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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/10/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5168/2023 R.G.
TRA
in persona del Parte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P. SICILIANO;
Opponente
E
in Controparte_1 persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti G. AVENA e U. FERRATO;
Opposto
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti A. VALENTE;
Opposto
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
03420239010274435000 notificata in data 28.11.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la società Parte_1 proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento indicata in oggetto deducendo la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria successiva alla supposta notifica degli avvisi di addebito.
Ritualmente costituito in giudizio, l' eccepiva, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente in violazione dell'art. 24, co. 5 del
D. Lgs. n. 46/1999 e, nel merito, la regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta concludendo per il rigetto in fatto ed in diritto dell'opposizione spiegata. In via gradata, in caso di accertamento dell'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, chiedeva di essere assolta dagli eventuali oneri di soccombenza.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2 eccependo il difetto di legittimazione passiva quanto alla doglianza riguardante la mancata notifica degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione opposta. Deduceva, nel merito, l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale successivo alla notifica degli atti prodromici all'opposta intimazione attesa la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420179000575857000 avvenuta in data
6.3.2017 e non tempestivamente opposta. Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente la causa, le parti – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Destituita di fondamento appare la doglianza relativa alla mancata notifica degli avvisi di addebito nn.
33420120003032460000 e 33420140004136189000 sottesi all'opposta intimazione di pagamento atteso che l' ha CP_1 documentalmente dimostrato di aver notificato gli stessi rispettivamente in data 23.10.2012 e 21.12.2014. Non risulta che tali avvisi siano stati tempestivamente opposti dall'odierna opponente sicché il credito in essi indicato è considerato irretrattabile (in ordine alla irretrattabilità del credito derivante dalla mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di addebito, ex multis: Cass., n. 11800/2018; Cass., n. 33797/2019; Cass., ord. n. 9024/2024).
Nel merito, l'opposizione dev'essere accolta atteso che – per come dedotto da parte opponente – fra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica dell'opposta intimazione di pagamento non è intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Più precisamente, l' allega Controparte_2 di aver notificato in data 6.3.2017 - tramite procedura ex art. 26, co. 2 del d.P.R. n. 602/1973 - intimazione di pagamento n. 03420179000575857000, senza, tuttavia, offrire idonea prova documentale circa il corretto esaurimento dell'iter procedimentale legalmente previsto.
Invero, la procedura notificatoria prevista dall'art. 26, co.
2 del d.P.R. n. 602/1973 (nella formulazione originaria) prevedeva che: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.
Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione”.
Orbene, nel caso di specie, non risulta dimostrato che l'agente della riscossione - successivamente al deposito effettuato presso la Camera di Commercio di Cosenza - abbia notiziato il destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito del provvedimento presso la
Camera di Commercio.
L'agente della riscossione, infatti, al fine di offrire riscontro dell'invio della raccomandata, produce esclusivamente una stampa della “ricerca per barcode –
Nexive” la quale, evidentemente, è inidonea a dimostrare l'inoltro della suddetta raccomandata con avviso di ricevimento, e, dunque, la correttezza dell'iter notificatorio suindicato.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che, alla data in cui l'ente della riscossione ha dato avvio al procedimento di notifica ex art. 26, co. 2 d.P.R. n. 602/1973 (rectius: 1.2.2017), il suddetto iter notificatorio era stato abrogato per effetto della riformulazione integrale dell'art. 26, co. 2 a far data dal 3.12.2016. Dunque, l'agente della riscossione, all'1.2.2017, non avrebbe potuto utilizzare tale modalità di notifica.
Sicché, considerato che gli avvisi di addebito prodromici all'opposta intimazione sono stati regolarmente notificati in data 23.10.2012 e 21.12.2014; rilevato che l'opposta intimazione è stata notificata in data 28.11.2023 (ovvero successivamente al quinquennio decorrente dalle suindicate notifiche degli avvisi di addebito); atteso che fra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica dell'intimazione quivi opposta non risulta notificato alcun atto interruttivo della prescrizione, l'opposta intimazione dovrà essere annullata per intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito contenuti nell'opposta intimazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico dell' atteso che Controparte_2 la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione
è circostanza imputabile al solo concessionario della riscossione.
PQM
In accoglimento del ricorso, dichiara l'intervenuta prescrizione delle somme portate negli avvisi di addebito nn.
33420120003032460000 e 33420140004136189000 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 03420239010274435000.
Condanna l' alla refusione Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
Cosenza, 17/10/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino