Articolo 10 del Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 settembre 1996
Art. 10. 1. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale, il sovrintendente scolastico, l'intendente per le scuole in lingua tedesca e l'intendente per le scuole delle localita' ladine, esercitano relativamente alle scuole di ogni ordine e grado nelle circoscrizioni di competenza, nel rispetto e in applicazione della normativa in materia di ordinamento scolastico provinciale le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
Nei confronti del personale direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo, delle predette scuole, compreso il personale addetto all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari e secondarie, il sovrintendente e gli intendenti per le scuole in lingua tedesca e delle localita' ladine esercitano le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
Gli ispettori scolastici dipendono dal sovrintendente o dall'intendente scolastico rispettivamente competente. I ricorsi proposti dal predetto personale avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente e dagli intendenti sono decisi dalla Giunta provinciale, su parere, ove previsto, del competente organo collegiale.
2. Il sovrintendente e gli intendenti scolastici hanno titolo a partecipare alle iniziative a carattere nazionale promosse dal Ministero della pubblica istruzione per i provveditori agli studi ed i sovrintendenti scolastici regionali in materia di ordinamento scolastico.".
Entrata in vigore il 7 settembre 1996
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