Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1444/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1444 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2023 riservata in decisione con ordinanza del 9 maggio 2025 avente ad oggetto ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Casandrino Parte_1 C.F._1
alla via AN della Rossa, 16 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Grasso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Grumo Nevano alla via CP_1 C.F._2
Tammaro Spena, 21 presso lo studio dell'avv. Carolina Ferro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. C.F. con studio in Qualiano alla P.zza Controparte_2 C.F._3
G. D'Annunzio, 4 in qualità di curatrice speciale del minore nato a [...] il Persona_1
27.6.2014 come da decreto di nomina del 5-2-2024
CURATORE DEL MINORE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.4.2023, il ricorrente (nato ad [...] il [...]), premesso di aver intrattenuto una stabile relazione sentimentale con la resistente (nata a [...] il
13.4.1997), dalla quale è nato un figlio AN (nato il [...])- chiedeva di regolamentare i rapporti inerenti alla genitorialità alle condizioni in atti indicate.
In particolare chiedeva di rimodulare il diritto di visita come riportato nell'allegato piano genitoriale;
la riduzione dell'assegno per il mantenimento del minore quantificandolo in 150,00 euro mensili, con vittoria di spese con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, contestando tutto quanto dedotto in ricorso, chiedeva il rigetto della domanda;
la modifica delle condizioni di affido - già stabilite con la sentenza di primo grado nr. 780/2015, modificate con sentenza della Corte di Appello nr. 3098/2016 nonché nella scrittura privata sottoscritta in data 10.3.2022- nei termini più favorevoli all'interesse del minore, con condanna alle spese di lite con attribuzione.
All'udienza del 22 dicembre 2023, dopo un rinvio per impedimento della resistente a comparire (cfr. verbale di udienza del 15-9-2023), entrambi comparivano innanzi al Giudice delegato, il quale, sentite le parti, rinviava la causa per bonario componimento al 31-1-2024 in modalità cartolare.
Con ordinanza del 5 febbraio 2024, preso atto dell'accordo depositato in ordine al cambio orario di prelievo del minore e sull'organizzazione della comunione;
del mancato accordo in ordine alle questioni economiche;
tenuto conto della carente capacità comunicativa e della conflittualità esistente tra le parti, nominava un curatore del minore nella persona dell'avv. ; Controparte_2
disponeva un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio (ossia
SANT'ANTIMO); disponeva per entrambi i genitori un percorso educativo presso i SS competenti per territorio;
avuto riguardo agli aspetti economici formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: il verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per il minore, la somma Parte_1 CP_1
di € 300,00 (trecento,00) presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da
Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019; onerava le parti del deposito della documentazione reddituale;
infine rinviava in prosieguo all'udienza del 14.6.2024.
All'udienza del 14 giugno 2024 le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa in ordine al mantenimento come previsto con ordinanza del 5-2-2024; preso atto dell'accordo raggiunto tra le
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parti in ordine al cambio orario per la giornata del venerdì ( 19.30 in luogo delle 21.30) per consentire al minore di trascorrere delle festività nella casa vacanza a Laviano, in provincia di Salerno, la causa veniva rinviata per il prosieguo del monitoraggio al 9 ottobre 2024.
All'udienza del 9 ottobre 2024 i difensori ed il curatore chiedevano congruo rinvio per consentire il monitoraggio da parte dei SS.
All' udienza del 9 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, avendo le parti raggiunto un accordo la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma,
c.p.c..
Il P.M. apponeva il visto il 21.5.2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In ordine alle condizioni inerenti alla genitorialità le parti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. relativamente all'affido e collocazione del minore: Il minore AN resta affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. relativamente alla contribuzione al mantenimento: Il padre, sig. , verserà, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, in favore della madre, sig.ra
[...]
, l'importo mensile di € 300,00 che sarà aggiornato annualmente agli indici Istat, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie, come da protocollo dell'adito Tribunale;
3. relativamente alle modalità di visita: Il padre trascorrerà con il figlio: una settimana il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 12.00 nei giorni di vacanza o di assenza da scuola) alle ore 20.30 ed il week end dalle ore 9.30 del sabato alle ore 21.30 della domenica;
la settimana successiva il martedì dall'uscita di scuola, (o dalle ore 12.00 nei giorni di vacanza o di assenza da scuola) fino alle 20.30 ed il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 12.00 nei giorni di vacanza o di assenza da scuola) fino alle ore 19.30 del venerdì, quando lo riaccompagnerà presso la madre;
in tal caso, il minore pernotterà con il padre nella notte tra giovedì e venerdì, per cui sarà cura del padre accompagnare il bambino a scuola il venerdì mattina ed andarlo a riprendere nei giorni di frequenza scolastica. Nel periodo estivo, e dunque nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (fino a che non comincia la scuola), il padre preleverà il bambino alle ore 10.30 nei giorni di martedì e giovedì e lo riaccompagnerà alle ore
21.00. Eventuali circostanze non improvvise ed imprevedibili che impediscano al bambino di andare a scuola dovranno essere comunicate all'altro genitore per iscritto con un preavviso di almeno ventiquattro ore prima o comunque entro le ore 21.00 del giorno prima, in modo che i genitori possano concordare tale scelta. Eventuali malattie del bambino verificatasi nelle ore mattutine andranno comunicate immediatamente all'altro genitore.
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Altre festività: il bambino trascorrerà con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, dall'uscita di scuola fino alle ore 22.00; Il bambino trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà dalle ore 10.30 (se non scolastico, altrimenti dall'uscita da scuola) fino alle ore 22.00. Allo stesso modo, il bambino trascorrerà con la madre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima. Il bambino trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma, qualora tale giorno coincida con il week end del padre, quest'ultimo provvederà ad accompagnare il bambino dalla madre la domenica mattina alle ore 10.30. Qualora un genitore intenda trascorrere il proprio onomastico o compleanno, o la festa del papà, con il figlio dalla mattina (ore 10.30) con conseguente necessità di farlo assentare da scuola dovrà comunicarlo all'altro genitore con un preavviso di almeno cinque giorni con comunicazione scritta. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il giorno del proprio compleanno o onomastico con un preavviso di almeno ventiquattro ore prima. Per il giorno dell'onomastico di AN, che cade il
30 novembre, periodo di frequenza scolastica, il minore trascorrerà detta festività con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni dall'uscita della scuola sino alle ore 22.00. Resta inteso che qualora il genitore con cui AN trascorrerà il giorno del suo onomastico valuti di farlo assentare da scuola dovrà comunicarlo all'altro genitore con un preavviso di almeno cinque giorni, in tale ipotesi il padre potrà stare con il bambino dalle ore 10.30 del mattino fino alle ore
22.00. Per il giorno del compleanno di AN, che cade il 27 giugno, il minore trascorrerà tale festività con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni, dalle ore 10.30 alle ore 22.00.
Festività e ponti del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, dello 8 dicembre saranno alternati e con orario dalle ore 10.30 alle ore 22.00.
Cerimonie o eventi: nel caso di cerimonie di parenti e amici, a cui debba partecipare il bambino congiuntamente ad uno dei genitori, bisognerà darne tempestiva comunicazione all'altro genitore con un preavviso di almeno venti giorni e comunque concordare insieme l'opportunità che
AN vi partecipi. Se tali festività cadono nei giorni di visita del padre andranno recuperati.
Altrettanto qualora cadano nei giorni di permanenza presso la madre. Qualora AN debba partecipare a feste di suoi amici in cui non è indispensabile la presenza di uno specifico genitore, verrà accompagnato dal genitore con cui si trova quel giorno. Resta inteso che in relazione a feste o cerimonie il padre andrà a prendete il bambino presso l'abitazione materna alle ore 10.30
e lo riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna alla fine delle stesse, comunicando preventivamente alla madre l'orario di massima.
Per le festività natalizie: ad anni alterni dalle ore 10.30 del 24/12 alle ore 22.00 del 26/12 oppure dalle ore 10.30 del 31/12 alle ore 22.00 del 01/01, il giorno dell'Epifania dalle ore 10.30 alle ore
22.00 ad anni alterni.
4 V.G. n. 1444/2023
Per le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o di Pasquetta col padre ad anni alterni dalle ore
10.30 alle ore 22.00.
Per le vacanze estive: il padre trascorrerà per vacanze estive otto giorni consecutivi compresi tra la seconda metà di luglio e l'intero mese di agosto con onere di comunicare per iscritto il periodo e la località delle vacanze entro il 30 giugno o comunque almeno venti giorni prima. Allo stesso modo la madre potrà trascorrere otto giorni di vacanza consecutivi con il figlio nel periodo compreso tra la seconda metà di luglio e l'intero mese di agosto con onere di comunicare per iscritto il periodo e la località entro il 30 giugno o comunque almeno venti giorni prima. Con alternanza della settimana di ferragosto se coincidente con il periodo di vacanza scelto da ciascun genitore. Quando il minore sarà in vacanza col padre, alla madre andrà garantita una videochiamata al giorno nel tardo pomeriggio, dal telefono del padre a quello della madre. Lo stesso avverrà quando il minore sarà in vacanza con la madre;
fermo restando che l'organizzazione di vita del minore deve essere sempre condivisa tra i rispettivi genitori e mai direttamente con il minore.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi del minore, il cui ascolto non appare necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
I compensi spettanti al curatore del minore, ammesso in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello
Stato, vengono liquidati con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26.5.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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