Decreto cautelare 22 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 21 giugno 2023
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 21/06/2023, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2023
N. 00880/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01549/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento-OMISSIS-” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 27 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 805.066,68 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- notificata il 27 novembre 2008 e inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 2002/2003 e 2004/2005;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente, compresi l'atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell'intimazione impugnata, e la cartella stessa, ossia la Cartella AGEA n. -OMISSIS- - non conosciuta -, il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta, nonché tutti i conseguenti seguenti atti esecutivi, ossia:
-l'“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973)” intestato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS- comunicato a mezzo racc. a.r. ricevuta il 09.12.2021 – codice indentificato del fascicolo: -OMISSIS- – codice identificativo della procedura esecutiva: -OMISSIS- eseguito in conseguenza del mancato pagamento delle somme di cui all'Intimazione di pagamento descritta sopra;
- l'“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 543 c.p.c.)” intestato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS- comunicato a mezzo racc. a.r. ricevuta il 09.12.2021 codice identificativo della procedura esecutiva: -OMISSIS- eseguito in conseguenza del mancato pagamento delle somme di cui all'Intimazione di pagamento descritta sopra;
- l'“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 543 c.p.c.)” intestato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS- comunicato a mezzo racc. a.r. ricevuta il 09.12.2021 codice identificativo della procedura esecutiva: -OMISSIS- eseguito in conseguenza del mancato pagamento delle somme di cui all'Intimazione di pagamento descritta sopra;
- l'“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 543 c.p.c.)” intestato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS- comunicato a mezzo racc. a.r. ricevuta il 09.12.2021 codice identificativo della procedura esecutiva:-OMISSIS-eseguito in conseguenza del mancato pagamento delle somme di cui all'Intimazione di pagamento descritta sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Veneto e di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.12.2021, -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, ha impugnato, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe e formulando anche istanza di sospensione cautelare, l’atto di Intimazione di pagamento intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 805.066,68 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- notificata il 27 novembre 2008 e inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 2002/2003 e 2004/2005.
Il ricorrente, in estrema sintesi, ha dedotto le seguenti censure: 1) illegittimità dell’atto di intimazione impugnato per intervenuta prescrizione, sia con riferimento alla Cartella di pagamento indicata nell’atto di intimazione, sia con riferimento ai prelievi latte asseritamente portati dalla medesima, per decorrenza del termine quadriennale ex art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995; in subordine, intervenuta decorrenza anche del termine quinquennale ai sensi dell’art. 2948 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, del termine decennale ex art. 2946 c.c.; 2) nullità del ruolo portato dalla presupposta cartella di pagamento e, quindi, del residuo ruolo Agea emesso in assenza di potere, in quanto l’art. 1, comma 9, della legge n. 119/2003 aveva attribuito il potere di procedere al recupero dei prelievi supplementari alle Regioni e alle Province e non ad Agea, da ritenersi, pertanto, incompetente; 3) violazione dell’art. 1, commi da 536 a 543, della legge n. 228/2012, atteso che il ruolo di cui alla presupposta (all’intimazione gravata) cartella di pagamento farebbe parte dei ruoli sospesi da Agea in via amministrativa in data 6.11.2008, la quale non avrebbe proceduto alla comunicazione di alcun atto a conclusione del procedimento di sospensione; per effetto del decorso del termine di cui al comma 543 del suddetto art. 1, tutte le partite portate dal ruolo di cui alla cartella presupposta all’atto impugnato, già sospeso in sede amministrativa, dovrebbe ritenersi annullato di diritto; 4) illegittimità dell’intimazione impugnata in quanto la cartella presupposta e ivi richiamata non sarebbe stata preceduta da alcuna intimazione di versamento regionale con conseguente violazione dell’art. 1, comma 9, della legge n. 119/2003 applicabile ratione temporis ; 5) i pretesi “debiti per prelievo latte” chiesti da Agea tramite l’Agenzia per le Entrate – Riscossione non sarebbero né certi, né liquidi, né esigibili, in quanto frutto di operazioni di compensazione, peraltro già dichiarate nulle o comunque annullate in sede giurisdizionale (in tal senso, tra le altre, Consiglio di Stato n. 1311/2021), effettuate in violazione del diritto comunitario, sia in relazione alla quantificazione del prelievo imputato ai singoli produttori (che sarebbe in contrasto con i regolamenti comunitari in materia), sia per mancata effettiva verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti; inoltre, sarebbero violati anche gli art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009 in quanto i debiti in questione non sarebbero stati “accertati come dovuti”; 6) mancata notifica e conseguente inefficacia, trattandosi di atti recettizi, degli atti di accertamento/imputazione del prelievo a carico dell’azienda ricorrente e presupposti dei debiti “per prelievo latte” inseriti nell’intimazione impugnata; in ogni caso, non potrebbe essere ritenuta valida la sola notifica effettuata ai primi acquirenti; impossibilità di esercitare il diritto di difesa in conseguenza della mancata indicazione e mancata notifica degli atti di accertamento; 7) il residuo di ruolo di cui all’impugnata intimazione sarebbe illegittimo in quanto derivante da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte; vi sarebbe, inoltre, una illegittima duplicazione delle procedure di recupero; 8) l’impugnata comunicazione sarebbe illegittima, sia in relazione all’ an che al quantum , per esposizione di somme a debito non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate per compensazione da parte di Agea con premi Pac liquidati alla impresa ricorrente; 9) nullità dell’intimazione di pagamento per difetto degli elementi essenziali; illegittimità del procedimento di recupero per violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della legge n. 33/09, e erroneità dell’importo indicato, sia in relazione al capitale che agli interessi; difetto di motivazione in relazione alla decorrenza degli interessi e agli oneri di riscossione.
Si è costituita in giudizio Ader - Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 61, assunta alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2022, è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato ed è stato disposto un incombente istruttorio a carico delle Amministrazioni intimate, ordinando alle medesime di depositare, entro il termine ivi indicato e ognuna per la rispettiva competenza, una relazione corredata da tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle cartelle di pagamento relative all’atto impugnato, dell’eventuale interruzione della prescrizione, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione all’intimazione in questa sede impugnata, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione della parte ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati.
In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui, tra il resto, ha ribadito la censura di cui al primo motivo in ordine alla avvenuta prescrizione della pretesa creditoria di Agea e ha richiamato la sentenza di questo Tribunale n. 1097/2022 che ha annullato il prelievo supplementare, inviato da Agea, pari a tutta la produzione commercializzata in misura eccedente al QRI nel periodo 2004/2005
In data 24.4.2023, anche Agea _Agenzia per le erogazioni in agricoltura, si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla Pubblica Udienza del 10 maggio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va accolto, in applicazione della ragione più liquida e con valore assorbente rispetto a tutte le censure articolate in ricorso, in considerazione della suddetta pronuncia di questo Tribunale n. 1097/2022, con cui è stata annullata la comunicazione di Agea di prelievo supplementare relativamente all’annata 2004/2005.
In particolare, questo Tribunale ha rilevato la fondatezza del primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentavano “la contrarietà del sistema di restituzione previsto dall’art. 2, comma 3, del d.l. n. 157 del 2004, convertito in legge n. 204 del 2004, rispetto all’art. 13 del Regolamento CE n. 1788/2003 e all’art. 16 del Regolamento CE n. 595/2004”, per poi precisare che “Come recentemente affermato dalla Sezione III del Consiglio di Stato va infatti < ribadita la contrarietà con la normativa comunitaria del criterio applicato per la compensazione a livello nazionale tra le maggiori e minori quantità di prodotto. La questione peraltro è già stata oggetto di scrutinio da parte del Consiglio di Stato, alle cui risultanze non può non farsi rinvio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 4 febbraio 2020; Id., sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1105). 10. Il meccanismo di compensazione di cui all’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43 del 1 marzo 1999, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 118/1999, applicato nei casi di specie, infatti, in quanto basato su categorie prioritarie, è stato ritenuto in palese contrasto con l’art. 2 del Reg. n. 3950/1992, applicabile ratione temporis, con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. VII, del 27 giugno 2019, in esito ad un quesito formulato da questo Consiglio di Stato con ordinanza n. 3074 del 2018. La Corte ha dunque affermato (ai paragrafi 35-37) quanto di seguito testualmente si riporta:«[…] risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, nonché dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 536/93 che lo Stato membro dispone della facoltà di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, o a livello nazionale, direttamente ai produttori interessati, o a livello degli acquirenti affinché detti quantitativi vengano ripartiti tra i produttori in questione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, pur concedendo agli Stati membri la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non li autorizza a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata. Infatti, risulta dalla formulazione stessa della disposizione suddetta che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tali quantitativi N. 02688/2005 REG.RIC. vengono ripartiti in modo “proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore». E’ stata in tal modo smentita la tesi prospettata dallo Stato italiano circa l’indifferenza dell’utilizzazione di altri criteri rispetto ai principi europei di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sottolineando (ai paragrafi da 38 a 46 della sentenza) quanto segue: «L’argomento del governo italiano, secondo cui la disposizione summenzionata non stabiliva nulla circa i criteri della riassegnazione stessa e menzionava il criterio proporzionale soltanto ai fini di regolare i calcoli che l’acquirente avrebbe dovuto operare qualora fosse spettato a lui applicare il prelievo a carico dei produttori, è espressamente contraddetto dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, la Corte ha già statuito che risulta chiaramente da tutte le versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 che è senz’altro la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, vale a dire la riassegnazione di tali quantitativi, a dover essere effettuata in modo “proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore” e che il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è, quanto ad esso, stabilito in base al superamento del quantitativo di riferimento di cui dispone ciascun produttore (sentenza del 5 maggio 2011, UR UN MA ET e a., C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271, punto 64)». 11. Dalle statuizioni della Corte di Giustizia discende dunque che il meccanismo di “compensazione-riassegnazione” applicato dall’Amministrazione italiana è stato alterato dall’utilizzazione di un criterio normativo nazionale non conforme al dettato europeo. La norma è stata cioè applicata dall’Amministrazione nel senso che le operazioni di compensazione tra quote eccedentarie e quote non interamente sfruttate, nonché le conseguenti riassegnazioni ai produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati, sono state fatte per categorie secondo l’ordine indicato, e non già «proporzionalmente ai quantitativi di N. 02688/2005 REG.RIC. riferimento a disposizione di ciascun produttore»” (Cons. Stato, Sez. III, 5 aprile 2022, n. 2505). Tali conclusioni hanno peraltro trovato ulteriore conferma nella sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. II, 13 gennaio 2022, in C377/19. In definitiva il meccanismo di restituzione stabilito dalla normativa comunitaria deve ritenersi fondato su criteri difformi rispetto a quelli che si sarebbero dovuti utilizzare in base alla disciplina comunitaria” ( TAR Veneto, sez. II, 10 giugno 2022, n. 971 ).
Pertanto, l’annullamento dei provvedimenti di prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2004/2005 - annata contemplata –unitamente alla annata 2002/2003- dall’intimazione di pagamento impugnata, ha determinato il venir meno, con riferimento a tale annate, del titolo esecutivo per cui Agea ha avviato la riscossione, essendo la compensazione atto presupposto della cartella di pagamento di cui è intimato, con l’atto gravato, il pagamento.
Giova, però, evidenziare che, in conseguenza dell’annullamento del titolo presupposto (per quanto parziale rispetto alla cartella di cui all’intimazione gravata, non essendo contemplate la annata 2002/2003), è necessario effettuare - eventualmente e sussistendone i relativi presupposti - una nuova iscrizione a ruolo, atteso che non è ammissibile “correggere” l’importo iscritto a ruolo con un provvedimento di sgravio che adatti le somme eventualmente rideterminate a seguito dell’annullamento dell’atto presupposto, poiché la precedente iscrizione a ruolo non ha più alcun titolo giuridicamente valido su cui fondarsi ed è, pertanto, illegittima.
Dunque, l’intera intimazione di pagamento impugnata è illegittima e va di conseguenza annullata.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, potendo restare assorbita ogni altra questione sollevata in ricorso.
Le spese di causa, stante la indubbia particolarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO