TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/10/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa decisa in data 24.10.2025 promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall' Avv. A. Parte_1
Iurlaro
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentata e difesa, con procura in atti, dall'Avv. B. Spedicato Controparte_1
resistente
e nei confronti di
rappresentato e difeso dall'Avv. M.Mattia CP_2
litisconsorte
Oggetto: rivendicazione crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.4.2023, la ricorrente indicata in epigrafe- premesso di essere dipendente della società convenuta e di aver lavorato, dal 16.7.2018 al 30.9.2019, con contratto a termine inquadrata nel livello 3B come impiegata d'ordine e poi, dal
25.3.2020 al 30.9.2021, con contratto a tempo determinato, trasformato in contratto a tempo indeterminato dall'1.10.2021, sempre con mansioni di impiegata d'ordine – esponeva che, dal 25.3.2020, era stata inquadrata nel livello J del CCNL Igiene
Ambientale e dall'1.6.2020 nel livello 2B.
Eccepiva l'erroneità dell'inquadramento dapprima nel livello J (peraltro riferibile all'area spazzamento e non all'area tecnica amministrativa, dichiarata in contratto) e poi nel livello 2B area spazzamento, non applicabile al caso di specie avendo l'istante sempre svolto mansioni di impiegata d'ordine, sussumibili nel livello 3B del CCNL di settore
(correttamente attribuito in occasione del primo rapporto di lavoro).
1 Chiedeva pertanto la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 9863,46
a titolo di differenze retributive calcolate – sino al 28.3.2023- sulla scorta del corretto inquadramento contrattuale;
chiedeva altresì la condanna della società al versamento dei contribuiti previdenziali dovuti in relazione alla maggiore retribuzione spettante.
Si costituiva la società convenuta che, pur dando atto di aver riconosciuto – a decorrere da luglio 2023 - il livello di inquadramento invocato in ricorso, senza attribuzione delle relative differenze retributive – contestava gli avversi assunti, evidenziando che la ricorrente era sempre stata impiegata nella mansione di addetta al centralino, riconducibile al livello 2B del CCNL Igiene Ambiente Fise. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì che prendeva atto della questione del contendere, chiedendo CP_2 che il datore di lavoro fosse condannato a versare la contribuzione dovuta e non prescritta.
La causa è stata decisa all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, gioverà evidenziare che non è in contestazione la durata del rapporto, né l'applicazione del CCNL indicato in ricorso (d'altronde richiamato nel contratto individuale di lavoro).
Come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente è stata inquadrata dal 25.03.2020 nel livello J operatore ecologico del CCNL Igiene Ambientale settore privato;
dal
01.06.2020 e fino al 30.09.2020, nel livello 2B – operatore ecologico e dall' 01.10.2020 nello stesso livello 2B come impiegata d'ordine.
L'istante ha lamentato l'erroneità di siffatti inquadramenti, avendo continuativamente ed effettivamente svolto le mansioni di impiegata d'ordine, sussumibili nel livello contrattuale 3B del CCNL di settore.
Ebbene, come noto, il riconoscimento delle mansioni superiori va fatto secondo un processo articolato nei seguenti passaggi:
1. accertamento delle mansioni effettivamente espletate;
2. individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3. raffronto tra i risultati delle due indagini.
È altresì indispensabile che il lavoratore che adduca di aver svolto mansioni superiori alleghi e provi i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti.
2 Tanto premesso, all'esito dell'espletata istruttoria, deve ritenersi fondata la domanda attorea.
Ed invero, i testi di parte ricorrente hanno confermato le allegazioni attoree concernenti la tipologia di attività svolta dall'istante, specificando che “la ricorrente prendeva le telefonate delle utenze per la prenotazione dei servizi ingombranti, potature, servizi abbandoni e segnalazioni, anche di inefficienza, sul servizio. Tutto ciò lo annotava su un file excel che riportava genericamente qualsiasi segnalazione o chiamata;
poi iniziò a suddividerlo per aree. Consegnava detto file ai coordinatori delle varie aree per lo svolgimento del relativo servizio. Rispondeva anche ai messaggi whtsapp” (teste ; Tes_1 che “la ricorrente prendeva le telefonate e a seconda di quanti ritiri di rifiuti ingombranti avevano a disposizione nelle giornate inseriva il nominativo dell'utente, ovvero la prenotazione. Tanto avveniva anche in relazione alle segnalazioni dei disservizi;
il ritiro dei rifiuti ingombranti poteva essere fatto tutti i giorni. Il responsabile stabiliva un numero di ritiri giornalieri da effettuare e la ricorrente poi, anche a seconda del quartiere
e per agevolare il ritiro, inseriva quando effettuarlo;
la ricorrente si occupava anche di ricopiare i dati che le venivano forniti dal centro di raccolta di distruzione sacchetti, inserendoli in un file excel” (teste e che “la ricorrente aveva un programma dove Tes_2 in base al numero dei ritiri previsti giornalmente che, se non erro, erano una trentina, li inseriva in un file che veniva poi dato al coordinatore. Raggiunto il numero massimo, preventivamente fissato per prassi, passava ad un altro giorno.. la ricorrente rispondeva
a tutte le segnalazioni. Dava spiegazioni sul corretto conferimento dei rifiuti;
inviava altresì mail al servizio igiene di Brindisi e tanto posso riferire poiché alcune volte le ho consegnato un foglio con il quale si dava atto dello svolgimento del servizio richiesto dal
(teste ). CP_3 Tes_3
Il teste di parte resistente ha precisato, peraltro, che “C'era un minimo di Testimone_4 ritiri da effettuare in base al capitolato di appalto..” e che “Il capitolato stabiliva cosa ed in quale misura smaltire i rifiuti. Nel rispetto di tale capitolato la ricorrente gestiva e comunicava quali pezzi dovevano essere ritirati, poiché ad esempio, una stanza da letto non poteva essere smaltita per intero”.
Alla luce del contributo orale fornito dai testi escussi, stante la pacifica applicabilità della parte contrattuale relativa all'area tecnica amministrativa, si osserva che nel 2° livello di inquadramento rientrano i “Lavoratori d'ordine che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti
3 conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, con utilizzo di macchinari, strumenti informatici ecc…”.
Tra i profili esemplificativi vi è il “Lavoratore che, utilizzando anche strumenti informatici, svolge compiti semplici quali: videoscrittura, registrazione/ archiviazione/ fotocopiatura/ trasmissione informatica di corrispondenza/documenti, inserimento dati, ecc.”.
La declaratoria del 3° livello individua i “Lavoratori d'ordine che, oltre a svolgere le mansioni del livello 2 con specifica collaborazione, svolgono attività, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate”.
Tra i profili esemplificativi, vi è il “lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale;
provvede alla raccolta dati e allo svolgimento delle operazioni contabili ..”, nonché il “lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige corrispondenza e documenti secondo schemi/modelli usuali, provvede allo smistamento e all'archiviazione di documenti, compila prospetti e tabelle su schemi prefissati dietro precise istruzioni…”.
Ebbene, in tale ultimo profilo esemplificativo risultano riconducibili le mansioni svolte dalla ricorrente che, quale addetta al numero verde, si occupava di rilevare le segnalazioni dei disservizi (comunicandole ai capi squadra e/o al coordinatore dei servizi giornalieri), di raccogliere le richieste di ritiro di rifiuti ingombranti, organizzando le relative prenotazioni secondo un calendario giornaliero nel rispetto di quanto disposto dal capitolato di appalto (come confermato dal teste , di smistare e archiviare Tes_4 documenti (compilando prospetti e tabelle su schemi e tabelle prefissati), di redigere corrispondenza (collaborando con gli altri impiegati dell'ufficio per invio di mail e report al settore igiene del – cfr. teste ). Controparte_4 Tes_3
Trattasi di attività che, per come emerso all'esito dell'istruttoria, risultano caratterizzate da un livello di autonomia operativa (seppur condizionata ad istruzioni dettagliate) che costituisce un quid pluris rispetto alle competenze richieste all'impiegato d'ordine di secondo livello, chiamato a svolgere- come previsto nella relativa declaratoria
4 contrattuale- attività esecutive elementari, quali inserimento dati, videoscrittura, fotocopiatura.
Pertanto, stante l'assenza di specifiche contestazioni – che, come noto, parte convenuta ha l'onere di formulare anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass.
SSUU 23/1/2002 n. 761)- ai fini della quantificazione del credito può farsi riferimento ai conteggi sufficientemente analitici prodotti unitamente al ricorso, che risultano sviluppati correttamente sulla scorta della retribuzione spettante per il livello di inquadramento invocato, detratte le somme già corrisposte in virtù di quello formalmente attribuito.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse - segue la soccombenza.
Spese compensate nei confronti di essendosi l'Ente rimesso all'accertamento CP_2 demandato al Tribunale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 ed , così provvede: CP_1 CP_2
1) accerta e dichiara che la ricorrente, a decorrere dal 25.3.2020, ha svolto mansioni inquadrabili nel livello 3B del CCNL applicato;
2) per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad € 9863,46 (sino al 28.3.2023), oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
3) condanna parte resistente al versamento della relativa contribuzione;
4) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2695,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo;
5) compensa le spese tra parte convenuta ed . CP_2
Brindisi, 24.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
5