Art. 1.
Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6 , 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966 , concernenti le modalita' di pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'articolo 1 della legge medesima, e viene modificato l'articolo 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: "previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6".
NOTA
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 966 , recante:
"Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento", come risulta modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. - Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:
a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il centro studi ed esperienze;
b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;
c) soccorsi tecnici, comprendenti:
1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;
2) impiego di autogru e di mezzi di sollevamento di pompe e di elettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;
3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonche' altri servizi tecnici non urgenti, che l'amministrazione potra' prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.
Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilita' di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni".
Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6 , 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966 , concernenti le modalita' di pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'articolo 1 della legge medesima, e viene modificato l'articolo 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: "previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6".
NOTA
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 966 , recante:
"Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento", come risulta modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. - Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:
a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il centro studi ed esperienze;
b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;
c) soccorsi tecnici, comprendenti:
1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;
2) impiego di autogru e di mezzi di sollevamento di pompe e di elettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;
3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonche' altri servizi tecnici non urgenti, che l'amministrazione potra' prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.
Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilita' di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni".