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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/07/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°2519/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. dd. 23.09.2024 e notificato, a mezzo del servizio postale in data 2.11.2024, da:
(P. Parte_1
Iva ), con sede legale in Torino, rapp. e difesa dai P.IVA_1
procc. e domm. avv. Simona Chiolo e avv. Giacomo Guidoni, giusta procura alle liti allegata al ricorso
ricorrente;
contro
(C.F. , res. in Tavagnacco CP_1 C.F._1
(Ud), via Rovigo n. 14, int. 12,
resistente - contumace;
1 avente ad oggetto: Mutuo.
Causa iscritta a ruolo il 4.10.2024 e all'udienza del 24.6.2025,
il difensore della ricorrente precisava le conclusioni tramite deposito di note a trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione,
ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente: “Nel merito: accertata la sussistenza del credito vantato da Parte_1
partita iva in persona del suo Procuratore
[...] P.IVA_1
Speciale, dott. , con sede legale in Torino alla via Controparte_2
Aldo Barbaro n.15, condannare (C.F. CP_1
, oggi residente in [...]
Rovigo n. 14, int.12, a pagare alla società esponente,
[...]
partita iva , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo Procuratore Speciale, dott. , con Controparte_2
sede legale in Torino alla via Aldo Barbaro n.15, la somma complessiva di euro 49.120,03, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito e comunque entro i limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente ai sensi della L. n.108/96, calcolati sulla sola sorte capitale pari ad euro 41.744,56 fino all'effettivo soddisfo.
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c all'intestato Tribunale,
, qualificandosi Parte_1
2 cessionaria del credito di € 49.120,03 in origine vantato da Agos
S.p.A., ha convenuto in giudizio per sentire accogliere CP_1
nei confronti dello stesso le conclusioni sopra riportate.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è
stata dichiarata la contumacia all'udienza del 4.02.2025, nè è
comparso a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del
17.04.2025, nonostante la regolare notifica del verbale di udienza nella quale è stato ammesso il mezzo di prova. La ricorrente ha,
inoltre, documentato l'esperimento della procedura di mediazione,
disertata da controparte.
All'udienza del 17.04.2025, preso atto della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto, la causa, su richiesta del difensore presente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; in data 7.6.2025, il suindicato procuratore ha depositato note scritte contenenti le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. sulle conclusioni sopra indicate.
All'esito dell'istruttoria la domanda svolta dalla ricorrente non può ritenersi sufficientemente provata e va, pertanto, respinta.
La società ricorrente ha esposto che aveva CP_1
sottoscritto in data 24.03.2011 con Agos Spa un contratto di finanziamento personale per l'importo di € 37.789,62, da restituirsi in
180 rate mensili di € 356,10 cadauna, e che l'odierno convenuto 3 poco dopo si era reso inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento delle rate pattuite, maturando così un'esposizione debitoria che alla data del 31.08.2013, ammontava ad € 49.120,03.
A fronte di queste allegazioni, risulta già carente la prova dell'effettiva erogazione da parte di della somma Controparte_3
oggetto del contratto di mutuo, essendosi a tale fine limitata la ricorrente a produrre un informale estratto conto riferito alla data del
31.08.2013 nel quale non viene affatto indicata la data, l'importo e le modalità dell'asserita erogazione del finanziamento al cliente, ma solo la scadenza di ciascuna rata ed i relativi insoluti, e sulla cui provenienza e veridicità non vi è alcuna certezza, posto che si tratta di un documento privo di qualsiasi attestazione e/o dichiarazione di veridicità.
A ciò si aggiunga che la ricostruzione delle plurime cessioni di credito asseritamente succedutesi nel tempo appare lacunosa e incompleta.
Invero, Agos Spa in data 18.12.2013 ha stipulato un contratto di cessione di crediti pecuniari con , di cui è stata data Parte_2
pubblicità nella G.U. n. 152 del 28.12.2013 (doc. 3). Nell'avviso di cessione la cessionaria comunicava di avere acquistato Parte_2
pro soluto tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche eventualmente di mora, accessori, spese e quant'altro) che alla data del 31.08.2013 soddisfacevano tutti i criteri indicati alle lett. a), b) e c)
del punto 1 dell'avviso di cessione, tuttavia non è concretamente possibile collegare il credito dell' a qualcuna delle categorie CP_1
4 comprese nella cessione a causa di una descrizione assolutamente generica dell'oggetto delle varie categorie indicate alla lett. a), né
risulta documentato l'avversarsi di alcuna della condizioni di cui alla lett. c).
Nemmeno il procuratore della ricorrente è stato in grado di fornire queste necessarie specificazioni così da consentire di collegare il contratto de quo a qualcuna delle categorie di crediti che erano ricompresi nell'oggetto del trasferimento in blocco.
E' opportuno ricordare, a questo punto, che incombe pur sempre sulla parte processuale che assume essere la cessionaria del credito l'onere di fornirne dimostrazione, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (Cass. n. 24798/2020), tenuto conto anche del fatto che, a fronte della contumacia del convenuto, non può di certo trovare applicazione il principio di non contestazione.
Ebbene, per pacifica e consolidata giurisprudenza, in tema di cessione di crediti in blocco, ai fini della relativa prova, non è
sufficiente documentare la notificazione di detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può
rivestire un valore di mero indizio, specialmente allorquando sia avvenuta su iniziativa non della parte cedente, ma della cessionaria.
L'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario 5 dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.lgs. n. 385
del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare anche l'inclusione di quello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, il che, come detto, non può desumersi semplicemente dalla mancata costituzione in giudizio del convenuto.
Il giudice di legittimità, in relazione ad analoghe operazioni di cessione di crediti in blocco, ha, infatti, affermato i seguenti principi di diritto: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola,
soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è
dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario;
b)
rispetto a tale cessione opera il principio di non contestazione;
c) va,
comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 4 58 T.U.B.,
in quanto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art 1264 c.c., ma non esonera la
6 parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
c) tale onere probatorio può
essere assolto, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, mediante l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (si vedano, in questo senso, Cass. sez. III civ., 22 marzo 2024, n. 7866; Cass., sez. III civ.,
5 aprile 2023, n. 9412; Cass., sez. III civ., 22 giugno 2023, n. 17944).
A fronte, invece, dell'impossibilità di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione in blocco, causa la genericità
dell'enumerazione delle categorie dei rapporti ceduti, la prova primaria da cui ricavare che lo specifico credito per il quale l'attrice agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato è
costituita, pertanto, dal contratto di cessione ed il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o di un estratto notarile che attesti l'inserzione del singolo nominativo in tale elenco, determina, nella già
rilevata assenza di altri elementi da cui desumere in maniera certa,
univoca ed incontrovertibile detta inserzione, una carenza di prova della titolarità del credito in capo al soggetto che si qualifica come cessionario.
7 Quanto fin qui rilevato rispetto alla prima operazione di cartolarizzazione sarebbe già sufficiente a respingere la domanda attorea, assorbendo in sé ogni ulteriore questione relativa alle cessioni successive;
tuttavia, e solo ad abundantiam, si osserva: -
che la maggior parte delle comunicazioni inviate all' dai CP_1
successivi soggetti acquirenti/cessionari del credito sono prive di valore probatorio, mancando la prova dell'effettivo invio delle lettere e della loro ricezione (docc. 6 e 9); - che neppure rispetto alla seconda cessione avvenuta in data 30.11.2015, e con la quale cedeva un portafoglio di crediti a Banca Ifis S.p.a, di Parte_3
cui veniva data pubblicità sulla G.U. n. 141 del 5.12.2015, vi è prova che ricomprendesse nel portafoglio dei crediti ceduti anche quello nei confronti dell' in quanto oggetto di questa cessione risultavano CP_1
essere “i crediti dei quali la cedente si era resa titolare nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla
G.U. n. 152 del 28.12.2013, in virtù un contratto di cessione stipulato
in data 10.12.2013 con , rimandando, dunque, Controparte_3
alle categorie elencate nel primo contratto di cessione e che si è già
rilevato essere tutt'altro che specifiche ed univoche;
- che, in più,
persino la comunicazione fatta dalla cessionaria allo stesso debitore difetta della prova dell'invio e della ricezione (doc.6); - che con comunicazione del 5.10.2016 (doc. 9), comunicava ad CP_4
di aver acquistato il suo debito, ma anche in questo CP_1
caso manca la prova dell'invio e della ricezione della lettera.
8 Infine, con contratto del 13.01.2022, LO CA LC risulta avere ceduto all'odierna ricorrente (doc.10), oggi Parte_4
, un portafoglio di Parte_1
crediti che dovrebbe risultare da un separato elenco A), allegato al contratto medesimo e parte integrante dello stesso. In realtà, la ricorrente, lungi dal produrre l'elenco completo in ogni sua parte delle posizioni creditorie cedute, si è limitata a dimettere una serie di fogli sui quali risulta riportato esclusivamente l'asserito “NDG rapp.” per ciascuna posizione mentre, per il resto, sono completamente in bianco, sicchè è evidente che si è di fronte ad un elenco privo di qualsiasi riferimento strutturale o nominativo al contratto oggetto della presente vertenza, del tutto decontestualizzato, il che viene ad escludere qualsiasi certezza sulla sua provenienza, non essendovi elementi di sorta per sapere da dove sia stato estratto. Anche questo documento pare, quindi, poco significativo ai fini probatori.
In definitiva, dai documenti versati in atti non è possibile ricavare la prova dell'avvenuta cessione a del credito Parte_2
originariamente vantato da Agos Spa nei confronti di CP_1
e, di conseguenza, neppure può ritenersi provato che detto credito rientri effettivamente tra quelli che ha, a sua volta, Parte_2
ceduto a Banca Ifis e che quest'ultima ha ceduto ad Controparte_5
per poi giungere all'odierna ricorrente.
Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2519/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. respinge la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di;
[...] CP_1
2. nulla per le spese di lite.
Così deciso, in Udine il 7.07.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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