Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/11/1979, n. 5687
CASS
Sentenza 2 novembre 1979

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Dopo l'emanazione della legge 25 marzo 1958, n 260, che ha sostituito il primo comma dell'art 11 del RD 30 ottobre 1933, n 1611, sulla rappresentanza in giudizio dello stato, il termine per proporre ricorso in Cassazione contro le decisioni del consiglio di stato decorre dalla notificazione delle decisioni medesime presso l'ufficio dell'Avvocatura dello stato nel cui distretto ha Sede l'autorita giudiziaria innanzi alla quale e portata la causa, nella persona del ministro competente, e non gia dalla notificazione effettuata direttamente presso l'amministrazione, ancorche costituita tramite l'Avvocatura dello stato, dovendo ritenersi derogata la disciplina contenuta negli artt 7 e 87 del RD 17 agosto 1907, n 642, e nell'art 36 del RD 26 giugno 1924, n 1054.*

L'erronea interpretazione e la falsa applicazione di una norma di legge da parte del consiglio di stato non consentono il ricorso per Cassazione contro la decisione emessa da tale organo, a norma dell'art 362 cod proc civ, non dando luogo a vizi della decisione denunciabili per motivi attinenti alla giurisdizione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/11/1979, n. 5687
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5687
    Data del deposito : 2 novembre 1979

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