Puglia in data 21/4/2003 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia - A. 2003 -N 12- P
II – S A) 2) AFFIDA i figli minori e in modo condiviso a entrambi i CP_2 Parte_2
genitori, con collocamento prevalente presso il padre in Motta Visconti, Via Grazia
Deledda n. 11.
3) DISPONE che i minori dormano durante la settimana dal padre, con facoltà per la madre di tenerli tutti i pomeriggi e rientro serale nella casa di Motta Visconti. I genitori alterneranno gli week end da venerdì sera a domenica sera. Le vacanze di
Natale, Pasqua e Carnevale verranno suddivise in pari periodi tra i genitori. Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori due settimane anche non consecutive nel periodo estivo. Il tutto salvi diversi accordi.
4) ASSEGNA la casa coniugale sita in Motta Visconti al padre, inclusi gli arredi e le pertinenze,
5) PONE a carico dei genitori il mantenimento diretto dei minori e della maggiorenne non autonoma Per_2
6) PONE a carico dei genitori le spese extra nella misura del 50% ciascuno così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) DISPONE la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza per la pronuncia di divorzio
8) RIMETTE alla sentenza definitiva le spese di lite
9) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22/01/2025 IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa US ER