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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC ER Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1064 V.G. dell'anno 2025 promossa da
OM (RM) 02/10/1976, C.F. Parte_1 C.F._1
e
(OM (RM) 01/02/1978, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARIO FARAMONDI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE ed hanno chiesto l'omologazione della loro Parte_1 Parte_2 separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
«1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, prestandosi sin d'ora consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2. la abitazione coniugale viene assegnata al sig. con tutti gli arredi e suppellettili. Pt_1
Essendosene la moglie già allontanata con il consenso espresso del marito asportando i soli propri effetti personali. Rinviando la asportazione degli ulteriori beni mobili (di propria esclusiva proprietà) a data successiva;
3. ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento».
I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 17/06/2014; dall'unione coniugale non sono nati figli.
- 1 - Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi ed alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014, parte 1, atto n. 13, Ufficio 37).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/07/2025
Il Presidente est.
IC ER
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC ER Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1064 V.G. dell'anno 2025 promossa da
OM (RM) 02/10/1976, C.F. Parte_1 C.F._1
e
(OM (RM) 01/02/1978, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARIO FARAMONDI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE ed hanno chiesto l'omologazione della loro Parte_1 Parte_2 separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
«1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, prestandosi sin d'ora consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
2. la abitazione coniugale viene assegnata al sig. con tutti gli arredi e suppellettili. Pt_1
Essendosene la moglie già allontanata con il consenso espresso del marito asportando i soli propri effetti personali. Rinviando la asportazione degli ulteriori beni mobili (di propria esclusiva proprietà) a data successiva;
3. ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento».
I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 17/06/2014; dall'unione coniugale non sono nati figli.
- 1 - Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi ed alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014, parte 1, atto n. 13, Ufficio 37).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/07/2025
Il Presidente est.
IC ER
- 2 -