Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2952/2021 + n. 3122/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n.° 2952/2021 ed al n.° 3122/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) ” e vertente TRA
nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bove (c.f. ) e dall'avv. Maria C.F._2
Rusolo (C.F. ), in virtù di procura in calce all'Atto di citazione, elett.te C.F._3 domiciliati come in atti;
- Attore
E
nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._4 difeso dall'avv. Tancredi Lisena (c.f. ), giusta procura in calce alla C.F._5
Comparsa di costituzione e risposta, elett,te domiciliati come in atti;
- Convenuto
Conclusioni: Nelle note scritte la difesa opponente concludeva “Gli avvocati Bove e Rusolo si riportano all'atto di opposizione a precetto ritualmente notificato. Impugnano e contestano tutto quanto ex adverso dedotto dalla controparte costituitasi tardivamente solo in data 30/3/2023; in ragione di questa scelta, la controparte è decaduta dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, come già eccepito alla precedente udienza del giugno 2023. Gli avvocati Bove e Rusolo, insistono pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni 1) In merito accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità, inesistenza e/o inefficacia dei precetti notificati;
3) In ogni caso condannare al pagamento delle spese ed onorari del CP_1 presente giudizio, a cui è riunito il fascicolo RG 3122/2021, con attribuzione al procuratore antistatario come da allegata nota spese Chiedono che la causa venga trattenuta in decisione con termini ex art 190 cpc ridotti alla metà.”. Nelle note scritte la difesa opposta concludeva
“L'avv. Lisena Tancredi, nell'interesse di si riporta ai propri scritti difensivi CP_1 ed in particolare al contenuto delle comparsa di costituzione e risposta. Conclude per il rigetto dell'opposizione infondata in fatto ed in diritto. Impugna ogni dedotto e prodotto avverso. Chiede che vengano concessi i termini ex 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 e/o 6167 c.p.c. Parte_1 adiva il Tribunale, esponendo, in sintesi: che in data 21/6/2021 le notificava CP_1 un atto di precetto, con cui le intimava il pagamento di € 20.061,40; il precetto notificato si fondava sul titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
4272/2021, pubblicata il 11/12/2000 e notificata unitamente all'atto di precetto;
il CP_1
1
chiedeva il pagamento di € 19.827,40 quale sorte capitale dovuta a titolo di compensi e spese legali, comprensivi di iva, spese generali e cpa, asseritamente dovuti in base al menzionato titolo esecutivo ed € 234,00 per competenze di atto di precetto;
che all'importo richiesto per sorta capitale il arrivava in forza di inammissibili compensazioni disposte CP_1 unilateralmente a valere sulla massa ereditaria, indivisa, dei germani CP_1 L'opposizione era fondata sui seguenti motivi “1) . Parte_2 INIDONEITA' DEL TITOLO AZIONATO. VIOLAZIONE ART 195 DISP ATT. CPC”, dovendosi annullare l'atto di precetto per la inidoneità del titolo azionato a fondare l'esecuzione forzata, non essendo ancora sciolta la comunione ereditaria dei germani non esisteva CP_1 un valido titolo esecutivo per far ricadere su un singolo soggetto ciò che era appannaggio della massa ereditaria ancora indistinta, non essendo ancora stata disposta l'assegnazione delle quote ai condividendi, l'art. 195 disp att. cpc al comma 2 espressamente prevedeva che il titolo esecutivo da azionare fosse il decreto di assegnazione emesso al termine del giudizio divisionale, l'importo delle somme che precettava riguardava anche CP_1 l'ammontare delle spese legali poste a carico della massa ereditaria, indivisa, l'inidoneità del titolo esecutivo notificato a fondare una esecuzione forzata travolgeva l'atto di precetto nella sua interezza, essendo state compiute, unilateralmente, operazioni di compensazione su diritti facenti capo alla massa ereditaria, senza alcun titolo né esecutivo, né giuridico;
“2) INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO IN RELAZIONE ALLA SENTENZA DEL
TRIBUNALE DI AVELLINO N. 100/2015 NOTIFICATA CON L'OPPOSTO PRECETTO”, lamentandosi che il creditore unitamente al precetto avesse notificato anche una copia della sentenza del Tribunale di Avellino n. 100/2015 non idonea a fondare un'azione esecutiva poiché priva della formula esecutiva e notificata in copia non conforme all'originale, inoltre, lo stesso titolo era stato superato e sostituito dalla successiva sentenza della Corte di Appello di Napoli
n. 5748/2019 del 26/11/2019, in ogni caso, sia la sentenza notificata che quella della Corte di appello contenevano la condanna alle spese di lite a favore della e contro Parte_1
con attribuzione al procuratore antistatario, per cui il titolare del credito non CP_1 era la parte, ma il legale, di conseguenza il precetto che conteneva riferimenti a compensazioni tra ragioni di debito e credito relativi a soggetti differenti tra di loro non poteva trovare ingresso;
“3) NULLITA' DEL PRECETTO. ERRATA INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE”, l'atto di precetto andava annullato poiché aveva errato nell'indicare CP_1 l'ammontare delle spese che sarebbero state liquidate dalla sentenza di divisione, ne derivava che l'importo di 1/3 posto a carico della non corrispondeva a quello precettato, tanto CP_1 meno era ipotizzabile una compensazione;
“4) ERRATA INDICAZIONE SOMME DOVUTE IN RELAZIONE ALL'IVA”, l'atto di precetto andava annullato anche per la errata indicazione delle somme asseritamente dovute, la difesa del indicava come dovuto l'importo a titolo CP_1 di Iva per € 6.928,40, però, lo stesso importo a titolo di Iva non era richiesto dall'avv. Lisena in relazione agli onorari di precetto, era da supporre, quindi, che lo stesso operasse in regime fiscale forfettario, che non contemplava l'applicazione dell'Iva; “5) NULLITA' DEL
PRECETTO IN MERITO ALLA DISPOSTA COMPENSAZIONE”, il precetto notificato era nullo ed illegittimo anche in relazione alla compensazione disposta unilateralmente dall'esecutante; “6) ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA ESECUTIVITA' DEL TITOLO AZIONATO”, essendo sussistenti fumus e periculum.
L'opponente concludeva “1) In via preliminare disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato 2)In merito accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità, inesistenza e/o inefficacia del precetto notificato;
3)In ogni caso condannare al pagamento delle spese ed onorari di giudizio con CP_1 attribuzione al procuratore antistatario.”. L'opposto non si costituiva tempestivamente in giudizio e veniva CP_1 dichiarato contumace. Con Ordinanza del 13/10/2021 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni. Successivamente,
2 R.G. n. 2952/2021 + n. 3122/2021
in data 28/03/2023, si costituiva in giudizio la parte opposta L'opposto CP_1 deduceva: che l'atto di precetto opposto fosse munito di regolare titolo esecutivo rilasciato dalla Corte di Appello di Napoli Sentenza n. 4272/2020, irrevocabile, in quanto non impugnata, che le somme precettate fossero quelle già definite, nell'ammontare e nell'imputazione, dalla sentenza, sulle quali nessun tipo di incidenza poteva avere il sorteggio ancora non effettuato, non essendo state inserite nell'atto di precetto le eventuali somme dovute a seguito del conguaglio avvenuto, che nello schema riepilogativo erano indicate le somme dovute dall'una in favore dell'altro contendente e viceversa;
che le somme dovute in favore di CP_1
a titolo di IVA non comprendevano tale imposta indiretta, in quanto il difensore adottava il regime fiscale forfettario, in caso di accoglimento dell'eccezione sarebbe stata Parte_1 tenuta a pagare una somma maggiore dovuta dal conteggio del 22% a titolo di IVA sulle competenze legali;
quanto alla compensazione, che creditore/debitore in CP_1 ragione di un titolo esecutivo certo e definitivo, aveva effettuato una compensazione del suo credito con la somma vantata in suo danno da Parte_1 L'opposto concludeva “voglia il Tribunale adito rigettare l'atto di opposizione, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le causali innanzi spiegate, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.”. Con altro atto di citazione ritualmente notificato l'opponente , altresì, Parte_1 esponeva: che in data 9/7/2021 le aveva notificato un atto di rettifica ed CP_1 integrazione precetto, con cui le intimava il pagamento di € 24.450,00, di cui € 4388,47 quale importo asseritamente integrativo, tale precetto costituiva una rettifica ed integrazione di un precedente atto di precetto, notificato il 17/6/2021, affetto da errori di calcolo rilevati a seguito di rituale atto di opposizione notificato in data 8/7/2021 alle ore 9:48, resosi conto dell'errore il precettante in data 8/7/2021 alle ore 12:48 consegnava per la notifica presso l'Ufficio postale l'atto di precetto in rettifica, all'importo richiesto per sorta capitale il arrivava in forza CP_1 di inammissibili compensazioni disposte unilateralmente a valere sulla massa ereditaria indivisa dei germani CP_1 L'opposizione era fondata sui seguenti motivi “1) NULLITA' E/O INESISTENZA GIURIDICA DEL PRECETTO IN RETTIFICA NOTIFICATO”, l'atto notificato andava annullato non esistendo nell'ordinamento giuridico l'istituto della “rettifica ed integrazione precetto”; “2) NULLITA' DEL PRECETTO. MANCATA INDICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO AZIONATO E DELLA DATA DI NOTIFICA ED APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA”, l'atto di precetto andava annullato e dichiarato inesistente per mancanza degli elementi essenziali ex art. 480 cpc;
“3) ERRATA INDICAZIONE SOMME DOVUTE 3.1 Delle somme richieste a titolo di Iva”, l'atto di precetto andava annullato anche per la errata indicazione delle somme asseritamente dovute, “3.2 – Delle somme richieste a titolo di arrotondamento” non essendo consentito al creditore di procedere unilateralmente ad arrotondamenti, tra l'altro in eccesso, delle somme vantate;
“4) NULLITA' DEL PRECETTO IN MERITO ALLA DISPOSTA COMPENSAZIONE”, il precetto notificato era nullo ed illegittimo anche in relazione alla compensazione disposta unilateralmente dall'esecutante. L'opponente concludeva “1) In merito accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità, inesistenza e/o inefficacia del precetto notificato;
2)In ogni caso condannare CP_1 al pagamento delle spese ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore
[...] antistatario.”.
Tale giudizio veniva iscritto a ruolo in data 27/07/2021 al n. 3122/2021 R.G. In tale giudizio il convenuto non si costituiva. In data 15/06/2023 veniva disposta la CP_1 riunione tra i due giudizi. Le cause riunite venivano, quindi, rimesse in decisione, previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti delle cause riunite, si osserva quanto segue.
Anzitutto, la difesa del convenuto/opposto ha dedotto di avere, per CP_1 errore, trasmesso, in uno al primo precetto notificato, anche la Sentenza del Tribunale di
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Avellino n.100/2015, certamente inconferente, sicché tale profilo risulta chiarito e conseguentemente i rilievi mossi dall'opponente relativamente alla presenza nel titolo della clausola di attribuzione delle spese al procuratore antistatario ed alla illegittimità delle operate compensazioni vanno superati, risultando essa presente solo in tale provvedimento.
Va poi premesso che, come noto, secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'an dell'azione esecutiva e ciò si ha sia quando risulti contestata l'esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità del pignoramento di alcuni beni o si deducano fatti estintivi sopravvenuti, la opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Devono conseguentemente qualificarsi come motivi di opposizione agli atti esecutivi, da proporre nei venti giorni dalla notifica del precetto ex art. 617 c.p.c., i vizi riferibili alla omessa apposizione nel precetto della formula esecutiva o alla omessa notifica del titolo o alla omessa indicazione della data della esecutività. Tali motivi, proposti nel caso di specie con l'opposizione al precetto di cui al giudizio n.g. 3122/2021, sono ammissibili, poiché l'opposizione è stata proposta nei termini di legge, essendo stato il secondo precetto notificato il 9.7.2021 e l'opposizione essendo stata notificata in data 19.7.2021. Ciò posto, deve cionondimeno considerarsi che, come sostenuto da prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 2020, n. 1928; Cass. 2014, n. 25433), l'opposizione a precetto, ex art. 617 c.p.c., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione ad es. della data di notificazione del titolo esecutivo ed egual discorso è a farsi quanto alle nullità riferibili alla spedizione in forma esecutiva, alla omessa notifica del titolo e della indicazione del provvedimento che dichiara l'esecutorietà, in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato;
ma per applicare tale principio occorre che il titolo sia correttamente individuato ed indicato nell'atto di precetto. Infatti, l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è richiesta a pena di nullità dall'art. 480 c.p.c., comma 2, in quanto requisito formale indispensabile perchè il precetto possa raggiungere lo scopo suo proprio, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva (Cass. n.
11412/1992); non può pronunciarsi la nullità del precetto solo nel caso in cui l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo (Cass. n. 3321/1992), laddove consentano di individuare esattamente il titolo di riferimento. Conseguentemente, non può essere considerata invalida l'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (Cass. 2020 cit.). Inoltre, poiché la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, come nel caso in esame, costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo, alla mancata indicazione della data del titolo esecutivo ovvero alla mancata sua spedizione in forma esecutiva, deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo come già esposto (v. Cass. sez. III, 06 luglio 2006,
n. 15378; in senso conforme vedi Cass. 25 maggio 1998 n. 5213; Cass. n. 6957 del 2007).
In forza di quanto spiegato, considerati il raggiungimento dello scopo e le difese proposte dall'opponente in punto di merito, i motivi di opposizione sub 1) e 2) di cui all'atto di citazione del giudizio n.rg. 3122/2021 vanno superati e ciò anche con riguardo alla contestazione, meramente formale, di inesistenza nell'ordinamento dell'istituto della “rettifica
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ed integrazione di precetto”, dovendosi intendere il secondo precetto come notificato dal in sostituzione del primo. CP_1
Va ora esaminato il motivo, contenuto in entrambe le opposizioni, relativo alla contestazione di insussistenza del titolo esecutivo e di violazione dell'art. 195 disp. att. c.p.c.
Il precetto notificato è senza dubbio fondato sulla allegata Sentenza n. 4272/2020, emessa inter partes, pubblicata in data 11/12/2020 dalla Corte di Appello di Napoli.
E' noto che, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione all'esecuzione le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9205 del
06/07/2001).
Nel caso di specie la questione attiene alla interpretazione del titolo, oramai definitivo, al fine di stabilire se esso possa costituire titolo esecutivo e quale sia l'importo dovuto a titolo di compensi e spese legali.
In tali ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10806 del 05/06/2020). Occorre, dunque, procedere all'esame del titolo e delle contestazioni dell'opponente. Le doglianze sono parzialmente fondate. In particolare, vi è da rilevare la fondatezza del rilievo, contenuto in entrambi gli atti di opposizione, con cui si è lamentato che l'importo delle somme precettate riguardasse anche l'ammontare delle spese poste a carico della massa ereditaria indivisa, condividendosi l'argomentazione per cui, non essendo ancora sciolta la comunione ereditaria, non esista un valido titolo esecutivo da azionare nei confronti di un singolo soggetto, non essendo ancora stata disposta l'assegnazione delle quote ai condividendi. In tema va, difatti, considerato che la giurisprudenza abbia chiarito che “in tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2537 del 30/01/2019; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27416 del 08/10/2021 “L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato.”).
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D'altro canto, il precetto poteva essere, invece, legittimamente intimato con riguardo alla misura di 1/3 delle spese legali, poste dalla Sentenza della Corte d'Appello, secondo il principio della soccombenza, a carico di Parte_1
Ancora, quanto alla quantificazione delle somme precettate, è da giudicarsi fondata l'eccezione, pure contenuta in entrambi gli atti di opposizione, concernente l'applicazione dell'Iva, laddove veniva indicato come dovuto l'importo a titolo di Iva per € 6.928,40 e per € 3.464,00. Va sul punto considerato che lo stesso difensore del ha confermato, nella CP_1 comparsa di costituzione, di non operare in regime fiscale ordinario e nemmeno in vero ha provato che l'Avv. Carlo De Vita, altro difensore costituito nel giudizio principale nell'interesse di operasse in regime fiscale contemplante l'applicazione dell'Iva. CP_1
Alla luce di quanto sopra, il precetto deve, dunque, sopravvivere per la minor somma, come di seguito calcolata (v. in tema ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013
(Rv. 624875 - 01) “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.”; v. anche Cass. civ. sent. n. 5515 del 29/2/2008 per cui “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”). In conclusione, sulla base degli importi precettati desumibili in precetto, va dichiarato il diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione sui seguenti importi. Per stessa ammissione di parte opponente, l'ammontare complessivo delle spese legali liquidate nella Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, per il doppio grado di giudizio, era pari ad € 49.000,00, oltre accessori di legge, pertanto aggiungendosi il 15% di rimborso spese forfettarie ed il 4% del CAP si perviene al totale di €58.604,00, 1/3 di tale importo è pari ad € 19.534,66, a cui vanno sommate le competenza per l'atto di precetto, pari ad € 225 più 4%, per un totale di €19.768,66. Il parziale accoglimento della opposizione giustifica la compensazione delle spese dei due giudizi riuniti per 2/3. La parte opposta (v. in tema Cass. civile sez. III, 11/10/2016, n.20374
“In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente.”) va condannata al pagamento, in favore dell'opponente, del residuo terzo, liquidato come in dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, tenendo conto del valore del decisum, della scarsa complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle fasi processuali effettivamente espletate, ovvero studio ed introduttiva nel giudizio n.r.g.
3122/2021, studio ed introduttiva nel giudizio n.r.g. 2952/2021 e decisionale nei giudizi riuniti, con esclusione per entrambi di quella istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nelle cause civili promosse come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1 dichiara il diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione, nei CP_1 confronti dell'opponente, nei limiti della minor somma pari a €19.768,66.
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2. Compensa tra le parti le spese dei giudizi riuniti nella misura di 2/3 e condanna parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente CP_1 Parte_1 del residuo terzo, che si liquida in €176,00 per esborsi e €850,00 per compensi professionali forensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre
IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione in favore dei difensori costituiti, Avv. Maria Rusolo e Avv. Giovanni Bove, per dichiarato anticipo.
Così deciso in data 11 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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