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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 4503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4503 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5082/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 5082/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEZZETTA Parte_1 C.F._1
EL e dell'avv. LEONARDI DAVID ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PEZZETTA EL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 PEZZETTA EL e dell'avv. LEONARDI DAVID ( ) elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. PEZZETTA EL
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PESSI ROBERTO e dell'avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( C.F._4
CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO;
( ) Parte_3 C.F._5 CORSO MONFORTE 15 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA VOLTA 25 27100 PAVIA C/O AVV.TO CARLO DE MARTINO presso il difensore avv. PESSI ROBERTO
C.F., (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( CORSO MONFORTE, 15 C.F._4 20122 MILANO;
( ) CORSO MONFORTE 15 Parte_3 C.F._5 MILANO;
elettivamente domiciliato in Corso Monforte 15, presso il difensore avv. PESSI ROBERTO
RESISTENTI Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 24 aprile 2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_2
“a) accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in narrativa, la illegittimità della condotta delle resistenti e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga "Sovraminimo individuale" operati dalle società resistenti in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018 e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi il perdurante diritto dei ricorrenti al mantenimento della predetta voce retributiva nella misura in essere a gennaio 2018;
b) condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a CP_1 corrispondere ai ricorrenti tutte le differenze retributive (comprensive di tutti gli istituti retributivi, diretti e differiti) maturate dal 01.02.2018 (o dalla diversa data, ritenuta di giustizia) al 30.06.2024 (ovvero alla diversa data, ritenuta di giustizia) in ragione di quanto accertato e dichiarato sub a), nella misura da accertarsi in corso di causa a mezzo di apposita CTU, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
c) condannarsi la sola in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a corrispondere ai ricorrenti tutte le differenze retributive (comprensive di tutti gli istituti, diretti e differiti) maturate successivamente al 01.07.2024 (o alla diversa data, ritenuta di giustizia) sino alla data dell'emananda sentenza (ovvero sino alla data diversa, ritenuta di giustizia), in ragione di quanto accertato e/o dichiarato sub a), nella misura da accertarsi in corso di causa a mezzo di apposita CTU, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
d) condannarsi le società resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
I ricorrenti hanno riferito: • di essere dipendenti della in particolare a far data dal 1.9.1987 e CP_1 Pt_1
far data dal 1.6.1987; Parte_2
• che dal 1° luglio 2024, a seguito di cessione di ramo d'azienda, sono diventati dipendenti di Controparte_2
• che erano titolari di superminimi, per un importo pari ad € 100 mensili e Pt_1 Parte_2 per un importo pari ad € 260 mensili, attribuiti a fronte del riconoscimento delle loro capacità lavorative;
• che, come emerge dalle buste paga in atti i superminimi non sono stati intaccati dagli aumenti contrattuali intervenuti nel tempo, né dall'aumento dei livelli di inquadramento;
• che, seguito dell'accordo del. 23.11.2017 (doc. 19) inopinatamente, ha CP_1 decurtato i superminimi, riducendoli di un importo corrispondente non solo agli aumenti dei minimi tabellari previsti da detto accordo, ma anche alla neo istituita voce retributiva denominata “Elemento VO AR” ( ; CP_3
• che, come emerge dai prospetti paga allegato, ha visto “assorbito” il proprio Pt_1 superminimo nella misura di € 20,00 con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2018 e nella misura di ulteriori € 30,00 (pari alla somma dell'aumento del minimo contrattuale -
€ 20,00 - e dell' - € 10,00) con decorrenza dalla mensilità di luglio 2018, per CP_3 complessivi € 50,00 mensili;
• che, allo stesso modo, anche ha visto “assorbito” il proprio superminimo nella Parte_2 misura di € 24,60 con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2018 e nella misura di ulteriori € 36,90 (pari alla somma dell'aumento del minimo contrattuale – € 24,60 - e dell' - € 13,30), con decorrenza dalla mensilità di luglio 2018, per complessivi € CP_3
61,50 mensili.
I ricorrenti, richiamati numerosi precedenti di merito e di legittimità, hanno sostenuto l'illegittimità degli assorbimenti effettuati dalla resistente e chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
2. e si sono costituite con separate memorie con cui Controparte_1 Controparte_2 hanno chiesto il rigetto del ricorso e l'accoglimento delle seguenti analoghe conclusioni: “In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
- In via subordinata, in caso di accoglimento delle richieste avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Le società, richiamata a propria volta giurisprudenza, hanno contestato la domanda dei ricorrenti e sostenuto la legittimità del proprio operato.
3. La causa, avente natura documentale, fallita la conciliazione, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. In primo luogo, va detto che la parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di CTU contabile insistendo per pronuncia di accertamento del credito e di condanna generica nei confronti delle resistenti.
5. L'eccezione preliminare di merito sollevata dalle resistenti è infondata, alla luce dell'orientamento secondo il quale, in ogni caso, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. Cassazione sez. lav. n. 30957/2022).
6. Nel merito, il ricorso merita accoglimento. La scrivente intende dare continuità all'orientamento della Corte di Appello di Milano, espresso con la sentenza n. 263/2023, che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c. e nella quale si afferma: “Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso CP_1 aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi.
In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007
Sentenza n. 10591 del 03/06/2004).
Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale
(Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un CP_1 significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del
19/02/2016).
(…)
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata.
L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica.
Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo …
Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso , ma solo che “ i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento VO AR .
Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento”.
7. L'orientamento della Corte di Appello è stato confermato dalla Corte di Cassazione, la quale, con pronuncia del 16/06/2025, n.16171, ha ribadito che “l'erogazione generalizzata, costante e uniforme nel tempo di un superminimo individuale, non assorbito in occasione di plurimi rinnovi contrattuali, integra un uso aziendale idoneo a renderlo non assorbibile, anche in assenza di una pattuizione espressa. Una volta consolidato, tale uso vincola il datore di lavoro, che non può legittimamente modificarlo o revocarlo senza una formale e motivata disdetta, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza e con salvaguardia dei diritti quesiti”.
8. Così come nel caso all'esame della Corte di Appello, dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, emerge che, con la busta paga di luglio 18, ha apportato una decurtazione CP_1
Cont del superminimo di importo pari alla differenza tra l'aumento contrattuale e l'
9. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio
2018 è riconosciuto un Elemento VO AR riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». 10. Come correttamente osservato dalla pronuncia della Corte di Appello, sopra richiamata
“L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti.
Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura Cont
“non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
(…)
Da quanto sopra consegue l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dalla nei confronti degli appellati, con consequenziale rigetto dell'appello”. Pt_4
Nel ricorso è documentato – né le resistenti specificatamente lo contestano - che l'assorbimento dell'ERS nel superminimo ha determinato una riduzione della retribuzione lorda mensile e un minor accantonamento del TFR (v. buste paga in atti, doc.ti da 1 a 16 ric.).
11. Di non rilievo, nel caso in questione, poi, è l'eccezione della convenuta circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, poiché tra i documenti prodotti, non risulta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta a un recesso della alla suddetta fonte sociale. Controparte_1
12. La domanda dei ricorrenti è, in definitiva, fondata e va accolta, con conseguente accertamento della natura non assorbibile del superminimo oggetto di causa e condanna delle resistenti, in via solidale ex art. 2112 c.c. per il periodo dall'1/7/2018 al 30/6/2024 e la sola Controparte_2 per il periodo successivo all'1/7/24, a restituire ai ricorrenti gli importi trattenuti a tale titolo, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
13. Le spese sono poste a carico delle resistenti in solido, secondo il principio della soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento del ricorso, accerta la natura non assorbibile del superminimo dei ricorrenti e condanna le resistenti, in via solidale ex art. 2112 c.c. per il periodo dall'1/7/2018 al 30/6/2024 e la sola per il periodo successivo all'1/7/24, a restituire ai ricorrenti gli importi Controparte_2 trattenuti, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese, € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5082/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 5082/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEZZETTA Parte_1 C.F._1
EL e dell'avv. LEONARDI DAVID ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PEZZETTA EL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 PEZZETTA EL e dell'avv. LEONARDI DAVID ( ) elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. PEZZETTA EL
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PESSI ROBERTO e dell'avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( C.F._4
CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO;
( ) Parte_3 C.F._5 CORSO MONFORTE 15 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA VOLTA 25 27100 PAVIA C/O AVV.TO CARLO DE MARTINO presso il difensore avv. PESSI ROBERTO
C.F., (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( CORSO MONFORTE, 15 C.F._4 20122 MILANO;
( ) CORSO MONFORTE 15 Parte_3 C.F._5 MILANO;
elettivamente domiciliato in Corso Monforte 15, presso il difensore avv. PESSI ROBERTO
RESISTENTI Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 24 aprile 2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_2
“a) accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in narrativa, la illegittimità della condotta delle resistenti e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga "Sovraminimo individuale" operati dalle società resistenti in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018 e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi il perdurante diritto dei ricorrenti al mantenimento della predetta voce retributiva nella misura in essere a gennaio 2018;
b) condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a CP_1 corrispondere ai ricorrenti tutte le differenze retributive (comprensive di tutti gli istituti retributivi, diretti e differiti) maturate dal 01.02.2018 (o dalla diversa data, ritenuta di giustizia) al 30.06.2024 (ovvero alla diversa data, ritenuta di giustizia) in ragione di quanto accertato e dichiarato sub a), nella misura da accertarsi in corso di causa a mezzo di apposita CTU, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
c) condannarsi la sola in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a corrispondere ai ricorrenti tutte le differenze retributive (comprensive di tutti gli istituti, diretti e differiti) maturate successivamente al 01.07.2024 (o alla diversa data, ritenuta di giustizia) sino alla data dell'emananda sentenza (ovvero sino alla data diversa, ritenuta di giustizia), in ragione di quanto accertato e/o dichiarato sub a), nella misura da accertarsi in corso di causa a mezzo di apposita CTU, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
d) condannarsi le società resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
I ricorrenti hanno riferito: • di essere dipendenti della in particolare a far data dal 1.9.1987 e CP_1 Pt_1
far data dal 1.6.1987; Parte_2
• che dal 1° luglio 2024, a seguito di cessione di ramo d'azienda, sono diventati dipendenti di Controparte_2
• che erano titolari di superminimi, per un importo pari ad € 100 mensili e Pt_1 Parte_2 per un importo pari ad € 260 mensili, attribuiti a fronte del riconoscimento delle loro capacità lavorative;
• che, come emerge dalle buste paga in atti i superminimi non sono stati intaccati dagli aumenti contrattuali intervenuti nel tempo, né dall'aumento dei livelli di inquadramento;
• che, seguito dell'accordo del. 23.11.2017 (doc. 19) inopinatamente, ha CP_1 decurtato i superminimi, riducendoli di un importo corrispondente non solo agli aumenti dei minimi tabellari previsti da detto accordo, ma anche alla neo istituita voce retributiva denominata “Elemento VO AR” ( ; CP_3
• che, come emerge dai prospetti paga allegato, ha visto “assorbito” il proprio Pt_1 superminimo nella misura di € 20,00 con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2018 e nella misura di ulteriori € 30,00 (pari alla somma dell'aumento del minimo contrattuale -
€ 20,00 - e dell' - € 10,00) con decorrenza dalla mensilità di luglio 2018, per CP_3 complessivi € 50,00 mensili;
• che, allo stesso modo, anche ha visto “assorbito” il proprio superminimo nella Parte_2 misura di € 24,60 con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2018 e nella misura di ulteriori € 36,90 (pari alla somma dell'aumento del minimo contrattuale – € 24,60 - e dell' - € 13,30), con decorrenza dalla mensilità di luglio 2018, per complessivi € CP_3
61,50 mensili.
I ricorrenti, richiamati numerosi precedenti di merito e di legittimità, hanno sostenuto l'illegittimità degli assorbimenti effettuati dalla resistente e chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
2. e si sono costituite con separate memorie con cui Controparte_1 Controparte_2 hanno chiesto il rigetto del ricorso e l'accoglimento delle seguenti analoghe conclusioni: “In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
- In via subordinata, in caso di accoglimento delle richieste avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Le società, richiamata a propria volta giurisprudenza, hanno contestato la domanda dei ricorrenti e sostenuto la legittimità del proprio operato.
3. La causa, avente natura documentale, fallita la conciliazione, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. In primo luogo, va detto che la parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di CTU contabile insistendo per pronuncia di accertamento del credito e di condanna generica nei confronti delle resistenti.
5. L'eccezione preliminare di merito sollevata dalle resistenti è infondata, alla luce dell'orientamento secondo il quale, in ogni caso, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. Cassazione sez. lav. n. 30957/2022).
6. Nel merito, il ricorso merita accoglimento. La scrivente intende dare continuità all'orientamento della Corte di Appello di Milano, espresso con la sentenza n. 263/2023, che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c. e nella quale si afferma: “Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso CP_1 aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi.
In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007
Sentenza n. 10591 del 03/06/2004).
Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale
(Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un CP_1 significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del
19/02/2016).
(…)
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata.
L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica.
Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo …
Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso , ma solo che “ i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento VO AR .
Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento”.
7. L'orientamento della Corte di Appello è stato confermato dalla Corte di Cassazione, la quale, con pronuncia del 16/06/2025, n.16171, ha ribadito che “l'erogazione generalizzata, costante e uniforme nel tempo di un superminimo individuale, non assorbito in occasione di plurimi rinnovi contrattuali, integra un uso aziendale idoneo a renderlo non assorbibile, anche in assenza di una pattuizione espressa. Una volta consolidato, tale uso vincola il datore di lavoro, che non può legittimamente modificarlo o revocarlo senza una formale e motivata disdetta, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza e con salvaguardia dei diritti quesiti”.
8. Così come nel caso all'esame della Corte di Appello, dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, emerge che, con la busta paga di luglio 18, ha apportato una decurtazione CP_1
Cont del superminimo di importo pari alla differenza tra l'aumento contrattuale e l'
9. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio
2018 è riconosciuto un Elemento VO AR riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». 10. Come correttamente osservato dalla pronuncia della Corte di Appello, sopra richiamata
“L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti.
Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura Cont
“non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
(…)
Da quanto sopra consegue l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dalla nei confronti degli appellati, con consequenziale rigetto dell'appello”. Pt_4
Nel ricorso è documentato – né le resistenti specificatamente lo contestano - che l'assorbimento dell'ERS nel superminimo ha determinato una riduzione della retribuzione lorda mensile e un minor accantonamento del TFR (v. buste paga in atti, doc.ti da 1 a 16 ric.).
11. Di non rilievo, nel caso in questione, poi, è l'eccezione della convenuta circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, poiché tra i documenti prodotti, non risulta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta a un recesso della alla suddetta fonte sociale. Controparte_1
12. La domanda dei ricorrenti è, in definitiva, fondata e va accolta, con conseguente accertamento della natura non assorbibile del superminimo oggetto di causa e condanna delle resistenti, in via solidale ex art. 2112 c.c. per il periodo dall'1/7/2018 al 30/6/2024 e la sola Controparte_2 per il periodo successivo all'1/7/24, a restituire ai ricorrenti gli importi trattenuti a tale titolo, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
13. Le spese sono poste a carico delle resistenti in solido, secondo il principio della soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: In accoglimento del ricorso, accerta la natura non assorbibile del superminimo dei ricorrenti e condanna le resistenti, in via solidale ex art. 2112 c.c. per il periodo dall'1/7/2018 al 30/6/2024 e la sola per il periodo successivo all'1/7/24, a restituire ai ricorrenti gli importi Controparte_2 trattenuti, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese, € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli