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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 4481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4481 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3634/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione LOCAZIONE
Oggi 24 ottobre 2025 compare per parte intimante l'Avvocato SCHENA ROSSELLA in sostituzione dell'Avvocato DE' MEDICI RICCARDO che si riporta integralmente alle conclusioni precisate nel proprio atto introduttivo, ribadite oggi verbalmente e chiede che la causa venga decisa insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate. È pure presente l'intimato personalmente. E' presente ai fini della pratica forense la dottoressa Persona_1
IL GIUDICE decide la presente causa come da dispositivo di cui dà lettura e motivazioni che deposita. Manda alla cancelleria. Il Giudice Paola Agliardi
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LOCAZIONE
Il Tribunale di Brescia, in persona del Giudice dott.ssa Paola Agliardi, all'esito dell'udienza del 24 ottobre 2025, ha pronunciato ex artt. 429 e 447-bis cpc, dando lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3634 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2025 e vertente TRA (Codice Fiscale e Partita IVA ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocato Riccardo de' Medici del Foro di Brescia, giusta procura alle liti stesa in calce all'intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida;
PARTE INTIMANTE
(Codice Fiscale ); Controparte_1 C.F._1
PARTE INTIMATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A far data dal 15.12.2023 la società subentrava, nella Parte_1 posizione di parte locatrice, nel contratto di locazione ad uso abitativo in essere dall'1.1.2018 con il signor quale parte conduttrice, regolarmente Controparte_1 registrato ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Brescia, Via Rose n. 4 (catastalmente identificata con la particella 91 sub. 15 del foglio NCT/112, Cat. A/4).
Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificata, la società deduceva il mancato rilascio Parte_1 da parte di dell'immobile locato, a fronte del mancato rinnovo del Controparte_1 citato contratto di locazione per disdetta comunicata dalla locatrice in data 4.3.2024, per la scadenza del 31.12.2024.
Il convenuto citato ex art.143 c.p.c. non si costituiva in giudizio. Il Giudice disponeva mutamento del rito con onere a carico di parte intimante di notificare a parte intimata la relativa ordinanza e di attivare la procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. 28/2010. Fallito il tentativo di conciliazione davanti all'Organismo di mediazione adito in assenza di parte intimata, come da verbale prodotto, all'udienza del 25.7.2025 l'intimato,
pagina 2 di 4 comparso personalmente, non si opponeva ma dichiarava di essersi attivato anche con il Comune per trovare un'altra sistemazione e di avere due figli minorenni. Ritenuta chiusa la fase istruttoria, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni;
quindi, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da questo momento ogni scritto/documento richiamato è da intendersi di seguito interamente ripetuto e letteralmente trascritto.
Parte locatrice ha formalmente e tempestivamente comunicato al conduttore la volontà di non rinnovare il contratto di locazione dell'1.1.2018 alla scadenza del 31.12.2024; ha quindi dimostrato il titolo alla base della sua pretesa e la fondatezza della domanda. Normalmente il contratto si risolve senza la necessità di un'apposita azione giudiziale. Tuttavia può succedere, come nel caso di specie, che il conduttore non rilasci spontaneamente l'immobile locato nonostante l'inequivoca volontà, manifestata con regolare disdetta nei termini, di risolvere il rapporto di locazione in essere alla naturale scadenza dello stesso.
Stante l'inerzia del conduttore, ricorrono senz'altro i presupposti di legge per dichiarare la risoluzione del contratto di locazione che intercorre tra le parti per scadenza dello stesso alla data del 31.12.2024 nonché, valutati gli elementi di cui all'articolo 56 Legge 392/78, tenuto conto del tempo trascorso dalla disdetta, condannare il convenuto, ove non vi abbia già provveduto, al rilascio dell'immobile locato entro e non oltre il termine ultimo del 31.12.2025.
Inoltre, per il generale principio della soccombenza, parte intimata va altresì condannata alla rifusione in favore della locatrice delle spese e competenze del giudizio che si liquidano, tenuto conto anche dell'assistenza prestata per la procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. n.28/2010, in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge. P.T.M. Il Tribunale di Brescia, in persona del Giudice dott.ssa Paola Agliardi, disattesa ogni diversa istanza e respinta ogni eccezione contraria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con intimazione di sfratto per Parte_1 finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificata nei confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara l'intervenuta Parte_1 risoluzione del contratto di locazione che intercorre tra le parti, relativo all'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Brescia, Via Rose n. 4 (catastalmente identificata con la particella 91 sub. 15 del foglio NCT/112, Cat. A/4), per scadenza dello stesso alla data del 31.12.2024;
- condanna ove non vi abbia già provveduto, al rilascio Controparte_1 dell'immobile predetto, libero da cose e persone, entro e non oltre il termine ultimo del 31.12.2025;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese e competenze del giudizio che liquida, tenuto conto anche dell'assistenza pagina 3 di 4 prestata per la procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. n.28/2010, in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Brescia, 24 ottobre 2025. IL GIUDICE Paola Agliardi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione LOCAZIONE
Oggi 24 ottobre 2025 compare per parte intimante l'Avvocato SCHENA ROSSELLA in sostituzione dell'Avvocato DE' MEDICI RICCARDO che si riporta integralmente alle conclusioni precisate nel proprio atto introduttivo, ribadite oggi verbalmente e chiede che la causa venga decisa insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate. È pure presente l'intimato personalmente. E' presente ai fini della pratica forense la dottoressa Persona_1
IL GIUDICE decide la presente causa come da dispositivo di cui dà lettura e motivazioni che deposita. Manda alla cancelleria. Il Giudice Paola Agliardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LOCAZIONE
Il Tribunale di Brescia, in persona del Giudice dott.ssa Paola Agliardi, all'esito dell'udienza del 24 ottobre 2025, ha pronunciato ex artt. 429 e 447-bis cpc, dando lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3634 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2025 e vertente TRA (Codice Fiscale e Partita IVA ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocato Riccardo de' Medici del Foro di Brescia, giusta procura alle liti stesa in calce all'intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida;
PARTE INTIMANTE
(Codice Fiscale ); Controparte_1 C.F._1
PARTE INTIMATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A far data dal 15.12.2023 la società subentrava, nella Parte_1 posizione di parte locatrice, nel contratto di locazione ad uso abitativo in essere dall'1.1.2018 con il signor quale parte conduttrice, regolarmente Controparte_1 registrato ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Brescia, Via Rose n. 4 (catastalmente identificata con la particella 91 sub. 15 del foglio NCT/112, Cat. A/4).
Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificata, la società deduceva il mancato rilascio Parte_1 da parte di dell'immobile locato, a fronte del mancato rinnovo del Controparte_1 citato contratto di locazione per disdetta comunicata dalla locatrice in data 4.3.2024, per la scadenza del 31.12.2024.
Il convenuto citato ex art.143 c.p.c. non si costituiva in giudizio. Il Giudice disponeva mutamento del rito con onere a carico di parte intimante di notificare a parte intimata la relativa ordinanza e di attivare la procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. 28/2010. Fallito il tentativo di conciliazione davanti all'Organismo di mediazione adito in assenza di parte intimata, come da verbale prodotto, all'udienza del 25.7.2025 l'intimato,
pagina 2 di 4 comparso personalmente, non si opponeva ma dichiarava di essersi attivato anche con il Comune per trovare un'altra sistemazione e di avere due figli minorenni. Ritenuta chiusa la fase istruttoria, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni;
quindi, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da questo momento ogni scritto/documento richiamato è da intendersi di seguito interamente ripetuto e letteralmente trascritto.
Parte locatrice ha formalmente e tempestivamente comunicato al conduttore la volontà di non rinnovare il contratto di locazione dell'1.1.2018 alla scadenza del 31.12.2024; ha quindi dimostrato il titolo alla base della sua pretesa e la fondatezza della domanda. Normalmente il contratto si risolve senza la necessità di un'apposita azione giudiziale. Tuttavia può succedere, come nel caso di specie, che il conduttore non rilasci spontaneamente l'immobile locato nonostante l'inequivoca volontà, manifestata con regolare disdetta nei termini, di risolvere il rapporto di locazione in essere alla naturale scadenza dello stesso.
Stante l'inerzia del conduttore, ricorrono senz'altro i presupposti di legge per dichiarare la risoluzione del contratto di locazione che intercorre tra le parti per scadenza dello stesso alla data del 31.12.2024 nonché, valutati gli elementi di cui all'articolo 56 Legge 392/78, tenuto conto del tempo trascorso dalla disdetta, condannare il convenuto, ove non vi abbia già provveduto, al rilascio dell'immobile locato entro e non oltre il termine ultimo del 31.12.2025.
Inoltre, per il generale principio della soccombenza, parte intimata va altresì condannata alla rifusione in favore della locatrice delle spese e competenze del giudizio che si liquidano, tenuto conto anche dell'assistenza prestata per la procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. n.28/2010, in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge. P.T.M. Il Tribunale di Brescia, in persona del Giudice dott.ssa Paola Agliardi, disattesa ogni diversa istanza e respinta ogni eccezione contraria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con intimazione di sfratto per Parte_1 finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificata nei confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara l'intervenuta Parte_1 risoluzione del contratto di locazione che intercorre tra le parti, relativo all'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Brescia, Via Rose n. 4 (catastalmente identificata con la particella 91 sub. 15 del foglio NCT/112, Cat. A/4), per scadenza dello stesso alla data del 31.12.2024;
- condanna ove non vi abbia già provveduto, al rilascio Controparte_1 dell'immobile predetto, libero da cose e persone, entro e non oltre il termine ultimo del 31.12.2025;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese e competenze del giudizio che liquida, tenuto conto anche dell'assistenza pagina 3 di 4 prestata per la procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. n.28/2010, in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Brescia, 24 ottobre 2025. IL GIUDICE Paola Agliardi
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