Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 2813/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare dell'11/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/11/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. NATALE ALDO e da LL ER RA, rappresentato e difeso dall'avv.
NATALE DAVIDE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA (CE) in data 12/07/1981; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati tre figli , ID e maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) I coniugi sono proprietari in comunione pro-indiviso dell'immobile sito in Caserta – Frazione Santa Barbara - alla
Via Madre Teresa di Calcutta n°2, meglio identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 36, p.lla 5126, che resta assegnato ai soli fini abitativi al SI. LL ER RA unitamente a tutti gli arredi e le suppellettili della casa.
3) La SI.ra si è definitivamente allontanata dalla casa coniugale e ha stabilito una nuova Parte_1 dimora presso una unità immobiliare, condotta in locazione.
4) Il SI. LL ER RA, in considerazione dell'assegnazione della casa ai fini abitativi, si impegna a versare entro il giorno cinque di ogni mese in favore della SI.ra la complessiva Parte_1 somma di € 600,00=(seicento/00), di cui € 400,00= a titolo di contributo spese per il canone di locazione mensile
sostenuto dalla stessa ed € 200,00= a titolo di assegno di mantenimento. Il suddetto importo sarà rivalutato di anno in anno, con riferimento agli indici ISTAT pubblicati sulla G.U. e sarà versato tramite bonifico periodico.
5) I coniugi sono titolari di un conto corrente cointestato presso INTESA SAN PAOLO S.P.A. che verrà estinto a seguito dell'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
6) I coniugi sono, altresì, proprietari di una autovettura modello FIAT PANDA, targata tg. EG143CK, che resterà nel possesso della SI.ra . Parte_1
7) I coniugi esentano ciascuno l'altro da responsabilità civile e penale, reciprocamente ed espressamente autorizzandosi al rilascio di passaporto ed all'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare dell'11/06/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
LL ER RA nato il [...] in [...] e nata il [...] in [...]; Parte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 200, parte II, serie A, Uff. I, anno 1981);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 11/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese