Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
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Versione
1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Art. 37. (((Omissione o falsita' di registrazione o denuncia obbligatorie) )) (( 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, e' punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale , fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario ))
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale , fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario ))
Commentari • 41
- 1. Il mancato versamento dei contributi previdenziali, evasione o truffa?Argante Franza · https://www.filodiritto.com/ · 24 marzo 2010 · 12.95438
[…] A tutela delle circostanze di fatto sopra descritte, il nostro legislatore ha previsto, come recita l'art. 37 della Legge 689/1981 sostituito dall'art. 116 comma 19° della Legge 388/2000 (omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria) quanto segue: 1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, […]
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Giurisprudenza • 174
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2015, n. 43816Provvedimento: […] la sentenza con la quale, in data 5/11/2009, a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani aveva ritenuto CE SA EO responsabile del reato di cui all'art. 37 legge 689/1981 per avere, quale datore di lavoro e legale rappresentante della PARIDE s.r.l.», omesso di eseguire più registrazioni obbligatorie sui libri di lavoro - relativamente all'impiego di 10 lavoratori dipendenti - e di indicare nelle denunce obbligatorie i relativi imponibili retributivi, per un importo superiore alla soglia di punibilità prevista all'art. 37 legge 689/1981, […]Leggi di più...
- configurabilità·
- reato continuato·
- fattispecie·
- declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto·
- presupposto ostativo del comportamento abituale·
- cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena·
- cassazione·
- impugnazioni