Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 11833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11833 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11833/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2025, proposto da:
Ripar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Lavitola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella n. 23;
contro
A.R.P.A. Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres, Carla Fina, Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento degli Inquinamenti, Direzione Ciclo dei Rifiuti e Risanamento Ambientale, n. protocollo NA/23576 del 07.11.2024 (n. rep. NA/348/2024 comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 23768 dell’11.11.2024 parimenti impugnata, avente a oggetto l’approvazione della revisione dell’Analisi di Rischio sito specifica (sito non contaminato), AREA 41 in Roma, alla via Birolli;
- di tutti gli atti in essa richiamati e acquisiti anche in sede di conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona e qui indicati: nota ARPA Lazio, e relativo parere, prot. 79244 del 31.10.2024 sulla compatibilità geologica/idrogeologica; nota Città Metropolitana di Roma Capitale, e relativo parere, prot. 183677 del 31.10.2024; altra nota ARPA Lazio, e relativo parere, prot.79970 del 05.11.2024; atto di assenso implicito della Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti-Area bonifica dei siti inquinati;
- di ogni atto connesso ai precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Regione Lazio, di Atac S.p.A. Azienda per la Mobilità di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 23.12.2024 ai soggetti in epigrafe e tempestivamente depositato il 7.1.2025, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento:
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento degli Inquinamenti, Direzione Ciclo dei Rifiuti e Risanamento Ambientale, n. protocollo NA/23576 del 07.11.2024 (n. rep. NA/348/2024 comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 23768 dell’11.11.2024 parimenti impugnata, avente a oggetto l’approvazione della revisione dell’Analisi di Rischio sito specifica (sito non contaminato), AREA 41 in Roma, alla via Birolli;
- di tutti gli atti in essa richiamati e acquisiti anche in sede di conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona e qui indicati: nota ARPA Lazio, e relativo parere, prot. 79244 del 31.10.2024 sulla compatibilità geologica/idrogeologica; nota Città Metropolitana di Roma Capitale, e relativo parere, prot. 183677 del 31.10.2024; altra nota ARPA Lazio, e relativo parere, prot.79970 del 05.11.2024; atto di assenso implicito della Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti-Area bonifica dei siti inquinati;
- di ogni atto connesso ai precedenti.
2. Con la presente iniziativa processuale la società ricorrente avversa la summenzionata determinazione, con la quale Roma Capitale ha approvato la revisione dell’analisi di rischio, ai sensi dell’art.242 D.Lgs.n.152/2006, relativamente all’Area cd. 41, presso la via Collatina, di proprietà della ricorrente e condotta in locazione da Atac S.p.a., adibita da circa 30 anni a parcheggio di autobus e stoccaggio di materiali e macchinari.
Allo scopo, la ricorrente ha rappresentato quanto segue.
La medesima è proprietaria di un complesso immobiliare sito in Roma, alla via Renato Birolli n. 6 (zona Collatina), concesso in locazione ad Atac S.p.A. per attività di autorimessa dei mezzi. Tale complesso è composto da una porzione denominata “area stabilimento” e da altra denominata “Area 41”. Comunicata la propria volontà di recedere dal contratto, il conduttore ha assunto (anche) pattiziamente l’impegno di provvedere alla verifica e messa in sicurezza (ed eventuale bonifica) della proprietà da eventi di contaminazione/inquinamento, mantenendo all’uopo la detenzione del complesso.
Nell’ambito delle attività di indagini per la verifica di aree contaminate, Atac rilevava la presenza di sostanze inquinanti oltre i limiti di legge (D.Lgs.n.152/2006) e, allo scopo, attivava i procedimenti previsti dal D.Lgs.n.152/2006, operando nel seguente modo:
- comunicava, sia per l’Area Stabilimento che per l’Area 41, la potenziale contaminazione del sito;
- presentava i Piani di caratterizzazione, ex art.242 D.Lgs.n.152/2006, approvati da Roma Capitale con Determinazioni Dirigenziali di Roma Capitale nn. 331 e 332 del 6.3.2018;
- successivamente, tra il 2023 e il 2024, l’Atac, per entrambe le aree (Stabilimento e 41), procedeva alla sottomissione delle Analisi di rischio ex art.242 D.Lgs.n.152/2006.
Il presente giudizio ha ad oggetto l’approvazione dell’analisi di rischio dell’Area cd. 41, per la quale aveva in precedenza disposto, con atto acquisito al prot.n.231 del 12.2.2021, la chiusura negativa della conferenza di servizi.
Con la gravata determinazione, Roma Capitale, a conclusione della conferenza di servizi indetta con atto prot.n.17242 del 6.8.2024, ha approvato, con esito finale di non contaminazione, l’analisi di rischio specifica per l’Area 41, redatto sulla base di un progetto redatto con la supervisione dell’Università di Tor Vergata di Roma e approvato, con prescrizioni, da Arpa Lazio. Nella succitata determinazione, si evidenziava altresì:
- al punto n.1, la precisazione che l’analisi di rischio approvata presuppone ed è valida nell’attuale scenario del sito, caratterizzato dall’attuale destinazione d’uso (produttiva), dall’assenza di edifici residenziali nelle vicinanze e dalla presenza idonea pavimentazione;
- al punto n.2, la necessità di campionamento per verificare l’effettiva assenza, nelle acque di falda, di berillio e rame;
- al punto n.3, l’aggiunta di un pozzo di monitoraggio;
- al punto n.4, l’obbligo di effettuare gli adempimenti afferenti ai controlli previsti dalla DGR n.3/2024, di concerto con gli enti preposti;
- al punto n.5, la necessità di effettuare le indagini nel rispetto della normativa vigente.
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:
- (primo motivo) la ricorrente contesta il presupposto urbanistico fondante l’approvazione dell’analisi di rischio, ossia la destinazione d’uso industriale/commerciale dell’area 41. Tale circostanza ha comportato la corrispondente applicazione dei valori di cui alla colonna B della Tabella 1 dell’Allegato V, Titolo V, della Parte Quarta del D.Lgs.n.152/2006, recante esposizione delle soglie di contaminazione per la matrice suolo, in cui (a differenza che per le acque di falda) si distingue fra siti con destinazione verde pubblico/privato/residenziale da un lato e industriale/commerciale dall’altro. Ad avviso della parte ricorrente, la destinazione produttiva non poteva essere desunta dal vigente quadro urbanistico dell’area, dal momento che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.4608/2024, che, riformando la sentenza del Tar Lazio n.14619/2019, ha accolto il ricorso di primo grado, promosso dall’odierna esponente per ottenere l’annullamento della destinazione d’uso “verde pubblico e servizio” dell’area de qua, impressa dallo strumento urbanistico adottato da Roma Capitale nel 2008. L’annullamento della vocazione urbanistica comporterebbe- secondo l’ottica patrocinata dalla ricorrente- l’attrazione dell’area de qua nell’alveo della cd. “zone bianche”, come tali prive di destinazione d’uso secondo lo strumento urbanistico, talchè sarebbe del tutto indebita la destinazione produttiva del sito contemplata dall’Analisi di rischio in questione, e la conseguente applicazione dei valori di soglia di cui alla colonna B della tabella 1;
- (secondo motivo) in coerenza con l’intestata tesi, si afferma che, nelle more della ripianificazione dell’area, gli uffici procedenti, avrebbero dovuto applicare, in ossequio al principio cd. di precauzione, i valori della colonna 1 (A) della predetta Tabella (ossia quelli più rigorosi previsti per la destinazione residenziale/verde pubblico), anziché quelli previsti per la destinazione produttiva, ovvero, al più, sospendere l’iter di approvazione dell’analisi di rischio fino all’effettiva ripianificazione urbanistica;
- (terzo motivo) si censura l’irragionevolezza e la genericità della motivazione addotta, con particolare riguardo alla idonea “pavimentazione”, non comprendendosi se trattasi o meno di una precisazione collegata all’attuale destinazione produttiva ovvero ad una prescrizione da eseguire, adempimento che (in tale ipotesi) non potrebbe essere attuato in mancanza di una specifica vocazione urbanistica del sito.
4. Le parti intimate si costituivano in giudizio, per resistere e comunque avversare le ragioni del ricorso.
5. Seguiva la presentazione, a cura delle parti, di ampia documentazione e articolate memorie difensive, anche in replica.
6. All’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato, per quanto di seguito esplicato.
7.1 In ordine alla prima doglianza, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, come statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n.4608/2024, il sito in questione risulta completamente intercluso e accessibile solo dal complesso industriale di proprietà della ricorrente. Tale condizione, se rende obiettivamente impossibile, anche in forza dell’intervenuto giudicato, la fruizione pubblica dell’area (come rilevato dal giudice d’appello, che allo scopo ha annullato la pregressa destinazione a verde pubblico), nondimeno appare difficile, se non impossibile, per analoghe ragioni la conciliazione con quella privata/residenziale, dovendosi giocoforza ipotizzare l’individuazione di servitù di passaggio a favore di soggetti privati (condizione allo stato non configurabile).
In ogni caso, è corretta la valutazione compiuta dalle p.a. procedenti di considerare, quale destinazione d’uso del sito, quella produttiva, che corrisponde all’utilizzo attuale ed effettivo del sito. Come infatti rilevato dalla condivisibile giurisprudenza in argomento, “La Tabella 1 dell’allegato 7 (..recte: 5) al Titolo V della parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 individua le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla “specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare”; le destinazioni d’uso sono – come detto – quella “a verde e privato e residenziale” nonché quella “ad uso commerciale e industriale”.
E’ evidente che il legislatore non si è riferito, in tal modo, alla sola specifica destinazione impressa dalle norme urbanistiche (P.R.G. o altri strumenti di pianificazione), bensì ha inteso avere riguardo all’effettivo utilizzo dei terreni ai fini dell’individuazione dei valori soglia di contaminazione; il criterio dell’utilizzo reale e dello stato effettivo dei terreni vale, a maggior ragione, quando non vi sia una specifica destinazione impressa dalle disposizioni urbanistiche ovvero quando tale destinazione sia stata modificata nel corso del tempo” (da Consiglio di Stato, 24.1.2022, n.439; cfr., in senso conf., Tar Umbria, n.168/2004).
Tale opzione ermeneutica è quella che meglio si confà alla ratio ispiratrice del D.Lgs.n.152/2006, volta non tanto e non solo al mero ripristino ambientale dei siti quanto alla valutazione dell’effettivo impatto di rischio per la salute dell’uomo (per la tutela della sua salute), tant’è vero che, ai sensi dell’art.240, co.1, lett. f) si considera non contaminato (come avvenuto nella fattispecie in esame) il sito che, all’esito dell’analisi di rischio specifica, presenti valori superiori alle cd. CSC (concentrazione soglia di contaminazione), ma inferiore alle cd. CSR (concentrazioni soglia di rischio). Ed è chiaro che, in siffatto approccio, si impone la valutazione dell’effettivo utilizzo del sito e delle aree circostanti, specie se, a seguito dell’annullamento dello strumento urbanistico e/o della sua variante, si debba ritenere non vigente alcuna vocazione urbanistica.
7.2 Anche la seconda doglianza non può essere condivisa, giacchè:
- come detto, occorreva considerare la destinazione effettiva dell’Area 41, pacificamente adibita all’ambito produttivo;
- non poteva disporsi la sospensione del procedimento, stante la necessità di rispettare la tempistica delineata dall’art.242, co.4 e 5 D.Lgs.n.152/2006 e, al contempo, il generale divieto di sospensione del procedimento amministrativo codificata all’art.2, co.7 l.n.241/90; peraltro, proprio l’invocato principio di precauzione suggerisce di adottare senza dilazione gli atti di competenza e mettere in atto, se del caso, le azioni opportune (di monitoraggio o anche di bonifica, se si registrano superamenti non giustificati delle CSR). Inoltre, il provvedimento contiene precisi caveat circa la possibilità di continuare a ritenere congruenti i risultati acquisiti e le misure messe in campo (destinazione d’uso produttiva, assenza di edifici residenziali in prossimità, ecc…).
7.3 Le considerazioni che precedono consentono di respingere anche la terza censura, fondata sull’asserita illegittimità del modus operandi delle p.a. procedenti, che hanno fondato il provvedimento di chiusura positiva della conferenza di servizi sulla base della destinazione d’uso (effettiva) produttiva del sito. Quanto alla menzione, nel provvedimento impugnato, dell’ulteriore caveat dell’idonea “pavimentazione”, è evidente che la stessa rappresenta un accorgimento atto ad impedire dilavamenti nel sottosuolo e non si vede (né è minimamente spiegato nel ricorso) come la relativa apposizione possa determinare problematiche edilizie o urbanistiche, rilevato vieppiù che le opere di pavimentazione rientrano nel regime dell’edilizia libera, ai sensi dell’art.6, co.1, e-ter) D.p.r. n.380/2001.
8. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente in favore delle parti intimate e costituite, per essere liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto dell’entità dei rispettivi contributi defensionali, mentre nulla è dovuto nei confronti dell’A.r.p.a. Lazio, non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti intimate e costituite, delle spese di giudizio, liquidate nel seguente modo:
- euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di Atac S.p.a.- Azienda per la mobilità di Roma Capitale;
- euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore della Regione Lazio;
- euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore di Roma Capitale. Nulla nei confronti di A.r.p.a. Lazio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO