Ordinanza collegiale 17 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 24 marzo 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/12/2025, n. 24088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24088 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24088/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15221/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15221 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero della Difesa, Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NG De RO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva,
- del provvedimento del MINISTERO della DIFESA (in persona del Ministro pro tempore domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma) – Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) – Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, notificato in data 29 settembre 2022 (all. 1), che ha dichiarato il -OMISSIS- inidoneo agli accertamenti psico-fisici nell'ambito del concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito, per il 2° Blocco 2022, di cui al bando M_D AB05933 REG2022 0023457 - G.U. 4^ serie speciale 08 giugno 2021 n.45;
- la graduatoria determinata con Decreto PERSOMIL M_D GMIL, per la parte che non contiene il nome del -OMISSIS- in conseguenza del provvedimento impugnato.
- di ogni ulteriore atto precedente, concomitante e susseguente comunque connesso al provvedimento impugnato, lesivo delle ragioni del ricorrente, anche se non noto, con riserva, una volta che sia stato conosciuto di dedurre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il consigliere LL TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 19 novembre 2022 e depositato il successivo 16 6 dicembre, il sig.-OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) – Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno, notificatogli in data 29 settembre 2022 che ha dichiarato il medesimo inidoneo agli accertamenti psico-fisici nell’ambito del concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito, per il 2° Blocco 2022, di cui al bando M_D AB05933 REG2022 0023457 - G.U. 4^ serie speciale 08 giugno 2021 n.45.
2. – Con un unico motivo il ricorrente contesta, in sintesi, l’irragionevolezza per l’eccessivo rigore –rispetto a quanto richiesto per l’arruolamento in altre FF.AA.- delle prove di idoneità fisica cui è stato sottoposto l’aspirante ai fini del reclutamento.
3. - Il Ministero intimato si è costituito in resistenza.
4. – Il Collegio ha ordinato adempimenti istruttori con ordinanze n. -OMISSIS-\2023 (verificazione medico-legale) e n. -OMISSIS-\2023 (documenti).
5. – In data 25 ottobre 2025, a seguito dell’assolvimento degli incombenti istruttori ordinati dal Tribunale, la resistente Amministrazione ha depositato in giudizio la nota prot. -OMISSIS- della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, diretta al Centro nazionale selezione e reclutamento, in cui è riportato quanto segue: “1. In esito a quanto emerso dall’allegata verificazione della Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare di Roma, disposta con l’ordinanza n. 0-OMISSIS-/2023 del 17 gennaio 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, l’aspirante -OMISSIS- -OMISSIS-, nato ad -OMISSIS- il -OMISSIS-, è riammesso, con riserva, alla procedura concorsuale in oggetto. 2. Si invita, pertanto, codesto Centro, a convocare il predetto candidato per il completamento delle prove selettive previste dal bando di reclutamento in oggetto –al fine di acclarare l’idoneità o meno dello stesso– delle quali si resta in attesa di conoscere l’esito. 3. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.”
Ha altresì depositato ulteriore nota del 13 ottobre 2025 (prot. -OMISSIS-), con cui il medesimo Ufficio dà atto che il -OMISSIS- non si è presentato alla prove di idoneità cui era stato ammesso con riserva.
6. – Peraltro, in data 2 novembre 2025 il procuratore del ricorrente ha depositato in giudizio un atto, datato 10 ottobre 2025, in cui espone che il ricorrente ha manifestato la volontà di non coltivare il ricorso, manifestando, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse allo stesso, chiedendo “che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ovvero l’estinzione del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse al prosieguo dell’azione, con compensazione delle spese di lite, in quanto sono venuti a cadere tutti i presupposti per i quali si era inizialmente richiesta la tutela giurisdizionale, né ravvisando l’utilità dell’ulteriore prosieguo dell’azione, per quanto innanzi rappresentato.”
7. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2025.
8. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, come da atto di sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente con atto depositato il 2 novembre 2025.
Le spese possono essere compensate, come da richiesta del ricorrente cui non si è opposto il resistente Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL TR, Presidente FF, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.