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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8718 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 28577/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, riunito in camera d consiglio nelle persone dei sigg. magistrati
- SC LL, Presidente rel.
- SC Frettoni, Giudice
- Silvia Albano, Giudice
nel procedimento sommario di cognizione ex art. 281 decies e sgg. C.P.C., introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. PRENCE ROMELDA, CodiceFiscale_1
ricorrente
contro
, non costituita, Controparte_1
resistente
ha pronunciato al seguente
SENTENZA
impugna il decreto prot. n° 171/2024 del 27/03/2024, notificato il 15/06/2024, Parte_1 con il quale il Questore di Latina, su conforme parere della Commissione territoriale di Roma, ha rigettato la sua istanza, presentata il 10/03/2023, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Al netto di ininfluenti contestazioni sulla legittimità formale dell'atto impugnato, prive di rilevanza davanti al giudice del diritto sostanziale, il ricorrente, giunto in Italia nel 2013, fa valere la sua integrazione socio-economica sul territorio e la regolare presenza in Italia di tutta la sua famiglia d'origine.
L'amministrazione resistente non si è costituita e va dichiarata contumace. Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Il ricorso è fondato.
In virtù della data di presentazione della domanda (10/03/2023, e pertanto un giorno prima dell'entrata in vigore del D.L. n° 20/2023), alla fattispecie si applica la normativa di cui agli artt. 5, 6
e 19, c. 1 e 1.1, del D.LGS. n° 186/1998, nel testo risultante dalle modifiche apportate con il D.L. n°
130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 173/2020/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 173/2020, a norma del quale non è consentita l'espulsione dello straniero allorché questa lo esponga a trattamenti disumani o degradanti, ovvero determini la violazione di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU. Non si applica, invece, il più recente D.L. n°
20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, il cui art. 7, c. 2, esclude l'applicabilità delle nuove disposizioni alle domande già pendenti.
L'articolo 8 CEDU, disposizione di diritto internazionale, peraltro riprodotta nell'art. 7 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e riconducibile anche all'art. 2 Cost., e pertanto vincolante ai sensi dell'art. 5, c. 6, D.LGS. n° 286/1998, tutela, da un lato, la «vita familiare»: nozione che va intesa, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, come il diritto di “essere insieme” («le droit d'être ensemble»), di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente;
diritto che presuppone l'esistenza di stretti legami familiari, anche di fatto, per lo più circoscritti alla famiglia “nucleare” (rapporti tra coniugi o conviventi, tra genitori e figli, in particolare minorenni, anche se non formalizzati) e che si estende ai rapporti di fatto, ma presuppone la previa esistenza di una “famiglia”, poiché la Convenzione non garantisce il diritto di formarne una: si veda la storica sentenza della Corte plenaria del 13/06/1979, c. Belgio, e, Per_1 più recentemente, ex pluribus, sent. GC del 24/01/2017, nel ric. n° 25358/12, Paradiso e Per_2
c. Italia, in tema di fecondazione assistita, §§ 140-141, ed ivi riferimenti. In linea di principio, la nozione di «vita familiare», ai fini della garanzia offerta dall'art. 8 Cedu, non si estende ai rapporti tra adulti, come i rapporti tra genitori e figli maggiorenni che si siano creati una vita propria o abbiano formato una loro famiglia, o i rapporti tra fratelli maggiorenni o ad altri più lontani parenti, a meno che non sussista tra gli interessati un rapporto di dipendenza che vada oltre il normale affetto tra membri di una stessa famiglia (giurisprudenza risalente alla decisione della disciolta Commissione europea dei diritti dell'uomo del 10/12/1984, nel ric. n° 10375/83, più volte ripresa;
v. di recente
c. Danimarca, ric. n° 7841/14, sent. 23/10/2018, § 35, ed ivi riferimenti;
c. Italia, Per_3 Pt_2 ric. n° 57433/15, sent. 14/02/19, § 37).
Sentenza n° 28577/2024 r.g. p. 2 di 7 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Più esteso è, invece, il concetto di «vita privata», anch'essa tutelata dall'art. 8, ed è frequente, nella giurisprudenza Cedu, che situazioni che non ricadrebbero nel perimetro di tutela della vita familiare vengano protette sotto il profilo della vita privata. Invero, la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è «ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva» e «ricopre l'integrità fisica e morale della persona»1 (S. e AR c. Regno Unito, in materia di dati personali, ric. n° 30562/04, sent. GC del 04/12/2008, § 66, ed ivi ampi riferimenti;
RE c. Regno Unito, ric. n° 2346/02, sent. del 29/04/02, § 61, in materia di autodeterminazione e suicidio assistito;
CK c. Regno Unito, ric. n° 44647/1998, sent. del 28/01/03, § 57, in materia di videosorveglianza). Essa può anche includere «l'identità fisica e sociale di un individuo», in particolare «il diritto allo sviluppo personale e il diritto di stabilire ed intrattenere rapporti con altri esseri umani ed il mondo esterno»; la Corte ritiene infatti troppo restrittivo «limitare [la nozione di
“vita privata”] ad una 'cerchia intima' […] e di escluderne interamente il mondo esterno a tale cerchia»; essa non ravvisa inoltre alcun motivo per escludere dalla “vita privata” le relazioni in àmbito lavorativo o professionale (EM c. IA, ric. n° 13710/88, sent. del 16/12/1992, §
29; v. anche, in materia di espulsione di stranieri, cit., § 35: «[…] il faut accepter que Pt_2
l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de “vie privée” au sens de l'article 8»), e può «abbracciare molteplici aspetti dell'integrità fisica e sociale della persona» (S. e c. Regno Unito, cit.; CP_2
e c. Italia, cit., § 159). CP_3 Per_2
Dunque, tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ed in primo luogo (ma non solo) quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale: cfr. EM, loc. cit.: «it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world»), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame (ex pluribus, Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, ric. n° 57433/15, c. Italia, sent. 14/02/19, §§ 34-35; Üner c. Pt_2
Paesi Bassi [G.C.], ric. n° 46410/1999, sent. 18/10/06, § 59).
Riassumendo, emerge dalle citate pronunce (e da molte altre: c. IA (n. Persona_4
2); c. Italia, § 32) che il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, Per_5
Sentenza n° 28577/2024 r.g. p. 3 di 7 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani, anche nella sfera professionale
c. NA [GC], § 110; SC c. IA [GC], § 71; e Persona_6 Per_7 Per_8
c. , § 42) o commerciali ( e AT Oy c. Finlandia Per_9 Parte_3
[GC], § 129-131).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di ipotesi, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate, per fini pratici, in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale,
(ii) riservatezza, e
(iii) identità della persona:
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
In particolare, l'ingresso nel mondo del lavoro costituisce un fattore riconducibile all'ambito della vita privata del ricorrente, la cui tutela corrisponde alla ratio dei citati artt. 7 della CdfUe e 8 della Cedu. Sul punto, in termini assai chiari, Corte europea dei diritti dell'uomo, 22/11/2015, ric.
22254/14, . Ungheria, ed ivi citazioni, ove si afferma che «The notion of 'private life' within Tes_1 the meaning of Article 8 of the Convention encompasses the right for an individual to form and develop relationships with other human beings, including relationships of a professional or business nature. Article 8 thus protects the right to personal development and the right to establish and develop relationships with other human beings and the outside world and does not exclude in principle activities of a professional or business nature because it is in the course of their working lives that the majority of people have a significant opportunity to develop relationships with the outside world
(see Oleksandr v. Ukraine, no. 21722/11, § 165, ECHR 2013-I, with further references)»; Per_10 tanto che anche un «dismissal from office has been found to interfere with the right to respect for private life (see , no. 20999/04, §§ 43-48, 19 October 2010)». Persona_11
Il diritto al rispetto della “vita privata”, inoltre, include anche la facoltà di esplicare pienamente la propria personalità e di veder rispettata la propria identità personale.
Possono, oltre all'inserimento lavorativo, venire quindi in considerazione anche altri fattori di integrazione, come l'autonomia abitativa, la conoscenza della lingua e della cultura italiana
(eventualmente acquisita attraverso la frequentazione della scuola, anche dell'obbligo, o anche altrimenti), la frequenza di corsi di apprendistato professionalizzante o di tirocini e/o il
Sentenza n° 28577/2024 r.g. p. 4 di 7 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile conseguimento dei relativi attestati, l'impegno in compiti di utilità sociale, o anche la partecipazione ad attività collettive di natura sociale, culturale o sportiva.
Il legislatore, attraverso la modifica normativa, ha infatti mantenuto ferma la struttura di
“catalogo aperto” delle ipotesi, senza rinunciare a conferire rilevanza a situazioni di particolare vulnerabilità ed ad un esame comparativo delle condizioni di vita del richiedente asilo in Italia e nel
Paese di origine, ma innalzando il possibile livello di protezione, sempre nella prospettiva di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, mediante la valorizzazione del rispetto della loro vita privata e familiare, nonché degli altri obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato. Anche nel rinnovato quadro normativo, invero, con particolare riferimento al profilo del diritto al sostentamento, articolazione del fondamentale diritto ad una vita dignitosa, vale del pari il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la condizione di vulnerabilità può [...] avere ad oggetto la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa» (Cass. n° 4455/2017).
In definitiva, l'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte dell'art. 19, c. 1.1 (nel testo applicabile alla presente fattispecie: supra, §§ 7-10), e comunque il riferimento, tutt'ora presente, agli «obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano» di cui all'art. 5,
c. 6, del d.lgs. n° 286/1998 permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo.
Non rileverebbe, al contrario, una situazione in cui non emergesse alcun elemento in qualche modo riconducibile al concetto di “vita privata” che emerge, da ultimo, dall'ordinanza n° 41786/21 della Corte di cassazione (elemento al quale, secondo la medesima pronuncia, non si estende il dovere di cooperazione officiosa del giudice). La chiusura in un isolamento inconcludente e ozioso sarebbe come l'esatto inverso di ciò che la giurisprudenza interna ed internazionale (ma anche il comune sentire) definisce “vita privata” (di una “vita familiare” non metterebbe conto neppure far cenno): che, ben lungi da quel che si potrebbe a prima vista intendere, non è la vita dell'individuo
“privatamente” racchiuso in se stesso come in una bolla indifferente alla realtà circostante, che
Sentenza n° 28577/2024 r.g. p. 5 di 7 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile potrebbe essere trasportata tal quale in qualsiasi Paese del mondo, ma è una vita intessuta di relazioni
– lavorative ed extra-lavorative – dotate di un grado minimo indispensabile di intensità, stabilità e solidità, tale da conferire loro un carattere di “privatezza”, sì, ma di “privatezza sociale” e
“relazionale”.
Il a invero dimostrato, mediante copiosa documentazione – contratti di lavoro, modelli Pt_1
UNILAV, buste paga, CUD – di essersi pienamente integrato nel tessuto socio-economico italiano, lavorando senza sostanziali soluzioni di continuità, almeno dal 2022, dapprima con contratti a tempo determinato con una ditta di ristorazione, più volte rinnovati, poi, sempre a tempo determinato, con una ditta edile, per tornare infine al precedente lavoro con un contratto a tempo indeterminato.
Peraltro, risulta che il ricorrente è provvisto di un'abitazione e non grava sul circuito di accoglienza, e che egli, presente da oltre 10 anni in Italia, ha qui tutti i suoi affetti familiari ed è privo ormai di ogni legame significativo con il Paese di origine.
Pertanto, la sua espulsione determinerebbe una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, in violazione sia dell'art. 19, c. 1.1 (nel testo ratione temporis applicabile) del
D.LGS. n° 286/1998, che dell'art. 5 c. 6 (rimasto ancor oggi invariato) del medesimo decreto legislativo, il quale vieta l'espulsione dello straniero in violazione di obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato.
Poiché la documentazione utile all'accoglimento è stata prodotta solo nella presente fase processuale di impugnazione, e non è stato né dedotto né provato che sia stata sottoposta al vaglio dell'autorità amministrativa in tempo utile, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale
- la protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n° 25/08, come modificato dal d.l. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n° 173/2020;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2025.
Il Presidente
Sentenza n° 28577/2024 r.g. p. 6 di 7 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
SC LL
Sentenza n° 28577/2024 r.g. p. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il termine «intégrité» della versione francese, traduzione inesatta della parola inglese «integrty», deve intendersi come «intégralité», cioè “integralità”.
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 28577/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, riunito in camera d consiglio nelle persone dei sigg. magistrati
- SC LL, Presidente rel.
- SC Frettoni, Giudice
- Silvia Albano, Giudice
nel procedimento sommario di cognizione ex art. 281 decies e sgg. C.P.C., introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. PRENCE ROMELDA, CodiceFiscale_1
ricorrente
contro
, non costituita, Controparte_1
resistente
ha pronunciato al seguente
SENTENZA
impugna il decreto prot. n° 171/2024 del 27/03/2024, notificato il 15/06/2024, Parte_1 con il quale il Questore di Latina, su conforme parere della Commissione territoriale di Roma, ha rigettato la sua istanza, presentata il 10/03/2023, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Al netto di ininfluenti contestazioni sulla legittimità formale dell'atto impugnato, prive di rilevanza davanti al giudice del diritto sostanziale, il ricorrente, giunto in Italia nel 2013, fa valere la sua integrazione socio-economica sul territorio e la regolare presenza in Italia di tutta la sua famiglia d'origine.
L'amministrazione resistente non si è costituita e va dichiarata contumace. Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Il ricorso è fondato.
In virtù della data di presentazione della domanda (10/03/2023, e pertanto un giorno prima dell'entrata in vigore del D.L. n° 20/2023), alla fattispecie si applica la normativa di cui agli artt. 5, 6
e 19, c. 1 e 1.1, del D.LGS. n° 186/1998, nel testo risultante dalle modifiche apportate con il D.L. n°
130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 173/2020/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 173/2020, a norma del quale non è consentita l'espulsione dello straniero allorché questa lo esponga a trattamenti disumani o degradanti, ovvero determini la violazione di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU. Non si applica, invece, il più recente D.L. n°
20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, il cui art. 7, c. 2, esclude l'applicabilità delle nuove disposizioni alle domande già pendenti.
L'articolo 8 CEDU, disposizione di diritto internazionale, peraltro riprodotta nell'art. 7 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e riconducibile anche all'art. 2 Cost., e pertanto vincolante ai sensi dell'art. 5, c. 6, D.LGS. n° 286/1998, tutela, da un lato, la «vita familiare»: nozione che va intesa, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, come il diritto di “essere insieme” («le droit d'être ensemble»), di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente;
diritto che presuppone l'esistenza di stretti legami familiari, anche di fatto, per lo più circoscritti alla famiglia “nucleare” (rapporti tra coniugi o conviventi, tra genitori e figli, in particolare minorenni, anche se non formalizzati) e che si estende ai rapporti di fatto, ma presuppone la previa esistenza di una “famiglia”, poiché la Convenzione non garantisce il diritto di formarne una: si veda la storica sentenza della Corte plenaria del 13/06/1979, c. Belgio, e, Per_1 più recentemente, ex pluribus, sent. GC del 24/01/2017, nel ric. n° 25358/12, Paradiso e Per_2
c. Italia, in tema di fecondazione assistita, §§ 140-141, ed ivi riferimenti. In linea di principio, la nozione di «vita familiare», ai fini della garanzia offerta dall'art. 8 Cedu, non si estende ai rapporti tra adulti, come i rapporti tra genitori e figli maggiorenni che si siano creati una vita propria o abbiano formato una loro famiglia, o i rapporti tra fratelli maggiorenni o ad altri più lontani parenti, a meno che non sussista tra gli interessati un rapporto di dipendenza che vada oltre il normale affetto tra membri di una stessa famiglia (giurisprudenza risalente alla decisione della disciolta Commissione europea dei diritti dell'uomo del 10/12/1984, nel ric. n° 10375/83, più volte ripresa;
v. di recente
c. Danimarca, ric. n° 7841/14, sent. 23/10/2018, § 35, ed ivi riferimenti;
c. Italia, Per_3 Pt_2 ric. n° 57433/15, sent. 14/02/19, § 37).
Sentenza n° 28577/2024 r.g. p. 2 di 7 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Più esteso è, invece, il concetto di «vita privata», anch'essa tutelata dall'art. 8, ed è frequente, nella giurisprudenza Cedu, che situazioni che non ricadrebbero nel perimetro di tutela della vita familiare vengano protette sotto il profilo della vita privata. Invero, la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è «ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva» e «ricopre l'integrità fisica e morale della persona»1 (S. e AR c. Regno Unito, in materia di dati personali, ric. n° 30562/04, sent. GC del 04/12/2008, § 66, ed ivi ampi riferimenti;
RE c. Regno Unito, ric. n° 2346/02, sent. del 29/04/02, § 61, in materia di autodeterminazione e suicidio assistito;
CK c. Regno Unito, ric. n° 44647/1998, sent. del 28/01/03, § 57, in materia di videosorveglianza). Essa può anche includere «l'identità fisica e sociale di un individuo», in particolare «il diritto allo sviluppo personale e il diritto di stabilire ed intrattenere rapporti con altri esseri umani ed il mondo esterno»; la Corte ritiene infatti troppo restrittivo «limitare [la nozione di
“vita privata”] ad una 'cerchia intima' […] e di escluderne interamente il mondo esterno a tale cerchia»; essa non ravvisa inoltre alcun motivo per escludere dalla “vita privata” le relazioni in àmbito lavorativo o professionale (EM c. IA, ric. n° 13710/88, sent. del 16/12/1992, §
29; v. anche, in materia di espulsione di stranieri, cit., § 35: «[…] il faut accepter que Pt_2
l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de “vie privée” au sens de l'article 8»), e può «abbracciare molteplici aspetti dell'integrità fisica e sociale della persona» (S. e c. Regno Unito, cit.; CP_2
e c. Italia, cit., § 159). CP_3 Per_2
Dunque, tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ed in primo luogo (ma non solo) quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale: cfr. EM, loc. cit.: «it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world»), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame (ex pluribus, Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, ric. n° 57433/15, c. Italia, sent. 14/02/19, §§ 34-35; Üner c. Pt_2
Paesi Bassi [G.C.], ric. n° 46410/1999, sent. 18/10/06, § 59).
Riassumendo, emerge dalle citate pronunce (e da molte altre: c. IA (n. Persona_4
2); c. Italia, § 32) che il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, Per_5
Sentenza n° 28577/2024 r.g. p. 3 di 7 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani, anche nella sfera professionale
c. NA [GC], § 110; SC c. IA [GC], § 71; e Persona_6 Per_7 Per_8
c. , § 42) o commerciali ( e AT Oy c. Finlandia Per_9 Parte_3
[GC], § 129-131).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di ipotesi, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate, per fini pratici, in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale,
(ii) riservatezza, e
(iii) identità della persona:
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
In particolare, l'ingresso nel mondo del lavoro costituisce un fattore riconducibile all'ambito della vita privata del ricorrente, la cui tutela corrisponde alla ratio dei citati artt. 7 della CdfUe e 8 della Cedu. Sul punto, in termini assai chiari, Corte europea dei diritti dell'uomo, 22/11/2015, ric.
22254/14, . Ungheria, ed ivi citazioni, ove si afferma che «The notion of 'private life' within Tes_1 the meaning of Article 8 of the Convention encompasses the right for an individual to form and develop relationships with other human beings, including relationships of a professional or business nature. Article 8 thus protects the right to personal development and the right to establish and develop relationships with other human beings and the outside world and does not exclude in principle activities of a professional or business nature because it is in the course of their working lives that the majority of people have a significant opportunity to develop relationships with the outside world
(see Oleksandr v. Ukraine, no. 21722/11, § 165, ECHR 2013-I, with further references)»; Per_10 tanto che anche un «dismissal from office has been found to interfere with the right to respect for private life (see , no. 20999/04, §§ 43-48, 19 October 2010)». Persona_11
Il diritto al rispetto della “vita privata”, inoltre, include anche la facoltà di esplicare pienamente la propria personalità e di veder rispettata la propria identità personale.
Possono, oltre all'inserimento lavorativo, venire quindi in considerazione anche altri fattori di integrazione, come l'autonomia abitativa, la conoscenza della lingua e della cultura italiana
(eventualmente acquisita attraverso la frequentazione della scuola, anche dell'obbligo, o anche altrimenti), la frequenza di corsi di apprendistato professionalizzante o di tirocini e/o il
Sentenza n° 28577/2024 r.g. p. 4 di 7 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile conseguimento dei relativi attestati, l'impegno in compiti di utilità sociale, o anche la partecipazione ad attività collettive di natura sociale, culturale o sportiva.
Il legislatore, attraverso la modifica normativa, ha infatti mantenuto ferma la struttura di
“catalogo aperto” delle ipotesi, senza rinunciare a conferire rilevanza a situazioni di particolare vulnerabilità ed ad un esame comparativo delle condizioni di vita del richiedente asilo in Italia e nel
Paese di origine, ma innalzando il possibile livello di protezione, sempre nella prospettiva di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, mediante la valorizzazione del rispetto della loro vita privata e familiare, nonché degli altri obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato. Anche nel rinnovato quadro normativo, invero, con particolare riferimento al profilo del diritto al sostentamento, articolazione del fondamentale diritto ad una vita dignitosa, vale del pari il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la condizione di vulnerabilità può [...] avere ad oggetto la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa» (Cass. n° 4455/2017).
In definitiva, l'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte dell'art. 19, c. 1.1 (nel testo applicabile alla presente fattispecie: supra, §§ 7-10), e comunque il riferimento, tutt'ora presente, agli «obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano» di cui all'art. 5,
c. 6, del d.lgs. n° 286/1998 permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo.
Non rileverebbe, al contrario, una situazione in cui non emergesse alcun elemento in qualche modo riconducibile al concetto di “vita privata” che emerge, da ultimo, dall'ordinanza n° 41786/21 della Corte di cassazione (elemento al quale, secondo la medesima pronuncia, non si estende il dovere di cooperazione officiosa del giudice). La chiusura in un isolamento inconcludente e ozioso sarebbe come l'esatto inverso di ciò che la giurisprudenza interna ed internazionale (ma anche il comune sentire) definisce “vita privata” (di una “vita familiare” non metterebbe conto neppure far cenno): che, ben lungi da quel che si potrebbe a prima vista intendere, non è la vita dell'individuo
“privatamente” racchiuso in se stesso come in una bolla indifferente alla realtà circostante, che
Sentenza n° 28577/2024 r.g. p. 5 di 7 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile potrebbe essere trasportata tal quale in qualsiasi Paese del mondo, ma è una vita intessuta di relazioni
– lavorative ed extra-lavorative – dotate di un grado minimo indispensabile di intensità, stabilità e solidità, tale da conferire loro un carattere di “privatezza”, sì, ma di “privatezza sociale” e
“relazionale”.
Il a invero dimostrato, mediante copiosa documentazione – contratti di lavoro, modelli Pt_1
UNILAV, buste paga, CUD – di essersi pienamente integrato nel tessuto socio-economico italiano, lavorando senza sostanziali soluzioni di continuità, almeno dal 2022, dapprima con contratti a tempo determinato con una ditta di ristorazione, più volte rinnovati, poi, sempre a tempo determinato, con una ditta edile, per tornare infine al precedente lavoro con un contratto a tempo indeterminato.
Peraltro, risulta che il ricorrente è provvisto di un'abitazione e non grava sul circuito di accoglienza, e che egli, presente da oltre 10 anni in Italia, ha qui tutti i suoi affetti familiari ed è privo ormai di ogni legame significativo con il Paese di origine.
Pertanto, la sua espulsione determinerebbe una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, in violazione sia dell'art. 19, c. 1.1 (nel testo ratione temporis applicabile) del
D.LGS. n° 286/1998, che dell'art. 5 c. 6 (rimasto ancor oggi invariato) del medesimo decreto legislativo, il quale vieta l'espulsione dello straniero in violazione di obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato.
Poiché la documentazione utile all'accoglimento è stata prodotta solo nella presente fase processuale di impugnazione, e non è stato né dedotto né provato che sia stata sottoposta al vaglio dell'autorità amministrativa in tempo utile, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale
- la protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n° 25/08, come modificato dal d.l. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n° 173/2020;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2025.
Il Presidente
Sentenza n° 28577/2024 r.g. p. 6 di 7 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
SC LL
Sentenza n° 28577/2024 r.g. p. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il termine «intégrité» della versione francese, traduzione inesatta della parola inglese «integrty», deve intendersi come «intégralité», cioè “integralità”.