Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4588
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Sentenza 30 settembre 2025

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La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nel procedimento n. 1321/2021 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1156/2021 del Tribunale di Napoli, in materia di comunione e condominio. L'appellante, proprietario di un locale interrato adibito a box, aveva agito in primo grado contro il condominio e la comunione "Autorimessa Belvedere" lamentando infiltrazioni d'acqua nel proprio immobile a causa della cattiva manutenzione del viale carrabile condominiale, chiedendo la cessazione delle infiltrazioni, il risarcimento dei danni e il risarcimento dei danni da mancato godimento dell'immobile. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, condannando la comunione al pagamento di € 733,11, rigettando le domande nei confronti del condominio, dichiarando inammissibili alcune domande e accertando il diritto dell'autorimessa a ripetere € 4.400,00 per lavori eseguiti, con condanna dell'attore al pagamento delle spese. L'appellante ha sollevato sei motivi di gravame: contestazione della proprietà del viale in capo alla comunione e conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio; erronea attribuzione della proprietà esclusiva delle mattonelle in vetrocemento all'appellante; inapplicabilità dell'art. 1125 c.c. e richiesta di concorso alle spese di riparazione; omessa pronuncia sulla richiesta di esecuzione dei lavori di riparazione del viale; ingiustificato rigetto della domanda di risarcimento danni da mancato godimento; errata liquidazione delle spese di lite. Si sono costituiti in appello il condominio e la comunione "Autorimessa Belvedere", chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado. In ordine al primo motivo, ha ritenuto che la proprietà del viale in capo alla comunione fosse stata affermata dallo stesso appellante in primo grado e confermata dal regolamento condominiale, escludendo quindi il difetto di interesse ad eccepire la carenza di titolarità. Riguardo al secondo motivo, ha affermato che le mattonelle in vetrocemento, pur inserite nel viale, sono funzionali a consentire l'ingresso di luce nel locale sottostante, fornendo utilità esclusiva a tale immobile, e pertanto non rientrano tra le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., richiamando la giurisprudenza di legittimità sui lucernari di pertinenza esclusiva. Di conseguenza, ha ritenuto inapplicabile l'art. 1125 c.c. (terzo motivo) poiché il bene non offre utilità a entrambe le parti. Per quanto concerne il quarto motivo, ha chiarito che il giudice di primo grado si è correttamente pronunciato sulla domanda risarcitoria, avendo già statuito sull'ordine di riparazione dei lucernari in sede cautelare. Il quinto motivo è stato rigettato in quanto le infiltrazioni derivano dall'omessa manutenzione dei lucernari di proprietà dell'appellante. Infine, il sesto motivo relativo alle spese è stato disatteso, confermando la correttezza della liquidazione basata sul "decisum" e sul valore complessivo delle domande proposte, in applicazione del principio di soccombenza. La Corte ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4588
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 4588
    Data del deposito : 30 settembre 2025

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