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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1285/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1285/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vitale Massimiliano, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Caprioni Controparte_1
Fabio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: le parti, all'udienza del 02.10.2024, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Presidente ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/05/2024 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Notaresco il 31/07/2004 con Controparte_1
da cui erano nati i figli (il 24/12/2005), (il 20/09/1012)
[...] Per_1 Per_2
e (il 20/02/2014)- ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei Per_3
coniugi, con addebito al marito;
disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, regolando i tempi di permanenza presso di il padre;
porre a carico di quest'ultimo l' assegno mensile di € 500,00, a titolo di mantenimento di ciascuno dei due figli minori, di € 600,00 per il figlio maggiorenne e l'ulteriore assegno di € 5.000,00 per il proprio mantenimento, con adeguamento ISTAT annuale;
condannare il resistente al risarcimento del danno morale e materiale nella misura di € 150.000, 00.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
- aveva dedicato la propria vita alla cura della famiglia ed al sostegno della carriera politica del marito, rinunciando alle proprie aspirazioni professionali;
- il marito aveva ripetutamente violato il dovere di fedeltà coniugale, intrattenendo relazioni extraconiugali a partire dall'anno 2019 ed aveva violato gli obblighi di assistenza familiare, contribuendo al mantenimento dei figli solo con sporadiche elargizioni;
- era formalmente intestataria di alcune società, di fatto amministrate dal marito;
- l'inerzia del coniuge nella gestione di tali società aveva determinato un drastico peggioramento delle condizioni economiche della famiglia;
- residuava un cospicuo debito relativo alla ristrutturazione della casa familiare di
Notaresco, cui non era in grado di far fronte.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 31/08/2024 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale proposta dalla ricorrente ed ha chiesto: il rigetto della la domanda di addebito;
l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare di proprietà della stessa sita in Notaresco;
porre a proprio carico l' assegno mensile di € 1.500,00 a titolo di mantenimento della prole, nella misura di € 500,00 per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo di questo
Tribunale con il Coa di Teramo in data 05/12/2018; rigettare la domanda di mantenimento in favore della moglie.
A sostegno della domanda il resistente ha dedotto che:
-aveva sempre espletato il suo ruolo genitoriale, occupandosi dei bisogni morali e materiali della prole, pur delegando alla moglie – di comune accordo – le attività di gestione ordinaria della famiglia;
- il matrimonio era irrimediabilmente naufragato a causa di una grave crisi coniugale insorta già dall'anno 2018, in epoca precedente alle asserite relazioni extraconiugali;
- non aveva più alcun potere gestorio ed operativo sulle società familiari poiché la moglie, unica intestataria delle stesse, gli aveva revocato tutte le deleghe a suo tempo concesse, bloccando la carta di credito in suo possesso . All'udienza di comparizione in data 02.10.2024, i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni della separazione, aderendo alla seguente proposta conciliativa, formulata dal
Presidente ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
1. Affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale di Notaresco di sua esclusiva proprietà, in cui vivrà anche il primogenito maggiorenne e non economicamente indipendente;
2. Il padre potrà vedere e tenere i figli minori con sé, a settimane alterne dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, nonché per due pomeriggi infrasettimanali con un pernotto, da concordare con la madre;
inoltre, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni dal Venerdì Santo alla
Domenica ovvero dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, quando li riaccompagnerà a scuola, per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
inoltre i figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno;
3. Il padre si impegna a versare a titolo di mantenimento della prole l'assegno mensile di € 1.600,00, in ragione di € 600,00 per il primogenito e di € 500,00 per ciascuno dei figli minori, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, assegno da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, fatta eccezione per il corrente mese di ottobre, in cui l'assegno sarà corrisposto entro il giorno 25; l'assegno unico INPS è attribuito in via esclusiva alla madre;
4. spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambe i genitori nella misura del 50%, da regolare secondo vigente protocollo tra COA e Tribunale di
Teramo del 5/12/2018; 5. la sig.ra si impegna a cedere al marito la carica di amministratore Pt_1
unico di tutte le società familiari descritte in ricorso, nonché a conferire al medesimo tutti i poteri connessi alla carica;
contestualmente il sig.
[...]
si impegna a corrispondere alla sig.ra l'assegno mensile di CP_1 Pt_1
€ 750,00 a titolo di mantenimento della stessa, oltre rivalutazione monetaria
ISTAT, secondo la medesima cadenza temporale del mantenimento per la prole;
6. il sig. si impegna inoltre a tenere indenne la sig.ra di CP_2 Pt_1
tutti i debiti societari o comunque riconducibili all'attività imprenditoriale svolta dai coniugi in costanza di matrimonio e a farsi carico di tutte le spese relative al completamento delle opere di ristrutturazione in corso sull'immobile sito in
Notaresco, Vicolo Civitello, di proprietà della moglie;
7. le parti si impegnano a formalizzare l'accordo relativo al trasferimento al sig.
della carica di amministratore unico e al contestuale versamento Controparte_1
da parte del medesimo dell'assegno di mantenimento di € 750,00 in favore ella sig.ra entro 60 giorni;
Pt_1
8. le parti si impegnano reciprocamente a pervenire ad un accordo di cessione delle quote sociali in capo alla sig.ra relative alle società familiari di cui Pt_1
sopra in favore del sig. , previa liquidazione delle società stesse;
Controparte_1
9. il sig. si impegna a corrispondere l'ultimo “sal” relativo al Controparte_1
pagamento delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Notaresco di cui sopra, nel termine di 100 giorni da oggi;
10. rinuncia alla domanda di addebito;
11. spese compensate.
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle trascritte nel processo verbale dell'udienza del 02/10/2024, apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento, oltre che idonee a definire ogni aspetto economico controverso.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa giudiziale
[...]
formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nel processo verbale d'udienza del
02.10.2024, sopra trascritte;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est. (dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1285/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vitale Massimiliano, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Caprioni Controparte_1
Fabio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: le parti, all'udienza del 02.10.2024, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Presidente ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/05/2024 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Notaresco il 31/07/2004 con Controparte_1
da cui erano nati i figli (il 24/12/2005), (il 20/09/1012)
[...] Per_1 Per_2
e (il 20/02/2014)- ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei Per_3
coniugi, con addebito al marito;
disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, regolando i tempi di permanenza presso di il padre;
porre a carico di quest'ultimo l' assegno mensile di € 500,00, a titolo di mantenimento di ciascuno dei due figli minori, di € 600,00 per il figlio maggiorenne e l'ulteriore assegno di € 5.000,00 per il proprio mantenimento, con adeguamento ISTAT annuale;
condannare il resistente al risarcimento del danno morale e materiale nella misura di € 150.000, 00.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
- aveva dedicato la propria vita alla cura della famiglia ed al sostegno della carriera politica del marito, rinunciando alle proprie aspirazioni professionali;
- il marito aveva ripetutamente violato il dovere di fedeltà coniugale, intrattenendo relazioni extraconiugali a partire dall'anno 2019 ed aveva violato gli obblighi di assistenza familiare, contribuendo al mantenimento dei figli solo con sporadiche elargizioni;
- era formalmente intestataria di alcune società, di fatto amministrate dal marito;
- l'inerzia del coniuge nella gestione di tali società aveva determinato un drastico peggioramento delle condizioni economiche della famiglia;
- residuava un cospicuo debito relativo alla ristrutturazione della casa familiare di
Notaresco, cui non era in grado di far fronte.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 31/08/2024 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale proposta dalla ricorrente ed ha chiesto: il rigetto della la domanda di addebito;
l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare di proprietà della stessa sita in Notaresco;
porre a proprio carico l' assegno mensile di € 1.500,00 a titolo di mantenimento della prole, nella misura di € 500,00 per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo di questo
Tribunale con il Coa di Teramo in data 05/12/2018; rigettare la domanda di mantenimento in favore della moglie.
A sostegno della domanda il resistente ha dedotto che:
-aveva sempre espletato il suo ruolo genitoriale, occupandosi dei bisogni morali e materiali della prole, pur delegando alla moglie – di comune accordo – le attività di gestione ordinaria della famiglia;
- il matrimonio era irrimediabilmente naufragato a causa di una grave crisi coniugale insorta già dall'anno 2018, in epoca precedente alle asserite relazioni extraconiugali;
- non aveva più alcun potere gestorio ed operativo sulle società familiari poiché la moglie, unica intestataria delle stesse, gli aveva revocato tutte le deleghe a suo tempo concesse, bloccando la carta di credito in suo possesso . All'udienza di comparizione in data 02.10.2024, i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni della separazione, aderendo alla seguente proposta conciliativa, formulata dal
Presidente ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
1. Affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale di Notaresco di sua esclusiva proprietà, in cui vivrà anche il primogenito maggiorenne e non economicamente indipendente;
2. Il padre potrà vedere e tenere i figli minori con sé, a settimane alterne dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, nonché per due pomeriggi infrasettimanali con un pernotto, da concordare con la madre;
inoltre, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni dal Venerdì Santo alla
Domenica ovvero dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, quando li riaccompagnerà a scuola, per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
inoltre i figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno;
3. Il padre si impegna a versare a titolo di mantenimento della prole l'assegno mensile di € 1.600,00, in ragione di € 600,00 per il primogenito e di € 500,00 per ciascuno dei figli minori, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, assegno da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, fatta eccezione per il corrente mese di ottobre, in cui l'assegno sarà corrisposto entro il giorno 25; l'assegno unico INPS è attribuito in via esclusiva alla madre;
4. spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambe i genitori nella misura del 50%, da regolare secondo vigente protocollo tra COA e Tribunale di
Teramo del 5/12/2018; 5. la sig.ra si impegna a cedere al marito la carica di amministratore Pt_1
unico di tutte le società familiari descritte in ricorso, nonché a conferire al medesimo tutti i poteri connessi alla carica;
contestualmente il sig.
[...]
si impegna a corrispondere alla sig.ra l'assegno mensile di CP_1 Pt_1
€ 750,00 a titolo di mantenimento della stessa, oltre rivalutazione monetaria
ISTAT, secondo la medesima cadenza temporale del mantenimento per la prole;
6. il sig. si impegna inoltre a tenere indenne la sig.ra di CP_2 Pt_1
tutti i debiti societari o comunque riconducibili all'attività imprenditoriale svolta dai coniugi in costanza di matrimonio e a farsi carico di tutte le spese relative al completamento delle opere di ristrutturazione in corso sull'immobile sito in
Notaresco, Vicolo Civitello, di proprietà della moglie;
7. le parti si impegnano a formalizzare l'accordo relativo al trasferimento al sig.
della carica di amministratore unico e al contestuale versamento Controparte_1
da parte del medesimo dell'assegno di mantenimento di € 750,00 in favore ella sig.ra entro 60 giorni;
Pt_1
8. le parti si impegnano reciprocamente a pervenire ad un accordo di cessione delle quote sociali in capo alla sig.ra relative alle società familiari di cui Pt_1
sopra in favore del sig. , previa liquidazione delle società stesse;
Controparte_1
9. il sig. si impegna a corrispondere l'ultimo “sal” relativo al Controparte_1
pagamento delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Notaresco di cui sopra, nel termine di 100 giorni da oggi;
10. rinuncia alla domanda di addebito;
11. spese compensate.
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle trascritte nel processo verbale dell'udienza del 02/10/2024, apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento, oltre che idonee a definire ogni aspetto economico controverso.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa giudiziale
[...]
formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nel processo verbale d'udienza del
02.10.2024, sopra trascritte;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est. (dott.ssa Angela Di Girolamo)