Ordinanza collegiale 13 luglio 2022
Decreto presidenziale 10 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/08/2025, n. 15569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15569 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15569/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05860/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5860 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EN ND, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
DR la FF, AV Liberatori, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
1. del provvedimento di non ammissione del ricorrente al colloquio e di tutti i provvedimenti ed i verbali della commissione di esame adottati per la prova di concorso del ricorrente per la classe di concorso A012 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al bando d.d. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal d.d. 5 gennaio 2022 n. 23; nonché dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta del ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione reso noto alla ricorrente al termine della prova scritta - 28 marzo 2022; nonché per l’annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova orale e l’attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione del ricorrente.
2. della graduatoria/elenco degli ammessi alla prova successiva orale, per la classe di concorso A012 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al d.d. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal d.d. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell’istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale;
3. nonché dello stesso provvedimento implicito, di estremi sconosciuti, di esclusione e non ammissione al concorso e della determinazione di valutazione della prova sostenuta dal ricorrente e di conseguente esclusione e attribuzione del voto di punti 68 che non consente il superamento della prova per la illegittima sottrazione di punteggio utile alla domanda n 9 del quiz somministrato al ricorrente, nonostante, la risposta fornita dal ricorrente debba considerarsi giusta.
4. nonché di tutti gli atti presupposti conseguenti e comunque connessi, precedenti o successivi, ivi compresi ove occorra dei verbali atti e provvedimenti di estremi sconosciuti nella parte in cui contengono e dispongono la valutazione e attribuzione di punteggio alla prova con particolare riferimento alle suddette domande del quiz somministrato al ricorrente, nella parte in cui hanno determinato il mancato superamento e la commissione non abbia riesaminato l’intero procedimento, verificando la correttezza o meno di tutte le domande/quiz somministrate;
5. nonché per l’annullamento del bando d.d. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal d.d. 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui abbia autorizzato l’operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l’utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue o che non contenevano alcuna risposta corretta, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente nonostante la domanda n. 9 abbia una risposta errata (quella indicata dal Ministero) ovvero almeno più di una risposta esatta, senza aver riesaminato l’intera procedura;
6. di tutti i provvedimenti e verbali della commissione di esame e della commissione nazionale di al d.m. 9 novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei quiz e i correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i verbali di estremi ignoti della commissione nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l’esclusione di chi ricorre per l’irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale ivi compresi i verbali redatti per ogni singola riunione della commissione;
7. di tutti i provvedimenti e verbali della commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento del quesito n.9, nella parte in cui abbiano determinato l’esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre;
8. nonché per l’annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d’esame, nonché tutti i singoli atti della commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammesso, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive;
9. nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del bando; nonché ove necessario e per quanto successivamente lesivo il decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»;
10. nonché il decreto dipartimentale del Ministero dell’istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. il decreto del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44;
11. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97 Cost.
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
1. elenco degli ammessi alla prova orale, per la classe di concorso A012 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al d.d. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal d.d. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell’istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale;
2. della graduatoria di merito per la classe di concorso A012 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al d.d. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal d.d. 5 gennaio 2022, n. 23, indetto dal Ministero dell’istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale, pubblicata il 30 agosto 2022.
3. nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del bando; nonché ove necessario e per quanto successivamente lesivo il decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 luglio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava gli atti con i quali non veniva ammesso alla prova orale del concorso indicato in epigrafe. Con successivi motivi aggiunti venivano impugnati gli atti seguenti della procedura concorsuale.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione intimata.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che (dopo l’integrazione del contraddittorio), esaminata alla camera di consiglio del 6 dicembre 2022, veniva respinta con ordinanza non appellata.
4. In vista della trattazione all’udienza straordinaria del 18 luglio 2025, l’esponente faceva pervenire dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse (v. nota del 17 luglio 2025).
5. Alla luce dell’inequivoca dichiarazione di parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile.
6. Le spese, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO