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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 15.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n°31241/2024
INTENTATO DA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Orsola Accardo Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Tiziana Molinaro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Corso Trieste n.16, per mandato allegato al ricorso;
NEI CONFRONTI DI
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n.12 è domiciliata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art.414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare ex artt. 669–quater e 700
c.p.c., l'istante in epigrafe indicato concludeva chiedendo: “In via cautelare: ritenuta la sussistenza di fumus et periculum in mora ordinare all' di sospendere, con Controparte_1
effetto immediato, il recupero retributivo al lordo nei confronti del dipendente così come praticato da settembre 2023, comunque adottando, in via gradata, qualsivoglia altro provvedimento utile e opportuno alla tutela della condizione del ricorrente. Nel merito, in via principale, per le causali esposte nel presente ricorso: - accertare e dichiarare la nullità/invalidità e/o l'illegittimità, con decorrenza da settembre 2023, del recupero dell'indebito retributivo al lordo praticato dalla resistente , per contrarietà a norma imperativa, per le presunte eccedenze stipendiali CP_1 corrisposte al ricorrente a titolo di retribuzione di posizione di parte variabile e, per l'effetto - ordinare alla resistente la cessazione del recupero dell'indebito retributivo con la modalità CP_1 attualmente praticata. In via gradata, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale: accertare
l'importo netto riscosso dal ricorrente a titolo di retribuzione di posizione di parte variabile nel periodo di svolgimento dell'incarico dirigenziale, anche a mezzo di CTU e per l'effetto - subordinatamente alla mancata riforma della sentenza 7393/2024 Tribunale Lavoro di Roma emessa inter partes, accertata l'inesattezza del calcolo dell'importo del preteso debito retributivo del Pt_1
per cui è causa da parte della resistente Agenzia, accertare e dichiarare che la somma netta corrispondente al differenziale tra retribuzione di posizione variabile di III livello e quella di V livello
è pari € 8.157,09 ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia” vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l' convenuta chiedendo il rigetto delle domande avversarie, CP_1
vinte le spese.
2. Con decreto di rigetto n. cronol. 103417/2024 del 01/11/2024 quest'Ufficio respingeva il ricorso cautelare e rinviava per la disciplina delle spese al merito.
3. In data odierna, alla prima udienza di trattazione nel merito, le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che le somme oggetto di recupero erano state ri-quantificate in €8.184,95, tenuto conto di parere espresso dall'Avvocatura in data
22.11.2024, tenuto conto soltanto “degli importi effettivamente introitati dal lavoratore”, da cui un debito residuo a novembre 2024 di €5.634,05, oggetto di recupero dal successivo mese di dicembre in ragione di rate mensili pari ad €86,67. Hanno insistito parte ricorrente per la condanna di controparte alle spese e parte convenuta per la compensazione.
4. Premesso quanto sopra, deve nel merito dichiararsi cessata la materia del contendere.
Riguardo alla disciplina delle spese occorre, con riferimento alla fase cautelare, tener conto della soccombenza del ricorrente (essendo stata accertata in tale sede l'assenza di periculum in mora), mentre riguardo alla presente fase di merito bisogna invece dare atto che la ri-quantificazione intervenuta in corso di causa dopo il deposito del decreto ex art.700 c.p.c. applica quanto correttamente già evidenziato in sede di ricorso introduttivo del giudizio e confermato da questo giudice in sede di motivazione riguardo alla sussistenza di fumus boni iuris (parte della decisione alla quale qui integralmente ci si richiama), ragione per la quale la soccombenza virtuale nella fase di merito deve essere posta a carico dell' convenuta. CP_1
Tenuto conto di un dovuto per fase cautelare di €1.750,00 a carico del ricorrente e di un dovuto da parte di per fase di merito pari a €2.500,00 (quantificazione che tiene conto che la cessata CP_1 materia è intervenuta in fase precedente la decisione), viene condannata alla refusione delle CP_1 spese nella misura di €750,00 mentre la restante parte viene compensata.
P.Q.M.
dichiara nel merito cessata la materia del contendere;
condanna in persona del legale rappresentante, alla refusione Controparte_1 delle spese di lite nella misura di €750,00 da distrarsi, compensata la restante parte.
Roma, il 15.1.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 15.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n°31241/2024
INTENTATO DA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Orsola Accardo Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Tiziana Molinaro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Corso Trieste n.16, per mandato allegato al ricorso;
NEI CONFRONTI DI
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n.12 è domiciliata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art.414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare ex artt. 669–quater e 700
c.p.c., l'istante in epigrafe indicato concludeva chiedendo: “In via cautelare: ritenuta la sussistenza di fumus et periculum in mora ordinare all' di sospendere, con Controparte_1
effetto immediato, il recupero retributivo al lordo nei confronti del dipendente così come praticato da settembre 2023, comunque adottando, in via gradata, qualsivoglia altro provvedimento utile e opportuno alla tutela della condizione del ricorrente. Nel merito, in via principale, per le causali esposte nel presente ricorso: - accertare e dichiarare la nullità/invalidità e/o l'illegittimità, con decorrenza da settembre 2023, del recupero dell'indebito retributivo al lordo praticato dalla resistente , per contrarietà a norma imperativa, per le presunte eccedenze stipendiali CP_1 corrisposte al ricorrente a titolo di retribuzione di posizione di parte variabile e, per l'effetto - ordinare alla resistente la cessazione del recupero dell'indebito retributivo con la modalità CP_1 attualmente praticata. In via gradata, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale: accertare
l'importo netto riscosso dal ricorrente a titolo di retribuzione di posizione di parte variabile nel periodo di svolgimento dell'incarico dirigenziale, anche a mezzo di CTU e per l'effetto - subordinatamente alla mancata riforma della sentenza 7393/2024 Tribunale Lavoro di Roma emessa inter partes, accertata l'inesattezza del calcolo dell'importo del preteso debito retributivo del Pt_1
per cui è causa da parte della resistente Agenzia, accertare e dichiarare che la somma netta corrispondente al differenziale tra retribuzione di posizione variabile di III livello e quella di V livello
è pari € 8.157,09 ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia” vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l' convenuta chiedendo il rigetto delle domande avversarie, CP_1
vinte le spese.
2. Con decreto di rigetto n. cronol. 103417/2024 del 01/11/2024 quest'Ufficio respingeva il ricorso cautelare e rinviava per la disciplina delle spese al merito.
3. In data odierna, alla prima udienza di trattazione nel merito, le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che le somme oggetto di recupero erano state ri-quantificate in €8.184,95, tenuto conto di parere espresso dall'Avvocatura in data
22.11.2024, tenuto conto soltanto “degli importi effettivamente introitati dal lavoratore”, da cui un debito residuo a novembre 2024 di €5.634,05, oggetto di recupero dal successivo mese di dicembre in ragione di rate mensili pari ad €86,67. Hanno insistito parte ricorrente per la condanna di controparte alle spese e parte convenuta per la compensazione.
4. Premesso quanto sopra, deve nel merito dichiararsi cessata la materia del contendere.
Riguardo alla disciplina delle spese occorre, con riferimento alla fase cautelare, tener conto della soccombenza del ricorrente (essendo stata accertata in tale sede l'assenza di periculum in mora), mentre riguardo alla presente fase di merito bisogna invece dare atto che la ri-quantificazione intervenuta in corso di causa dopo il deposito del decreto ex art.700 c.p.c. applica quanto correttamente già evidenziato in sede di ricorso introduttivo del giudizio e confermato da questo giudice in sede di motivazione riguardo alla sussistenza di fumus boni iuris (parte della decisione alla quale qui integralmente ci si richiama), ragione per la quale la soccombenza virtuale nella fase di merito deve essere posta a carico dell' convenuta. CP_1
Tenuto conto di un dovuto per fase cautelare di €1.750,00 a carico del ricorrente e di un dovuto da parte di per fase di merito pari a €2.500,00 (quantificazione che tiene conto che la cessata CP_1 materia è intervenuta in fase precedente la decisione), viene condannata alla refusione delle CP_1 spese nella misura di €750,00 mentre la restante parte viene compensata.
P.Q.M.
dichiara nel merito cessata la materia del contendere;
condanna in persona del legale rappresentante, alla refusione Controparte_1 delle spese di lite nella misura di €750,00 da distrarsi, compensata la restante parte.
Roma, il 15.1.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari