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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 03/02/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, RE
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1810/2021 depositato il 21/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 48/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 22/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A100834 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A100834 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A100834 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A100834 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti e conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29/12/2017, Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi l'avviso di accertamento n. TVH01A100834/2017, eccependo i seguenti motivi di ricorso:1) Errata modalità di accertamento utilizzata dai militari della GDF;
2. Mancata dimostrazione di come il ricorrente abbia percepito i redditi contestati;
3. Pregiudiziale di nullità per mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini del Comando Regionale Puglia della GDF, e del Processo Verbale di
Constatazione;
4. Mancata considerazione dei costi professionali a fronte di maggior imponibile accertato;
5. Mancata produzione della prova che i redditi accertati fossero di natura professionale e quindi imponibili ai fini IVA;
6. Nel merito, l'Ufficio non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni addotte.
L'ufficio si costituiva sostenendo la piena validità dell'atto emesso.
La Commissione Tributaria Provinciale sentenza n. 48/01/2021, depositata il 22/01/2021, rigettava il ricorso del contribuente.
Avverso la citata sentenza il Roma propone appello reiterando i medesimi motivi che avevano formato oggetto del ricorso introduttivo.
Resiste l'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente reitera l'eccezione di nullità dell'accertamento in quanto fondato su due diverse metodologie investigative ritenute tra loro contrastanti.
Sul punto il primo giudice ha dato contezza dell'orientamento di legittimità secondo cui, in presenza di contabilità inattendibile, l'ufficio può procedere indistintamente seguendo il metodo analitico o il metodo induttivo cumulando i relativi risultati.
Il principio va riaffermato (cfr. anche Cassazione civile sez. trib., 10/06/2009, n.13350) contribuente pone una questione di legittimità dell'accertamento integrativo ex art 43 DPR 600/1973 non considerando che nella specie l'ufficio non ha emesso un accertamento integrativo ma un unico accertamento fondato sulle risultanze di due diversi PVC, uno redatto con metodo induttivo (invio di questionario), l'altro con metodo analitico fondato sul controllo sul conto corrente bancario.
Tale modus procedendi è pienamente legittimo secondo la citata giurisprudenza di legittimità.
Anche il rifermento all'inattendibilità della contabilità emerge dal primo pvc ( pg 5-7) ove i verbalizzanti, a fronte della genericità delle indicazioni risultanti dalle parcelle rinvenute presso lo studio del tenutario delle scritture indicato dal Roma, richieste ulteriori integrazioni al contribuente, quest'ultimo dichiaratosi disponibile a versare ulteriore documentazione, non vi ha in alcun modo provveduto.
Con ulteriore motivo il contribuente ha rilevato l'illegittimità dell'accertamento per mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini del comando regionale Puglia della GDF ed alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso di accertamento.
Anche tale rilievo è infondato. Invero come ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità: “L'autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie prescritta dall'art. 32, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972 esplica una funzione meramente organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, la quale può essere determinata soltanto dalla materiale assenza della detta autorizzazione e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.
( Cassazione civile sez. trib., 10/04/2024, n.9645)
In ultimo i pvc risultano conosciuti dal contribuente in quanto ritualmente consegnati allo stesso.
Anche il motivo di appello inerente i costi è infondato.
Nella specie, la questione relativa al riconoscimento delle spese quali elementi negativi di reddito, correlate ai maggiori compensi accertati, deve essere esaminata alla luce della natura dell'accertamento che non può essere definito come analitico puro.
In sede di accertamento dei redditi con il metodo analitico - induttivo, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, spetta contribuente opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunto (cfr Cass. civile sez. trib., 29/07/2024, n.21188).
Nella specie tale prova non è stata allegata dal contribuente.
In ultimo con riferimento alla prova data dal contribuente circa la natura dei versamenti bancari la giurisprudenza ritiene che “Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32 d.
P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività” (Cassazione civile sez. trib., 18/09/2024, n.25043).
Ne caso di specie è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare se la documentazione prodotta dal contribuente rappresentasse valida giustificazione rispetto alle somme che sono state recuperate a tassazione,.
Dagli accertamenti del CTU è emerso che:
alla “pagina 10 di 27” dell'avviso di accertamento (nel prospetto già contenuto nel p.v.c.) è stata riportata una somma errata: la somma ivi indicata è di €.140.053,05 mentre il risultato che il CTU ha ottenuto addizionando gli importi ivi contenuti è pari ad €.227.382,56; che a fronte deii compensi recuperati a tassazione nell'avviso di accertamento, pari ad € 140053,05, il contribuente ha addotto giustificazioni documentate per complessivi € 116.089,30, conseguentemente i versamenti che non hanno trovato giustificazione ammontano complessivi € 23.963,75.
Le parti non hanno formulato alcuna osservazione all'elaborato del CTU, per cui le relative risultanze vanno condivise in quanto correttamente argomentate.
Da ciò consegue che i maggiori compensi da recuperare a tassazione ex art 53 quarto comma DPR 633/72 per l'anno 2012 devono essere determinati in € 23.963,75 in luogo di € 140053,05. In ragione del parziale accoglimento dell'appello sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, restano a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuno.
P.Q.M.
La Corte regionale accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione.
Spese del doppio grado compensate. Spese di CTU al 50 % a carico di ciascuna parte.
Lecce, 15.12.2025
Il RE Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, RE
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1810/2021 depositato il 21/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 48/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 22/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A100834 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A100834 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A100834 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A100834 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti e conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29/12/2017, Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi l'avviso di accertamento n. TVH01A100834/2017, eccependo i seguenti motivi di ricorso:1) Errata modalità di accertamento utilizzata dai militari della GDF;
2. Mancata dimostrazione di come il ricorrente abbia percepito i redditi contestati;
3. Pregiudiziale di nullità per mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini del Comando Regionale Puglia della GDF, e del Processo Verbale di
Constatazione;
4. Mancata considerazione dei costi professionali a fronte di maggior imponibile accertato;
5. Mancata produzione della prova che i redditi accertati fossero di natura professionale e quindi imponibili ai fini IVA;
6. Nel merito, l'Ufficio non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni addotte.
L'ufficio si costituiva sostenendo la piena validità dell'atto emesso.
La Commissione Tributaria Provinciale sentenza n. 48/01/2021, depositata il 22/01/2021, rigettava il ricorso del contribuente.
Avverso la citata sentenza il Roma propone appello reiterando i medesimi motivi che avevano formato oggetto del ricorso introduttivo.
Resiste l'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente reitera l'eccezione di nullità dell'accertamento in quanto fondato su due diverse metodologie investigative ritenute tra loro contrastanti.
Sul punto il primo giudice ha dato contezza dell'orientamento di legittimità secondo cui, in presenza di contabilità inattendibile, l'ufficio può procedere indistintamente seguendo il metodo analitico o il metodo induttivo cumulando i relativi risultati.
Il principio va riaffermato (cfr. anche Cassazione civile sez. trib., 10/06/2009, n.13350) contribuente pone una questione di legittimità dell'accertamento integrativo ex art 43 DPR 600/1973 non considerando che nella specie l'ufficio non ha emesso un accertamento integrativo ma un unico accertamento fondato sulle risultanze di due diversi PVC, uno redatto con metodo induttivo (invio di questionario), l'altro con metodo analitico fondato sul controllo sul conto corrente bancario.
Tale modus procedendi è pienamente legittimo secondo la citata giurisprudenza di legittimità.
Anche il rifermento all'inattendibilità della contabilità emerge dal primo pvc ( pg 5-7) ove i verbalizzanti, a fronte della genericità delle indicazioni risultanti dalle parcelle rinvenute presso lo studio del tenutario delle scritture indicato dal Roma, richieste ulteriori integrazioni al contribuente, quest'ultimo dichiaratosi disponibile a versare ulteriore documentazione, non vi ha in alcun modo provveduto.
Con ulteriore motivo il contribuente ha rilevato l'illegittimità dell'accertamento per mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini del comando regionale Puglia della GDF ed alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso di accertamento.
Anche tale rilievo è infondato. Invero come ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità: “L'autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie prescritta dall'art. 32, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972 esplica una funzione meramente organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, la quale può essere determinata soltanto dalla materiale assenza della detta autorizzazione e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.
( Cassazione civile sez. trib., 10/04/2024, n.9645)
In ultimo i pvc risultano conosciuti dal contribuente in quanto ritualmente consegnati allo stesso.
Anche il motivo di appello inerente i costi è infondato.
Nella specie, la questione relativa al riconoscimento delle spese quali elementi negativi di reddito, correlate ai maggiori compensi accertati, deve essere esaminata alla luce della natura dell'accertamento che non può essere definito come analitico puro.
In sede di accertamento dei redditi con il metodo analitico - induttivo, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, spetta contribuente opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunto (cfr Cass. civile sez. trib., 29/07/2024, n.21188).
Nella specie tale prova non è stata allegata dal contribuente.
In ultimo con riferimento alla prova data dal contribuente circa la natura dei versamenti bancari la giurisprudenza ritiene che “Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32 d.
P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività” (Cassazione civile sez. trib., 18/09/2024, n.25043).
Ne caso di specie è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare se la documentazione prodotta dal contribuente rappresentasse valida giustificazione rispetto alle somme che sono state recuperate a tassazione,.
Dagli accertamenti del CTU è emerso che:
alla “pagina 10 di 27” dell'avviso di accertamento (nel prospetto già contenuto nel p.v.c.) è stata riportata una somma errata: la somma ivi indicata è di €.140.053,05 mentre il risultato che il CTU ha ottenuto addizionando gli importi ivi contenuti è pari ad €.227.382,56; che a fronte deii compensi recuperati a tassazione nell'avviso di accertamento, pari ad € 140053,05, il contribuente ha addotto giustificazioni documentate per complessivi € 116.089,30, conseguentemente i versamenti che non hanno trovato giustificazione ammontano complessivi € 23.963,75.
Le parti non hanno formulato alcuna osservazione all'elaborato del CTU, per cui le relative risultanze vanno condivise in quanto correttamente argomentate.
Da ciò consegue che i maggiori compensi da recuperare a tassazione ex art 53 quarto comma DPR 633/72 per l'anno 2012 devono essere determinati in € 23.963,75 in luogo di € 140053,05. In ragione del parziale accoglimento dell'appello sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, restano a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuno.
P.Q.M.
La Corte regionale accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione.
Spese del doppio grado compensate. Spese di CTU al 50 % a carico di ciascuna parte.
Lecce, 15.12.2025
Il RE Il Presidente