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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA- R.G. n.13386 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Controparte_2 CP_3
2 A Controparte_4 CP_5
3 A Controparte_4 CP_6
4 Controparte_7
5 Controparte_8
6 Parte_1
7 DA Controparte_9
8 DE
CP_10 Controparte_11 minorenne
9 Controparte_12
10 Controparte_13
11 Controparte_14
12 Controparte_15
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_16
Verbale di causa Udienza 25.03.2025 alle ore 16,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_3
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità . Si riporta al CP_3 Pt_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento. IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 13386/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13386 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Controparte_2 CP_3
2 A Controparte_4 CP_5
3 Controparte_17 CP_6
4 Controparte_7
5 Controparte_8
6 Parte_1
7 Controparte_18
8
CP_10 Controparte_19 minorenne
9 Controparte_12
10 Controparte_13
11 Controparte_14
12 Controparte_15
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_16
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 25.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 23.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
I. 1. nata il [...] a [...]/PR BRASILE Parte_3
– sposata il 18/08/2001 con ) residenti in [...]. Antônio Persona_1
Joaquim Tavares, 2237, Penha/SC - CEP: 88385-000
2. nato il [...] a [...]/PR Controparte_17 CP_5
BRASILE ed ivi residente in [...], 558, Presidente Kennedy - Francisco Beltrão/PR - CEP: 85605300
3. nata il [...] a [...]/PR Controparte_20 Brasile ed ivi residente in [...], 558, Presidente Kennedy - Francisco Beltrão/PR -
CEP: 85605300
4. nato il [...] Mato Rico/PR Brasile ed ivi Controparte_7 residente in [...], 255, Industrial - Francisco Beltrão/PR - CEP: 85601-690
5. nato il [...] a [...]/SC Brasile ed ivi residente in Controparte_8
Rua Prefeito Domingos Angelino Regis, 433, Navegantes/SC - CEP: 88371-290
6. nato il [...] a [...]/SC Brasile ed ivi residente in [...]Parte_1
João André Nascimento, 393 - Penha/SC - CEP: 88385-00
7. nata l'[...] a [...]/PR Brasile ed ivi residente in Controparte_18 proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore
[...]
della figlia minore Persona_2 8. nata il [...] a [...]/SC Brasile tuti Parte_4 residenti in [...], 15 - Armação, Penha/SC - CEP: 88385-000
9. nato il [...] a [...]/SC Brasile ed ivi Controparte_12 residente in [...], 15 - Armação, Penha/SC - CEP: 88385-000
10. nato il [...] a [...]/SC Brasile ed ivi Controparte_13 residente in [...], 15 - Armação, Penha/SC - CEP: 88385-000
11. nata il [...] a [...]/PR Brasile sposata il Controparte_14 01/03/2023 con e residente in [...], 688 - Persona_3 Armação, Penha/SC - CEP: 88385-000
12. nata il [...] a [...]/PR Brasile ed ivi residente in Controparte_15 Av. Antônio Joaquim Tavares, 2237, Penha/SC - CEP: 88385-000
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_16 formulando le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni sopra esposte che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordinare, per l'effetto, al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_16 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti e dei relativi certificati di nascita e di matrimonio provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Dott. Giovanni Calasso 3
Con il favore delle spese di lite
A sostegno della domanda precisavano che:
erano discendenti del cittadino italiano nato il [...] a Persona_4 SAN MARTINO DI LUPARI (Padova) figlio di e emigrato CP_21 Persona_5 successivamente in Brasile ed ivi sposatosi con il 9 febbraio 1908 a Campo Persona_6 Largo – Paraná, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
-dopo che era emigrato in Brasile in costanza di matrimonio aveva avuto un figlio maschio
• nato il [...] a [...] – Paraná e ivi sposatosi con Per_7 Per_8
il 27 febbraio 1924. Dal predetto matrimonio era nato il [...]:
[...]
➢ a Campo Largo – Paraná sposatosi con il 17 Pt_5 Persona_9 maggio 1948 a Pitanga – Paraná. Dal predetto matrimonio era nata la mamma dei ricorrenti
✓ nata il [...] a [...] – Paraná sposata con Per_10 il 22 aprile 1969 a Pitanga – Paraná. Dal Persona_11 predetto matrimonio erano nati quattro figli di cui tre odierni ricorrenti:
❖ nato il [...] a Controparte_7
Mato Rico/PR Brasile non sposato padre dei ricorrenti
▪ nato Parte_6 il 13 ottobre 2000 a Marmeleiro/PR BRASILE
▪ Controparte_20 nata il [...] a [...]/PR Brasile
❖ nata il [...] Parte_7
a Pitanga/PR sposata con il 18 Persona_1 agosto 2001 a Palmital – Paraná e madre delle ricorrenti:
▪ nata il [...] a Controparte_14
Palmital/PR Brasile sposata con
[...]
il 1marzo 2023 Persona_3
▪ nata il [...] a Controparte_15
Palmital/PR Brasile
❖ DA nata l'[...] a CP_7 CP_18
Pitanga/PR Brasile non sposata e mamma di tre figli tutti odierni ricorrenti:
▪ nata il 01 Parte_4 dicembre 2014 a Itajai/SC Brasile
▪ nato il 01 settembre Controparte_12
1997 a Itajai/SC Brasile
▪ nato il 14 ottobre Controparte_13
2001 a Navegantes/SC Brasile
❖ nato il [...] a [...] Parte_8
Oeste – Paraná, non sposato e padre naturale dei ricorrenti
▪ nato il [...] Controparte_8
a Navegantes/SC Brasile
▪ nato il [...] a Parte_1
Navegantes/SC Brasile
Dott. Giovanni Calasso 4
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia, dichiarando di intervenire, ha, di fatto, preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_16 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano italiano Persona_4 nato il [...] a [...] figlio di e CP_21
Persona_5
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Dott. Giovanni Calasso 5
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_16 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_16 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_16 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_16 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 25.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA- R.G. n.13386 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Controparte_2 CP_3
2 A Controparte_4 CP_5
3 A Controparte_4 CP_6
4 Controparte_7
5 Controparte_8
6 Parte_1
7 DA Controparte_9
8 DE
CP_10 Controparte_11 minorenne
9 Controparte_12
10 Controparte_13
11 Controparte_14
12 Controparte_15
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_16
Verbale di causa Udienza 25.03.2025 alle ore 16,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_3
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità . Si riporta al CP_3 Pt_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento. IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 13386/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13386 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Controparte_2 CP_3
2 A Controparte_4 CP_5
3 Controparte_17 CP_6
4 Controparte_7
5 Controparte_8
6 Parte_1
7 Controparte_18
8
CP_10 Controparte_19 minorenne
9 Controparte_12
10 Controparte_13
11 Controparte_14
12 Controparte_15
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_16
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 25.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 23.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
I. 1. nata il [...] a [...]/PR BRASILE Parte_3
– sposata il 18/08/2001 con ) residenti in [...]. Antônio Persona_1
Joaquim Tavares, 2237, Penha/SC - CEP: 88385-000
2. nato il [...] a [...]/PR Controparte_17 CP_5
BRASILE ed ivi residente in [...], 558, Presidente Kennedy - Francisco Beltrão/PR - CEP: 85605300
3. nata il [...] a [...]/PR Controparte_20 Brasile ed ivi residente in [...], 558, Presidente Kennedy - Francisco Beltrão/PR -
CEP: 85605300
4. nato il [...] Mato Rico/PR Brasile ed ivi Controparte_7 residente in [...], 255, Industrial - Francisco Beltrão/PR - CEP: 85601-690
5. nato il [...] a [...]/SC Brasile ed ivi residente in Controparte_8
Rua Prefeito Domingos Angelino Regis, 433, Navegantes/SC - CEP: 88371-290
6. nato il [...] a [...]/SC Brasile ed ivi residente in [...]Parte_1
João André Nascimento, 393 - Penha/SC - CEP: 88385-00
7. nata l'[...] a [...]/PR Brasile ed ivi residente in Controparte_18 proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore
[...]
della figlia minore Persona_2 8. nata il [...] a [...]/SC Brasile tuti Parte_4 residenti in [...], 15 - Armação, Penha/SC - CEP: 88385-000
9. nato il [...] a [...]/SC Brasile ed ivi Controparte_12 residente in [...], 15 - Armação, Penha/SC - CEP: 88385-000
10. nato il [...] a [...]/SC Brasile ed ivi Controparte_13 residente in [...], 15 - Armação, Penha/SC - CEP: 88385-000
11. nata il [...] a [...]/PR Brasile sposata il Controparte_14 01/03/2023 con e residente in [...], 688 - Persona_3 Armação, Penha/SC - CEP: 88385-000
12. nata il [...] a [...]/PR Brasile ed ivi residente in Controparte_15 Av. Antônio Joaquim Tavares, 2237, Penha/SC - CEP: 88385-000
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_16 formulando le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni sopra esposte che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordinare, per l'effetto, al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_16 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti e dei relativi certificati di nascita e di matrimonio provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Dott. Giovanni Calasso 3
Con il favore delle spese di lite
A sostegno della domanda precisavano che:
erano discendenti del cittadino italiano nato il [...] a Persona_4 SAN MARTINO DI LUPARI (Padova) figlio di e emigrato CP_21 Persona_5 successivamente in Brasile ed ivi sposatosi con il 9 febbraio 1908 a Campo Persona_6 Largo – Paraná, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
-dopo che era emigrato in Brasile in costanza di matrimonio aveva avuto un figlio maschio
• nato il [...] a [...] – Paraná e ivi sposatosi con Per_7 Per_8
il 27 febbraio 1924. Dal predetto matrimonio era nato il [...]:
[...]
➢ a Campo Largo – Paraná sposatosi con il 17 Pt_5 Persona_9 maggio 1948 a Pitanga – Paraná. Dal predetto matrimonio era nata la mamma dei ricorrenti
✓ nata il [...] a [...] – Paraná sposata con Per_10 il 22 aprile 1969 a Pitanga – Paraná. Dal Persona_11 predetto matrimonio erano nati quattro figli di cui tre odierni ricorrenti:
❖ nato il [...] a Controparte_7
Mato Rico/PR Brasile non sposato padre dei ricorrenti
▪ nato Parte_6 il 13 ottobre 2000 a Marmeleiro/PR BRASILE
▪ Controparte_20 nata il [...] a [...]/PR Brasile
❖ nata il [...] Parte_7
a Pitanga/PR sposata con il 18 Persona_1 agosto 2001 a Palmital – Paraná e madre delle ricorrenti:
▪ nata il [...] a Controparte_14
Palmital/PR Brasile sposata con
[...]
il 1marzo 2023 Persona_3
▪ nata il [...] a Controparte_15
Palmital/PR Brasile
❖ DA nata l'[...] a CP_7 CP_18
Pitanga/PR Brasile non sposata e mamma di tre figli tutti odierni ricorrenti:
▪ nata il 01 Parte_4 dicembre 2014 a Itajai/SC Brasile
▪ nato il 01 settembre Controparte_12
1997 a Itajai/SC Brasile
▪ nato il 14 ottobre Controparte_13
2001 a Navegantes/SC Brasile
❖ nato il [...] a [...] Parte_8
Oeste – Paraná, non sposato e padre naturale dei ricorrenti
▪ nato il [...] Controparte_8
a Navegantes/SC Brasile
▪ nato il [...] a Parte_1
Navegantes/SC Brasile
Dott. Giovanni Calasso 4
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia, dichiarando di intervenire, ha, di fatto, preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_16 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano italiano Persona_4 nato il [...] a [...] figlio di e CP_21
Persona_5
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Dott. Giovanni Calasso 5
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_16 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_16 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_16 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_16 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 25.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7