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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr.ssa Regina Marina Elefante – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4279 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3392/2019 pronunciata in data 28 marzo 2019 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Claudia Quarantiello ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli alla
Via Aniello Falcone 102 appellante
E
), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Napoli al Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura
Municipale, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Iacovella giusta procura generale alle liti conferita con atto per Notaio dott. rep.22594 del 15.9.2022 Persona_1 appellato
NONCHE'
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio De Dominicis appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione notificato il 7.8.2014 Parte_1
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120140063730055 emessa da notificatagli il 17.7.2014, per il pagamento di € Controparte_3
12.268,67, oltre IVA e interessi, per canoni di concessione di un deposito nell'area mercatale di Napoli, afferenti gli anni dal 1989 al 1994. Deduceva a fondamento della opposizione che tali somme non erano dovute in quanto, con delibera dirigenziale n.
14 del 26.4.2005, il aveva dichiarato di non vantare più alcuna pretesa CP_1 creditoria nei suoi confronti, essendo stati regolarmente corrisposti tutti i canoni, sino alla cessazione dell'attività presso il mercato comunale, con effetto liberatorio nei suoi confronti. Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale del credito, trattandosi di canoni da pagarsi a rate mensili e, in ogni caso, anche quella decennale, qualora volesse ritenersi applicabile il termine ordinario, in quanto i canoni di concessione erano afferenti agli anni dal 1989 al 1994. Evidenziava, infine, vizi del procedimento di iscrizione a ruolo e di notifica della cartella in quanto non preceduto da alcun avviso di pagamento o messa in mora da parte dell'ente della riscossione.
Nella contumacia di si costituiva il Controparte_3 Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione ed eccependone, in primo luogo,
l'inammissibilità relativamente alla pretesa nullità e/o irregolarità della cartella in quanto da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi, proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dall'atto o dalla conoscenza dello stesso. Nel merito, evidenziava che l'eccepita prescrizione non si era maturata atteso il periodo di sospensione della stessa durante la pendenza del giudizio amministrativo instauratosi a seguito di impugnativa innanzi al giudice amministrativo da parte dell'opponente. Infine, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di nullità e/o irregolarità e di difetto di motivazione della cartella di pagamento e rilevava che nessun effetto liberatorio potesse attribuirsi alla delibera comunale del 26.4.2005 n. 14 in quanto riguardante solo la regolarità dei pagamenti in corso all'atto della sua
2 emanazione, mentre, i crediti oggetto della cartella esattoriale erano afferenti alle differenze per gli aumenti dei canoni di concessione, deliberati successivamente.
Acquisita documentazione varia, il Tribunale pronunciava, in data 28.3.2019, la sentenza n. 3392/2019 con cui rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, ritenuta l'inammissibilità della contestazione relativa alla irregolarità della cartella esattoriale per vizi di notifica e per difetto di motivazione, da qualificarsi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto tardivamente proposta oltre il termine di legge di 20 giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza, riteneva infondati i motivi di opposizione all'esecuzione; quanto al merito dell'opposizione all'esecuzione così ne motivava l'infondatezza:
“dalla documentazione prodotta dall'opponente, si evince che la delibera dirigenziale n. 14 del
26 aprile 2005 dispone la cessazione della assegnazione del magazzino - posteggio assegnato al nel Mercato Ortofrutticolo di Napoli, dando solamente atto della insussistenza, al Pt_1 momento della sua emanazione, di morosità della ditta in questione. Come esplicitato dal comune di Napoli con nota del 16.9.2014, in risposta all'istanza del la cartella Pt_1 esattoriale oggetto della presente opposizione non riguarda la regolarità del pagamento dei canoni di locazione (oggetto della liberatoria citata) ma le differenze retributive dovute per gli aumenti deliberati con le delibere n. 405 del 20 aprile 1989 e n. 98 del 19 ottobre 1989. Si tratta di successivi provvedimenti amministrativi, emananti dal nei confronti di tutti CP_1 gli assegnatari della concessione, quindi anche del con decorrenza dai canoni versati Pt_1 dal 1989. Pertanto, in relazione ad essi, nessuna efficacia liberatoria può trarsi dalla delibera citata dall'opponente, non contenendo alcun esplicito riferimento ad un presunto effetto liberatorio nei confronti dell'assegnatario. Va, poi, evidenziato che dagli atti risulta che il ha proposto due ricorsi al TAR Campania avverso tali atti, ottenendo in entrambi i Pt_1 casi la sospensiva dell'efficacia del provvedimento impugnato. I ricorsi, però, sono stati rigettati nel merito dal tribunale amministrativo. Va, chiarito, infine, che, nel periodo intercorrente fra l'8.10.1993 data di deposito dei ricorsi per l'annullamento delle delibere e il
23.7.2012, data di deposito della sentenza n. 3512 del TAR Campania e fra il 21.10.1994, data di deposito del secondo ricorso, e il 23 luglio 2012, data di deposito della sentenza 3513 del
Tar Campania, il termine di prescrizione del credito della amministrazione comunale deve ritenersi interrotto ai sensi dell'art. 2943 cc. Il termine quinquennale, iniziato nuovamente a
3 decorrere il 23.7.2012, è stato tempestivamente interrotto con la notifica della cartella di pagamento da parte di avvenuta il 17.7.2014.”. CP_3
Avverso detta decisione proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 27 settembre 2019, invocandone l'integrale riforma e, quindi,
l'accoglimento dell'opposizione con annullamento della cartella impugnata.
Si costituivano in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_4
instando entrambi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, la Corte rinviava la causa per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione
Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 3.4.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti a trentacinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Premessa la tempestività dell'appello essendo stato avanzato entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c. in data 26.9.2019 (atto di spedizione dell'atto) laddove la sentenza è stata pronunciata in data 28.3.2019, lo stesso appare fondato e meritevole di accoglimento.
Con un unico complesso motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione della delibera dirigenziale n.14 del 2005 da parte del Tribunale, secondo cui detta delibera darebbe “solamente atto della insussistenza, al momento della sua emanazione, di morosità della ditta in questione”, e, che, facendo proprio acriticamente quanto “esplicitato dal con nota del 16.09.2014, in risposta all'istanza del , ha ritenuto Controparte_1 Pt_1
che “la cartella esattoriale oggetto della presente opposizione non riguarda la regolarità del pagamento dei canoni di locazione (oggetto della liberatoria citata) ma le differenze retributive dovute per gli aumenti deliberati con le delibere n. 405 del 20 aprile 1989 e n. 98 del 19
4 ottobre 1989. Si tratta di successivi provvedimenti amministrativi, emananti dal nei CP_1 confronti di tutti gli assegnatari della concessione, quindi anche del con decorrenza Pt_1 dai canoni versati dal 1989. Pertanto, in relazione ad essi, nessuna efficacia liberatoria può trarsi dalla delibera citata dall'opponente, non contenendo alcun esplicito riferimento ad un presunto effetto liberatorio nei confronti dell'assegnatario”.
L'appellante evidenzia, quindi, l'evidente errore in cui è incorso il Tribunale nel considerare le delibere n. 405 del 20 aprile 1989 e n. 98 del 19 ottobre 1989 di aumento del canone successive alla delibera dirigenziale n. 14 del 26 aprile 2005 attestante l'insussistenza di alcuna morosità da parte dell'odierno appellante, nonché
l'irrilevanza dei ricorsi giurisdizionali, indicati dal e ritenuti dal Controparte_1 giudice di prime cure validi atti interruttivi unitamente alle sentenze pronunciate a definizione degli stessi, ai fini dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata con la proposta opposizione.
Il motivo appare fondato principalmente dovendosi ritenere maturata la prescrizione del credito fatto valere dal con la cartella di pagamento Controparte_1 impugnata per canoni insoluti dal 1989 al 1994.
Al di là, invero, del contenuto della disposizione dirigenziale n. 14 del 26 aprile 2005 del con cui “accertato che non sussistono morosità della ditta in Controparte_1 questione SI DISPONE la cessazione della ditta (n. 18.10.1953) Parte_1 dall'assegnazione del magazzino-posteggio n.137 all'interno del Mercato Ortofrutticolo di
Napoli” e del contenzioso insorto tra le Parti, che pure si esamineranno di qui a poco, vale evidenziare come la diffida di pagamento n. 228 del 17.2.2011 dell'Ufficio
Centrale Servizio Mercati Generali, dal seguente contenuto: “... con decreto
n.4188/2010 emesso dal Consiglio di Stato Sez. V su ricorso prodotto da
[...]
(3433/99) avverso sentenza Parte_2 [...]
n. 644 del 23/02/98, resa nel giudizio prodotto con atto 16/11/89 per Controparte_5
l'annullamento della delibera di G.M. n. 405 del 20/04/89 e n. 4 del 28/04/89, è stata dichiarata la perenzione del giudizio”, sia stata portata a conoscenza dell'appellante in data 28.2.2011 quando ormai il termine di prescrizione si era già abbondantemente maturato.
5 Che detta diffida sia stata validamente portata a conoscenza dell'appellante, nonostante sia stata eccepita la residenza in luogo diverso da quello in cui è stata consegnata, deve ritenersi un dato acquisito poiché l'atto di costituzione in mora del debitore per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 27/04/2010 e Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 13651 del 13/06/2006). Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata stessa all'indirizzo del destinatario. Questi dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass., 13 giugno
2006, n. 13651), rimanendo, però, ininfluente quanto emerge dal certificato storico di residenza, depositato in giudizio dall'odierno appellante. Rileva inoltre la presunzione che la raccomandata sia pervenuta al domicilio del destinatario, quando sia stata consegnata a una persona rinvenuta in detto domicilio, com'è avvenuto nella fattispecie in esame.
Ancora più specificamente la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 758 del 16/01/2006 che ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).
Tuttavia, deve ritenersi che essendo l'ultimo canone di cui si è intimato il pagamento con la predetta diffida, ricevuta il 28.2.2011, risalente al 1995 la prescrizione quinquennale si era ormai già maturata;
difatti, i canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale sono soggetti alla
6 prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art.2948 n. 3) c.c., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13288 del
14/05/2024 rispetto a oneri concessori per il godimento di un box all'interno del mercato locale). E non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si
è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge.
Quanto ai procedimenti amministrativi ritenuti dal Tribunale idonei al fine di interrompere il termine di prescrizione, va evidenziato come nella stessa suindicata diffida si dia atto che con decreto n.4188/2010 emesso dal Consiglio di Stato Sez. V su ricorso avverso sentenza I Sez. n. 644 del 23/02/98, resa nel Controparte_5 giudizio introdotto per l'annullamento della delibera di G.M. n. 405 del 20/04/1989 e n. 4 del 28/04/1989, è stata dichiarata la perenzione del giudizio.
Ebbene, detta modalità di definizione del giudizio amministrativo lascia fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda in quanto, in presenza di una situazione accostabile alla estinzione civilistica, trova applicazione in via analogica l'art. 2945, comma 3, c.c. (cfr. in tal senso Cass. Sez. U - ,
Sentenza n. 17619 del 31/05/2022).
La Corte, poi, dissente dalla decisione del Tribunale di ritenere interrotto il termine quinquennale di prescrizione con nuova decorrenza dal 23.7.2012 laddove ha ritenuto che “nel periodo intercorrente fra l'8.10.1993 data di deposito dei ricorsi per
l'annullamento delle delibere e il 23.7.2012, data di deposito della sentenza n. 3512 del
[...]
e fra il 21.10.1994, data di deposito del secondo ricorso, e il 23 luglio 2012, data di CP_5 deposito della sentenza 3513 del il termine di prescrizione del credito della CP_5 amministrazione comunale deve ritenersi interrotto ai sensi dell'art. 2943 cc.”.
Invero, l'art. 2943 c.c., comma 1, ai fini del prodursi dell'effetto interruttivo richiede la notifica della domanda (con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo), sul presupposto che si tratti della domanda proposta del creditore nei confronti del debitore, e non viceversa (cfr. Cass. sez. VI, Ordinanza del 17/07/2020
n.15292).
7 Si è, però, via via affermato il principio, condiviso dalla Corte, secondo cui anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto a un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (così, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, in relazione ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7737 del 29/03/2007, in tema di opposizione a precetto, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13438 del 29/05/2013, in riferimento alla resistenza rispetto ad un'impugnazione per revocazione, Cass., Sez.
L, Sentenza n. 21799 del 29/07/2021, con riguardo ad azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1550 del 23/01/2018, in tema di opposizione a sanzione amministrativa).
Pur volendo applicare detti principi ai giudizi amministrativi ritenuti dal giudice di prime cure idonei a interrompere il termine di prescrizione e a farne decorrere altro termine dalla relativa sentenza, v'è da osservare che si tratta del ricorso n.
13944/1994, intrapreso tra gli altri dall'odierno appellante, volto all'annullamento delle note del 31.8.1994 e del 6.9.1994, a firma dell' , con le Controparte_6
quali si diffidavano le ditte ricorrenti a corrispondere dal 1°/12/1993 al 31/8/1994 sia il nuovo canone mensile aggiornato che la differenza di canone da giugno 1989 a novembre 1993, e il con la sentenza n. 2513 del 23.7.2012, “visto l'atto di CP_5
costituzione in giudizio del , ha dichiarato improcedibile il ricorso in Controparte_1 ragione della declaratoria di perenzione con decreto del Consiglio di Stato n.4188 del
1° luglio 2010 sopraindicato, “in disparte dei profili di inammissibilità pure esistenti, stante la natura non autonomamente lesiva degli atti impugnati”.
Vi è, poi, il precedente giudizio introdotto con ricorso n. 11536 del 1993, anche in questo caso tra gli altri dall'odierno appellante, per l'annullamento delle note del
23.3.1993, a firma del Sub commissario all'Annona, , recanti diffida Controparte_7
a corrispondere l'integrazione dei canoni mensili di concessione versati dall'8.6.1989 all'attualità, definito con sentenza del Tar Campania n. 3512 del 23.7.2012 che, “visto
l'atto di costituzione in giudizio del , ha dichiarato l'inammissibilità Controparte_1
8 del ricorso perché diretto contro atti interni e non immediatamente lesivi del procedimento di determinazione dei canoni.
Ebbene, non essendo stata depositata in giudizio la comparsa di costituzione nei suindicati giudizi del e tenuto conto del tenore della decisione che Controparte_1
ben presupporrebbe anche una difesa di mero rito da parte dello stesso, non è possibile accertare se il abbia proposto una mera richiesta di rigetto della CP_1
impugnativa avversaria onde l'inapplicabilità del secondo comma dell'art.2943 c.c. secondo cui gli effetti interruttivi della prescrizione sono, altresì, interrotti dalla domanda proposta in corso di giudizio dalla parte convenuta, secondo l'apertura affermata dalle suindicate pronunce della Suprema Corte.
Deve ritenersi, quindi, prescritta la pretesa di pagamento dei canoni dal 1989 al 1993 di cui alla cartella di pagamento, notificata in data 17.7.2014, essendo intervenuto il precedente atto interruttivo con la notifica della diffida ad adempiere avvenuta in data 28.2.2011 ovvero allorquando ormai il termine di prescrizione si era già abbondantemente maturato.
In tali termini, quindi, deve leggersi la disposizione dirigenziale n.14 del 26 aprile
2005 con cui “accertato che non sussistono morosità della ditta in questione;
SI DISPONE
La cessazione della ditta (n.18.10.1953) dall'assegnazione del magazzino- Parte_1 posteggio n.137 all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Napoli” (cfr. in atti).
Per tali complessive ragioni l'appello va accolto con annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del CP_1
e vengono liquidate come da dispositivo mentre vengono compensate nei
[...] confronti dell' in considerazione della mancata Controparte_4
reiterazione nel presente grado di giudizio di alcuna censura all'attività propria del
Concessionario, pur avanzata in primo grado nella sua contumacia.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del pro-tempore, e dell' in CP_8 Controparte_2
9 persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 3392/2019 pronunciata in data 28 marzo 2019 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento n. 07120140063730055;
b) condanna il al pagamento delle spese del grado in favore Controparte_1
dell'appellante che si liquidano, per il primo grado, in 3.295,00, di cui €
3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, complessivamente in € 3.891,00, di cui € 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
c) compensa le spese nei confronti della . Controparte_4
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 5 giugno 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
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