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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO EN
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1708/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ARENA MANUELA Parte_1 ricorrente
E
SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente ha proposto opposizione CP_1 avverso: – la comunicazione n. Racc. 630240062063, con la quale l' ha CP_1 CP_2 richiesto la restituzione di € 3.001,12 per somme asseritamente erogate in eccedenza sulla prestazione di disoccupazione (cat. DS n. 2014561705) nel periodo 08/07/2014 –
31/12/2014; – la comunicazione n. Racc. 630240062075, con la quale è stata CP_1 richiesta la restituzione di € 3.319,37 per somme erogate in eccedenza sulla prestazione di disoccupazione (cat. DS n. 2016775063) nel periodo 12/01/2016 – 07/09/2016.
1 L' , sulla base di verbale ispettivo, ha disconosciuto il rapporto di lavoro domestico CP_1 tra la ricorrente e la datrice di lavoro, madre della stessa, ritenendolo fittizio in ragione del rapporto di parentela.
La ricorrente ha dedotto la reale sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, affermando di avere prestato attività di assistenza e lavori domestici alle dipendenze della madre-datrice di lavoro, dietro corrispettivo retributivo, ed ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti di revoca e recupero delle somme.
All'udienza di discussione sono stati escussi testimoni indicati dalla ricorrente, i quali hanno confermato l'effettività della prestazione lavorativa, nonché gli ispettori dell' , i quali hanno confermato di avere svolto un unico accesso ispettivo e di CP_1 avere fondato il disconoscimento sul solo rapporto di parentela.
DIRITTO
1. Normativa e giurisprudenza
– Ai sensi dell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
– L'art. 2, co. 1, D.L. 463/1983 convertito in L. 638/1983 e la L. 88/1989 disciplinano l'iscrizione agli elenchi assicurativi e la contribuzione per il lavoro domestico.
– Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. lav. n.
11252/2004; n. 20308/2012; n. 13792/2019; Cass. civ. sez. lav. n. 15582/2020), il rapporto di lavoro domestico tra parenti non è di per sé nullo o fittizio. Tuttavia, l'onere probatorio circa l'effettività del rapporto grava sul lavoratore, e l' può CP_1 disconoscere rapporti simulati.
– Cass. civ. sez. lav. n. 25270/2016 ha chiarito che il mero rapporto di parentela non è sufficiente per escludere il vincolo di subordinazione quando risulti provata una prestazione continuativa, retribuita e organizzata dal datore di lavoro.
2. Applicazione al caso concreto
l' ha fondato il disconoscimento quasi esclusivamente sul rapporto di parentela e CP_1 su un unico accesso ispettivo;
la ricorrente ha fornito prova testimoniale dell'effettività
2 della prestazione lavorativa, della continuità dell'attività domestica e dell'effettivo pagamento della retribuzione;
la datrice di lavoro ha dichiarato di avere preferito assumere la figlia in luogo di persona estranea per necessità di assistenza, circostanza coerente con la realtà dei fatti.
In giurisprudenza è costante l'orientamento secondo cui, in presenza di attività effettivamente prestata, non può negarsi la sussistenza del rapporto di lavoro domestico
(Cass. civ. sez. lav. n. 8439/2012; Cass. civ. sez. lav. n. 5143/2023).
Alla luce delle risultanze istruttorie, appare provata la natura effettiva e retribuita del rapporto domestico, sicché il disconoscimento operato dall' deve ritenersi CP_1 infondato.
Poiché il rapporto domestico deve considerarsi valido, le prestazioni di disoccupazione erogate non risultano indebitamente percepite;
ne consegue l'illegittimità delle richieste restitutorie dell' per € 3.001,12 e € 3.319,37. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando contro l' , così decide: CP_1
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara che la ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' a titolo di indebita percezione di prestazioni di disoccupazione;
CP_1
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 24/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1708/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ARENA MANUELA Parte_1 ricorrente
E
SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente ha proposto opposizione CP_1 avverso: – la comunicazione n. Racc. 630240062063, con la quale l' ha CP_1 CP_2 richiesto la restituzione di € 3.001,12 per somme asseritamente erogate in eccedenza sulla prestazione di disoccupazione (cat. DS n. 2014561705) nel periodo 08/07/2014 –
31/12/2014; – la comunicazione n. Racc. 630240062075, con la quale è stata CP_1 richiesta la restituzione di € 3.319,37 per somme erogate in eccedenza sulla prestazione di disoccupazione (cat. DS n. 2016775063) nel periodo 12/01/2016 – 07/09/2016.
1 L' , sulla base di verbale ispettivo, ha disconosciuto il rapporto di lavoro domestico CP_1 tra la ricorrente e la datrice di lavoro, madre della stessa, ritenendolo fittizio in ragione del rapporto di parentela.
La ricorrente ha dedotto la reale sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, affermando di avere prestato attività di assistenza e lavori domestici alle dipendenze della madre-datrice di lavoro, dietro corrispettivo retributivo, ed ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti di revoca e recupero delle somme.
All'udienza di discussione sono stati escussi testimoni indicati dalla ricorrente, i quali hanno confermato l'effettività della prestazione lavorativa, nonché gli ispettori dell' , i quali hanno confermato di avere svolto un unico accesso ispettivo e di CP_1 avere fondato il disconoscimento sul solo rapporto di parentela.
DIRITTO
1. Normativa e giurisprudenza
– Ai sensi dell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
– L'art. 2, co. 1, D.L. 463/1983 convertito in L. 638/1983 e la L. 88/1989 disciplinano l'iscrizione agli elenchi assicurativi e la contribuzione per il lavoro domestico.
– Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. lav. n.
11252/2004; n. 20308/2012; n. 13792/2019; Cass. civ. sez. lav. n. 15582/2020), il rapporto di lavoro domestico tra parenti non è di per sé nullo o fittizio. Tuttavia, l'onere probatorio circa l'effettività del rapporto grava sul lavoratore, e l' può CP_1 disconoscere rapporti simulati.
– Cass. civ. sez. lav. n. 25270/2016 ha chiarito che il mero rapporto di parentela non è sufficiente per escludere il vincolo di subordinazione quando risulti provata una prestazione continuativa, retribuita e organizzata dal datore di lavoro.
2. Applicazione al caso concreto
l' ha fondato il disconoscimento quasi esclusivamente sul rapporto di parentela e CP_1 su un unico accesso ispettivo;
la ricorrente ha fornito prova testimoniale dell'effettività
2 della prestazione lavorativa, della continuità dell'attività domestica e dell'effettivo pagamento della retribuzione;
la datrice di lavoro ha dichiarato di avere preferito assumere la figlia in luogo di persona estranea per necessità di assistenza, circostanza coerente con la realtà dei fatti.
In giurisprudenza è costante l'orientamento secondo cui, in presenza di attività effettivamente prestata, non può negarsi la sussistenza del rapporto di lavoro domestico
(Cass. civ. sez. lav. n. 8439/2012; Cass. civ. sez. lav. n. 5143/2023).
Alla luce delle risultanze istruttorie, appare provata la natura effettiva e retribuita del rapporto domestico, sicché il disconoscimento operato dall' deve ritenersi CP_1 infondato.
Poiché il rapporto domestico deve considerarsi valido, le prestazioni di disoccupazione erogate non risultano indebitamente percepite;
ne consegue l'illegittimità delle richieste restitutorie dell' per € 3.001,12 e € 3.319,37. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando contro l' , così decide: CP_1
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara che la ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' a titolo di indebita percezione di prestazioni di disoccupazione;
CP_1
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 24/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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