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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/06/2024, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1019/2024 V.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CARINI SANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazzale Loreto 11;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ON (CZ), in data 07/08/1999, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte
II, nr. 6, Serie A, dell'anno 1999;
separati consensualmente con verbale in data 11/03/2022 e relativo decreto di omologa del
Tribunale di Pavia del 24/03/2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto.
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. i deducenti vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. I due figli maggiorenni - e - sono economicamente autosufficienti e ER_1 Parte_2 svolgono attività lavorativa subordinata. Il figlio minore , c.f. ERsona_2
, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e collocato presso il C.F._3 domicilio della madre in Bubbiano (MI), Via Nosedo, n. 5.
DIRITTO DI VISITA DEL PADRE E REGOLAMENTAZIONE DELLE FESTIVITA' 3. Salvo diverso accordo tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore
[...]
un pomeriggio infrasettimanale – preferibilmente il Lunedì – dall'uscita da scuola ER_2 alle ore 16,30 per riaccompagnarlo la sera entro le ore 21,30 e, a fine settimana alternati, prelevando il minore dall'abitazione materna alle ore 16,30 del venerdì e riaccompagnandolo alle ore 21,30 della domenica. Il padre si rende altresì disponibile a collaborare con la madre nella gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici di (per attività sportive, ER_2 catechesi, visite mediche) provvedendo ad accompagnarlo quando necessario nonché nell'ipotesi di impossibilità della sig.ra . Pt_1
4. Salvo diverso accordo tra i coniugi, il minore trascorrerà, ad anni alterni, le festività natalizie dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore, mentre il periodo compreso tra il 31 dicembre ed il 06 gennaio con l'altro.
5. Salvo diverso accordo tra i coniugi, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro.
6. Salvo diverso accordo tra i coniugi, quanto al 25 aprile ed al 01 maggio, il minore trascorrerà, ad anni alterni, una delle festività predette con la madre e l'altra con il padre.
7. Salvo diverso accordo tra i coniugi, durante le vacanze estive il minore trascorrerà con la madre il periodo dal 01 luglio fino al 15 luglio, dal 01 agosto fino al 15 agosto, dal 01 settembre fino al 15 settembre. Il minore trascorrerà con il padre il periodo 15 giugno fino al 30 giugno, dal 16 luglio fino al 31 luglio, dal 16 agosto fino al 31 agosto. Eventuali ulteriori periodi di permanenza di con il padre dovranno essere concordati tra i genitori entro la fine ER_2 del mese di aprile di ciascun anno.
8. I genitori provvederanno congiuntamente all'educazione ed all'istruzione del minore, attuando d'intesa ogni decisione nel preminente interesse del medesimo.
9. I figli maggiorenni – e – saranno liberi di autodeterminarsi nella ER_1 Parte_2 scelta di vivere con il padre ovvero con la madre ovvero, ancora, autonomamente.
ASPETTI PATRIMONIALI IN RELAZIONE AL MINORE
10. Il sig. si impegna a versare, proporzionalmente alla propria capacità Parte_2 reddituale, il mantenimento in favore del figlio minore nella misura di euro ERsona_2
250,00 mensili (importo soggetto a rivalutazione ISTAT), con cadenza al giorno 5 di ogni mese, convenendosi tra i ricorrenti che il predetto obbligo in capo al sig. in Parte_2 favore del figlio verrà meno nel momento in cui il beneficiario avrà raggiunto la ER_2 propria indipendenza economica con la percezione di un reddito che possa consentire un'adeguata collocazione del medesimo nel contesto economico-sociale di ERsona_2 riferimento. Le somme dovute a titolo di assegno di mantenimento per il minore saranno ER corrisposte dal sig. alla sig.ra a mezzo bonifico bancario sull'IBAN che verrà Pt_1 comunicato da quest'ultima.
11. Quanto alle spese straordinarie che si renderanno necessarie e documentate per la salute,
l'istruzione o comunque per le esigenze formative ed involgenti gli aspetti educativi, culturali e
Pag. 2 di 4 di sviluppo anche inteso come benessere psico-fisico del minore, esse saranno ripartite in misura pari al 50% in capo a ciascun coniuge.
CASA DI ABITAZIONE E RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
12. La casa coniugale sita in Bubbiano (Mi) via Nosedo n. 5, di proprietà esclusiva della sig.ra ER
, resta nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima, mentre il sig. che ha già Pt_1 lasciato la casa coniugale, dichiara di aver già per sé reperito autonoma idonea abitazione e si impegna a rimuovere dalle pertinenze della casa coniugale di Bubbiano, via Nosedo n. 5,
l'autovettura a lui intestata.
13. I coniugi dichiarano reciprocamente di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale né ad altro titolo – fatta eccezione di quanto previsto con la successiva clausola n. 15 – in quanto si dichiarano autosufficienti sotto l'aspetto economico.
14. Ciascun coniuge rimane proprietario dei beni oggetto di esclusiva intestazione dandosi le parti atto di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altra rispetto ai predetti beni.
15. I coniugi si impegnano reciprocamente ad estinguere ogni rapporto di conto corrente cointestato in essere presso Istituti Bancari o Postali, assumendosi in ragione della metà ciascuno eventuali oneri di pagamento bancari, ivi compresi eventuali passività e/o commissioni di chiusura conto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7/03/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate. Sebbene le
Parti abbiano concordemente richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la domanda va correttamente intesa come richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo l'unione stata celebrata con il rito concordatario.
Le Parti hanno chiesto di celebrare l'udienza in presenza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis, 12 terzo comma c.p.c..
All'udienza del 12 aprile 2024 hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni soprariportate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di
Pavia del 24/03/2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta – con udienza cartolare - in data 11/03/2022. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
Pag. 3 di 4 L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e da in ON (CZ) il giorno Parte_1 Parte_2
07/08/1999 (atto n. 6, parte II, serie A, anno 1999);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
dott.ssa Claudia Caldore dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1019/2024 V.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CARINI SANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazzale Loreto 11;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ON (CZ), in data 07/08/1999, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte
II, nr. 6, Serie A, dell'anno 1999;
separati consensualmente con verbale in data 11/03/2022 e relativo decreto di omologa del
Tribunale di Pavia del 24/03/2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto.
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. i deducenti vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. I due figli maggiorenni - e - sono economicamente autosufficienti e ER_1 Parte_2 svolgono attività lavorativa subordinata. Il figlio minore , c.f. ERsona_2
, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e collocato presso il C.F._3 domicilio della madre in Bubbiano (MI), Via Nosedo, n. 5.
DIRITTO DI VISITA DEL PADRE E REGOLAMENTAZIONE DELLE FESTIVITA' 3. Salvo diverso accordo tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore
[...]
un pomeriggio infrasettimanale – preferibilmente il Lunedì – dall'uscita da scuola ER_2 alle ore 16,30 per riaccompagnarlo la sera entro le ore 21,30 e, a fine settimana alternati, prelevando il minore dall'abitazione materna alle ore 16,30 del venerdì e riaccompagnandolo alle ore 21,30 della domenica. Il padre si rende altresì disponibile a collaborare con la madre nella gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici di (per attività sportive, ER_2 catechesi, visite mediche) provvedendo ad accompagnarlo quando necessario nonché nell'ipotesi di impossibilità della sig.ra . Pt_1
4. Salvo diverso accordo tra i coniugi, il minore trascorrerà, ad anni alterni, le festività natalizie dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore, mentre il periodo compreso tra il 31 dicembre ed il 06 gennaio con l'altro.
5. Salvo diverso accordo tra i coniugi, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro.
6. Salvo diverso accordo tra i coniugi, quanto al 25 aprile ed al 01 maggio, il minore trascorrerà, ad anni alterni, una delle festività predette con la madre e l'altra con il padre.
7. Salvo diverso accordo tra i coniugi, durante le vacanze estive il minore trascorrerà con la madre il periodo dal 01 luglio fino al 15 luglio, dal 01 agosto fino al 15 agosto, dal 01 settembre fino al 15 settembre. Il minore trascorrerà con il padre il periodo 15 giugno fino al 30 giugno, dal 16 luglio fino al 31 luglio, dal 16 agosto fino al 31 agosto. Eventuali ulteriori periodi di permanenza di con il padre dovranno essere concordati tra i genitori entro la fine ER_2 del mese di aprile di ciascun anno.
8. I genitori provvederanno congiuntamente all'educazione ed all'istruzione del minore, attuando d'intesa ogni decisione nel preminente interesse del medesimo.
9. I figli maggiorenni – e – saranno liberi di autodeterminarsi nella ER_1 Parte_2 scelta di vivere con il padre ovvero con la madre ovvero, ancora, autonomamente.
ASPETTI PATRIMONIALI IN RELAZIONE AL MINORE
10. Il sig. si impegna a versare, proporzionalmente alla propria capacità Parte_2 reddituale, il mantenimento in favore del figlio minore nella misura di euro ERsona_2
250,00 mensili (importo soggetto a rivalutazione ISTAT), con cadenza al giorno 5 di ogni mese, convenendosi tra i ricorrenti che il predetto obbligo in capo al sig. in Parte_2 favore del figlio verrà meno nel momento in cui il beneficiario avrà raggiunto la ER_2 propria indipendenza economica con la percezione di un reddito che possa consentire un'adeguata collocazione del medesimo nel contesto economico-sociale di ERsona_2 riferimento. Le somme dovute a titolo di assegno di mantenimento per il minore saranno ER corrisposte dal sig. alla sig.ra a mezzo bonifico bancario sull'IBAN che verrà Pt_1 comunicato da quest'ultima.
11. Quanto alle spese straordinarie che si renderanno necessarie e documentate per la salute,
l'istruzione o comunque per le esigenze formative ed involgenti gli aspetti educativi, culturali e
Pag. 2 di 4 di sviluppo anche inteso come benessere psico-fisico del minore, esse saranno ripartite in misura pari al 50% in capo a ciascun coniuge.
CASA DI ABITAZIONE E RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
12. La casa coniugale sita in Bubbiano (Mi) via Nosedo n. 5, di proprietà esclusiva della sig.ra ER
, resta nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima, mentre il sig. che ha già Pt_1 lasciato la casa coniugale, dichiara di aver già per sé reperito autonoma idonea abitazione e si impegna a rimuovere dalle pertinenze della casa coniugale di Bubbiano, via Nosedo n. 5,
l'autovettura a lui intestata.
13. I coniugi dichiarano reciprocamente di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale né ad altro titolo – fatta eccezione di quanto previsto con la successiva clausola n. 15 – in quanto si dichiarano autosufficienti sotto l'aspetto economico.
14. Ciascun coniuge rimane proprietario dei beni oggetto di esclusiva intestazione dandosi le parti atto di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altra rispetto ai predetti beni.
15. I coniugi si impegnano reciprocamente ad estinguere ogni rapporto di conto corrente cointestato in essere presso Istituti Bancari o Postali, assumendosi in ragione della metà ciascuno eventuali oneri di pagamento bancari, ivi compresi eventuali passività e/o commissioni di chiusura conto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7/03/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate. Sebbene le
Parti abbiano concordemente richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la domanda va correttamente intesa come richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo l'unione stata celebrata con il rito concordatario.
Le Parti hanno chiesto di celebrare l'udienza in presenza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis, 12 terzo comma c.p.c..
All'udienza del 12 aprile 2024 hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni soprariportate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di
Pavia del 24/03/2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta – con udienza cartolare - in data 11/03/2022. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
Pag. 3 di 4 L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e da in ON (CZ) il giorno Parte_1 Parte_2
07/08/1999 (atto n. 6, parte II, serie A, anno 1999);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
dott.ssa Claudia Caldore dott.ssa Marina Bellegrandi
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