Sentenza 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01194/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 127 del 2020, proposto da:
- RI OZ, MI AN OZ e RA OZ, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emilio Toma, Loredana Papa e Alessandra Papa, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’esecuzione
- del decreto della Corte d’Appello di Lecce n. 460/2012 V.G. e la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme ivi previste, oltre accessori e spese del presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Vista la nota del 17 giugno 2022 della difesa dei ricorrenti ove:
- si espone che “ solo in data 16.4.2022 il Ministero ha comunicato ai ricorrenti i prospetti di liquidazione delle somme dovute in esecuzione del decreto emesso dalla Corte di appello di Lecce n. 821/2015, quindi dopo ben 7 anni; - che successivamente all’udienza del 18 maggio u.s. il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme dovute ”;
- si chiede una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell’Amministrazione.
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 6 luglio 2022 il Cons. Ettore Manca.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- in ragione dell’avvenuto pagamento delle somme vantate dai ricorrenti nei confronti dell’Amministrazione, così come liquidate dal decreto della Corte d’Appello citato in epigrafe, deve dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
- sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi ( v. tra le molte, oltre alle pronunce di questa Sezione, Consiglio di Stato, IV, 9 ottobre 2019, n. 6892; T.a.r. Lazio, I-quater, 20 marzo 2019, n. 3685; 3 aprile 2018, n. 3644 ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 127 del 2020 indicato in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6 luglio 2022, con l’intervento dei magistrati:
AN Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | AN Pasca |
IL SEGRETARIO