Articolo 18 della Legge 27 giugno 1991, n. 220
Articolo 17Articolo 19
Versione
8 agosto 1991
Art. 18. 1. La revisione della gestione del Consiglio nazionale del notariato e' affidata ad un collegio di revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti secondo le norme stabilite per il Consiglio nazionale del notariato, tra i notai in esercizio, in ragione di:
a) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni:
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto;
b) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni:
Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria;
c) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni:
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
2. I revisori sono eletti in unica elezione, nella stessa data di elezione del Consiglio nazionale del notariato, e in ciascuna zona e' nominato revisore effettivo il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e supplente quello che lo segue immediatamente; in caso di parita' di voti si ha riguardo alla maggiore anzianita' di esercizio professionale.
3. I revisori eleggono nel proprio seno il presidente.
4. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio.
5. Quando per una qualsiasi causa, anche per trasferimento da un gruppo ad un altro delle zone sopra indicate, viene a cessare dalla carica un revisore effettivo, questi e' sostituito dal supplente nominato nel suo gruppo di zona.
6. Quando per una qualsiasi causa, anche per l'assunzione della carica di revisore effettivo, viene a cessare dalla carica il revisore supplente, questi e' sostituito dal candidato che ha riportato il maggior numero di voti nel suo gruppo di zona.
7. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
8. Nessun componente puo' essere eletto piu' di due volte consec- utive.
Entrata in vigore il 8 agosto 1991