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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/11/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa GE DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 371/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Castel Frentano il 20.01.1946 – CF Parte_1
difeso dall'Avv. Elio Di Filippo C.F._1
E
VALENTINI IA, n. ad Ortona il 29.05.1965 – CF , C.F._2 difesa dall'Avv. Elio Di Filippo
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 07.08.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 21.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 07.08.2025, del seguente preciso tenore:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita alla c.da Nasuti n. 113 di Lanciano, viene assegnata alla signora AL IA;
3) il signor si obbliga a corrispondere alla signora AL Parte_1
IA, a titolo di mantenimento, l'assegno mensile di €500,00, che sarà aggiornato annualmente mediante rivalutazione Istat, senza necessità di preventiva richiesta.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e AL IA, alle Parte_1 condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 07.08.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 1997 n. 13 - Parte I). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 23.10.2025
Il Presidente
GE Di LA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa GE DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 371/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Castel Frentano il 20.01.1946 – CF Parte_1
difeso dall'Avv. Elio Di Filippo C.F._1
E
VALENTINI IA, n. ad Ortona il 29.05.1965 – CF , C.F._2 difesa dall'Avv. Elio Di Filippo
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 07.08.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 21.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 07.08.2025, del seguente preciso tenore:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita alla c.da Nasuti n. 113 di Lanciano, viene assegnata alla signora AL IA;
3) il signor si obbliga a corrispondere alla signora AL Parte_1
IA, a titolo di mantenimento, l'assegno mensile di €500,00, che sarà aggiornato annualmente mediante rivalutazione Istat, senza necessità di preventiva richiesta.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e AL IA, alle Parte_1 condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 07.08.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 1997 n. 13 - Parte I). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 23.10.2025
Il Presidente
GE Di LA