Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 20/04/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
CO UZ Presidente TE OM IM referendario ID LL IM referendario relatore
SENTENZA
Nei giudizi di conto iscritti al n. 24239, 24240, 24241, 24242, 24243, 24244 del registro di Segreteria, relativo ai conti giudiziali:
n. 43552, reso da NA Di MA ([...]), per la gestione cassa economale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – sede DT X Calabria - relativo all’esercizio finanziario 2023;
n. 43634, reso da OM IA ([...]),
per la gestione cassa economale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – sede DT X Calabria – ufficio dei monopoli per la Calabria - relativo all’esercizio finanziario 2023;
n. 43635, reso da NC RA ([...]),
per la gestione cassa economale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – sede DT X Calabria – ufficio delle dogane di Reggio Calabria - relativo all’esercizio finanziario 2023;
n. 43636, reso da LL RN IL Sentenza n. 121/2026
([...]), per la gestione cassa economale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – ufficio delle dogane di OI RO - relativo all’esercizio finanziario 2023;
n. 43637, reso da ES PU ([...]), per la gestione cassa economale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – DT X Calabria ufficio delle dogane di Roccella Jonicarelativo all’esercizio finanziario 2023;
n. 43676, reso da PI NI ([...]), per la gestione cassa economale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – DT Calabria ufficio delle dogane di Catanzaro -
relativo all’esercizio finanziario 2023;
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025, uditi l’agente contabile NA Di MA (per il conto 24239), per l’amministrazione il dott. Pierpaolo Cimino, dirigente e responsabile economico finanziario per le parifiche, e per l’ufficio di procura il V.P.G. dott. Giovanni Di PI.
FATTO
1. Il magistrato istruttore depositava:
- relazione n. 49/2025 rappresentando che il conto depositato in data 08.08.2024, redatto sui modelli TA e TB e firmato dall’agente contabile, esponeva, raggruppati per mese, gli elementi rappresentativi della gestione:
- importi assegnati, per un totale di € 6.000,00;
- numero dei pagamenti effettuati (totale n. 56);
- importi spesi, per un totale di € 3.511,68;
- saldo al 31/12/2023 di € 2.488,32.
- relazione n. 50/2025 rappresentando che il conto depositato in data 09.09.2024, redatto sui modelli TA e TB e firmato dall’agente contabile, esponeva, raggruppati per mese, gli elementi rappresentativi della gestione:
- importi assegnati, per un totale di € 6.000,00;
- numero dei pagamenti effettuati;
- importi spesi, per un totale di € 1.436,63;
- saldo al 31/12/2023 di € 4.563,37.
- relazione n. 51/2025 rappresentando che il conto depositato in data 09.09.2024, redatto sui modelli TA e TB e firmato dall’agente contabile, esponeva, raggruppati per mese, gli elementi rappresentativi della gestione:
- importi assegnati, per un totale di € 3.000,00;
- numero dei pagamenti effettuati;
- importi spesi, per un totale di € 1.028,88;
- saldo al 31/12/2023 di € 1.917,12.
- relazione n. 52/2025 rappresentando che il conto depositato in data 09.09.2024, redatto sui modelli TA e TB e firmato dall’agente contabile, esponeva, raggruppati per mese, gli elementi rappresentativi della gestione:
importi assegnati, per un totale di € 3.000,00;
- numero dei pagamenti effettuati;
- importi spesi, per un totale di € 1.776,70;
- saldo al 31/12/2023 di € 1.223,30.
- relazione n. 53/2025 rappresentando che il conto depositato in data 09.09.2024, redatto sui modelli TA e TB e firmato dall’agente contabile, esponeva, raggruppati per mese, gli elementi rappresentativi della gestione:
- importi assegnati, per un totale di € 3.000,00;
- numero dei pagamenti effettuati;
- importi spesi, per un totale di € 554,86;
- saldo al 31/12/2023 di € 2.445,14.
- relazione n. 54/2025 rappresentando che il conto depositato in data 18.09.2024, redatto sui modelli TA e TB e firmato dall’agente contabile, esponeva, raggruppati per mese, gli elementi rappresentativi della gestione:
- importi assegnati, per un totale di € 3.000,00;
- numero dei pagamenti effettuati;
- importi spesi, per un totale di € 539,52;
- saldo al 31/12/2023 di € 2.460,48.
In tutte le relazioni veniva indicato che l’attestazione di parifica era stata apposta sul conto giudiziale (MOD. CTG) a firma del responsabile economico-finanziario.
Per tutti i giudizi in via preliminare il magistrato istruttore esaminava il profilo dell’ammissibilità (valutando se ricorresse la figura dell’agente contabile economo o del funzionario delegato, poiché nella seconda ipotesi non sussisterebbero le condizioni per l’attivazione del giudizio di conto presso la Sezione giurisdizionale, ex articolo 9, comma 5, d.P.R. n.
367/1994) e la procedibilità (se per il corretto deposito dei conti relativi alla gestione economale degli agenti contabili dell’Agenzia della dogane e dei monopoli fosse o meno necessario il visto di regolarità amministrativo-contabile da parte degli uffici della Ragioneria dello Stato).
Richiamata la normativa, le circolari e le determinazioni direttoriali, si rappresentava che la disciplina della cassa decentrata o piccola cassa fa espresso riferimento alla figura dell’agente contabile economo, responsabile del maneggio di denaro dell’amministrazione, e tenuto pertanto alla resa del conto giudiziale.
La procedura prevista nell’ambito della cassa decentrata dell’Agenzia delle dogane non appare sovrapponibile a quella prevista dalla normativa in tema di contabilità di Stato per la figura del funzionario delegato.
Pur osservando che la tipologia di spese e la modalità di pagamento tramite denaro contante non appaiono dirimenti nel distinguere le due figure (funzionario delegato-agente contabile addetto al pagamento di spese/economo), la relazione rilevava che nella disciplina della cassa decentrata/casse economali istituite presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli non si rinviene il meccanismo della apertura di credito presso l’istituto bancario, bensì è prevista l’emissione di un bonifico postale per l’importo richiesto da ritirarsi presso un ufficio postale prescelto.
Pertanto, il deposito dei conti veniva indicato come ammissibile, trattandosi di conti relativi alla gestione dell’agente contabile responsabile delle casse economali come singolarmente indicate.
Quanto alla procedibilità la relazione (di contenuto simile in punto di diritto per tutti i giudizi indicati in epigrafe)
rappresentava che il conto era privo del visto di regolarità amministrativo-contabile della Ragioneria territoriale dello Stato. L’articolo 140 del c.g.c., nel disciplinare il deposito del conto giudiziale, dispone che il conto è depositato munito dell’attestazione di parifica, richiesta dall’art. 618 del r.d. n.
827/1924.
Infatti, richiamata la pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva sul procedimento di parificazione
(parere n. 4/2020/CONS), la relazione rappresentava che il conto giudiziale è sottoscritto dall’agente contabile, parificato dal responsabile economico-finanziario ed è accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori sulle gestioni economali, ma senza che dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli si fosse provveduto alla trasmissione dei conti giudiziali in esame alla Ragioneria territoriale dello Stato al fine dell’apposizione del visto di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 123/2011 e all’art. 623 del r.d. n. 827/1924.
La procedura seguita dall’ADM è stata giustificata in sede istruttoria col riferimento ad apposita normativa interna e in particolare sulla base delle seguenti argomentazioni (v. nota prot. 504838/RU, a firma del direttore centrale):
a) il controllo successivo previsto dall’articolo 16 del d. lgs. n.
123/2011, finalizzato all’apposizione del visto, è svolto dagli uffici del sistema delle ragionerie (uffici centrali del bilancio e ragionerie territoriali dello Stato) sui conti giudiziali presentati dagli agenti contabili delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e dagli agenti che riscuotono somme di spettanza dello Stato e riversano tali somme all’Erario;
b) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 61 del d. lgs. n. 300/1999, non è una articolazione del Ministero dell’economia e delle finanze o un organo dello Stato, ma un distinto ente/soggetto di diritto, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
c) le gestioni di cui trattasi non riguardano agenti della riscossione, bensì funzionari che hanno il maneggio di denaro dell’Agenzia, loro assegnato per far fronte a spese di modica entità, necessarie ed urgenti per il funzionamento dell’amministrazione;
d) nel caso di specie, pertanto, i conti giudiziali non sono soggetti al controllo successivo previsto dall’articolo 16 del d.lgs.
n. 123/2011 da parte degli uffici del sistema delle ragionerie, in particolare delle Ragionerie territoriali dello Stato, e gli agenti che rendono i conti rientrano tra gli agenti contabili “Enti” e non tra gli agenti contabili “Erario”;
e) sulla base di tali considerazioni, il procedimento per la predisposizione dei conti giudiziali relativi alle casse economali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, disciplinato dalla determinazione direttoriale prot. n. 126601/RU del 27 febbraio 2024, non prevede l’invio dei conti in questione alle Ragionerie territoriali dello Stato;
f) il medesimo procedimento prevede, invece, che i conti giudiziali predisposti dagli agenti contabili “economi” debbano essere parificati dai dirigenti degli uffici affari generali delle direzioni territoriali dell’Agenzia (responsabili economicofinanziari) e inviati al collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia, che provvede a redigere apposita relazione.
Dunque, la relazione richiamava il ruolo e le attribuzioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei rapporti con il Ministero, rappresentando che il decreto istitutivo riconosce alle agenzie fiscali personalità giuridica di diritto pubblico e, in conformità con le disposizioni del medesimo d.P.R. n. 300/1990 e dei rispettivi statuti, autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria (articolo 61) e che, pertanto, in virtù dell’autonomia riconosciuta alle agenzie fiscali è necessario valutare se trattasi o meno, per i fini che qui rilevano, di soggetti da reputare articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, trattandosi di enti di diritto pubblico che operano al servizio del MEF, e di altre amministrazioni pubbliche, in base alle convenzioni triennali previste dalla normativa.
La relazione evidenziava, poi, che secondo la giurisprudenza “Le agenzie fiscali debbono considerarsi enti pubblici non riconducibili alla nozione di Stato-persona, di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, comma 2, e 19 (v. Cass. Sez. U., 14 febbraio 2006, n. 3116; Cass. Sez. U., 14febbraio 2006, n. 3118; adde, ex plurimis, Cass., 5 febbraio 2020, n. 2615)” (Corte di cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 21623 del 31.7.2024).
L’autonomia rispetto all’apparato ministeriale emergerebbe anche dall’elenco delle amministrazioni pubbliche pubblicato periodicamente dall’ISTAT che colloca le Agenzie fiscali tra le amministrazioni centrali, ma non le incardina quali unità di alcun ministero.
Inoltre, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva hanno affrontato analoga questione, sottoposta dalla Ragioneria Generale dello Stato riguardo a istituti e musei dotati di autonomia speciale ex art. 30 del d.p.c.m. n. 171 del 2014.
La soluzione fornita (parere n. 2/2018), analizzando gli effettivi caratteri e confini dell’autonomia degli istituti e dei musei di cui al d.p.c.m. citato, è stata quella di ritenere tali istituti articolazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact) e, pertanto, soggetti come tutte le amministrazioni statali alla disciplina di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 123/2011 e veniva rappresentato che dalla disciplina prevista dal d.P.R. n. 300/1999 si rileva che le agenzie fiscali godono di una più ampia autonomia rispetto ai musei ed istituti nel caso analizzato dalle Sezioni riunite.
In particolare:
- l’articolo 61 riconosce alle agenzie fiscali personalità di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
- l’articolo 70 stabilisce che le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da: a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato; b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui all'articolo 59; c) altri proventi patrimoniali e di gestione;
- il personale è dipendente delle agenzie fiscali (articolo 71);
- il bilancio è deliberato dal comitato di gestione e per l’approvazione si applica il d.P.R. n. 439/1998 (articolo 60 d.P.R. n. 300/1999);
- le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, sono previsti nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita (articolo 56, comma 1, lett. c).
La relazione istruttoria evidenziava, pertanto, che “non appare destituita di fondamento la posizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito alla esclusione della gestione in esame dall’obbligo sottoposizione al controllo di regolarità amministrativo-contabile da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato” e su tale aspetto che ove fosse riconosciuta l’autonomia dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (quale ente pubblico non espressione di una articolazione del Ministero dell’economia e delle finanze, quindi non riconducibile alle amministrazioni dello Stato in senso stretto) i conti sarebbero procedibili; diversamente, ove si ritenesse applicabile il procedimento di parifica previsto per le amministrazioni dello Stato, i conti sarebbero improcedibili per la carenza del visto di regolarità della competente Ragioneria territoriale dello Stato.
Pertanto, la relazione concludeva chiedendo che venissero valutate le questioni di ammissibilità e di procedibilità.
2. Gli agenti contabili, con memorie sostanzialmente identiche, sull’ammissibilità indicavano che la questione non implicava alcun profilo di censura, posto che il conto era stato reso dall’agente contabile.
Quanto alla procedibilità, rappresentavano che la mancata trasmissione del conto giudiziale alla Ragioneria ai fini dell’apposizione del visto da parte dell’agente contabile trova riscontro innanzitutto nella normativa interna dell’agenzia.
Inoltre, il controllo successivo di cui all’art. 16 del d.lgs.
123/2011, finalizzato all’apposizione del visto, è svolto dagli uffici del sistema delle ragionerie sui conti giudiziali presentati dagli agenti contabili delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e dagli agenti che riscuotono somme di spettanza dello Stato e riversano tali somme all’erario.
Diversamente, nel caso di specie, la funzione dell’agente contabile si esplica in attività circoscritte che non comprendono la riscossione di somme di denaro né il riversamento delle stesse all’erario.
Si tratta dunque di una gestione patrimoniale interna con conseguente esclusione delle relative responsabilità di riversamento erariale.
Veniva evidenziato, inoltre, la natura giuridica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dotata, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs.
300/1999 e dello statuto, di personalità giuridica di diritto pubblico. Ciò rappresenta un elemento fondamentale che la distingue da una mera articolazione interna del ministero e che le consente, oltretutto, di costituire un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici.
Inoltre, l’autonomia di cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli gode dal Ministero dell’economia e delle finanze emerge anche dall’inclusione di ADM nell'elenco delle amministrazioni pubbliche (AP) redatto dall'ISTAT.
Dunque, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 300/1999, non costituirebbe una mera articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ma un distinto ente/soggetto giuridico, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, ed è indubbio che l’agente contabile che rende il conto giudiziale per conto della succitata agenzia non dovrebbe essere qualificato in termini di “agente contabile – Erario”, bensì di “agente contabile
– Ente”.
Si evidenziava, dunque, che non essendo espressione di una articolazione del Ministero dell’economia e delle finanze - quindi non riconducibile alle amministrazioni dello Stato in senso stretto - il controllo di regolarità amministrativo-contabile sarebbe rimesso al collegio dei revisori dei conti, quale organo di controllo ex art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 300/1999 e i conti sarebbero regolarmente procedibili e concludeva per l’accettazione e l’estinzione del conto e la liberazione dalla responsabilità contabile.
L’agente contabile chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs.
n. 174/2016, la riunione sotto il giudizio di conto n. 24239 dei seguenti procedimenti:
- Conto n. 43552 giudizio n. 24239 Ufficio ADM Sede regionale
- Conto n. 43676 giudizio n. 24244 Ufficio ADM Catanzaro
- Conto n. 43634 giudizio n. 24240 Ufficio ADM Monopoli Cosenza
- Conto n. 43635 giudizio n. 24241 Ufficio ADM Reggio Calabria
- Conto n. 43637 giudizio n. 24243 Ufficio ADM Roccella Jonica
- Conto n. 43636 giudizio n. 24242 Ufficio ADM OI RO ravvisandone la connessione in quanto relativi al medesimo anno 2023, coinvolgono medesime questioni di fatto e di diritto e gli uffici ADM della Regione Calabria ricadono sotto la stessa direzione regionale.
3. All’udienza del 17 dicembre 2025 l’agente contabile Di MA (relativamente al conto 24239) si riportava alla memoria depositata ed insisteva nelle richieste rassegnate.
Il dott. Cimino chiedeva al Collegio di valutare la questione di procedibilità ritenendo l’Agenzia delle dogane, non già come un’articolazione del MEF, bensì come ente autonomo, così da poter essere autorizzati a depositare il conto senza il visto della ragioneria.
Il pubblico ministero si rimetteva alle valutazioni del Collegio.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il Collegio, ai sensi dell’art. 84 c.g.c. riunisce i giudizi nn.
24240, 24241, 24242, 24243, 24244 al giudizio n. 24239, ravvisata una connessione oggettiva tra gli stessi.
5. In via pregiudiziale i conti sono ammissibili, come pacificamente prospettato sia dal magistrato istruttore che dagli agenti contabili, trattandosi di agenti contabili economi della cassa decentrata, responsabili del maneggio di denaro dell’amministrazione, e tenuti pertanto alla resa del conto giudiziale.
6. In via preliminare e nel rito i conti devono essere dichiarati procedibili.
Infatti, tutti gli elementi rappresentativi della fattispecie descritti dal magistrato istruttore depongono in questo senso.
Viene al riguardo in rilievo il richiamato art. 61 del d. lgs. n.
300/1999, che evidenzia come l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non sia una articolazione del Ministero dell’economia e delle finanze o un organo dello Stato, ma un distinto ente/soggetto di diritto e che “in conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria” (comma 2).
Tale cornice normativa pone in risalto proprio quella autonomia
(patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria) che funge da parametro qualificativo dell’indipendenza strutturale e di funzione rispetto al Ministero da cui promana, attuando nella missione quella “personalità giuridica di diritto pubblico”
enunciata al comma 1.
Da tale premessa conseguono gli effetti relativi alle gestioni economali in esame che – come evidenziato correttamente dalla relazione – non riguardano agenti della riscossione, bensì funzionari che hanno il maneggio di denaro dell’Agenzia, loro assegnato per far fronte a spese di modica entità, necessarie ed urgenti per il funzionamento dell’amministrazione, ossia di una missione che il citato art. 61 connota di “autonomia”, ossia di quell’elemento concettuale che notoriamente si pone a base della distinzione tra conti riferibili agli agenti contabili “Enti” e quelli degli agenti contabili “Erario”.
In altri termini, per la funzione di riscossione e gestione (recte maneggio) di beni e denaro riferibili all’Erario e per i quali l’Agenzia svolge la funzione in luogo del (o per il) Ministero (artt.
63 e 65 d.lgs. 300/1999) deve ritenersi applicabile la disciplina ordinaria di controllo delle Ragionerie territoriali dello Stato, di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 123/2011, diversamente da quanto invece può ritenersi per i casi in cui il maneggio del denaro assuma diversa funzione da quella tratteggiata dalla disposizione in commento.
L’art. 16, comma 1, cit. al riguardo chiarisce che “Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltro ai competenti uffici di controllo”.
Il richiamo ad agenti “incaricati” (della riscossione o pagamento)
e a somme riferite allo Stato costituisce il parametro imprescindibile per l’identificazione dei destinatari della norma, ossia coloro che svolgono una funzione puntualmente riferita ad attività erariali.
Nella prospettata dicotomia sopra delineata, per contro, il maneggio riferito ad attività dell’ente a cui i conti giudiziali relativi alle casse economali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in esame si riferiscono segue il procedimento disciplinato nei termini esposti dalla relazione del magistrato istruttore e devono essere parificati dai dirigenti degli uffici affari generali delle direzioni territoriali dell’Agenzia (responsabili economico-finanziari) e inviati al collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia, che provvede a redigere apposita relazione.
Inoltre, a corretta conferma di tale impostazione militano anche la riferita circostanza che nell’elenco delle amministrazioni pubbliche pubblicato periodicamente dall’ISTAT le Agenzie fiscali vengono collocate tra le amministrazioni centrali, ma non sono incardinate quali unità di alcun ministero e il richiamato parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva n. 2/2018 che, con riferimento a istituti e musei dotati di autonomia speciale ex art. 30 del DPCM n. 171 del 2014, ha ritenuto che fossero unità locali del Ministero, e dunque di un organo complesso “ma dotato di una autonomia attenuata dalla mancanza di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale nonché dall'utilizzo di personale appartenente al Ministero, dal rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro e dai contributi finanziari, spesso rilevanti, provenienti dallo Stato”,
concludendo che “trattandosi, dunque, di articolazioni territoriali e periferiche del Ministero, sia pur dotate di un'ampia autonomia, non può che trovare applicazione la disciplina dettata per le amministrazioni dello Stato ed, in particolare, l'art. 16 del D.lgs.
n. 123 del 2011, per cui l'ufficio di controllo competente a ricevere e verificare il conto giudiziale si incardina nella competente Ragioneria territoriale”.
Facendo corretta applicazione dei principi richiamati nel parere delle Sezioni Riunite sugli elementi sostanziali che definiscono i soggetti dotati di autonomia speciale quali “articolazioni territoriali e periferiche del Ministero” (così mettendo in risalto la mancanza di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, l’utilizzo di personale appartenente al Ministero e il rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro) – quali tratti che, come sopra evidenziato ma giova ribadirlo, concorrono a fondare la regola per la quale la verifica del conto giudiziale è rimessa alla competenza della Ragioneria territoriale ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 123 del 2011 – là dove nel caso in esame, a contrario, l’impianto normativo di riferimento delle Agenzie fa registrare sui predetti profili una sostanziale differenza d’impostazione, pone quest’ultime in una posizione del tutto peculiare rispetto alle altre articolazioni dell’amministrazione statale, tale da giustificare una differente disciplina anche a proposito del controllo sulla gestione contabile.
Oltre all’art. 61 più volte citato a proposito dei tratti distintivi delle Agenzie, l’art. 71 del d.lgs 300/1999 parimenti stabilisce che il personale è dipendente delle stesse, a differenza di quanto indicato nel caso dei musei, dove era previsto “l'utilizzo di personale appartenente al Ministero”; in quest’ottica va dato conto anche dell’articolo 56, comma 1, lett. c) del d.lgs.
300/1999, per effetto del quale le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero sui risultati di gestione delle agenzie fiscali sono previste nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuite, non senza contare che l’autonomia gestionale delle Agenzie trova riscontro anche nell’art. 57 del d.lgs.
300/1999, ove infatti si consideri che, secondo il comma 1, “Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia”, concedendo, peraltro, anche la possibilità che vengano loro attribuite dalle regioni e gli enti locali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, con autonome convenzioni.
In altri termini, è l’autonomia, stante la natura e l’ambito entro cui è riconosciuta all’Agenzia, a tratteggiare l’elemento che ad avviso del Collegio legittima la non applicabilità dell'art. 16 del d.lgs. n. 123 del 2011.
Trattandosi, peraltro, nel caso di specie di attività che non comprendono la riscossione di somme di denaro né il riversamento delle stesse all’erario, ma che trovano compendio in una gestione patrimoniale interna, il Collegio ritiene conclusivamente corretta la procedura seguita, con l’effetto che i conti devono essere dichiarati procedibili.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunziando nei giudizi iscritti ai nn. 24239, 24240, 24241, 24242, 24243 e 24244 del Registro di Segreteria:
- riuniti i giudizi;
- dichiara i conti procedibili.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
ID LL CO UZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 20/04/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente