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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 769/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: SCIOGLIMENTO
COMUNIONE e promossa
D A
, residente in [...]e PRUNO PIERLUIGI, residente in [...]Parte_1 avv. CASTAGNA DANIELE per procura in atti - PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, residente in [...]Controparte_1 avv. BISO MATTIA per procura in atti - PARTE CONVENUTA - sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti all'udienza del 9 gennaio 2025:
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia, contrarie istanze e deduzioni respinte, così provvedere:
1) Accertata la comunione sul bene immobile distinto al F. 9, mapp. 719 sub 5 del NCEU del Comune di Arcola (o come meglio identificato a seguito della CTU), preso atto della
1 Per_ CTU definitiva depositata dal Geom. , ordinare lo scioglimento della comunione della porzione di immobile sopra descritto (ed individuato nella planimetria allegata al n. 8) con attribuzione ai singoli partecipanti di una parte di bene in proporzione alla Parte_2 quota ad ognuno spettante, in particolare secondo l'ipotesi divisionale n. 1 della CTU, che prevede l'assegnazione del lotto 3) ai per i motivi dispiegati in corso di causa e che Pt_1 verranno meglio specificati in sede di note conclusionali, in via denegata subordinata procedere all'assegnazione dei lotti mediante estrazione a sorte e/o nelle modalità ritenute dal Giudicante e, per l'effetto, ordinare e/o autorizzare i relativi frazionamenti catastali, cambi d'uso, trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità degli Uffici competenti, della porzione di immobile oggetto di giudizio;
-
2) per i motivi dispiegati in corso di causa porre le spese di lite e per la divisione (CTU Per_ Geom. ) a carico del convenuto.-”
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- Accertata la comunione sul bene immobile Distinto al foglio 9 mappale 719 subalterno 5 del NCEU del Comune di Arcola, ordinare lo scioglimento della comunione della porzione di immobile sopra descritto con attribuzione ai singoli partecipanti di una parte di bene in proporzione alla quota ad ognuno spettante ed eventuale individuazione delle quote comuni secondo un progetto di divisione da formularsi in corso di causa e per l'effetto ordinare e/o autorizzare i relativi frazionamenti catastali, cambi d'uso, trascrizioni, volturazione con esonero di responsabilità degli uffici competenti della porzione di immobile oggetto di giudizio .
Vinte le spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
[... RL RU e , rispettivamente nudo proprietario in virtù di rog. Not. Parte_1
n data 11.3.1999 ed usufruttuario di un appartamento e relativa corte urbana siti Per_2 in Arcola via Aurelia sud n. 38 (distinti al NCEU dello stesso Comune col F. 9,
2 l'appartamento al mapp. 719 sub 2 e la corte al mapp. 719 e sub 6), nonché rispettivamente il primo comproprietario e il secondo usufruttuario per la quota indivisa di
½ sulla corte urbana (censita al fg. 9 mapp. 719 sub 5), antistante l'edificio ove è sita anche l'unità immobiliare di proprietà di comproprietario della suddetta Controparte_1 corte urbana per l'altra quota indivisa di ½, hanno richiesto lo scioglimento della comunione sulla corte stessa.
A tal fine gli attori hanno allegato la divisibilità della corte e l'utilizzo della corte nella parte confinante con la via Aurelia per parcheggiare l'auto, da parte di entrambi i comproprietari e, nella parte laterale adibita a strada, per il transito degli attori con la vettura per raggiungere la corte urbana di proprietà esclusiva del , adibita a parcheggio esterno;
Pt_1 hanno quindi dedotto che la divisione formale della porzione di corte adiacente la via
Aurelia formalizzerebbe una situazione di fatto sussistente da più di vent'anni e comporterebbe un aumento del valore commerciale delle rispettive unità abitative consentendo a ciascun comproprietario di avere un posto auto scoperto determinato fronte strada;
hanno chiesto infine la condanna del al pagamento delle spese CP_1 processuali e di divisione nel caso di opposizione rilevando che quest'ultimo, pur non opponendosi formalmente avrebbe addotto motivazioni dilatorie e non si è presentato al procedimento di mediazione avanti l'Ordine degli Avvocati della Spezia n. 390/21.
Il convenuto si è costituito non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione, ma contestando le allegazioni e le produzioni attoree, deducendo che la parte antistante la strada deve ritenersi gravata da uso pubblico, in quanto destinata al transito pubblico pedonale e riservandosi di chiedere in separato giudizio la divisione delle altre aree in comproprietà delle parti relativamente al fabbricato oggetto di causa.
Dato atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria ed espletata la CTU, dato atto altresì che le parti non hanno trovato un accordo su nessuna delle ipotesi divisionali prospettate da CTU e fatte proprie dal giudice, la causa giunge ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle stesse come in epigrafe.
Va preliminarmente rilevato che , quale usufruttuario della quota di Parte_1 comproprietà di cui è titolare RU RL relativamente al bene oggetto di causa, non
è litisconsorte necessario (Cass. sez. II sent. n 16794 del 13.6.2023); tuttavia la sua volontaria costituzione in giudizio comporta che, nel caso il titolo costitutivo del suo diritto
3 sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione – se avvenuta – della domanda di divisione, la sentenza abbia effetto anche nei suoi confronti (cfr. sul punto tra le altre Cass. sez. II sent. n. 27412 del 13.12.2005).
Nel merito, va innanzitutto precisato che la rappresentazione catastale non corrisponde integralmente alla situazione di fatto, ricomprendendo anche una striscia di terreno occupato dalla strada pubblica (SS. v. Aurelia). Per_ Conseguentemente il CTU, geom. , all'esito di tale accertamento, ha assunto le proprie conclusioni e redatto le ipotesi divisionali tenendo conto delle dimensioni effettive della corte (avente un'area di 68,90 mq. e valore commerciale – incontestato dalle parti – di € 4.367,75)
Va pertanto disattesa ogni argomentazione di parte convenuta in relazione alla asserita servitù di uso pubblico gravante sull'area.
Il CTU ha quindi suddiviso l'area in tre lotti, come concordato con i rispettivi CTP.
Le parti non hanno contestato l'assegnazione del lotto 2 al così come formato CP_1 dal CTU (e costituito dalla scala di accesso all'unità abitativa di quest'ultimo e da piccola area rettangolare antistante), mentre non concordano sull'attribuzione degli altri due lotti.
La disuguaglianza del valore dei lotti, con previsione in ogni caso di un conguaglio in denaro, ancorchè modesto, e la richiesta formulata da entrambe le parti n via subordinata all'udienza fissata per la discussione del progetto divisionale di assegnazione a sé dell'intera proprietà, con corresponsione a controparte del valore dell'altra quota, non consentono di applicare al caso di specie il criterio dell'estrazione a sorte.
Ed in ogni caso, per granitico orientamento giurisprudenziale, anche in caso di uguaglianza delle quote il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c. (a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo), non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità (cfr. tra le altre Cass. Sez. 6 - 2, ord. . 11857 del 6.5.2021).
I lotti sono stati così composti e descritti (nonchè indicati con diversa colorazione nella planimetria a pag. 30 della relazione peritale che si intende parte integrante della presente sentenza):
4 LOTTO 1
Evidenziato nella planimetria con il colore rosso, si estende dal prolungamento della ringhiera della scaletta di accesso alla proprietà del piano terra del sig. fino alla CP_1 via Aurelia, prosegue in parallelo alla strada fino al confine con il mappale 392, prosegue fino ad intersecare il confine con i sub. 6 e 7 ex sub. 4 e prosegue sul perimetro del fabbricato di cui al mappale 719, per una superficie complessiva di mq. 35,73.
LOTTO 2
Evidenziato nella planimetria con il colore verde, si estende sui prolungamenti della ringhiera della scaletta di accesso alla proprietà del piano terra del sig. fino alla CP_1 via Aurelia, ed è delimitato da un lato da quest'ultima e dall'altro dalla terrazza di proprietà di parte convenuta, per una superficie complessiva di mq. 3,16 (l'accordo tra le patti espresso all'udienza dell'1.2.2024 rende superflua ogni confutazione dell'ipotesi alternativa proposta dal CT di parte convenuta relativa alla composizione e conformazione del lotto 2).
LOTTO 3
Evidenziato nella planimetria con il colore giallo, si estende dal prolungamento della ringhiera della scaletta di accesso alla proprietà del piano terra del sig. fino alla CP_1 via Aurelia, prosegue in parallelo alla strada fino al confine con la porzione di terreno censita al catasto strade, prosegue fino ad intersecare il confine con i sub. 6 e 7 ex sub. 4
e prosegue sul perimetro del fabbricato di cui al mappale 719, per una superficie complessiva di mq. 30,01.
A seguito di proposta di frazionamento redatta dal CTU il lotto 1 ha assunto quale identificativo catastale il sub. 8, il lotto 2 il sub 9 e il lotto 3 il sub 10.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che i lotti 1 e 2 debbano essere attribuiti in proprietà esclusiva a , e il lotto 3 debba essere attribuito in proprietà esclusiva a Controparte_1
RU RL per più motivi che si vanno di seguito ad elencare:
Dalla striscia di terreno costituente il lotto 3, pur parzialmente confinante con la strada pubblica perpendicolare alla v. Aurelia, il può raggiungere sia Pt_1 pedonalmente sia con veicoli l'accesso alla propria abitazione e lo spiazzo, delimitato da sbarra, dallo stesso adibito a posto auto esterno: ciò comporterebbe il riconoscimento di una sola servitù pedonale a favore della porzione immobiliare
5 di proprietà er accedere alla cantina di sua proprietà alla quale si accede CP_1
– oltre che dall'interno della sua abitazione – anche tramite porta che si affaccia sulla striscia di terreno che compone il lotto 1, così consentendo anche l'utilizzo della presa d'acqua ivi collocata, di esclusiva proprietà CP_1
Attribuendo viceversa tale lotto al convenuto, tutta la striscia di terreno verrebbe gravata da servitù di passaggio non solo pedonale ma anche carrabile a favore della porzione immobiliare di parte attrice.
Quanto all'allocazione del contatore dell'impianto elettrico che serve la proprietà
essendo situato appena a lato delle scale, in caso di necessità di CP_1 accedervi, ben poco aggravio comporterebbe alla proprietà né alcun Pt_1 ostacolo sarebbe frapposto dal parcheggio di autovettura, trattandosi peraltro di parcheggio da sempre esercitato in entrambe le porzioni di corte a lato della scala e da entrambi i comproprietari (circostanza solo tardivamente contestata da parte convenuta).
attribuendo il lotto 1 al questo diverrebbe prosecuzione di porzione di CP_1 corte già in sua proprietà, alla quale si accede tramite il cancello che si trova sulla parte comune, e proseguendo verso il retro dell'immobile e l'area individuata come lotto 1 potrebbe essere utilizzata dal convenuto anche come parcheggio di veicoli;
è vero che nel lotto 1 insistono, precisamente dalla strada pubblica verso il retro dell'immobile, un pozzetto comune di scarico acque, un pozzetto comune di contatori dell'acqua, un pozzetto comune di scarico acque e nere, un pozzetto comune di scarico acque meteoriche e una valvola di chiusura dell'acqua inerente alla proprietà esclusiva dei , tuttavia da un lato il fatto che i pozzetti sono tutti Pt_1 al servizio di entrambe le proprietà comporterebbe in ogni caso il riconoscimento a favore del soggetto non assegnatario del lotto (sia esso parte attrice ovvero parte convenuta), del diritto di servitù di scarico e di fognatura, da ritenersi costituito al momento dello scioglimento della comunione, con conseguente facoltà di ciascun ex comproprietario di accedere ai pozzetti per eventuali ispezioni e manutenzioni, dall'altro trattasi di peso sul fondo meno gravatorio rispetto alla servitù di passo anche veicolare che dovrebbe essere costituita nel caso in cui il lotto 3 venisse assegnato al CP_1
6 Nessun deprezzamento commerciale è stato comprovato nel caso di attribuzione al del lotto 1, mentre eventuali disagi e/o turbative derivanti dal concreto CP_1 utilizzo del lotto 3 da parte dei , meramente allegati, esulano dal presente Pt_1 giudizio e potranno se del caso trovare tutela in altra e futura sede.
Il CTU ha quantificato il valore dei lotti 1 e 2 in complessivi € 2465,23 e il valore del lotto
3 in € 1.902,33.
A ciò consegue che parte convenuta dovrà corrispondere l'importo di € 562,90 a parte attrice a titolo di conguaglio, oltre interessi nella misura di legge a far data di pubblicazione della presente sentenza (dichiarativa dello scioglimento della comunione) al saldo
La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, devono essere ripartite in pari quota tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 769/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: Proprietà così provvede:
DICHIARA lo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti RU RL e sul mapp. 719 sub 5 del fg. 9 NCEU Comune di Arcola;
Controparte_1
ATTRIBUISCE in proprietà esclusiva a Controparte_1
- lotto 1, evidenziato con il colore rosso nella planimetria a pag. 30 della relazione peritale da intendersi parte integrante della presente sentenza, che si estende dal prolungamento della ringhiera della scaletta di accesso alla proprietà del piano terra del sig. ino CP_1 alla via Aurelia, prosegue in parallelo alla strada fino al confine con il mappale 392, prosegue fino ad intersecare il confine con i sub. 6 e 7 ex sub. 4 e prosegue sul perimetro del fabbricato di cui al mappale 719, per una superficie complessiva di mq. 35,73 e che assume l'identificativo catastale sub 8 mapp. 719 fg. 9 NCEU Comune di Arcola (SP)
- lotto 2, evidenziato nella suddetta planimetria con il colore verde, si estende sui prolungamenti della ringhiera della scaletta di accesso alla proprietà del piano terra del
7 sig. ino alla via Aurelia, ed è delimitato da un lato da quest'ultima e dall'altro dalla CP_1 terrazza di proprietà di parte convenuta, per una superficie complessiva di mq. 3,16, che assume l'identificativo catastale sub 9 mapp. 719 fg. 9 NCEU Comune di Arcola (SP)
Sui lotti suddetti gravano diritti di servitù di scarico e fognatura, già esistenti, a favore del mapp. 719 sub 2 e relative pertinenze (oltre che il diritto di accesso per la manutenzione della valvola di chiusura dell'acqua a servizio dell'immobile di proprietà ) Pt_1
ATTRIBUISCE in proprietà esclusiva a RU RL:
- lotto 3, evidenziato nella suddetta planimetria con il colore giallo, si estende dal prolungamento della ringhiera della scaletta di accesso alla proprietà del piano terra del sig. fino alla via Aurelia, prosegue in parallelo alla strada fino al confine CP_1 con la porzione di terreno censita al catasto strade, prosegue fino ad intersecare il confine con i sub. 6 e 7 ex sub. 4 e prosegue sul perimetro del fabbricato di cui al mappale 719, per una superficie complessiva di mq. 30,01, che assume l'identificativo catastale sub 10 mapp. 719 fg. 9 NCEU Comune di Arcola (SP).
Sul lotto 3 grava la servitù di passo pedonale a favore del fondo terraneo ricompreso nell'immobile identificato al mapp. 719/1 e relative pertinenze e con possibilità di acceso per utilizzare la presa d'acqua ivi esistente, di proprietà CP_1
DISPONE che corrisponda l'importo di € 562,90 a RL RU a Controparte_1 titolo di conguaglio, oltre interessi nella misura di legge a far data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PONE definitivamente a carico delle parti, in pari quota, le spese di CTU come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in La Spezia il 4 giugno 2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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