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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4588 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 1321/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 1156/2021 resa dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 4967/2016 in materia di: comunione e condominio, promossa da:
, cf. rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di citazione in appello dagli avvocati Prospero Pizzolla e Alessandro Pizzolla,
presso i quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Mergellina n. 220
APPELLANTE
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – D'AMICO SERGIO/CONDOMINIO
[...] NAPOLI +1 Parte_2 contro
in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., cf. , rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di P.IVA_1
costituzione in appello dall'avv. Luca Sangiovanni, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Castellino n. 10
APPELLATO
nonché
in persona dell'amministratore Controparte_2
p.t., cf. , rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di P.IVA_2
costituzione in appello dall'avv. Attilio Mignone, presso il quale è elettivamente domiciliato in
Napoli alla via Scarlatti n. 201
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 1156/2021, depositata il 05.02.2021 - con la quale il Tribunale di
Napoli, in parziale accoglimento delle domande dell'attore, aveva condannato la comunione al pagamento di €. 733,11 in favore dell'attore rigettando le Controparte_2 Pt_1
domande spiegate nei confronti del convenuto, dichiarando inammissibili le CP_1
domande di cui al punto sub 3) della comparsa di costituzione della comunione, accertando il diritto dell'autorimessa a ripetere l'importo di €. 4.400,00 per i lavori eseguiti, con Parte_2
conseguente condanna dell'attore al pagamento di tale somma in favore della comunione stessa,
condannando l'attore al pagamento delle spese di lite del procedimento cautelare e del giudizio di merito in favore del condominio e ponendo definitivamente nella misura del 50% a carico dell'attore e della comunione le spese della ctu - ha interposto appello l'avv. , Pt_1
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – D'AMICO SERGIO/CONDOMINIO
[...]
+1 Controparte_3 deducendo a sostegno sei motivi.
2. Si sono costituiti in giudizio il in Napoli e la comunione Controparte_4
come in atti rappresentati, chiedendo entrambi il rigetto del gravame e Controparte_2
la vittoria delle spese del giudizio.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
05.02.2021; b) è stata notificata dall'avv. Attilio Mignone il 19.02.2021 mediante invio di pec all'avv. Prospero Pizzolla, procuratore costituito in giudizio di e all'avv. Parte_1
Luca Sangiovanni, procuratore costituito in giudizio del condominio di;
c) Parte_2
l'atto di appello è stato notificato lunedì 22.03.2021 al in Controparte_4
Napoli ed alla mediante invio di pec agli avvocati Luca Controparte_2
Sangiovanni e Attilio Mignone, procuratori costituiti nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è il termine di cui all'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 15.02.2016 l'avv. , premettendo di essere Pt_1
proprietario di un locale interrato destinato a box facente parte del fabbricato condominiale di in Napoli, al quale si accede da un viale carrabile interno costituito da Controparte_4
mattonelle porfido e da mattonelle in vetrocemento, conveniva in giudizio il suddetto condominio e la Controparte_2
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore lamentava che, a causa della cattiva e/o omessa
3
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5
+1
[...] manutenzione del viale carrabile interno dal quale si accede al fabbricato ed agli immobili terranei ed interrati, il suo immobile interrato adibito a garage aveva subito infiltrazioni di acqua talmente gravi da rendere necessario il trasferimento delle autovetture ivi allocate in una autorimessa pubblica;
aggiungeva di aver più volte tentato una soluzione bonaria della controversia senza alcun esito, ragion per cui chiedeva al Tribunale adito la condanna degli enti convenuti, alternativamente ovvero in solido tra loro, all'esecuzione delle opere necessarie a far cessare le infiltrazioni, al risarcimento dei danni quantificati in €. 1.900,00
salva altra misura a determinarsi in corso di causa a mezzo ctu tecnica, nonché al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento dell'immobile destinato a garage, corrispondente all'esborso di €. 122,00 mensili sostenuto a partire dal mese di Aprile 2015 per l'utilizzo di un posto in un garage pubblico.
Si costituiva in giudizio il di eccependo il suo difetto di CP_1 Parte_2
legittimazione passiva nel giudizio in quanto titolare del solo diritto di passaggio sul viale interno e chiedendo pertanto il rigetto della domanda e la vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio anche la comunione Autorimessa Belvedere che, contestando le avverse richieste, chiedeva l'accertamento dell'origine delle infiltrazioni individuate nelle lesioni delle mattonelle di vetrocemento di proprietà privata ed il conseguente rigetto della domanda di risarcimento;
in subordine, l'accertamento dei soggetti tenuti alla manutenzione del viale ed al risarcimento dei danni in favore dell'attore.
Nel corso del giudizio, a causa dell'aggravarsi del fenomeno infiltrativo, l'attore proponeva dinanzi al Tribunale di Napoli denuncia per danno temuto ex art. 1172 cc, che veniva definita con l'ordinanza del 07.07.2017 nella quale la comunione veniva Controparte_2
condannata alla riparazione delle mattonelle in vetrocemento. Il giudizio di primo grado
4
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – D Controparte_5
+1
[...] veniva istruito con prove orali e con una ctu tecnica e successivamente definito con l'impugnata sentenza che accoglieva solo parzialmente la domanda dell'attore, condannando la comunione al pagamento di €. 733,11 in favore del Controparte_2 Pt_1
accertando il diritto della medesima Comunione Autorimessa ad ottenere la Parte_2
restituzione delle somme versate per la riparazione delle mattonelle in vetrocemento come statuito nell'ordinanza del 07.07.2017 e disponendo la condanna del alla refusione Pt_1
delle spese di lite in favore del condominio ed al pagamento della metà delle spese della ctu.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, avvalendosi del principio di non contestazione, abbia riconosciuto la proprietà del viale oggetto di causa in capo alla comunione Autorimessa Belvedere;
premettendo che il principio di non contestazione è utilizzabile per ritenere provati i fatti storici ma non i fatti-diritto, a sostegno della sua posizione processuale l'appellante richiama il contenuto della sentenza n. 8180/2020
resa dal Tribunale di Napoli, nella quale si afferma la titolarità della proprietà del viale in capo al e non alla comunione, trattandosi di beni per i quali - secondo il giudice di CP_1
prime cure - non esisterebbe una espressa esclusione dal novero dei beni comuni di cui all'art. 1117 cc. Su tale premessa, l'appellante ritiene pertanto configurabile una responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cc. per i danni conseguenti all'omessa Controparte_4
manutenzione del sistema di impermeabilizzazione del viale CP_6
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, riconosciuta la proprietà del viale interno in capo alla autorimessa ed il solo diritto di passaggio in capo al Parte_2
condominio di , abbia poi erroneamente riconosciuto la proprietà esclusiva Controparte_4
delle mattonelle in vetrocemento in capo all'appellante stesso, ritenendo che detti manufatti,
5
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5 NAPOLI +1
[...] diretti a consentire il passaggio di luce, forniscano utilità esclusivamente in favore dell'immobile sottostante. Nel contestare le conclusioni raggiunte sul punto dal giudice di prime cure, l'appellante sostiene invece che la pavimentazione in vetrocemento sia parte integrante della struttura stessa del viale, ragion per cui, in virtù della natura condominiale del viale, anche la pavimentazione in vetro del viale deve ritenersi parte comune.
8. Con il terzo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto l'art. 1125 cc inapplicabile alla fattispecie;
in proposito, richiamando le indagini svolte sui luoghi di causa dal CTU, che aveva accertato che gli ammaloramenti alle mattonelle in vetro cemento fossero conseguenza dell'ininterrotto transito di veicoli, l'appellante sostiene che, per un principio di equità sostanziale, anche gli utenti del viale avrebbero dovuto contribuire alla riparazione delle dette mattonelle ammalorate. In virtù di tale premessa in fatto, l'appellante chiede, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della responsabilità del per i danni CP_1
subiti dall'immobile sottostante di sua proprietà.
9. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che, nell'analizzare la controversia, il Tribunale
abbia limitato la sua indagine al fenomeno dell'umidità riscontrato nella parete perimetrale nord del suo box auto, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta contenuta in citazione relativa alla condanna alla esecuzione dei lavori di riparazione del viale - con particolare riferimento alle porzioni di viale ricoperte da porfido - allo scopo di eliminare definitivamente le cause dell'umidità all'interno del box interrato sottostante.
10. Con il quinto motivo l'appellante lamenta altresì che il Tribunale abbia ingiustamente respinto la domanda di risarcimento danni da mancato godimento del box, fondando la decisione sull'errato presupposto che il mancato godimento dell'immobile sia imputabile alla omessa manutenzione delle mattonelle in vetrocemento di proprietà dell'appellante stesso.
6
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5 [...] NAPOLI +1 Parte_2 11. Con il sesto ed ultimo motivo l'appellante contesta infine la condanna alle spese del giudizio di primo grado inflitta in suo danno dal giudice di prime cure, dolendosi della errata determinazione del valore della controversia che - a suo dire - avrebbe dovuto essere individuata nella fascia di valore di €. 5.200,00 entro la quale è ricompreso il valore del danno effettivamente liquidato a controparte;
nello stesso tempo l'appellante, richiamando
“l'obiettiva incertezza sul diritto controverso” citata dal Tribunale nella parte motiva della sentenza relativa alla liquidazione delle spese di lite, sostiene che una siffatta circostanza avrebbe dovuto indurre il giudicante a compensare le spese non soltanto tra i convenuti, bensì
tra tutte le parti in causa, evitando così la condanna alle spese in suo danno.
12. Tutti i motivi di gravame innanzi indicati, fatti oggetto di trattazione congiunte per
la loro stretta connessione in fatto e diritto, vanno disattesi per le ragioni che di seguito
si vanno ad illustrare.
In ordine al primo motivo di gravame, rilevato che la proprietà del viale in capo alla comunione è stata affermata dallo stesso appellante nel ricorso per danno temuto, ove sub 2)
della narrativa si legge testualmente: “tale box auto si trova sottoposto al viale-cortile del
detto plesso condominiale, di proprietà della Comunione Autorimessa di Controparte_4
e sulla stessa superficie fu costituita a favore del condominio di servitù di Controparte_4
passaggio”, appare evidente il difetto di interesse dell'odierno appellante, già ricorrente in primo grado, ad eccepire in questa sede la carenza di legittimazione passiva ovvero il difetto di titolarità della convenuta comunione Autorimessa Belvedere, unico soggetto processuale legittimato a sollevare la relativa eccezione ovvero a svolgere una difesa diretta a negare l'asserita titolarità del viale oggetto di causa.
Peraltro, sotto il profilo documentale, anche il regolamento condominiale di origine
7
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5 [...]
+1 Controparte_3 contrattuale, trascritto in data 17.01.1959 dall'originario proprietario-costruttore del condominio di in Napoli ed esibito in atti, conferma la circostanza Controparte_4
contestata affermando testualmente che: “il restante suolo a nord non occupato dalla pianta
del fabbricato che è destinato a viale e cortile appartiene in proprietà quale pertinenza, al
locale cantinato, salvo evidentemente le esistenti servitù di uso di passaggio, già costituite
per lo stato dei luoghi”, rendendo evidente per tabulas che sin dall'epoca di costruzione del fabbricato il viale oggetto di contesa costituisce pertinenza di proprietà esclusiva del soggetto titolare del locale interrato, oggi rappresentato dalla comunione Autorimessa Parte_2
Disattesa la doglianza che precede per quanto innanzi detto, si osserva che anche la seconda doglianza con la quale si contesta l'affermata titolarità dei lucernari in capo all'odierno appellante è infondata e va rigettata.
Ed infatti, sebbene l'appellante insista nell'affermare che le mattonelle di vetrocemento costituenti porzione del piano di calpestio del viale interno al siano parte CP_1
integrante della struttura portante del viale e, in quanto tali, siano di proprietà dell'ente titolare del viale, in concreto non può dubitarsi che esse siano funzionali a consentire l'ingresso di luce nel locale sottostante, fornendo esclusivamente a detto immobile la predetta utilità.
Tanto premesso si osserva che, pronunciandosi sulla materia, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare il principio secondo cui - anche ove inseriti nella facciata condominiale - per i lucernari non operi la presunzione di condominialità di cui all'art. 1117
cc., trattandosi di elementi che non rientrano tra le parti necessarie o comunque destinate all'uso comune, ma che rappresentano nello stesso tempo elementi accidentali rispetto alla struttura essenziale del fabbricato ed elementi integranti dell'immobile in favore del quale immettono aria e luce.
8
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – D Controparte_5 [...] NAPOLI +1 Parte_2 Il criterio essenziale per accertare se i cosiddetti “lucernari” siano di proprietà esclusiva o condominiale risiede dunque nella funzione che essi svolgono;
se sono a servizio della proprietà esclusiva, devono ritenersi pertinenze della stessa, mentre se servono la proprietà
comune - come ad esempio nei casi lucernari destinati ad illuminare le scale condominiali -
devono ritenersi parti comuni;
in tale ultimo caso, deve applicarsi la ripartizione stabilita dall'articolo 1123, comma 1, cc poiché i manufatti sono posti a vantaggio di tutti i condòmini,
mentre invece, ove i lucernari sono destinati a servire un solo condomino, la spesa per la loro manutenzione deve imputarsi al soggetto che da essi ne trae utilità.
Allo stesso modo, anche la giurisprudenza di legittimità afferma che i lucernari, quando siano destinati all'esclusivo godimento di una singola proprietà immobiliare, impediscono il riconoscimento della loro contitolarità, perché la destinazione particolare del manufatto alle esigenze del singolo vince la presunzione condominiale alla stessa stregua di un titolo contrario (così Cassazione 4787/2007); con la conseguenza che, ove risultino manufatti sottratti al regime comune, tutte le opere che li riguardano come sigillature,
guarnizioni, giunzioni ed impermeabilizzazioni dirette ad impedire l'ingresso delle infiltrazioni d'acqua, fanno ricadere l'obbligo manutentivo in capo ai rispettivi proprietari.
Ciò posto, secondo il Supremo Collegio i lucernari di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, anche se inseriti nella facciata dello stabile condominiale, non rientrano fra le parti necessarie o comunque destinate all'uso comune, salvo nei casi in cui, per la peculiare conformazione architettonica del fabbricato, essi assolvano alla prevalente funzione di proteggere o di rendere esteticamente gradevole l'intero edificio (così Cass. ord. n. 1422 del
18.01.2019), fatti naturalmente salvi i regolamenti condominiali di natura contrattuale che possono introdurre deroghe, trasformando il regime giuridico da proprietà esclusiva a
9
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5 [...] NAPOLI +1 Parte_2 condominiale ed attraendo i lucernari nel regime dei beni comuni.
L'applicazione della suindicata disciplina al caso di specie rende evidente che ai lucernari presenti sul viale interno non sia possibile riconoscere alcuna utilità, né alcuna funzione -
anche semplicemente decorativa - in favore della collettività condominiale o di terzi, ragion per cui deve decisamente escludersi che costituiscano parte integrante della struttura del viale interno.
Considerato peraltro che la finalità assolta dai lucernari nella presente controversia è quella di offrire utilità esclusivamente in favore del proprietario dell'immobile interrato, ne consegue l'inapplicabilità alla fattispecie del criterio di riparto delle spese di cui all'art. 1125 cc, oggetto del terzo motivo di gravame, applicabile in situazioni in cui il bene offre utilità e vantaggi a favore di entrambi i titolari della copertura e del calpestio;
circostanza, per quanto innanzi detto, da escludere nel caso di specie.
Altrettanto infondata appare la quarta doglianza con la quale l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia sui lavori di sistemazione dei lucernari;
ed infatti, avendo egli stesso proposto in corso di causa un ricorso ex art. 1172 cc. conclusosi con l'ordine di riparazione dei lucernari imposto a carico della comunione Autorimessa Belvedere, il giudice di prime cure, avendo ben presente l'avvenuta esecuzione dei lavori di riparazione, si è correttamente pronunciato soltanto sulla domanda risarcitoria, disponendo la condanna dell'appellante alla restituzione delle somme sborsate dalla comunione per l'esecuzione di opere di riparazione spettanti al in via esclusiva. Pt_1
L'accertamento della funzione svolta dalle aperture lucifere esclusivamente in favore del proprietario del locale sottostante e l'individuazione della relativa disciplina giuridica consentono di disattendere anche la quinta doglianza, avente ad oggetto il mancato
10
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5 [...]
+1 Controparte_3 riconoscimento in favore del delle somme corrispondenti agli esborsi sostenuti per Pt_1
la locazione di un garage pubblico;
acclarato infatti attraverso la ctu tecnica di primo grado -
le cui conclusioni risultano condivisibili anche in questa sede, costituendo il risultato di lavoro accurato ed immune da vizi - che le infiltrazioni che hanno prodotto distacchi di intonaco e pericolo per la statica del solaio rendendo inagibile il locale interrato destinato a garage derivano dalla omessa manutenzione dei lucernari di proprietà dello stesso appellante, la richiesta risarcitoria spiegata dal nei confronti delle altre parti processuali appare Pt_1
palesemente meritevole di rigetto.
Infine, va disatteso anche il sesto motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'errata liquidazione delle spese processuali in favore delle controparti, assumendo che lo scaglione di valore avrebbe dovuto essere individuato facendo riferimento al decisum e non al
petitum e precisando che la compensazione delle spese avrebbe potuto trovare facile ingresso in una situazione di oggettiva incertezza, come quella che ci occupa.
In proposito, giova rammentare che per costante giurisprudenza le spese legali non possono costituire un'ingiustificata sanzione per la parte soccombente, ma devono riflettere il reale valore della vittoria processuale;
tanto premesso, per garantire che il compenso dell'avvocato sia proporzionato al risultato concreto ottenuto per il cliente, il calcolo deve basarsi sull'importo effettivamente riconosciuto dal giudice alla parte vittoriosa (cd. 'decisum') e non sulla somma originariamente richiesta (cd. 'petitum') (così Cass. ord. n. n. 13145 del
17.05.2025; Cass. ord. 23875/2025; Cass. ord. n. 15639 del 04.06.2024).
Nel caso di specie, in applicazione del principio della soccombenza ed in considerazione delle prescrizioni di cui all'art. 10 cpc - che dispone che ai fini della determinazione del valore della causa, le domande proposte nello stesso processo contro le stesse parti si sommano tra loro -
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5 [...]
+1 Controparte_3 la liquidazione delle spese di giudizio, resa dal giudice di prime cure entro la fascia di valore fino ad €. 26.000,00 in considerazione delle molteplici domande spiegate dall'attore, appare corretta, condivisibile e meritevole di conferma.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione è totalmente infondata e va rigettata. All'integrale rigetto dell'appello consegue la totale soccombenza dell'appellante e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore delle controparti;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 55/14 e successive modificazioni, con applicazione dello scaglione fino ad €. 26.000,00 nei valori medi per le sole fasi studio e introduttiva - in assenza di deposito di scritti difensivi conclusionali - in favore del in Napoli, in Controparte_4
persona dell'amministratore p.t. e con distrazione in favore dell'avv. Luca Sangiovanni
dichiaratosi anticipatario, nonché in favore della comunione Autorimessa in Controparte_2
Napoli, in persona dell'amministratore p.t., per le fasi studio, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore dell'avv. Attilio Mignone, dichiaratosi anticipatario.
14. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013 l'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1156/2021 resa dal Tribunale di Napoli tra le parti in epigrafe indicate,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
12
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5
+1
[...]
2- condanna a pagare le spese del presente grado in favore del Parte_1
Napoli, in persona dell'amministratore p.t., che Controparte_7
liquida in €. 2.055,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca
Sangiovanni;
3- condanna a pagare le spese del presente grado in favore della Parte_1
comunione di in Napoli, in persona dell'amministratore p.t., che Controparte_4
liquida in €. 3.966,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Attilio
Mignone;
4- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR.2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 09.07.2025
Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5 [...] NAPOLI +1 Parte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 1321/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 1156/2021 resa dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 4967/2016 in materia di: comunione e condominio, promossa da:
, cf. rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di citazione in appello dagli avvocati Prospero Pizzolla e Alessandro Pizzolla,
presso i quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Mergellina n. 220
APPELLANTE
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – D'AMICO SERGIO/CONDOMINIO
[...] NAPOLI +1 Parte_2 contro
in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., cf. , rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di P.IVA_1
costituzione in appello dall'avv. Luca Sangiovanni, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Castellino n. 10
APPELLATO
nonché
in persona dell'amministratore Controparte_2
p.t., cf. , rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di P.IVA_2
costituzione in appello dall'avv. Attilio Mignone, presso il quale è elettivamente domiciliato in
Napoli alla via Scarlatti n. 201
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 1156/2021, depositata il 05.02.2021 - con la quale il Tribunale di
Napoli, in parziale accoglimento delle domande dell'attore, aveva condannato la comunione al pagamento di €. 733,11 in favore dell'attore rigettando le Controparte_2 Pt_1
domande spiegate nei confronti del convenuto, dichiarando inammissibili le CP_1
domande di cui al punto sub 3) della comparsa di costituzione della comunione, accertando il diritto dell'autorimessa a ripetere l'importo di €. 4.400,00 per i lavori eseguiti, con Parte_2
conseguente condanna dell'attore al pagamento di tale somma in favore della comunione stessa,
condannando l'attore al pagamento delle spese di lite del procedimento cautelare e del giudizio di merito in favore del condominio e ponendo definitivamente nella misura del 50% a carico dell'attore e della comunione le spese della ctu - ha interposto appello l'avv. , Pt_1
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – D'AMICO SERGIO/CONDOMINIO
[...]
+1 Controparte_3 deducendo a sostegno sei motivi.
2. Si sono costituiti in giudizio il in Napoli e la comunione Controparte_4
come in atti rappresentati, chiedendo entrambi il rigetto del gravame e Controparte_2
la vittoria delle spese del giudizio.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
05.02.2021; b) è stata notificata dall'avv. Attilio Mignone il 19.02.2021 mediante invio di pec all'avv. Prospero Pizzolla, procuratore costituito in giudizio di e all'avv. Parte_1
Luca Sangiovanni, procuratore costituito in giudizio del condominio di;
c) Parte_2
l'atto di appello è stato notificato lunedì 22.03.2021 al in Controparte_4
Napoli ed alla mediante invio di pec agli avvocati Luca Controparte_2
Sangiovanni e Attilio Mignone, procuratori costituiti nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è il termine di cui all'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 15.02.2016 l'avv. , premettendo di essere Pt_1
proprietario di un locale interrato destinato a box facente parte del fabbricato condominiale di in Napoli, al quale si accede da un viale carrabile interno costituito da Controparte_4
mattonelle porfido e da mattonelle in vetrocemento, conveniva in giudizio il suddetto condominio e la Controparte_2
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore lamentava che, a causa della cattiva e/o omessa
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5
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[...] manutenzione del viale carrabile interno dal quale si accede al fabbricato ed agli immobili terranei ed interrati, il suo immobile interrato adibito a garage aveva subito infiltrazioni di acqua talmente gravi da rendere necessario il trasferimento delle autovetture ivi allocate in una autorimessa pubblica;
aggiungeva di aver più volte tentato una soluzione bonaria della controversia senza alcun esito, ragion per cui chiedeva al Tribunale adito la condanna degli enti convenuti, alternativamente ovvero in solido tra loro, all'esecuzione delle opere necessarie a far cessare le infiltrazioni, al risarcimento dei danni quantificati in €. 1.900,00
salva altra misura a determinarsi in corso di causa a mezzo ctu tecnica, nonché al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento dell'immobile destinato a garage, corrispondente all'esborso di €. 122,00 mensili sostenuto a partire dal mese di Aprile 2015 per l'utilizzo di un posto in un garage pubblico.
Si costituiva in giudizio il di eccependo il suo difetto di CP_1 Parte_2
legittimazione passiva nel giudizio in quanto titolare del solo diritto di passaggio sul viale interno e chiedendo pertanto il rigetto della domanda e la vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio anche la comunione Autorimessa Belvedere che, contestando le avverse richieste, chiedeva l'accertamento dell'origine delle infiltrazioni individuate nelle lesioni delle mattonelle di vetrocemento di proprietà privata ed il conseguente rigetto della domanda di risarcimento;
in subordine, l'accertamento dei soggetti tenuti alla manutenzione del viale ed al risarcimento dei danni in favore dell'attore.
Nel corso del giudizio, a causa dell'aggravarsi del fenomeno infiltrativo, l'attore proponeva dinanzi al Tribunale di Napoli denuncia per danno temuto ex art. 1172 cc, che veniva definita con l'ordinanza del 07.07.2017 nella quale la comunione veniva Controparte_2
condannata alla riparazione delle mattonelle in vetrocemento. Il giudizio di primo grado
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – D Controparte_5
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[...] veniva istruito con prove orali e con una ctu tecnica e successivamente definito con l'impugnata sentenza che accoglieva solo parzialmente la domanda dell'attore, condannando la comunione al pagamento di €. 733,11 in favore del Controparte_2 Pt_1
accertando il diritto della medesima Comunione Autorimessa ad ottenere la Parte_2
restituzione delle somme versate per la riparazione delle mattonelle in vetrocemento come statuito nell'ordinanza del 07.07.2017 e disponendo la condanna del alla refusione Pt_1
delle spese di lite in favore del condominio ed al pagamento della metà delle spese della ctu.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, avvalendosi del principio di non contestazione, abbia riconosciuto la proprietà del viale oggetto di causa in capo alla comunione Autorimessa Belvedere;
premettendo che il principio di non contestazione è utilizzabile per ritenere provati i fatti storici ma non i fatti-diritto, a sostegno della sua posizione processuale l'appellante richiama il contenuto della sentenza n. 8180/2020
resa dal Tribunale di Napoli, nella quale si afferma la titolarità della proprietà del viale in capo al e non alla comunione, trattandosi di beni per i quali - secondo il giudice di CP_1
prime cure - non esisterebbe una espressa esclusione dal novero dei beni comuni di cui all'art. 1117 cc. Su tale premessa, l'appellante ritiene pertanto configurabile una responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cc. per i danni conseguenti all'omessa Controparte_4
manutenzione del sistema di impermeabilizzazione del viale CP_6
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, riconosciuta la proprietà del viale interno in capo alla autorimessa ed il solo diritto di passaggio in capo al Parte_2
condominio di , abbia poi erroneamente riconosciuto la proprietà esclusiva Controparte_4
delle mattonelle in vetrocemento in capo all'appellante stesso, ritenendo che detti manufatti,
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5 NAPOLI +1
[...] diretti a consentire il passaggio di luce, forniscano utilità esclusivamente in favore dell'immobile sottostante. Nel contestare le conclusioni raggiunte sul punto dal giudice di prime cure, l'appellante sostiene invece che la pavimentazione in vetrocemento sia parte integrante della struttura stessa del viale, ragion per cui, in virtù della natura condominiale del viale, anche la pavimentazione in vetro del viale deve ritenersi parte comune.
8. Con il terzo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto l'art. 1125 cc inapplicabile alla fattispecie;
in proposito, richiamando le indagini svolte sui luoghi di causa dal CTU, che aveva accertato che gli ammaloramenti alle mattonelle in vetro cemento fossero conseguenza dell'ininterrotto transito di veicoli, l'appellante sostiene che, per un principio di equità sostanziale, anche gli utenti del viale avrebbero dovuto contribuire alla riparazione delle dette mattonelle ammalorate. In virtù di tale premessa in fatto, l'appellante chiede, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della responsabilità del per i danni CP_1
subiti dall'immobile sottostante di sua proprietà.
9. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che, nell'analizzare la controversia, il Tribunale
abbia limitato la sua indagine al fenomeno dell'umidità riscontrato nella parete perimetrale nord del suo box auto, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta contenuta in citazione relativa alla condanna alla esecuzione dei lavori di riparazione del viale - con particolare riferimento alle porzioni di viale ricoperte da porfido - allo scopo di eliminare definitivamente le cause dell'umidità all'interno del box interrato sottostante.
10. Con il quinto motivo l'appellante lamenta altresì che il Tribunale abbia ingiustamente respinto la domanda di risarcimento danni da mancato godimento del box, fondando la decisione sull'errato presupposto che il mancato godimento dell'immobile sia imputabile alla omessa manutenzione delle mattonelle in vetrocemento di proprietà dell'appellante stesso.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5 [...] NAPOLI +1 Parte_2 11. Con il sesto ed ultimo motivo l'appellante contesta infine la condanna alle spese del giudizio di primo grado inflitta in suo danno dal giudice di prime cure, dolendosi della errata determinazione del valore della controversia che - a suo dire - avrebbe dovuto essere individuata nella fascia di valore di €. 5.200,00 entro la quale è ricompreso il valore del danno effettivamente liquidato a controparte;
nello stesso tempo l'appellante, richiamando
“l'obiettiva incertezza sul diritto controverso” citata dal Tribunale nella parte motiva della sentenza relativa alla liquidazione delle spese di lite, sostiene che una siffatta circostanza avrebbe dovuto indurre il giudicante a compensare le spese non soltanto tra i convenuti, bensì
tra tutte le parti in causa, evitando così la condanna alle spese in suo danno.
12. Tutti i motivi di gravame innanzi indicati, fatti oggetto di trattazione congiunte per
la loro stretta connessione in fatto e diritto, vanno disattesi per le ragioni che di seguito
si vanno ad illustrare.
In ordine al primo motivo di gravame, rilevato che la proprietà del viale in capo alla comunione è stata affermata dallo stesso appellante nel ricorso per danno temuto, ove sub 2)
della narrativa si legge testualmente: “tale box auto si trova sottoposto al viale-cortile del
detto plesso condominiale, di proprietà della Comunione Autorimessa di Controparte_4
e sulla stessa superficie fu costituita a favore del condominio di servitù di Controparte_4
passaggio”, appare evidente il difetto di interesse dell'odierno appellante, già ricorrente in primo grado, ad eccepire in questa sede la carenza di legittimazione passiva ovvero il difetto di titolarità della convenuta comunione Autorimessa Belvedere, unico soggetto processuale legittimato a sollevare la relativa eccezione ovvero a svolgere una difesa diretta a negare l'asserita titolarità del viale oggetto di causa.
Peraltro, sotto il profilo documentale, anche il regolamento condominiale di origine
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5 [...]
+1 Controparte_3 contrattuale, trascritto in data 17.01.1959 dall'originario proprietario-costruttore del condominio di in Napoli ed esibito in atti, conferma la circostanza Controparte_4
contestata affermando testualmente che: “il restante suolo a nord non occupato dalla pianta
del fabbricato che è destinato a viale e cortile appartiene in proprietà quale pertinenza, al
locale cantinato, salvo evidentemente le esistenti servitù di uso di passaggio, già costituite
per lo stato dei luoghi”, rendendo evidente per tabulas che sin dall'epoca di costruzione del fabbricato il viale oggetto di contesa costituisce pertinenza di proprietà esclusiva del soggetto titolare del locale interrato, oggi rappresentato dalla comunione Autorimessa Parte_2
Disattesa la doglianza che precede per quanto innanzi detto, si osserva che anche la seconda doglianza con la quale si contesta l'affermata titolarità dei lucernari in capo all'odierno appellante è infondata e va rigettata.
Ed infatti, sebbene l'appellante insista nell'affermare che le mattonelle di vetrocemento costituenti porzione del piano di calpestio del viale interno al siano parte CP_1
integrante della struttura portante del viale e, in quanto tali, siano di proprietà dell'ente titolare del viale, in concreto non può dubitarsi che esse siano funzionali a consentire l'ingresso di luce nel locale sottostante, fornendo esclusivamente a detto immobile la predetta utilità.
Tanto premesso si osserva che, pronunciandosi sulla materia, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare il principio secondo cui - anche ove inseriti nella facciata condominiale - per i lucernari non operi la presunzione di condominialità di cui all'art. 1117
cc., trattandosi di elementi che non rientrano tra le parti necessarie o comunque destinate all'uso comune, ma che rappresentano nello stesso tempo elementi accidentali rispetto alla struttura essenziale del fabbricato ed elementi integranti dell'immobile in favore del quale immettono aria e luce.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – D Controparte_5 [...] NAPOLI +1 Parte_2 Il criterio essenziale per accertare se i cosiddetti “lucernari” siano di proprietà esclusiva o condominiale risiede dunque nella funzione che essi svolgono;
se sono a servizio della proprietà esclusiva, devono ritenersi pertinenze della stessa, mentre se servono la proprietà
comune - come ad esempio nei casi lucernari destinati ad illuminare le scale condominiali -
devono ritenersi parti comuni;
in tale ultimo caso, deve applicarsi la ripartizione stabilita dall'articolo 1123, comma 1, cc poiché i manufatti sono posti a vantaggio di tutti i condòmini,
mentre invece, ove i lucernari sono destinati a servire un solo condomino, la spesa per la loro manutenzione deve imputarsi al soggetto che da essi ne trae utilità.
Allo stesso modo, anche la giurisprudenza di legittimità afferma che i lucernari, quando siano destinati all'esclusivo godimento di una singola proprietà immobiliare, impediscono il riconoscimento della loro contitolarità, perché la destinazione particolare del manufatto alle esigenze del singolo vince la presunzione condominiale alla stessa stregua di un titolo contrario (così Cassazione 4787/2007); con la conseguenza che, ove risultino manufatti sottratti al regime comune, tutte le opere che li riguardano come sigillature,
guarnizioni, giunzioni ed impermeabilizzazioni dirette ad impedire l'ingresso delle infiltrazioni d'acqua, fanno ricadere l'obbligo manutentivo in capo ai rispettivi proprietari.
Ciò posto, secondo il Supremo Collegio i lucernari di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, anche se inseriti nella facciata dello stabile condominiale, non rientrano fra le parti necessarie o comunque destinate all'uso comune, salvo nei casi in cui, per la peculiare conformazione architettonica del fabbricato, essi assolvano alla prevalente funzione di proteggere o di rendere esteticamente gradevole l'intero edificio (così Cass. ord. n. 1422 del
18.01.2019), fatti naturalmente salvi i regolamenti condominiali di natura contrattuale che possono introdurre deroghe, trasformando il regime giuridico da proprietà esclusiva a
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5 [...] NAPOLI +1 Parte_2 condominiale ed attraendo i lucernari nel regime dei beni comuni.
L'applicazione della suindicata disciplina al caso di specie rende evidente che ai lucernari presenti sul viale interno non sia possibile riconoscere alcuna utilità, né alcuna funzione -
anche semplicemente decorativa - in favore della collettività condominiale o di terzi, ragion per cui deve decisamente escludersi che costituiscano parte integrante della struttura del viale interno.
Considerato peraltro che la finalità assolta dai lucernari nella presente controversia è quella di offrire utilità esclusivamente in favore del proprietario dell'immobile interrato, ne consegue l'inapplicabilità alla fattispecie del criterio di riparto delle spese di cui all'art. 1125 cc, oggetto del terzo motivo di gravame, applicabile in situazioni in cui il bene offre utilità e vantaggi a favore di entrambi i titolari della copertura e del calpestio;
circostanza, per quanto innanzi detto, da escludere nel caso di specie.
Altrettanto infondata appare la quarta doglianza con la quale l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia sui lavori di sistemazione dei lucernari;
ed infatti, avendo egli stesso proposto in corso di causa un ricorso ex art. 1172 cc. conclusosi con l'ordine di riparazione dei lucernari imposto a carico della comunione Autorimessa Belvedere, il giudice di prime cure, avendo ben presente l'avvenuta esecuzione dei lavori di riparazione, si è correttamente pronunciato soltanto sulla domanda risarcitoria, disponendo la condanna dell'appellante alla restituzione delle somme sborsate dalla comunione per l'esecuzione di opere di riparazione spettanti al in via esclusiva. Pt_1
L'accertamento della funzione svolta dalle aperture lucifere esclusivamente in favore del proprietario del locale sottostante e l'individuazione della relativa disciplina giuridica consentono di disattendere anche la quinta doglianza, avente ad oggetto il mancato
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 1321/2021 R.G. – Controparte_5 [...]
+1 Controparte_3 riconoscimento in favore del delle somme corrispondenti agli esborsi sostenuti per Pt_1
la locazione di un garage pubblico;
acclarato infatti attraverso la ctu tecnica di primo grado -
le cui conclusioni risultano condivisibili anche in questa sede, costituendo il risultato di lavoro accurato ed immune da vizi - che le infiltrazioni che hanno prodotto distacchi di intonaco e pericolo per la statica del solaio rendendo inagibile il locale interrato destinato a garage derivano dalla omessa manutenzione dei lucernari di proprietà dello stesso appellante, la richiesta risarcitoria spiegata dal nei confronti delle altre parti processuali appare Pt_1
palesemente meritevole di rigetto.
Infine, va disatteso anche il sesto motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'errata liquidazione delle spese processuali in favore delle controparti, assumendo che lo scaglione di valore avrebbe dovuto essere individuato facendo riferimento al decisum e non al
petitum e precisando che la compensazione delle spese avrebbe potuto trovare facile ingresso in una situazione di oggettiva incertezza, come quella che ci occupa.
In proposito, giova rammentare che per costante giurisprudenza le spese legali non possono costituire un'ingiustificata sanzione per la parte soccombente, ma devono riflettere il reale valore della vittoria processuale;
tanto premesso, per garantire che il compenso dell'avvocato sia proporzionato al risultato concreto ottenuto per il cliente, il calcolo deve basarsi sull'importo effettivamente riconosciuto dal giudice alla parte vittoriosa (cd. 'decisum') e non sulla somma originariamente richiesta (cd. 'petitum') (così Cass. ord. n. n. 13145 del
17.05.2025; Cass. ord. 23875/2025; Cass. ord. n. 15639 del 04.06.2024).
Nel caso di specie, in applicazione del principio della soccombenza ed in considerazione delle prescrizioni di cui all'art. 10 cpc - che dispone che ai fini della determinazione del valore della causa, le domande proposte nello stesso processo contro le stesse parti si sommano tra loro -
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+1 Controparte_3 la liquidazione delle spese di giudizio, resa dal giudice di prime cure entro la fascia di valore fino ad €. 26.000,00 in considerazione delle molteplici domande spiegate dall'attore, appare corretta, condivisibile e meritevole di conferma.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione è totalmente infondata e va rigettata. All'integrale rigetto dell'appello consegue la totale soccombenza dell'appellante e la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore delle controparti;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 55/14 e successive modificazioni, con applicazione dello scaglione fino ad €. 26.000,00 nei valori medi per le sole fasi studio e introduttiva - in assenza di deposito di scritti difensivi conclusionali - in favore del in Napoli, in Controparte_4
persona dell'amministratore p.t. e con distrazione in favore dell'avv. Luca Sangiovanni
dichiaratosi anticipatario, nonché in favore della comunione Autorimessa in Controparte_2
Napoli, in persona dell'amministratore p.t., per le fasi studio, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore dell'avv. Attilio Mignone, dichiaratosi anticipatario.
14. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013 l'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1156/2021 resa dal Tribunale di Napoli tra le parti in epigrafe indicate,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
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2- condanna a pagare le spese del presente grado in favore del Parte_1
Napoli, in persona dell'amministratore p.t., che Controparte_7
liquida in €. 2.055,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca
Sangiovanni;
3- condanna a pagare le spese del presente grado in favore della Parte_1
comunione di in Napoli, in persona dell'amministratore p.t., che Controparte_4
liquida in €. 3.966,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Attilio
Mignone;
4- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR.2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 09.07.2025
Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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