Articolo 53 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 36Articolo 41 bis
Versione
24 agosto 1975
Art. 53. Licenze agli internati

Agli internati puo' essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosita'.
Ai medesimi puo' essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; puo' essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.
Agli internati ammessi al regime di semiliberta' possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.
Durante la licenza l'internato e' sottoposto al regime della liberta' vigilata.
Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla revoca della semiliberta'.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, e' punito in via disciplinare e, se in regime di semiliberta', puo' subire la revoca della concessione.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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