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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/10/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Adele Ferraro presidente dott.ssa Song Damiani giudice dott. Stefano Costarella giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1536/2020 R.G.
TRA
Parte_1
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ex lege
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
-OPPONENTE-
E
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_2
l.r.p.t., con gli avvocati Lorenzo Marco Agnoli e Filippo Luzietti
-OPPOSTO-
Oggetto: appalto di servizi – pagamento corrispettivo. Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
24/6/2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' di ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2020 del 10/3/2020, emesso dall'intestato Tribunale, con il quale l'Amministrazione è stata condannata a pagare, in favore dell'opposto , la somma di € 4.684,75, CP_1 oltre interessi spese e competenze del monitorio, a titolo di saldo della fattura n.
4175 del 31/3/2010, emessa in virtù del contratto di appalto di servizi intercorso tra le parti ed avente ad oggetto la pulizia e lo svolgimento di altre attività ausiliarie presso l'Istituto scolastico.
A sostegno della domanda, ha dedotto l'estinzione dell'obbligazione per intervenuto adempimento, nonché in virtù della transazione stipulata con il in data 6/12/2019, avente ad oggetto i crediti relativi agli Controparte_2 anni dal 2006 al 2013.
Si è costituita parte opposta, eccependo l'infondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 327/2020.
Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
24/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note di trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. L'opposizione è infondata.
La questione giuridica controversa attiene all'imputazione dei pagamenti effettuati dal debitore, ex art. 1193 c.c.
La disposizione normativa appena richiamata, in particolare, stabilisce che chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il
Pagina 2 di 6 pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono,
l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
L'imputazione effettuata dal debitore costituisce un atto unilaterale e recettizio, operando indipendentemente da un accordo con il creditore, ma producendo effetti solo quando da quest'ultimo ricevuto.
L'imputazione può essere anche tacita, e cioè attuata per facta concludentia, così come può essere desunta da elementi presuntivi, come quando, ad es., l'ammontare della prestazione corrisponda all'importo di uno dei debiti.
La facoltà riconosciuta al debitore dall'art. 1193, 1° co., c.c., incontra poi un limite temporale, dovendo necessariamente essere esercitata contestualmente al pagamento, con la conseguenza che una successiva dichiarazione del debitore è inefficace se manca l'adesione del creditore (C. 3644/2021; C. 3941/2002; C.
4435/1996). Inoltre, poiché il potere si consuma all'atto del pagamento, non è possibile una successiva modifica dell'imputazione (C. 6795/1998).
Orbene, applicando le coordinate appena tracciate all'odierno caso di specie, dagli atti di causa, emerge che l'opponente, in data 16/4/2010, ha effettuato un bonifico, in favore dell'opposto, pari ad € 4.684,75: la distinta di pagamento, tuttavia, non reca alcuna causale, sicché l'opposta ha dedotto di aver imputato il pagamento – in difetto di dichiarazione del debitore – ad altro debito scaduto e più antico, ossia quello di pari importo di cui alla fattura n. 2760 del 28/2/2010, relativo al corrispettivo dovuto per il servizio reso dal per il mese di febbraio 2010. CP_1
Sul punto, l'Amministrazione ha rilevato che l'imputazione è stata effettuata nel mandato di pagamento n. 126/2010, ove si legge che l'importo di € 4.684,75 è riferito al saldo della fattura n. 4175 del 31/3/2010, ossia proprio quella azionata nel giudizio monitorio.
Pagina 3 di 6 Sennonché, il mandato di pagamento n. 126 risulta essere stato comunicato al soltanto con nota prot. n. 59 bis del 9/1/2014, in risposta alla diffida CP_1 inviata dall'odierna parte opposta.
Non vi è prova, quindi, che l'imputazione sia stata portata a conoscenza del creditore contestualmente al pagamento.
Né vi sono elementi per poter ritenere configurata una imputazione tacita, dal momento che sia la fattura n. 2760 del 28/2/2010, sia quella n. 4175 del 31/3/2010, recano il medesimo importo, sicché l'accredito della somma di € 4.684,75 ben poteva essere riferito all'uno, come all'altro documento contabile.
In mancanza di imputazione da parte del debitore, dunque, legittimamente l'opposto ha imputato il pagamento al debito scaduto più antico (quello di cui alla fattura n. 2760 del 28/2/2010), con la conseguenza per la quale il credito azionato in questa sede non può ritenersi estinto per adempimento.
In senso contrario a quanto sin qui esposto, non può valere quanto sostenuto dall'opponente, ossia che il non ha dimostrato di aver reso le prestazioni CP_1 indicate nella fattura n. 2760.
Giova, innanzitutto, rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - mentre l'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio
2006, n. 2421).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto
(Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101), il quale ha, in particolare, l'onere di provare l'esistenza e la misura del credito azionato nella fase monitoria, mentre, spetterà
Pagina 4 di 6 al debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito, contestando specificamente i fatti dedotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della loro generica contestazione. (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Nella fattispecie in esame, parte opposta ha assolto all'onere assertivo e probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato la fonte negoziale del proprio diritto di credito (contratto normativo e contratto attuativo) ed avendo allegato l'inadempimento della parte debitrice.
Per contro, sarebbe spettato a quest'ultima dimostrare l'adempimento, ovvero la sussistenza di ulteriori fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avversa pretesa.
Ne consegue che – diversamente da quanto opinato dall'Istituto scolastico – sarebbe spettato a quest'ultimo dimostrare l'insussistenza della pretesa creditoria e non già all'opponente dimostrare di aver reso effettivamente la prestazione nel mese di febbraio 2010 (posto che, in ogni caso, non vi è in atti alcuna contestazione mossa, prima del presente giudizio, dall'Amministrazione appaltatrice all'affidatario del servizio, circa l'inesatta o l'omessa esecuzione dello stesso).
Ritenuta, dunque, sussistente la ragione di credito dell'opposta, con riferimento al corrispettivo dovuto per la fattura n. 2760 del 28/2/2010, legittimamente il ha imputato a quest'ultima – in quanto debito più antico – il pagamento CP_1 ricevuto nell'aprile del 2010, in assenza di espressa e contestuale diversa imputazione effettuata dal debitore.
Infine, il credito azionato dall'opposto non può ritenersi compreso nella transazione intercorsa con il , che aveva, invece, ad Controparte_2 oggetto il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi legali e moratori e per il maggior costo sostenuto per la retribuzione del personale assunto ed impiegato per lo svolgimento del servizio di pulizia dei plessi scolastici – art. 6 delle premesse, art. 2, art. 3).
Pagina 5 di 6 Per tutto quanto sin qui esposto, quindi, il credito sotteso alla fattura n. 4175 del
31/3/2010 deve ritenersi sussistente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. n. 327/2020.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi fissati dal DM n. 55/2014 e s.m.i., in ragione della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al
Tribunale), del suo valore (€ 4.684,75), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa assorbita e respinta, cosi provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dall' Parte_1 di e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo n. 327/2020 del 10/3/2020;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
€ 852,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Cosi deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Stefano Costarella Dott.ssa Adele Ferraro
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